1.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 104/53 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/517 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2021
che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la composizione dei gruppi di rischio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà è un principio fondamentale su cui si basa il meccanismo di sicurezza dell’approvvigionamento di gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938. Per rendere operativa nella pratica la cooperazione regionale, l’allegato I di tale regolamento individua tredici gruppi di rischio corrispondenti a quattro principali corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza. Per ciascun gruppo di rischio, l’allegato I elenca gli Stati membri che possono essere interessati e/o svolgere un ruolo in caso di interruzione dell’approvvigionamento lungo il corridoio. A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiornare la composizione di tali gruppi di rischio. |
(2) |
Dall’adozione del regolamento (UE) 2017/1938 sono entrate in funzione nuove importanti infrastrutture del gas e si prevede che diverse altre saranno messe in servizio nei prossimi mesi. Tali infrastrutture creano nuovi corridoi di approvvigionamento di emergenza. Inoltre, esse hanno un impatto sugli Stati membri che possono essere colpiti da potenziali disturbi nelle principali rotte di approvvigionamento di gas o contribuire a porvi rimedio. |
(3) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, entro novembre 2021 la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) deve procedere a una simulazione riveduta di scenari di interruzione dell’approvvigionamento di gas e dell’operatività dell’infrastruttura a livello dell’Unione. Tale simulazione terrà conto dell’evoluzione delle infrastrutture del gas dell’Unione dal 2017 e del suo impatto sui diversi corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza. La simulazione riguarderà inoltre tutte le infrastrutture del gas che dovrebbero essere operative al gennaio 2023. |
(4) |
L’impatto delle infrastrutture del gas nuove e future sui corridoi del gas di emergenza, come rispecchiato nelle simulazioni a livello dell’Unione dell’ENTSOG, giustifica che la composizione dei gruppi di rischio sia adeguata di conseguenza. |
(5) |
L’impatto delle nuove infrastrutture del gas sulla composizione di alcuni gruppi di rischio è stato discusso in una serie di riunioni ordinarie del gruppo di coordinamento del gas (GCG) nel corso del 2020 e del 2021. Il contenuto di tale atto è stato discusso durante una riunione del GCG limitata ai rappresentanti degli Stati membri e all’ENTSOG. |
(6) |
Il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea dal 1o febbraio 2020. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno eliminare tale paese dagli elenchi degli Stati membri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938. |
(7) |
Di conseguenza, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Cooperazione regionale
I gruppi di rischio degli Stati membri che fungono da base per la cooperazione in materia di rischi di cui all’articolo 3, paragrafo 7, sono i seguenti:
1. |
gruppi di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta orientale:
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2. |
gruppi di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mare del Nord:
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3. |
gruppi di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana:
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4. |
gruppi di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale:
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