30.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/11


REGOLAMENTO (UE) 2022/504 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) 2016/445 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2022/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l’articolo 400, paragrafo 2, l’articolo 415, paragrafo 3, l’articolo 420, paragrafo 2, l’articolo 428 septdecies, paragrafo 10, l’articolo 420 octodecies, paragrafo 2, l’articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, l’articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, l’articolo 467, paragrafo 3, l’articolo 468, paragrafo 3 e l’articolo 471, paragrafo 1,

visto il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3), e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 2, nonché l’articolo 24, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La legislazione adottata a partire dall’adozione del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (4) ha introdotto nel diritto dell’Unione talune nuove opzioni e discrezionalità e ha inoltre modificato o soppresso talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione che la Banca centrale europea (BCE) esercitava nell’ambito del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Sono pertanto necessari conseguenti emendamenti al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) per riflettere tali modifiche.

(2)

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), le esposizioni infragruppo sono esentate dai pertinenti limiti delle grandi esposizioni, a condizione che gli enti creditizi soddisfino determinati criteri. A partire dall’adozione del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) è aumentato il livello di preoccupazione sotto il profilo prudenziale della BCE sulle prassi contabili degli enti creditizi che coinvolgono soggetti stabiliti in paesi terzi. L'ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe pertanto essere limitato alle esposizioni infragruppo verso soggetti stabiliti nell'Unione.

(3)

L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe essere modificato per consentire che, oltre all'esenzione totale attualmente disponibile, gli enti creditizi che soddisfano i pertinenti criteri osservando un limite quantitativo sul valore delle relative esposizioni possano avvalersi di un’esenzione parziale.

(4)

Per quanto riguarda i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, la BCE ritiene necessario introdurre una maggiore flessibilità nella determinazione dei tassi di deflusso ai fini dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione (5). Pertanto, la precisazione di un tasso di deflusso standardizzato del 5 % all’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe essere soppressa. È opportuno invece, come avviene nel caso degli altri prodotti e servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61, che la BCE determini i tassi di deflusso per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, accettando i tassi di deflusso applicati dal relativo ente creditizio oppure fissando un tasso di deflusso più elevato, non superiore al 5 %.

(5)

Per sostenere l'obiettivo dell’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi, dovrebbe essere stabilita una politica generale per l’individuazione degli indici azionari principali in uno Stato membro o in un paese terzo ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

(6)

Con l’introduzione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile ([net stable funding ratio, NSFR]) di cui alla parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti sono abilitate ad esercitare svariate nuove opzioni e discrezionalità relative al requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2016/445 (BCE/2016/4).

(7)

Per supportare il principio della parità di trattamento degli enti creditizi, le opzioni e le discrezionalità relative all'applicazione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile da parte di enti piccoli e non complessi, come descritto nella parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero essere esercitate allo stesso modo delle opzioni e delle discrezionalità corrispondenti relative all'applicazione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile da parte di altri enti creditizi, come stabilito nella parte sei, titolo IV, capi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)

Alcuni fattori hanno impedito l’applicazione pratica della discrezionalità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad applicare un tasso di deflusso del 3 % ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), previa approvazione della Commissione europea in conformità all’articolo 24, paragrafi 4, e 5. del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono necessari ulteriori riscontri e analisi per dimostrare che i tassi di deflusso dai depositi al dettaglio stabili coperti da un SGD di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all’articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/61. In assenza di tali riscontri e analisi, la politica generale che autorizza l’applicazione di un tasso di deflusso del 3 % dovrebbe essere eliminata dal regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

(9)

In conformità alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha condotto una consultazione pubblica aperta sul presente regolamento.

(10)

La decisione del Consiglio di vigilanza della BCE di approvare la proposta di adozione del presente regolamento è stata adottata conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(11)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (EU) 2016/445 (BCE/2016/4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 2016/445 (BCE/2016/4) è modificato come segue:

1)

l’articolo 5 è soppresso;

2)

all'articolo 9, i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate, sempre che tali imprese siano stabilite nell’Unione, sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e purché tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.

4.   Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento.

5.   Le esposizioni elencate all’articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) a l) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate interamente, ovvero, nel caso di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera i), sono esentate fino all'importo massimo consentito, dall’applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

(*1)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag.1).»;"

3)

al capo IV, dopo il titolo «Liquidità» è inserito il titolo seguente:

« Sezione I

Requisito di copertura della liquidità »;

4)

gli articoli 10 e 11 sono soppressi;

5)

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento delegato (UE) 2015/61: identificazione degli indici azionari principali di uno Stato membro o di un paese terzo

I seguenti indici si qualificano come indici azionari principali ai fini della determinazione dell’ambito delle azioni che potrebbero essere classificate come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61:

a)

gli indici elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (*2);

b)

qualsiasi indice azionario principale non incluso nella lettera a), di uno Stato membro o di un paese terzo, individuato come tale ai fini della presente lettera dall'autorità competente del pertinente Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo;

c)

qualsiasi indice azionario principale, non incluso nella lettera a) o b), che comprenda le imprese leader nella giurisdizione d'interesse.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).»;"

6)

Al capo IV, dopo l'articolo 12, è inserita la seguente sezione II:

« Sezione II

Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)

Articolo 12 bis

Articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

Salvo che la BCE determini differenti fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio nell’ambito di applicazione dell'articolo 428 septesdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 differenti, gli enti applicano alle esposizioni fuori bilancio non contemplate nella parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i fattori di finanziamento stabile richiesto che corrispondono ai tassi di deflusso applicati dagli enti ai relativi prodotti e servizi nel contesto dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nel requisito di copertura della liquidità.

Articolo 12 ter

Articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate

Se le attività sono state segregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e gli enti non sono in grado di disporre liberamente di tali attività, questi considerano tali attività vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

Articolo 12 quater

Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

Gli enti ai quali la BCE ha concesso l'autorizzazione ad applicare il requisito di finanziamento stabile netto semplificato di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo di cui all'articolo 12 bis.

Articolo 12 quinquies

Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate

Gli enti ai quali la BCE ha concesso l’autorizzazione a calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo stabilito all’all'articolo 12 ter.

(*3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;"

7)

gli articoli da 13 a 16 sono soppressi;

8)

l'allegato I è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)   GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17/1/2015, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato l al regolamento (UE) n. 2016/445 (BCE/2016/4) è modificato come segue:

1)

il punto ii) della lettera a) del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«ii)

le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;»;

2.

il punto ii) della lettera c) del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«ii)

le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;».