3)
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l’allegato VIII è così modificato:
a)
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al punto 8.4, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:
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«8.4.
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Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.3 nei seguenti casi:
—
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se sono disponibili dati adeguati dello studio in vivo corrispondente (in particolare uno studio in vivo di aberrazione cromosomica (o del micronucleo) riguardante il punto 8.4.2 o uno studio in vivo di mutazione genica su cellule di mammifero relativo al punto 8.4.3);
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—
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se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;
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—
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se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo “Cancerogenicità”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.
In caso di risultato positivo di uno degli studi in vitro di genotossicità di cui all’allegato VII o al presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante propone, o l’Agenzia può richiedere, uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.
Qualora uno studio di mutagenicità in vitro di cui ai punti 8.4.2 o 8.4.3 non sia applicabile alla sostanza, il dichiarante fornisce una giustificazione e propone o l’Agenzia può richiedere uno studio in vivo adeguato di cui all’allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio in vivo affronta il problema dell’aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.»;
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b)
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al punto 8.4.2, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:
«8.4.2.
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Studio in vitro di aberrazione cromosomica su mammifero o studio in vitro del micronucleo di mammifero»;
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c)
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al punto 8.4.2, il testo della colonna 2 è soppresso;
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d)
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al punto 8.4.3, il testo della colonna 2 è soppresso;
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e)
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al punto 8.6.1, colonna 2, la frase introduttiva del sesto capoverso è sostituita dalla seguente:
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«Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall’Agenzia nei casi seguenti:»;
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f)
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il punto 8.7.1 è sostituito dal seguente:
«8.7.1
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Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo (OCSE TG 421 o 422); la specie da preferire è il ratto. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un’esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un’altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.
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8.7.1.
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Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:
—
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se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo “Cancerogenicità”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;
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—
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se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;
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—
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se un’esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell’allegato XI, punto 3;
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—
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se è disponibile o il dichiarante ha proposto uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) di cui all’allegato IX, punto 8.7.2, o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443) di cui all’allegato IX, punto 8.7.3; oppure se è disponibile uno studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni (OCSE TG 416);
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—
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se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla funzione sessuale o sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Tossicità per la riproduzione”, categoria 1 A o 1 B: Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio;
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—
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se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione nella classe di pericolo “Tossicità per la riproduzione”, categoria 1 A o 1 B: Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio.
In caso di gravi preoccupazioni circa i potenziali effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo, il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), di cui all’allegato IX, punto 8.7.3, oppure uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414), di cui all’allegato IX, punto 8.7.2, invece dello studio di screening (OCSE TG 421 o 422) per rispondere a tali preoccupazioni. Queste gravi preoccupazioni comprendono, tra l’altro:
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—
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effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo in base alle informazioni disponibili, che non soddisfano i criteri per la classificazione “Tossicità per la riproduzione”, categoria 1 A o 1 B;
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—
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possibile tossicità della sostanza per lo sviluppo o la riproduzione prevista sulla base di informazioni relative a sostanze strutturalmente affini, stime (Q)SAR o metodi in vitro.»;
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g)
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al punto 8.8.1, colonna 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
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«Nel caso di nanoforme con un tasso di dissoluzione elevato in matrici biologiche, uno studio di tossicocinetica è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall’Agenzia qualora, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle derivanti da studi condotti in conformità al punto 8.6.1, non sia possibile effettuare questo tipo di valutazione. «;
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h)
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è aggiunto il seguente punto 9.1:
«9.1.
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Tossicità acquatica
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9.1.
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Le prove di tossicità acquatica a lungo termine di cui all’allegato IX, punto 9.1, oltre alle prove di tossicità a breve termine, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall’Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici, ad esempio quando sono necessarie ulteriori informazioni per il perfezionamento della PNEC o qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla tossicità di cui all’allegato XIII, punto 3.2.3 per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza.
La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;
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i)
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il punto 9.1.3 è sostituito dal seguente:
«9.1.3.
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Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci
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9.1.3.
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Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:
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se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche;
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—
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se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci.
Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.
Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.
Le prove di tossicità a lungo termine sui pesci di cui all’allegato IX, punto 9.1.6, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall’Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:
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—
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se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o
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—
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per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.»;
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j)
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al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:
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«9.2.
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Sono acquisite ulteriori informazioni sulla degradazione o sono proposte ulteriori prove di degradazione, come descritto nell’allegato IX, se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla degradazione di cui all’allegato XIII, punto 3.2.1, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.
Per le nanoforme che non sono solubili né hanno un elevato tasso di dissoluzione, tali sperimentazioni prendono in considerazione la trasformazione morfologica (ad esempio cambiamenti irreversibili nelle dimensioni, nella forma e nelle proprietà superficiali e nella perdita di rivestimento delle particelle), la trasformazione chimica (ad esempio l’ossidazione e la riduzione) e altre degradazioni abiotiche (ad esempio la fotolisi).
La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.
Il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all’allegato IX la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;
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k)
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al punto 9.2.2.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:
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«9.2.2.1.
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Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:
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se la sostanza è facilmente biodegradabile;
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—
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se la sostanza è altamente insolubile in acqua;
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—
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se, in base alla struttura, la sostanza non ha alcun gruppo chimico che possa idrolizzare.
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Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell’elevata insolubilità in acqua.»;
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l)
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al punto 9.3, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:
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«9.3.
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Ulteriori informazioni sul bioaccumulo sono acquisite qualora siano necessari ulteriori dati in materia di bioaccumulo a norma dell’allegato XIII, punto 3.2.2, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.
Il dichiarante propone o l’Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all’allegato IX o X la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;
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