15.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 87/13


REGOLAMENTO (UE) 2022/428 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

In data 15 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/430 che modifica la decisione 2014/512/PESC e introduce ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.

(4)

La decisione (PESC) 2022/430 amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia che sono oggetto di restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e tecnologie nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

(5)

La decisione (PESC) 2022/430 impone inoltre restrizioni riguardanti i nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia, nonché ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia, ad eccezione dell'industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell'energia.

(6)

La decisione (PESC) 2022/430 vieta tutte le operazioni con determinate imprese statali che sono già oggetto di restrizioni in materia di rifinanziamento.

(7)

La decisione (PESC) 2022/430 vieta inoltre la prestazione di servizi di rating del credito a clienti russi e vieta l'accesso di questi ultimi a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito.

(8)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«s)

“rating del credito”: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

t)

“attività di rating del credito”: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

u)

“settore dell'energia”: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

i)

la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;

ii)

la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure

iii)

la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»;

2)

all'articolo 2, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

«iii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»;

3)

all'articolo 2 bis, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

«iii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»;

4)

all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:»;

5)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

a)

il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b)

la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

5.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del. diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

a)

ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure

b)

ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.»;

6)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a)

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b)

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»;

7)

all'articolo 3 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 quinquies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.»;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 octies

1.   È vietato:

a)

importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:

i)

sono originari della Russia; oppure

ii)

sono stati esportati dalla Russia;

b)

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

c)

trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 nonies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a)

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

a)

operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione;

b)

operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza.»;

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 undecies

1.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»;

11)

all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV o XIX, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), all'articolo 5 bis bis, lettera b) o c), all'articolo 5 nonies ovvero all'articolo 5 undecies.»;

12)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»;

13)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

14)

gli allegati XVII, XVIII e XIX sono aggiunti conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 87 I, del 15.3.2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inserite le voci relative alle persone fisiche ed entità seguenti:

 

«Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)

 

Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophtonics)

 

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

Element JSC (JSC Element)

 

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

 

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

 

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

 

NM-Tekh

 

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)

 

Radioavtomatika

 

Centro di ricerca Module (Research Center Module)

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)

 

Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)

 

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)

 

Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)

 

Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)

 

Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))

 

Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)

 

Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)

 

Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNIImash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash))

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

“Cantiere 35” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”)

 

“Cantiere Astrakhan” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”)

 

“Ufficio centrale di progettazione Aysberg” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”)

 

“Cantieri navali baltici” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”)

 

“Impianto Krasnoye Sormovo OJSC” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Sormovo Plant OJSC”)

 

SC “Zvyozdochka” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”)

 

“Cantieri navali pribaltici Yantar” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”)

 

“Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”)

 

“Cantieri navali Sredne-Nevsky” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky”)

 

Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)

 

Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring».


ALLEGATO II

Sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO XVII

ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 octies

Codici NC/TARIC

Nome del prodotto

7208 10 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 25 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 26 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 27 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 36 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 37 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 38 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 39 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 40 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 99

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 53 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 54 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 14 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 19 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7212 60 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 19 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 30

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 15

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 19 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 20

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 91

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 99

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 17 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 18 91

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 25 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 26 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 27 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 28 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 30

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 29 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 20 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 92 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 17 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 18 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 26 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 27 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 28 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7225 19 90

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7226 19 80

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7210410020

Fogli rivestiti di metallo

7210410030

Fogli rivestiti di metallo

7210490020

Fogli rivestiti di metallo

7210490030

Fogli rivestiti di metallo

7210610020

Fogli rivestiti di metallo

7210610030

Fogli rivestiti di metallo

7210690020

Fogli rivestiti di metallo

7210690030

Fogli rivestiti di metallo

7212300020

Fogli rivestiti di metallo

7212300030

Fogli rivestiti di metallo

7212506120

Fogli rivestiti di metallo

7212506130

Fogli rivestiti di metallo

7212506920

Fogli rivestiti di metallo

7212506930

Fogli rivestiti di metallo

7225920020

Fogli rivestiti di metallo

7225920030

Fogli rivestiti di metallo

7225990011

Fogli rivestiti di metallo

7225990022

Fogli rivestiti di metallo

7225990023

Fogli rivestiti di metallo

7225990041

Fogli rivestiti di metallo

7225990045

Fogli rivestiti di metallo

7225990091

Fogli rivestiti di metallo

7225990092

Fogli rivestiti di metallo

7225990093

Fogli rivestiti di metallo

7226993010

Fogli rivestiti di metallo

7226993030

Fogli rivestiti di metallo

7226997011

Fogli rivestiti di metallo

7226997013

Fogli rivestiti di metallo

7226997091

Fogli rivestiti di metallo

7226997093

Fogli rivestiti di metallo

7226997094

Fogli rivestiti di metallo

7210 20 00

Fogli rivestiti di metallo

7210 30 00

Fogli rivestiti di metallo

7210 90 80

Fogli rivestiti di metallo

7212 20 00

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 20

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 30

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 40

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 90

Fogli rivestiti di metallo

7225 91 00

Fogli rivestiti di metallo

7226 99 10

Fogli rivestiti di metallo

7210410080

Fogli rivestiti di metallo

7210490080

Fogli rivestiti di metallo

7210610080

Fogli rivestiti di metallo

7210690080

Fogli rivestiti di metallo

7212300080

Fogli rivestiti di metallo

7212506180

Fogli rivestiti di metallo

7212506980

Fogli rivestiti di metallo

7225920080

Fogli rivestiti di metallo

7225990025

Fogli rivestiti di metallo

7225990095

Fogli rivestiti di metallo

7226993090

Fogli rivestiti di metallo

7226997019

Fogli rivestiti di metallo

7226997096

Fogli rivestiti di metallo

7210 70 80

Fogli a rivestimento organico

7212 40 80

Fogli a rivestimento organico

7209 18 99

Prodotti stagnati

7210 11 00

Prodotti stagnati

7210 12 20

Prodotti stagnati

7210 12 80

Prodotti stagnati

7210 50 00

Prodotti stagnati

7210 70 10

Prodotti stagnati

7210 90 40

Prodotti stagnati

7212 10 10

Prodotti stagnati

7212 10 90

Prodotti stagnati

7212 40 20

Prodotti stagnati

7208 51 20

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 91

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 98

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 91

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 20

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 80

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7210 90 30

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 12

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 40

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 60

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7219 11 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 23 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 24 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 11 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 12 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 31 00

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 20

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 80

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 21

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 29

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 41

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 49

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 81

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 89

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 20

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 80

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 21 10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 90

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7214 30 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 31

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 39

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 50

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 71

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 79

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 95

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 90 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 10 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 21 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 22 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 91

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 99

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 99 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 91

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 41

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 49

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 61

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 69

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 70

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 89

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 80

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 80 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 20 00

Barre di rinforzo

7214 99 10

Barre di rinforzo

7222 11 11

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 19

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 81

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 89

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 10

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 90

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 11

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 19

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 21

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 29

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 31

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 39

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 81

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 89

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 51

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 91

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 97

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 10

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 50

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 90

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7221 00 10

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 90

Vergelle di acciai inossidabili

7213 10 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 20 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 20

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 41

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 49

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 70

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 90

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 90

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 10 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 20 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 50

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 95

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 31 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 90

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 11

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 19

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 91

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 99

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 90

Profilati di ferro o di acciai non legati

7301 10 00

Palancole

7302 10 22

Materiale ferroviario

7302 10 28

Materiale ferroviario

7302 10 40

Materiale ferroviario

7302 10 50

Materiale ferroviario

7302 40 00

Materiale ferroviario

7306 30 41

Altri tubi

7306 30 49

Altri tubi

7306 30 72

Altri tubi

7306 30 77

Altri tubi

7306 61 10

Profilati cavi

7306 61 92

Profilati cavi

7306 61 99

Profilati cavi

7304 11 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 22 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 24 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 41 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 10

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 93

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 95

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 99

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 19 10

Altri tubi senza saldatura

7304 19 30

Altri tubi senza saldatura

7304 19 90

Altri tubi senza saldatura

7304 23 00

Altri tubi senza saldatura

7304 29 10

Altri tubi senza saldatura

7304 29 30

Altri tubi senza saldatura

7304 29 90

Altri tubi senza saldatura

7304 31 20

Altri tubi senza saldatura

7304 31 80

Altri tubi senza saldatura

7304 39 10

Altri tubi senza saldatura

7304 39 52

Altri tubi senza saldatura

7304 39 58

Altri tubi senza saldatura

7304 39 92

Altri tubi senza saldatura

7304 39 93

Altri tubi senza saldatura

7304 39 98

Altri tubi senza saldatura

7304 51 81

Altri tubi senza saldatura

7304 51 89

Altri tubi senza saldatura

7304 59 10

Altri tubi senza saldatura

7304 59 92

Altri tubi senza saldatura

7304 59 93

Altri tubi senza saldatura

7304 59 99

Altri tubi senza saldatura

7304 90 00

Altri tubi senza saldatura

7305 11 00

Grandi tubi saldati

7305 12 00

Grandi tubi saldati

7305 19 00

Grandi tubi saldati

7305 20 00

Grandi tubi saldati

7305 31 00

Grandi tubi saldati

7305 39 00

Grandi tubi saldati

7305 90 00

Grandi tubi saldati

7306 11 10

Altri tubi saldati

7306 11 90

Altri tubi saldati

7306 19 10

Altri tubi saldati

7306 19 90

Altri tubi saldati

7306 21 00

Altri tubi saldati

7306 29 00

Altri tubi saldati

7306 30 11

Altri tubi saldati

7306 30 19

Altri tubi saldati

7306 30 80

Altri tubi saldati

7306 40 20

Altri tubi saldati

7306 40 80

Altri tubi saldati

7306 50 20

Altri tubi saldati

7306 50 80

Altri tubi saldati

7306 69 10

Altri tubi saldati

7306 69 90

Altri tubi saldati

7306 90 00

Altri tubi saldati

7215 10 00

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 11

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 19

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 80

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 90

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 99

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 20

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 40

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 61

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 69

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 80

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7217 10 10

Fili di acciai non legati

7217 10 31

Fili di acciai non legati

7217 10 39

Fili di acciai non legati

7217 10 50

Fili di acciai non legati

7217 10 90

Fili di acciai non legati

7217 20 10

Fili di acciai non legati

7217 20 30

Fili di acciai non legati

7217 20 50

Fili di acciai non legati

7217 20 90

Fili di acciai non legati

7217 30 41

Fili di acciai non legati

7217 30 49

Fili di acciai non legati

7217 30 50

Fili di acciai non legati

7217 30 90

Fili di acciai non legati

7217 90 20

Fili di acciai non legati

7217 90 50

Fili di acciai non legati

7217 90 90

Fili di acciai non legati

ALLEGATO XVIII

ELENCO DEI BENI DI LUSSO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 nonies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1)   Cavalli

ex

0101 21 00

Riproduttori di razza pura

ex

0101 29 90

Altri

2)   Caviale e suoi succedanei

ex

1604 31 00

Caviale

ex

1604 32 00

Succedanei del caviale

(3)   Tartufi e relative preparazioni

ex

0709 56 00

Tartufi

ex

0710 80 69

Altri

ex

0711 59 00

Altri

ex

0712 39 00

Altri

ex

2001 90 97

Altri

ex

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altri

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

2106 00 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4)   Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex

2203 00 00

Birra di malto

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Altri

ex

2204 10 94

a indicazione geografica protetta (IGP)

ex

2204 10 96

Altri vini varietali

ex

2204 10 98

Altri

ex

2204 21 00

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex

2204 29 00

Altri

ex

2205 00 00

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex

2206 00 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

ex

2208 00 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5)   Sigari e sigaretti

ex

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

ex

2402 90 00

Altri

6)   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex

3303

Profumi e acque da toletta

ex

3304 00 00

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

ex

3305 00 00

Preparazioni per capelli

ex

3307 00 00

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

ex

6704 00 00

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7)   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

ex

4202 00 00

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex

4205 00 90

Altri

ex

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8)   Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

ex

4203 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex

4303 00 00

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex

6101 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex

6102 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex

6103 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6104 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex

6105 00 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6106 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex

6107 00 00

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6108 00 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex

6109 00 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex

6110 00 00

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

ex

6111 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

ex

6112 11 00

di cotone

ex

6112 12 00

di fibre sintetiche

ex

6112 19 00

di altre materie tessili

ex

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6112 31 00

di fibre sintetiche

ex

6112 39 00

di altre materie tessili

ex

6112 41 00

di fibre sintetiche

ex

6112 49 00

di altre materie tessili

ex

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

ex

6113 00 90

Altri

ex

6114 00 00

Altri indumenti, a maglia

ex

6115 00 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex

6116 00 00

Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex

6117 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex

6201 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

ex

6202 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

ex

6203 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

ex

6204 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex

6205 00 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex

6206 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex

6207 00 00

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex

6208 00 00

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex

6209 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

ex

6210 10 00

di tessuti delle voci 5602 o 5603

ex

6210 20 00

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

ex

6210 30 00

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

ex

6211 11 00

per uomo o ragazzo

ex

6211 12 00

per donna o ragazza

ex

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6211 32 00

di cotone

ex

6211 33 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 39 00

di altre materie tessili

ex

6211 42 00

di cotone

ex

6211 43 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 49 00

di altre materie tessili

ex

6212 00 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex

6213 00 00

Fazzoletti da naso e da taschino

ex

6214 00 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

ex

6215 00 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6217 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex

6401 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

ex

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6402 99 00

Altri

ex

6403 19 00

Altri

ex

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 59 00

Altri

ex

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 99 00

Altri

ex

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera

ex

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex

6405 00 00

Altre calzature

ex

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex

6505 00 10

di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

ex

6505 00 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex

6505 00 90

Altri

ex

6506 99 00

di altre materie

ex

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

ex

6601 99 00

Altri

ex

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619 00 81

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9)   Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex

5701 00 00

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

ex

5702 10 00

Tappeti detti “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” e tappeti simili tessuti a mano

ex

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

ex

5702 31 80

Altri

ex

5702 32 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 39 00

di altre materie tessili

ex

5702 41 90

Altri

ex

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 50 00

altri, non vellutati, né confezionati

ex

5702 91 00

di lana o di peli fini

ex

5702 92 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 99 00

di altre materie tessili

ex

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati

ex

5704 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati

ex

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

ex

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10)   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

ex

7101 00 00

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7102 00 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale

ex

7103 00 00

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7104 91 00

Diamanti, escluso per impiego industriale

ex

7105 00 00

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

ex

7106 00 00

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

ex

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

ex

7108 00 00

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

ex

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

ex

7110 11 00

greggi o in polvere

ex

7110 19 00

Altri

ex

7110 21 00

greggi o in polvere

ex

7110 29 00

Altri

ex

7110 31 00

greggi o in polvere

ex

7110 39 00

Altri

ex

7110 41 00

greggi o in polvere

ex

7110 49 00

Altri

ex

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

ex

7113 00 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7116 00 00

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11)   Monete e banconote non aventi corso legale

ex

4907 00 30

Biglietti di banca

ex

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex

7118 90 00

Altri

12)   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

8214 00 00

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215 00 00

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13)   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

ex

6911 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

ex

6912 00 23

di gres

ex

6912 00 25

di maiolica o di terraglia

ex

6912 00 83

di gres

ex

6912 00 85

di maiolica o di terraglia

ex

6914 10 00

di porcellana

ex

6914 90 00

Altri

14)   Articoli di cristallo al piombo

ex

7009 91 00

non incorniciati

ex

7009 92 00

incorniciati

ex

7010 00 00

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

ex

7013 22 00

di cristallo al piombo

ex

7013 33 00

di cristallo al piombo

ex

7013 41 00

di cristallo al piombo

ex

7013 91 00

di cristallo al piombo

ex

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex

7018 90 00

Altri

ex

7020 00 80

Altri

ex

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91 00

di vetro

15)   Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altri

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

a compressione

ex

8418 29 00

Altri

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 32 00

altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 39 00

Altri

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altri

ex

8451 21 00

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21 00

con dispositivo stampante

ex

8470 29 00

Altri

ex

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

ex

8471 00 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

ex

8472 90 80

Altri

ex

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altri

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altri

ex

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"

ex

8517 13 00

smartphone;

ex

8517 18 00

Altri

ex

8517 61 00

Stazioni fisse

ex

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex

8517 69 00

Altri

ex

8526 91 00

Apparecchi di radionavigazione

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altri

ex

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

ex

8543 70 10

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70 50

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70 90

Altri

ex

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex

9504 90 80

Altri

16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

ex

8521 00 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

ex

8527 00 00

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

ex

8528 71 00

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

ex

8528 72 00

altri, a colori

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

ex

9007 00 00

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17)   Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)

ex

4011 20 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

ex

4011 30 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex

4011 40 00

dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altri

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407 00 00

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

ex

8408 00 00

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411 00 00

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

 

8428 60 00

Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8431 39 00

Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8483 00 00

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

ex

8511 00 00

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

ex

8512 20 00

Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

ex

8512 30 10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli

ex

8512 30 90

Altri

ex

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

ex

8607 00 00

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

ex

8703 00 00

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, comprese le motoslitte

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")

ex

8712 00 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8716 10 00

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex

8716 40 00

Altri rimorchi e semirimorchi

ex

8716 90 00

Parti

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

ex

8903 00 00

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

18)   Orologi e loro parti

ex

9101 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

9102 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

ex

9103 00 00

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

ex

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

ex

9105 00 00

Altri orologi

ex

9108 00 00

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

ex

9109 00 00

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

ex

9110 00 00

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

ex

9111 00 00

Casse per orologi e loro parti

ex

9112 00 00

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

ex

9113 00 00

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

ex

9114 00 00

Altre forniture d'orologeria

19)   Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

ex

9202 00 00

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

ex

9205 00 00

Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

ex

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

ex

9207 00 00

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20)   Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex

9700

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21)   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex

4015 19 00

Altri

ex

4015 90 00

Altri

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

ex

6211 11 00

per uomo o ragazzo

ex

6211 12 00

per donna o ragazza

ex

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6402 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6402 19 00

Altri

ex

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6403 19 00

Altri

ex

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

ex

6404 19 90

Altri

ex

9004 90 00

Altri

ex

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

ex

9506 11 00

Sci

ex

9506 12 00

Attacchi per sci

ex

9506 19 00

Altri

ex

9506 21 00

Tavole a vela

ex

9506 29 00

Altri

ex

9506 31 00

Bastoni completi

ex

9506 32 00

Palle da golf

ex

9506 39 00

Altri

ex

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

ex

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

ex

9506 59 00

Altri

ex

9506 61 00

Palle da tennis

ex

9506 69 10

Palle da cricket e da polo

ex

9506 69 90

Altri

ex

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

ex

9506 91

Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

ex

9506 99 10

Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

ex

9506 99 90

Altri

ex

9507 00 00

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia

22)   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

ex

9504 20 00

Biliardi di ogni tipo e loro accessori

ex

9504 30 00

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

ex

9504 40 00

Carte da gioco

ex

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex

9504 90 80

Altri

ALLEGATO XIX

ELENCO DELLE IMPRESE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 bis bis

OPK OBORONPROM

CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)

SOVCOMFLOT

CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)

».

(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).