2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone, in particolare, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o di persone, entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
In data 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 (3), che amplia l'ambito di applicazione delle sanzioni al fine di attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione. |
(4) |
La decisione (PESC) 2022/356 introduce ulteriori restrizioni relative agli scambi di prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, prodotti minerari, prodotti di cloruro di potassio («potassa»), prodotti legnosi, prodotti cementizi, prodotti siderurgici e prodotti della gomma. Essa vieta inoltre l'esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari. La decisione (PESC) 2022/356 modifica anche determinate disposizioni riguardanti l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 e la fornitura di finanziamenti e di assistenza tecnica e finanziaria in relazione a merci vietate. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina»; |
2) |
all'articolo 1, il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»" |
3) |
all'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «17. “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; 18. “paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V ter; 19. “dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. »; |
4) |
l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 sexies 1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato:
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; |
5) |
l'articolo 1 septies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 septies 1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le lettere f) e g) , l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l‘autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; |
6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 septies bis 1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato V, in deroga all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 1 septies ter 1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 1 sexies, paragrafo 3, e all'articolo 2 septies, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato V quater. 2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies e 1 septies sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V quater. Articolo 1 septies quater 1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis con gli altri Stati membri e la Commissione. Tale scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. 3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. 4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso e su base reciproca, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»; |
7) |
l’articolo 1 octies è così modificato:
|
8) |
all'articolo 1 nonies, i termini «prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi» sono sostituiti da «prodotti minerari»; |
9) |
all'articolo 1 nonies, il paragrafo 3 è soppresso; |
10) |
l'articolo 1 decies è così modificato:
|
11) |
all'articolo 1 duodecies, il paragrafo 4 è soppresso; |
12) |
all'articolo 1 terdecies, il paragrafo 3 è soppresso; |
13) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 sexdecies 1. È vietato:
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 1 septdecies 1. È vietato:
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 1 octodecies 1. È vietato:
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 1 novodecies 1. È vietato:
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 1 vicies 1. È vietato:
2. I divieti di cui a paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a:
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 3. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; |
14) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V quater in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. »; |
15) |
l'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; |
16) |
l'allegato II del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V bis; |
17) |
l'allegato III del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V ter; |
18) |
l'allegato IV del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V quater; |
19) |
l'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato V del presente regolamento; |
20) |
l'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VI del presente regolamento; |
21) |
l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VII del presente regolamento; |
22) |
l'allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato X; |
23) |
l'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XI; |
24) |
l'allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XII; |
25) |
l'allegato XI del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIII; |
26) |
l'allegato XII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIV. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, E ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1
Ministero della Difesa della Bielorussia
ALLEGATO II
«ALLEGATO V bis
ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione della “Parte I — Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2”.
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (1).
Fatto salvo l'articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 1 septies bis del presente regolamento.
Categoria I — Materiali elettronici
X.A.I.001 |
Dispositivi elettronici e componenti.
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X.A.I.002 |
"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.
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X.A.I.003 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
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X.B.I.001 |
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
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X.B.I.002 |
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
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X.C.I.001 |
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm. |
X.D.I.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h (10). |
X.E.I.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001. |
Categoria II - Calcolatori
Nota: |
La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.A.II.001 |
Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (11) e loro componenti appositamente progettati.
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X.D.II.001 |
"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.
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X.D.II.002 |
"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (14), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (15), X.A.II.001. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.
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Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni
Nota: |
La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.A.III.101 |
Apparecchiature di telecomunicazione
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X.B.III.101 |
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.C.III.101 |
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
|
X.E.III.101 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:
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Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione
Nota: |
La categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.A.III.201 |
Apparecchiature come segue:
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X.D.III.201 |
"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:
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X.E.III.201 |
"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
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Categoria IV - Sensori e laser
X.A.IV.001 |
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IV.002 |
Sensori ottici, come segue:
|
X.A.IV.003 |
Apparecchi da ripresa, come segue:
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X.A.IV.004 |
Apparecchiature ottiche, come segue:
|
X.A.IV.005 |
"Laser", come segue:
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X.A.IV.006 |
"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.007 |
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
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X.A.IV.008 |
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.009 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
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X.B.IV.001 |
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
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X.C.IV.001 |
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una "lunghezza di battimento" inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b (20) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per "frazione molare".
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X.C.IV.002 |
Materiali ottici, come segue:
|
X.D.IV.001 |
"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Altro "software", come segue:
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X.E.IV.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Altre "tecnologie", come segue:
|
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
X.A.V.001 |
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
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X.B.V.001 |
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione. |
X.D.V.001 |
"Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
X.E.V.001 |
"Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
Categoria VI - Materiale navale
X.A.VI.001 |
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
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X.D.VI.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas. |
X.E.VI.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
X.A.VII.001 |
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
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X.A.VII.002 |
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
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X.B.VII.001 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
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X.B.VII.002 |
"Apparecchiature", utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
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X.D.VII.001 |
"Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 (24), come segue:
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(1) Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 85 del 13.3.2020, pag.1).
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(14) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(15) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(16) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(17) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(18) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(19) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(20) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(21) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(22) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(23) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(24) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
ALLEGATO III
«ALLEGATO V ter
ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 4, E ALL'ARTICOLO 1 septies quater, PARAGRAFO 4
[…]
ALLEGATO IV
«ALLEGATO V quater
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
(di cui all'articolo 1 septies ter del presente regolamento)
L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.
UNIONE EUROPEA |
AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE (regolamento (CE) n. 765/2006) |
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In caso di notifica a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 3, o dell'articolo 1 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:
|
Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 4, dell'articolo 1 sexies, paragrafo 5, dell'articolo 1 septies, paragrafo 4, dell'articolo 1 septies, paragrafo 5, o dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006: |
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 4, o dell'articolo 1 septies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto si applica:
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1 |
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Codice (1) |
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Codice (1) |
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Codice (1) |
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Codice (1) |
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Conferma che l'utilizzatore finale non è militare |
Sì/No |
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Codice (1) |
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Conferma che l'uso finale non è militare |
Sì/No |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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UNIONE EUROPEA |
(regolamento (CE) n. 765/2006) |
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1 Bis |
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Codice1 |
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Codice1 |
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Codice1 |
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Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione. |
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2. |
B. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione /all'assistenza tecnica
(di cui all'articolo 1 septies ter del presente regolamento)
UNIONE EUROPEA |
FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA (regolamento (CE) n. 765/2006) |
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In caso di notifica a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 3, o dell'articolo 1 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 4, dell'articolo 1 sexies, paragrafo 5, dell'articolo 1 septies, paragrafo 4, dell'articolo 1 septies, paragrafo 5, o dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006: |
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 sexies, paragrafo 4, o dell'articolo 1 septies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, indicare quale punto si applica:
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Codice (1) |
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Codice (1) |
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Codice (1) |
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1 |
Conferma che l'utilizzatore finale non è militare |
Sì/No |
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Conferma che l'uso finale non è militare |
Sì/No |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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(1) Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).
(2) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.
(1) Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO V
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI
ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE O LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 octies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Filtri |
ex 4823 90 |
Carta da sigarette |
4813 |
Aromi per tabacco |
ex 3302 90 |
Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco |
8478 |
Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
ex 8208 90 00 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
ALLEGATO VI
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
ELENCO DEI PRODOTTI MINERALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 nonies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2707 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
2711 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2712 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove |
2713 |
Mastici bituminosi, "cut-back" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
2715 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
ALLEGATO VII
L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII
ELENCO DEI PRODOTTI DI CLORURO DI POTASSIO (“POTASSA”) DI CUI ALL'ARTICOLO 1 decies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Cloruro di potassio |
3104 20 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3105 20 10 3105 20 90 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
3105 60 00 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
ex 3105 90 20 ex 3105 90 80 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
ALLEGATO IX
«ALLEGATO XI
ELENCO DEI PRODOTTI CEMENTIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 septdecies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati |
2523 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati: |
6810 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
ALLEGATO X
«ALLEGATO XII
ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 octodecies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Ghisa, ferro e acciaio |
72 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
73 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT
ALLEGATO XII
«ALLEGATO XIV
ELENCO DEI MACCHINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 vicies
Nome del prodotto |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
8401 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" |
8402 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8404 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori |
8405 |
Turbine a vapore |
8406 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8407 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8408 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8409 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8410 |
Altri motori e macchine motrici |
8412 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8413 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
8415 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8416 |
Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
ex 8418 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8420 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8421 |
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
ex 8422 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8423 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8424 |
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti |
8425 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru |
8426 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8427 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) |
8428 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8429 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve |
8430 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8431 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8439 |
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8440 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
8441 |
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 ) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
8442 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori |
8443 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8444 00 |
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8445 |
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
8447 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8448 |
Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8449 00 00 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8453 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie |
8454 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8455 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8457 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8458 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8466 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano |
8467 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8468 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8471 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
8474 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8475 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8477 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
8480 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8481 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8482 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8483 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
8484 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8501 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8502 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a. |
8503 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti |
8504 |
Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti |
8505 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) |
8507 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti |
8511 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti |
8514 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
8529 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) |
8537 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 , n.n.a. |
8538 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, e loro parti |
8539 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8544 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8545 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8547 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, i, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
8548 |
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
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(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT