2.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/350 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC (3).

(3)

Il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/351 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone nuove misure restrittive contro organi di informazione russi impegnati in attività di propaganda.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale ei principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.

(5)

Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

(6)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(7)

Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(8)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione.

(9)

Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(10)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazioni come riconosciuto all'articolo 11 dello stesso, di introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

(11)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le presenti misure non impediscono a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, le presenti misure non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(12)

Le misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

dopo l'articolo 2 sexies è inserito l'articolo 2 septies seguente:

«Articolo 2 septies

1.   È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.»;

2)

all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV o XV, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), ovvero all'articolo 5 nonies;»;

3)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, o agli articoli 2 septies, 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies o 5 nonies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2 o 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2 o 3, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2.»;

4)

il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  (cfr. pag. 2022/351 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO XV

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 septies

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