28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/334 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/335 (1), del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC (2) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.

(3)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/335 che modifica la decisione 2014/512/PESC. Tale decisione impone ulteriori misure restrittive, vietando ai vettori aerei russi e a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, ovvero non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Vieta altresì qualsiasi operazione con la Banca centrale di Russia.

(4)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 833/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la lettera r) seguente:

«r)

“vettore aereo russo”: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa.»;

2)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 quinquies

1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

3.   In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 3 sexies

1.   Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione sostiene la Commissione e gli Stati membri ai fini dell'attuazione e dell'osservanza dell'articolo 3 quinquies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l'intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell'Unione, attività che costituiscono una violazione del presente regolamento o di altre misure di sicurezza in vigore, così che il pilota non sia autorizzato a volare.

2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 quinquies basata sull'analisi dei piani di volo.»;

3)

all'articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti:

«4.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia.

5.   In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato.

6.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.»;

4)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies ovvero agendo a loro vantaggio valendosi delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 57 del 28.2.2022.

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).