22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/250 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625, richiesti per l'ingresso nell'Unione di animali terrestri. Più in particolare, l'articolo 14 di tale regolamento di esecuzione dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a determinati modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Tale articolo fa riferimento, tra l'altro, al modello «OV/CAP-X» di cui al capitolo 4 del suddetto allegato, che deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5). In particolare, l'articolo 3 di tale regolamento di esecuzione fa riferimento all'allegato II, parte 1, del medesimo regolamento di esecuzione, in cui figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Più in particolare, l'allegato IX, capitolo E, di tale regolamento stabilisce i requisiti per l'importazione nell'Unione di ovini e caprini.

(4)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i regolamenti (CE) n. 999/2001, (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

(5)

Il regolamento (UE) 2022/175 (7) ha modificato i requisiti di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla riproduzione, consentendo, fino al 31 dicembre 2024, l'ingresso dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di tali animali quando provengono da aziende della Gran Bretagna impegnate nel processo triennale per il conseguimento della qualifica di azienda con un rischio controllato di scrapie classica. Tale nuovo requisito per l'importazione dovrebbe riflettersi in un nuovo modello di certificato specifico per tali animali nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. È pertanto necessario modificare l'articolo 14 e l'allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(6)

Inoltre, dal momento che il nuovo requisito per l'importazione di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applica solo agli ovini e ai caprini provenienti da aziende della Gran Bretagna, nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è necessario limitare alla Gran Bretagna l'uso del nuovo modello di certificato di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. È quindi necessario modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

all'articolo 14 è aggiunta la lettera m) seguente:

«m)

OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024.»;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(6)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

nella sezione relativa agli ungulati della tabella che elenca i modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione, dopo la voce «OV/CAP-X», è aggiunta la voce seguente:

«OV/CAP-X-NI

Capitolo 4 bis: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024»;

2)

tra il capitolo 4 e il capitolo 5 è inserito il capitolo 4 bis seguente:

«CAPITOLO 4 bis

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 (MODELLO “OV/CAP-X-NI”)

Image 1

Image 2

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI


Parte II: certificazione

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui al presente certificato:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

stilbeni o tireostatici,

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio e gli animali in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione per il paese di origine interessato.

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice: __ __ - __ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

i)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

ii)

nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti;

(1)[II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure [II.2.5.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento in cui sono stati caricati per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

i)

gli animali non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle 24 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

i)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e

ii)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo nei 60 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

i)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica:

[almeno

nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione] (1)

oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa)] (1) (4);

ii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

i)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

ii)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

[II.2.10.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);](1)(5)

oppure [II.2.10.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

[II.2.10.3.1.

almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.1.

almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.1.

almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;] (1) (6)

oppure [II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (da 1 a 24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale zona, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e

[II.2.10.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.10.3.1.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l'inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;] (1)

oppure[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale zona, e:

[II.2.10.3.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.10.3.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

i)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

ii)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

iii)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, al momento della spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1)

oppure [II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;] (1) (7)

[II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (1) (8)

oppure [II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

i)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;] (1) (9)

II.2.11.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini (10); e

[II.2.11.7.1.

in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;] (1) (11)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;] (1)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali hanno un'età inferiore a sei mesi;] (1)

oppure [II.2.11.7.1.

gli animali sono castrati;] (1).

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.] (1)

oppure [II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni finché gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] (1)

[II.2.11.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] (9)

[II.2.12.

comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 60 giorni precedenti la spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella ovis (epididimite contagiosa) nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di Brucella ovis nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;] (1)

II.2.13.

soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

II.2.13.1.

sono rimasti continuativamente dalla nascita in Gran Bretagna, dove sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

b)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

c)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

d)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e

II.2.13.2.

sono ovini e caprini destinati alla riproduzione importati in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024 e provengono da una o più aziende:

a)

in cui negli ultimi tre anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e

b)

che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 e che, al momento dell'importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo punto.]

Note

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il sistema di identificazione [ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035] e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nell'allegato II, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione BTV nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione SI-BTV nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione SI-EHD nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Le zone contrassegnate dall'indicazione “BRU” per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

 

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma”


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, LEB, EVENTS

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI  (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV(2)

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, LEB, EVENTS

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (1)

OV/CAP-Y

 

BRU, BTV, EVENTS

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2)

 

 


(1)  OV/CAP-X-NI si applica solo all'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024, conformemente all'articolo 14, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione.».