27.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/164


DIRETTIVA (UE) 2022/2557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In quanto fornitori di servizi essenziali, i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in un’economia dell’Unione sempre più interdipendente. È pertanto essenziale definire un quadro a livello dell’Unione volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno, stabilendo norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate.

(2)

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4) stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell’energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure di protezione riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l’approccio applicato per garantire che si tenga maggiormente conto dei rischi, che il ruolo e i compiti dei soggetti critici quali fornitori di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno siano meglio definiti e coerenti, e che siano adottate norme a livello dell’Unione per rafforzare la resilienza di tali soggetti. I soggetti critici dovrebbero essere in grado di rafforzare la loro capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.

(3)

Sebbene una serie di misure esistenti a livello dell’Unione, quali il Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, e a livello nazionale miri a sostenere la protezione delle infrastrutture critiche nell’Unione, si dovrebbe fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati ad affrontare i rischi per la loro operatività, che potrebbero portare alla perturbazione della fornitura di servizi essenziali. Si dovrebbe fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati a un panorama delle sfide dinamico, che comprende minacce ibride e terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra infrastruttura e settori. Inoltre, vi è un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che intensifica la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine delle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità, l’efficienza e la durata operativa di alcuni tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, il mercato interno è caratterizzato da una frammentazione per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti critici, in quanto i settori e le categorie di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe pertanto raggiungere un solido livello di armonizzazione in termini di settori e categorie di soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(4)

Determinati settori dell’economia, come l’energia e i trasporti, sono già regolamentati da atti giuridici settoriali dell’Unione, ma tali atti giuridici dell’Unione disciplinano unicamente determinati aspetti della resilienza dei soggetti che operano nell’ambito di tali settori. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva crea un quadro generale per affrontare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

(5)

Le crescenti interdipendenze tra infrastruttura e settori sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e interconnessa, che utilizza infrastrutture essenziali in tutta l’Unione nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle acque potabili, delle acque reflue, della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, della sanità, dello spazio, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, e di determinati aspetti della pubblica amministrazione. Il settore spaziale rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, pertanto le infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall’Unione o per suo conto nell’ambito del suo programma spaziale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari disciplinati da trattati e dal diritto dell’Unione, compresi i pertinenti atti giuridici dell’Unione relativi all’energia nucleare. Il processo di identificazione dei soggetti critici nel settore alimentare dovrebbe rispecchiare adeguatamente la natura del mercato interno in tale settore e le disposizioni di dettaglio dell’Unione relative ai principi e ai requisiti generali della normativa alimentare e della sicurezza alimentare. Pertanto, al fine di assicurare che vi sia un approccio proporzionato e rispecchiare adeguatamente il ruolo e l’importanza di tali soggetti a livello nazionale, tali soggetti critici dovrebbero essere identificati solo tra le imprese alimentari, con o senza scopo di lucro, pubbliche o private, che operano esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all’ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala e che detengono una quota di mercato significativa a livello nazionale. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione di servizi essenziali, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e a lungo termine sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. Gravi crisi, come la pandemia di COVID-19, hanno mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità e impatto elevato.

(6)

I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dal diritto nazionale. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza meno rigorosi non solo determina diversi livelli di resilienza, ma rischia anche di incidere negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell’Unione e crea altresì ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Gli investitori e le imprese possono fare affidamento su soggetti critici che sono resilienti e confidare in essi, in quanto l’affidabilità e la fiducia sono pietre angolari di un mercato interno ben funzionante. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Ciò crea oneri amministrativi supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi. Un quadro a livello di Unione determinerebbe quindi anche la creazione di condizioni di parità per i soggetti critici in tutta l’Unione.

(7)

È necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, aumentare la resilienza dei soggetti critici e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti. È importante che tali norme siano adeguate alle esigenze future in termini di concezione e attuazione, consentendo al contempo la necessaria flessibilità. È altresì fondamentale migliorare la capacità dei soggetti critici di fornire servizi essenziali di fronte a una serie diversificata di rischi.

(8)

Per conseguire un livello elevato di resilienza, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che saranno tenuti a soddisfare specifici requisiti, che saranno oggetto di vigilanza e che riceveranno anche particolare sostegno e orientamento rispetto a tutti i rischi rilevanti.

(9)

Data l’importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, dovrebbe essere assicurato, ogniqualvolta possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Alla luce della maggiore frequenza e delle particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva (UE) 2022/2555 impone a un’ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersicurezza. Dato che l’aspetto della cibersicurezza è trattato in modo sufficiente da tale direttiva (UE) 2022/2555, le materie da essa disciplinate dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

(10)

Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell’Unione impongano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza o di notificare gli incidenti, e qualora tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva non dovrebbero applicarsi, in modo da evitare duplicazioni e oneri non necessari. In tal caso dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni di tali atti giuridici dell’Unione. Qualora non si applichino le pertinenti disposizioni della presente direttiva, non dovrebbero applicarsi nemmeno le disposizioni di cui alla presente direttiva in materia di vigilanza ed esecuzione.

(11)

La presente direttiva non incide sulle competenze degli Stati membri e delle loro autorità in termini di autonomia amministrativa né sulla loro responsabilità di salvaguardare la sicurezza nazionale e la difesa o il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, in particolare per quanto riguarda la pubblica sicurezza, l’integrità territoriale e il mantenimento dell’ordine pubblico. L’esclusione degli enti della pubblica amministrazione dall’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe applicarsi a enti le cui attività sono svolte principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. Tuttavia gli enti della pubblica amministrazione le cui attività sono connesse solo marginalmente a tali settori dovrebbero continuare a rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, i soggetti con competenze normative non sono considerati quali operanti nel settore dell’attività di contrasto e non sono pertanto esclusi per tali motivi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli enti della pubblica amministrazione istituiti congiuntamente con un paese terzo in virtù di un accordo internazionale sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non si applica alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nei paesi terzi.

Taluni soggetti critici operano nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, o forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione che operano principalmente in tali settori. Tenuto conto della responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la difesa, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva ai soggetti critici non si applichino in tutto o in parte a tali soggetti critici se i servizi che forniscono o le attività che svolgono sono legati principalmente ai settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. I soggetti critici le cui attività sono connesse solo marginalmente a tali settori dovrebbero continuare a rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza nazionale. Sono pertinenti le norme dell’Unione o nazionali per la protezione delle informazioni classificate e gli accordi di riservatezza.

(12)

Al fine di non compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, l’accesso alle informazioni sensibili nonché il loro scambio e trattamento dovrebbero essere effettuati in modo prudente, con particolare attenzione ai canali di trasmissione e alle capacità di archiviazione utilizzate.

(13)

Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). La strategia dovrebbe stabilire le misure e gli obiettivi strategici da attuare. Ai fini di una maggiore coerenza ed efficienza, la strategia dovrebbe essere concepita in modo da integrare senza soluzione di continuità le politiche esistenti basandosi, ove possibile, su pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti. Ai fini della realizzazione di un approccio globale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra le autorità competenti a norma della presente direttiva e le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 nel contesto della condivisione delle informazioni sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, minacce e incidenti non informatici e nel contesto dello svolgimento di compiti di vigilanza. Nell’attuare le proprie strategie, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della natura ibrida delle minacce ai soggetti critici.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le loro strategie e i relativi aggiornamenti sostanziali, in particolare al fine di consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda gli approcci strategici in materia di resilienza dei soggetti critici a livello nazionale. Se necessario, le strategie potrebbero essere comunicate sotto forma di informazioni classificate. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi delle strategie comunicate dagli Stati membri che funga da base per gli scambi al fine di individuare le migliori prassi e le questioni di interesse comune nel quadro del gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Data la natura sensibile delle informazioni aggregate incluse nella relazione di sintesi, siano esse classificate o meno, la Commissione dovrebbe gestire tale relazione di sintesi con un adeguato livello di consapevolezza riguardo alla sicurezza dei soggetti critici, degli Stati membri e dell’Unione. La relazione di sintesi e le strategie dovrebbero essere salvaguardate contro azioni illecite o dolose e dovrebbero essere accessibili solo alle persone autorizzate al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. La comunicazione delle strategie e dei loro aggiornamenti sostanziali dovrebbe inoltre servire ad aiutare la Commissione a comprendere gli sviluppi negli approcci alla resilienza dei soggetti critici e contribuire al monitoraggio dell’impatto e del valore aggiunto della presente direttiva, che la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente.

(15)

Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe effettuare, in un quadro armonizzato, una valutazione dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie e le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo, le infiltrazioni criminali e il sabotaggio («valutazione del rischio dello Stato membro»). Nell’effettuare tali valutazioni del rischio dello Stato membro, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni del rischio generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione, e dovrebbero prendere in considerazione la misura in cui i settori dipendono l’uno dall’altro, compresi i settori di altri Stati membri e di paesi terzi. I risultati della valutazione del rischio dello Stato membro dovrebbero essere utilizzati ai fini dell’individuazione dei soggetti critici e di aiutare tali soggetti a conformarsi ai rispettivi obblighi in materia di resilienza. La presente direttiva si applica solo agli Stati membri e ai soggetti critici che operano all’interno dell’Unione. Tuttavia, le competenze e le conoscenze generate dalle autorità competenti, in particolare attraverso le valutazioni del rischio, e dalla Commissione, in particolare attraverso varie forme di sostegno e cooperazione, potrebbero essere utilizzate, se del caso e conformemente agli strumenti giuridici applicabili, a beneficio dei paesi terzi, in particolare quelli situati nell’immediato vicinato dell’Unione, alimentando la cooperazione esistente in materia di resilienza.

(16)

Per garantire che tutti i soggetti rilevanti siano soggetti alle prescrizioni in materia di resilienza della presente direttiva e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un’individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l’Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di riflettere adeguatamente il ruolo e l’importanza di tali soggetti a livello nazionale. Nell’applicare i criteri stabiliti nella presente direttiva, ciascun Stato membro dovrebbe individuare i soggetti che forniscono uno o più servizi essenziali e che gestiscono e dispongono di infrastrutture critiche situate nel proprio territorio. Si dovrebbe ritenere che un soggetto operi nel territorio di uno Stato membro in cui svolge le attività necessarie per il servizio o i servizi essenziali in questione e in cui è ubicata l’infrastruttura critica di detto soggetto utilizzata per fornire tale servizio o tali servizi. Qualora in uno Stato membro non esista un soggetto che soddisfi tali criteri, tale Stato membro non dovrebbe avere l’obbligo di individuare un soggetto critico nel settore o sottosettore corrispondente. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero essere stabilite norme adeguate in materia di notifica ai soggetti individuati come critici.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, in modo da conseguire gli obiettivi della presente direttiva, un elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ciascuno dei settori e sottosettori di cui all’allegato e per il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce e, se applicate, le soglie. Dovrebbe essere possibile presentare le soglie come tali o in forma aggregata, il che significa che le informazioni possono essere comunicate nei valori medi per area geografica, per anno, per settore, per sottosettore, o con altri mezzi, e possono includere informazioni sulla gamma degli indicatori forniti.

(18)

Dovrebbero essere stabiliti criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi prodotti da un incidente. Tali criteri dovrebbero basarsi su quelli di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per sfruttare al meglio gli sforzi compiuti dagli Stati membri per individuare gli operatori dei servizi essenziali di cui a tale direttiva e per trarre insegnamento dall’esperienza acquisita in materia. Gravi crisi, come la pandemia di COVID-19, hanno dimostrato l’importanza di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e come la sua perturbazione possa avere ripercussioni economiche e sociali negative in un gran numero di settori e a livello transfrontaliero. Pertanto, nel determinare la misura in cui altri settori e sottosettori dipendono dai servizi essenziali forniti da un soggetto critico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, anche degli effetti sulla catena di approvvigionamento.

(19)

Conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, compreso il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, occorre prendere atto della potenziale minaccia rappresentata dalla proprietà estera di infrastrutture critiche all’interno dell’Unione, poiché dal corretto funzionamento delle infrastrutture critiche dipendono i servizi, l’economia, la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini dell’Unione.

(20)

La direttiva (UE) 2022/2555 impone ai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali, che potrebbero essere considerati soggetti critici ai sensi della presente direttiva, di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete e per notificare incidenti e minacce informatiche significativi. Poiché le minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete possono avere origini diverse, la direttiva (UE) 2022/2555 applica un approccio «multirischio» che comprende la resilienza dei sistemi informatici e di rete nonché dei componenti e ambienti fisici di tali sistemi.

Dato che le prescrizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 a tale riguardo sono almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi previsti dalla presente direttiva, gli obblighi previsti dall’articolo 11 e dai capi III, IV e VI della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari. Tuttavia, considerata l’importanza dei servizi forniti dai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali ai soggetti critici appartenenti a tutti gli altri settori, gli Stati membri dovrebbero individuare quali critici, in base ai criteri previsti dalla presente direttiva e ricorrendo alla procedura ivi stabilita, i soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi le strategie, le valutazioni del rischio dello Stato membro e le misure di sostegno di cui al capo II della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione applicabile.

(21)

Il diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Tale diritto include i regolamenti (UE) n. 648/2012 (8), (UE) n. 575/2013 (9) e (UE) n. 600/2014 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2013/36/UE (11) e 2014/65/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale quadro giuridico è integrato dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che stabilisce gli obblighi applicabili ai soggetti finanziari per la gestione dei rischi informatici, anche per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fisiche. Dato che la resilienza di tali soggetti è pertanto esaurientemente disciplinata, l’articolo 11 e i capi III, IV e VI della presente direttiva non dovrebbero applicarsi a tali soggetti, al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari.

Tuttavia, considerata l’importanza dei servizi forniti dai soggetti del settore finanziario ai soggetti critici appartenenti a tutti gli altri settori, gli Stati membri dovrebbero individuare quali soggetti critici, in base ai criteri previsti dalla presente direttiva e ricorrendo alla procedura ivi stabilita, i soggetti del settore finanziario. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi le strategie, le valutazioni del rischio dello Stato membro e le misure di sostegno di cui al capo II della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione applicabile.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero designare o istituire le autorità competenti a vigilare sull’applicazione delle norme della presente direttiva e, ove necessario, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. Alla luce delle differenze esistenti tra le strutture amministrative nazionali, al fine di salvaguardare gli accordi settoriali esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell’Unione, e al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare o istituire più di un’autorità nazionale competente. Qualora gli Stati membri designino o istituiscano più di un’autorità competente dovrebbero delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale.

(23)

Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliere e per consentire l’efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni degli atti giuridici settoriali dell’Unione, designare un punto di contatto unico incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell’Unione («punto di contatto unico»), ove opportuno all’interno di un’autorità competente. Ciascun punto di contatto unico dovrebbe fungere da collegamento e coordinare le comunicazioni, ove opportuno, con le autorità competenti del proprio Stato membro, con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

(24)

Le autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni in relazione ai rischi di cibersicurezza, alle minacce e agli incidenti informatici nonché ai rischi, alle minacce e agli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, così come in relazione alle misure pertinenti adottate dalle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e dalle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 È importante che gli Stati membri provvedano affinché le prescrizioni di cui alla presente direttiva e di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo complementare e che sui soggetti critici non gravi un onere amministrativo superiore a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e di tale direttiva.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici, compresi quelli che si qualificano come piccole e medie imprese, nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi degli Stati membri stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti critici stessi quanto al garantire tale ottemperanza, e nel farlo dovrebbero evitare oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all’organizzazione di esercitazioni per testare la resilienza dei soggetti critici e fornire consulenza e corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Ove necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico, gli Stati membri potrebbero fornire risorse finanziarie e dovrebbero agevolare la condivisione volontaria di informazioni e lo scambio di buone prassi fra soggetti critici, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(26)

Al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti critici individuati dagli Stati membri e di ridurre gli oneri amministrativi per tali soggetti critici, le autorità competenti dovrebbero consultarsi ogniqualvolta sia opportuno al fine di garantire un’applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni dovrebbero essere avviate su richiesta di qualsiasi autorità competente interessata e dovrebbero incentrarsi sulla garanzia di un approccio convergente nei confronti di soggetti critici interconnessi che utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri, che appartengono agli stessi gruppi o strutture societarie o che sono stati individuati in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.

(27)

Qualora le disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale richiedano ai soggetti critici di valutare i rischi rilevanti ai fini della presente direttiva e di adottare misure per garantire la propria resilienza, tali obblighi dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione ai fini della vigilanza sul rispetto della presente direttiva da parte dei soggetti critici.

(28)

I soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva dei rischi rilevanti a cui sono esposti e il dovere di analizzarli. A tal fine, dovrebbero effettuare valutazioni del rischio ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l’evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare in modo significativo la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»). Qualora i soggetti critici abbiano effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la loro valutazione del rischio dei soggetti critici, essi dovrebbero poter utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti di cui alla presente direttiva che riguardano le valutazioni del rischio dei soggetti critici. Un’autorità competente dovrebbe poter dichiarare che una valutazione del rischio esistente effettuata da un soggetto critico che affronta i rischi rilevanti e il relativo grado di dipendenza, è conforme, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(29)

I soggetti critici dovrebbero adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate ai rischi cui sono esposti, allo scopo di prevenire gli incidenti, di proteggersi da essi, di darvi risposta, di resistervi, di mitigarli, assorbirli, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative. I soggetti critici dovrebbero adottare tali misure in conformità della presente direttiva, ma i dettagli e la portata di tali misure dovrebbero rispecchiare in modo adeguato e proporzionato i vari rischi che ciascun soggetto critico ha identificato nell’ambito della sua valutazione del rischio del soggetto critico e le specificità del soggetto stesso. Per promuovere un approccio coerente a livello di Unione, la Commissione dovrebbe, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, adottare linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente tali misure tecniche, di sicurezza e organizzative. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.

(30)

A fini di efficacia e di responsabilizzazione, i soggetti critici dovrebbero descrivere le misure da essi adottate con un livello di dettaglio che consegua sufficientemente gli obiettivi di efficacia e di responsabilizzazione stabiliti, tenuto conto dei rischi individuati, in un piano di resilienza o in uno o più documenti equivalenti a un piano di resilienza, e dovrebbero mettere in pratica tale piano. Qualora un soggetto critico abbia già adottato misure tecniche, di sicurezza e organizzative e redatto documenti conformemente ad altri atti giuridici pertinenti per le misure di rafforzamento della resilienza ai sensi della presente direttiva, esso dovrebbe poter utilizzare tali misure e documenti per soddisfare i requisiti riguardo alle misure di resilienza di cui alla presente direttiva. Al fine di evitare duplicazioni, un’autorità competente dovrebbe poter dichiarare conformi ai requisiti della presente direttiva, in tutto o in parte, misure di resilienza esistenti adottate da un soggetto critico che rispondono ai suoi obblighi di adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative ai sensi della presente direttiva.

(31)

I regolamenti (CE) n. 725/2004 (14) e (CE) n. 300/2008 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) stabiliscono requisiti applicabili ai soggetti dei settori del trasporto aereo e marittimo per prevenire incidenti causati da atti illeciti, resistere alle conseguenze di tali incidenti e mitigarle. Se le misure imposte ai sensi della presente direttiva sono più ampie in termini di rischi affrontati e di tipi di misure da prendere, i soggetti critici di tali settori dovrebbero rispecchiare, nel loro piano di resilienza o nei documenti equivalenti, le misure adottate ai sensi di tali altri atti giuridici dell’Unione. I soggetti critici dovrebbero prendere in considerazione anche la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) che introduce una valutazione delle strade a livello di rete per la mappatura del rischio di incidenti e un’ispezione di sicurezza stradale mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di sopralluoghi in strade o in tratti di strada esistenti. Assicurare la protezione e la resilienza dei soggetti critici riveste la massima importanza per il settore ferroviario e, nell’attuare le misure di resilienza ai sensi della presente direttiva, i soggetti critici sono incoraggiati a richiamarsi a linee guida non vincolanti e a documenti su buone prassi sviluppati in aree di lavoro settoriali, come la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell’UE istituita dalla decisione della Commissione 2018/C 232/03 (18).

(32)

Il rischio che i dipendenti di soggetti critici o i loro contraenti facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro diritti di accesso all’interno dell’organizzazione del soggetto critico per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto precisare le condizioni in base alle quali i soggetti critici sono autorizzati, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle valutazioni del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che rientrano in specifiche categorie del loro personale. È opportuno garantire che le pertinenti autorità valutino le richieste entro un lasso di tempo ragionevole e che le trattino conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell’Unione pertinente e applicabile, anche in materia di protezione dei dati personali. Al fine di confermare l’identità di una persona oggetto di un controllo dei precedenti personali, è opportuno che gli Stati membri richiedano un documento di identità come un passaporto, una carta d’identità nazionale o una forma di identificazione digitale, conformemente al diritto applicabile.

I controlli dei precedenti personali dovrebbero includere i registri dei precedenti penali della persona interessata. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (19) e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) al fine di ottenere informazioni dai registri dei precedenti penali tenuti da altri Stati membri. Se pertinente e applicabile, gli Stati membri potrebbero inoltre basarsi sul sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), su informazioni di intelligence e su qualsiasi altra informazione oggettiva disponibile che possa essere necessaria per determinare l’idoneità della persona interessata a occupare la funzione in relazione alla quale il soggetto critico ha richiesto un controllo dei precedenti personali.

(33)

È opportuno stabilire un meccanismo per la notifica di determinati incidenti che consenta alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere un quadro globale dell’impatto, della natura, delle cause e delle possibili conseguenze di un incidente affrontato dai soggetti critici. I soggetti critici dovrebbero notificare senza indebito ritardo alle autorità competenti gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. A meno che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici dovrebbero effettuare una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza di un incidente. La notifica iniziale dovrebbe contenere solo le informazioni strettamente necessarie per informare l’autorità competente dell’incidente e consentire al soggetto critico di chiedere assistenza, se necessario. Tale notifica dovrebbe indicare, ove possibile, la causa presunta dell’incidente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’obbligo di effettuare tale notifica iniziale non sottragga le risorse del soggetto critico alle attività relative alla gestione degli incidenti, che dovrebbero essere considerate prioritarie. La notifica iniziale dovrebbe essere seguita, se del caso, da una relazione dettagliata entro un mese dall’incidente. La relazione dettagliata dovrebbe integrare la notifica iniziale e fornire un quadro più completo dell’incidente.

(34)

È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia sussistere situazioni in cui è opportuno richiedere l’osservanza di determinate norme. È opportuno che gli Stati membri incoraggino, se utile, l’utilizzo di norme e specifiche tecniche europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

(35)

Mentre i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di fornitura di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di tali soggetti critici sono di particolare rilevanza per l’Unione e per il mercato interno poiché forniscono servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, e potrebbero perciò beneficiare di un sostegno specifico a livello dell’Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le norme riguardanti le missioni di consulenza a favore di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull’esecuzione di cui alla presente direttiva.

(36)

Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, qualora sia necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico dovrebbe fornire alla Commissione determinate informazioni di cui alla presente direttiva. In accordo con lo Stato membro che ha individuato il soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico, la Commissione dovrebbe poter organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle missioni di consulenza, sul seguito da dare e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di consulenza e per il soggetto critico interessato, di rispettare le disposizioni stabilite dalla presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l’accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni di consulenza potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(37)

Per sostenere la Commissione e agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni, comprese le migliori prassi, su questioni relative alla presente direttiva, dovrebbe essere istituito un gruppo per la resilienza dei soggetti critici come gruppo di esperti della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i rappresentanti designati delle loro autorità competenti nel gruppo per la resilienza dei soggetti critici cooperino in modo efficace ed efficiente, anche designando rappresentanti in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dovrebbe cominciare a espletare le sue funzioni il più rapidamente possibile, in modo da fornire strumenti supplementari per una cooperazione adeguata durante il periodo di recepimento della direttiva, e dovrebbe interagire con altri pertinenti gruppi di lavoro di esperti settoriali.

(38)

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dovrebbe cooperare con il gruppo di cooperazione istituito ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di sostenere un quadro globale per la resilienza informatica e non informatica dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici e il gruppo di cooperazione istituito ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 dovrebbero avviare un dialogo regolare volto a promuovere la cooperazione tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 e ad agevolare lo scambio di informazioni, in particolare su temi rilevanti per entrambi i gruppi.

(39)

Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l’ottemperanza ai rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, sostenere le autorità competenti e i soggetti critici allo scopo di agevolare l’adempimento dei loro rispettivi obblighi. Nel fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti critici nell’attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE, e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbe inoltre informare gli Stati membri in merito alle risorse disponibili a livello dell’Unione, ad esempio nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o di altri strumenti pertinenti per la resilienza dei soggetti critici.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti dispongano di certi poteri specifici per la corretta applicazione ed esecuzione della presente direttiva nei confronti dei soggetti critici, qualora tali soggetti rientrino nella loro giurisdizione come specificato nella direttiva. Tali poteri dovrebbero includere, in particolare, il potere di effettuare ispezioni e controlli, il potere di vigilanza, il potere di richiedere ai soggetti critici di fornire informazioni e prove riguardanti le misure adottate per adempiere ai loro obblighi e, ove necessario, il potere di emettere provvedimenti per porre rimedio alle violazioni riscontrate. Nell’emettere tali provvedimenti, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure che vadano oltre quanto necessario e proporzionato per garantire l’adempimento degli obblighi da parte dei soggetti critici interessati, tenendo conto in particolare della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto critico interessato. Più in generale, tali poteri dovrebbero essere accompagnati da garanzie adeguate ed efficaci da specificarsi nella normativa nazionale conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel valutare l’ottemperanza di un soggetto critico agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione nei confronti di un soggetto di cui a tale direttiva individuato come soggetto critico a norma della presente direttiva. Le autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni a tal fine.

(41)

Al fine di applicare la presente direttiva in modo efficace e coerente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare la presente direttiva mediante l’elaborazione di un elenco di servizi essenziali. Tale elenco dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti per effettuare le valutazioni del rischio dello Stato membro e individuare i soggetti critici ai sensi della presente direttiva. Alla luce dell’approccio di armonizzazione minima della presente direttiva, tale elenco non è esaustivo e gli Stati membri potrebbero integrarlo con ulteriori servizi essenziali a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità nazionali nella fornitura di servizi essenziali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (25). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(42)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(43)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, (27) il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 agosto 2021.

(45)

La direttiva 2008/114/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva:

a)

stabilisce obblighi in capo agli Stati membri in merito all’adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 TFUE siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, e in particolare obblighi di individuare i soggetti critici e di sostenerli nell’adempimento degli obblighi loro imposti;

b)

stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi di cui alla lettera a) nel mercato interno;

c)

stabilisce norme:

i)

riguardanti la vigilanza sui soggetti critici;

ii)

riguardanti l’esecuzione;

iii)

per l’individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo e sulle missioni di consulenza per valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III;

d)

stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull’applicazione della presente direttiva;

e)

stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell’Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.

2.   Fatto salvo l’articolo 8 della presente direttiva, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555 In considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersicurezza dei soggetti critici, gli Stati membri assicurano che la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo coordinato.

3.   Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell’Unione richiedano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza e tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, non si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI.

4.   Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti in conformità della presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell’applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza degli Stati membri.

5.   La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico.

6.   La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.

7.   Gli Stati membri possono decidere che l’articolo 11 e i capi III, IV e VI, in tutto o in parte, non si applichino a specifici soggetti critici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8.   Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.

9.   La presente direttiva si applica fermo restando il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato che è stato individuato da uno Stato membro a ai sensi dell’articolo 6 come appartenente a una delle categorie di cui alla terza colonna della tabella di cui all’allegato;

2)

«resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative;

3)

«incidente»: un evento che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto;

4)

«infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un’attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un’attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;

5)

«servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente;

6)

«rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente e deve essere espresso come combinazione dell’entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l’incidente;

7)

«valutazione del rischio »: l’intero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e analizzando potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente;

8)

«norma»: una norma ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

9)

«specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

10)

«ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, esclusi il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:

a)

è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;

b)

è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;

c)

è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;

d)

ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.

Articolo 3

Armonizzazione minima

La presente direttiva non preclude agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto nazionale atte a conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione.

CAPO II

QUADRI NAZIONALI PER LA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI

Articolo 4

Strategia per la resilienza dei soggetti critici

1.   A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, entro il 17 gennaio 2026 ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). Sulla base di pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti, la strategia definisce gli obiettivi e le misure strategici per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all’allegato.

2.   Ciascuna strategia contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

obiettivi strategici e priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

b)

un quadro di governance per la realizzazione di tali obiettivi strategici e priorità, che comprenda una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell’attuazione della strategia;

c)

una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, che comprenda una descrizione della valutazione del rischio di cui all’articolo 5;

d)

una descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici;

e)

una descrizione del processo volto a sostenere i soggetti critici in conformità del presente capo, comprese le misure per rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico, da un lato, e il settore privato e i soggetti pubblici e privati, dall’altro;

f)

un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell’attuazione della strategia;

g)

un quadro strategico per il coordinamento tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva («autorità competenti») e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici nonché sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici e ai fini dello svolgimento di compiti di vigilanza;

h)

una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare l’attuazione degli obblighi di cui al capo III della presente direttiva da parte delle piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (31), che gli Stati membri in questione hanno individuato come soggetti critici.

A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, gli Stati membri aggiornano le loro strategie almeno ogni quattro anni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e i relativi aggiornamenti sostanziali, entro tre mesi dalla loro adozione.

Articolo 5

Valutazione del rischio da parte degli Stati membri

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 23, entro il 17 novembre 2023, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un elenco non esaustivo dei servizi essenziali nei settori e nei sottosettori di cui all’allegato. Le autorità competenti utilizzano tale elenco dei servizi essenziali per effettuare una valutazione del rischio («valutazione del rischio dello Stato membro») entro il 17 gennaio 2026 e successivamente ogniqualvolta necessario e almeno ogni quattro anni. Le autorità competenti utilizzano le valutazioni del rischio dello Stato membro per individuare i soggetti critici ai sensi dell’articolo 6 e per aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell’articolo 13.

La valutazione del rischio dello Stato membro tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

2.   Nel procedere alla valutazione del rischio dello Stato membro, gli Stati membri prendono in considerazione almeno gli elementi seguenti:

a)

la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE;

b)

altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti giuridici settoriali dell’Unione, inclusi i regolamenti (UE) 2017/1938 (33) e (UE) 2019/941 (34) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2007/60/CE (35) e 2012/18/UE (36) del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all’allegato dipendono l’uno dall’altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri e paesi terzi, e l’impatto che una perturbazione significativa in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;

d)

ogni informazione su incidenti notificati a norma dell’articolo 15.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, a seconda dei casi.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati ai sensi dell’articolo 6 gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato membro, se del caso mediante i propri punti di contatto unici. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite ai soggetti critici li assistano nell’effettuare la propria valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 12 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell’articolo 13.

4.   Entro tre mesi dall’effettuazione della valutazione del rischio dello Stato membro, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni del rischio di tale Stato membro, per settore e sottosettore di cui all’allegato.

5.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

Articolo 6

Individuazione dei soggetti critici

1.   Entro il 17 luglio 2026 ogni Stato membro individua i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui all’allegato.

2.   Quando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, tiene conto dei risultati della propria valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:

a)

il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;

b)

il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e

c)

un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all’allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali.

3.   Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati a norma del paragrafo 2 e provvede affinché a tali soggetti critici sia notificato che sono stati individuati come tali entro un mese dall’individuazione stessa. Gli Stati membri informano tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e della data a decorrere dalla quale si applicano loro tali obblighi, fatto salvo l’articolo 8. Gli Stati membri informano i soggetti critici dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato che non hanno obblighi di cui ai capi III e IV, salvo misure nazionali diverse.

Il capo III si applica ai soggetti critici interessati 10 mesi dopo la data della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti ai sensi della presente direttiva notifichino alle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 l’identità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo entro un mese dall’individuazione. Tale notifica specifica, ove applicabile, che i soggetti critici interessati sono soggetti dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva e non hanno obblighi di cui ai capi III e IV della stessa.

5.   Quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano l’elenco dei soggetti critici individuati di cui al paragrafo 3. Qualora tali aggiornamenti portino all’individuazione di soggetti critici ulteriori, a questi ultimi si applicano i paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di tale fatto in tempo utile e del fatto che non debbano più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica.

6.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e linee guida non vincolanti volti ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.

Articolo 7

Effetti negativi rilevanti

1.   Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:

a)

il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato;

b)

la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all’allegato dipendono dal servizio essenziale in questione;

c)

l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull’ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull’incolumità pubblica o sulla salute della popolazione;

d)

la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati;

e)

l’area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane;

f)

l’importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.

2.   A seguito dell’individuazione dei soggetti critici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica senza indebito ritardo alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

un elenco dei servizi essenziali in tale Stato membro qualora vi siano servizi essenziali aggiuntivi rispetto all’elenco dei servizi essenziali di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

b)

il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui all’allegato e per ciascun servizio essenziale;

c)

le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.

Le soglie di cui al primo comma, lettera c), possono essere presentate come tali o in forma aggregata.

Gli Stati membri comunicano successivamente le informazioni di cui al primo comma quando necessario, e almeno ogni quattro anni.

3.   La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per agevolare l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 8

Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali

Gli Stati membri provvedono affinché l’articolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici che hanno individuato nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione applicabile.

Articolo 9

Autorità competenti e punto di contatto unico

1.   Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell’esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale.

Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 Per quanto riguarda i soggetti critici nel settore di cui al punto 8 della tabella di cui all’allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 Gli Stati membri possono designare una diversa autorità competente per i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell’allegato della presente direttiva in conformità dei quadri nazionali esistenti.

Qualora designino o istituiscano più di un’autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti di ciascuna delle autorità interessate e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2.

2.   Ciascuno Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico, che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19 («punto di contatto unico»). Se del caso, uno Stato membro designa il suo punto di contatto unico all’interno di una autorità competente. Se del caso, uno Stato membro può provvedere affinché il suo punto di contatto unico svolga anche una funzione di collegamento con la Commissione e garantisca la cooperazione con i paesi terzi.

3.   Entro il 17 luglio 2028, e successivamente ogni due anni, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell’articolo 15, paragrafo 3.

La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune per la presentazione delle relazioni. Le autorità competenti possono utilizzare, su base volontaria, tale modello comune per la presentazione delle relazioni ai fini della presentazione delle relazioni di sintesi di cui al primo comma.

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati.

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente, ove opportuno e conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, si consulti e cooperi con le altre autorità nazionali competenti, comprese quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, e con i soggetti critici e le parti interessate pertinenti.

6.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente ai sensi della presente direttiva cooperi e scambi informazioni con le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dalla rispettiva autorità competente e dalle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555

7.   Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell’autorità competente e del punto di contatto unico, ogni Stato membro notifica alla Commissione la loro identità e i loro compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di nominare autorità diverse dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti in relazione ai soggetti critici nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all’allegato. Ogni Stato membro rende pubblica l’identità della rispettiva autorità competente e del punto di contatto unico.

8.   La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei punti di contatto unici.

Articolo 10

Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici

1.   Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l’elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell’organizzazione di esercitazioni per testare la propria resilienza nonché la prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.

2.   Ogni Stato membro provvede affinché la rispettiva autorità competente cooperi e scambi informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all’allegato.

3.   Gli Stati membri agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.

Articolo 11

Cooperazione tra Stati membri

1.   Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di un’applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che:

a)

utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;

b)

fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;

c)

sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.

2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

CAPO III

RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI

Articolo 12

Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici

1.   Fatto salvo il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici effettuino una valutazione del rischio, entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni del rischio degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»).

2.   Le valutazioni del rischio dei soggetti critici tengono conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto della misura in cui altri settori di cui all’allegato dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, se del caso, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini.

Qualora un soggetto critico abbia effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la propria valutazione del rischio dei soggetti critici, può utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti stabiliti al presente articolo. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l’autorità competente può decidere di dichiarare conforme, in tutto o in parte, ai requisiti del presente articolo una valutazione del rischio esistente di un soggetto critico che affronta i rischi e il grado di dipendenza di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 13

Misure di resilienza dei soggetti critici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, in base alle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito alla valutazione del rischio dello Stato membro e in base ai risultati della valutazione del rischio del soggetto critico, incluse misure necessarie per:

a)

evitare il verificarsi di incidenti, prendendo debitamente in considerazione le misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

assicurare un’adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche prendendo debitamente in considerazione, ad esempio, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;

c)

contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle, prendendo debitamente in considerazione procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta;

d)

ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, prendendo debitamente in considerazione misure di continuità operativa e l’individuazione di catene di approvvigionamento alternative al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;

e)

assicurare un’adeguata gestione della sicurezza del personale, prendendo debitamente in considerazione misure quali la definizione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, l’introduzione di autorizzazioni di accesso ai siti e alle infrastrutture critiche così come alle informazioni sensibili, istituendo procedure per i controlli dei precedenti personali in conformità dell’articolo 14 e designando le categorie di persone tenute a sottoporsi a tali controlli dei precedenti personali, e definendo adeguati requisiti di formazione e qualifiche;

f)

sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), prendendo debitamente in considerazione corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni.

Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici tengano conto del personale dei fornitori esterni di servizi nel definire le categorie di personale che svolgono funzioni critiche.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte le misure di cui al paragrafo 1. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per le misure stabilite al paragrafo 1, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l’autorità competente può dichiarare conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui a presente articolo le misure esistenti di rafforzamento della resilienza di un soggetto critico che affrontano in modo adeguato e proporzionato le misure tecniche, di sicurezza e organizzative di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.

4.   Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l’accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, per consigliare il soggetto critico riguardo all’adempimento degli obblighi di cui al capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.

5.   La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 14

Controlli dei precedenti personali

1.   Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che:

a)

rivestono ruoli sensibili all’interno del soggetto critico o a vantaggio di quest’ultimo, segnatamente in relazione alla resilienza del soggetto critico;

b)

sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo, anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico;

c)

sono presi in considerazione per l’assunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b).

2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell’Unione pertinente e applicabile, compresi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). I controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato.

3.   Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo:

a)

conferma l’identità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali;

b)

verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo.

Nell’effettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati membri. Le autorità centrali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.

Articolo 15

Notifica degli incidenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo all’autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Gli Stati membri provvedono affinché, a meno che non siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuino una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di un incidente, seguita, ove opportuno, da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Per determinare la rilevanza della perturbazione si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:

a)

numero e percentuale di utenti interessati dalla perturbazione;

b)

durata della perturbazione;

c)

area geografica interessata dalla perturbazione, tenendo conto dell’eventuale isolamento geografico di tale area.

Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati dall’incidente notificano tale incidente alla Commissione.

2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all’autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell’incidente, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie alla determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. Tali notifiche non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

3.   Sulla base delle informazioni fornite da un soggetto critico in una notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, tramite il punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l’incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali a o in uno o più altri Stati membri.

I punti di contatto unici che trasmettono e ricevono informazioni a norma del primo comma, trattano, conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, tali informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

4.   Il più rapidamente possibile a seguito di una notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente interessata fornisce al soggetto critico interessato informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare un’efficace risposta di tale soggetto critico all’incidente in questione. Gli Stati membri informano il pubblico qualora ritengano che sia nell’interesse pubblico farlo.

Articolo 16

Norme

Per promuovere l’attuazione convergente della presente direttiva, gli Stati membri, laddove opportuno e senza imposizioni o discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l’uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

CAPO IV

SOGGETTI CRITICI DI PARTICOLARE RILEVANZA EUROPEA

Articolo 17

Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea

1.   Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se:

a)

è stato individuato come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1;

b)

fornisce servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri; e

c)

è stato notificato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, comunichi alla rispettiva autorità competente se fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico comunichi alla rispettiva autorità competente quali servizi essenziali fornisce a o in tali Stati membri e a quali o in quali Stati membri fornisce tali servizi essenziali. Lo Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, l’identità di tali soggetti critici e le informazioni che essi forniscono ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione si consulta con l’autorità competente dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di cui al primo comma, l’autorità competente di altri Stati membri interessati e il soggetto critico in questione. Nel corso di tali consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi forniti a tale Stato membro dal soggetto critico siano servizi essenziali.

3.   Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che il soggetto critico interessato fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, la Commissione comunica a tale soggetto critico, tramite la relativa autorità competente, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa tale soggetto critico degli obblighi ai quali è assoggettato ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi. Una volta che la Commissione ha informato l’autorità competente della sua decisione di considerare un soggetto critico come un soggetto critico di particolare rilevanza europea, l’autorità competente trasmette tale notifica senza indebito ritardo a tale soggetto critico.

4.   Il presente capo si applica al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 18

Missioni di consulenza

1.   Su richiesta dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto critico per adempiere ai propri obblighi di cui al capo III.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e a condizione che lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, sia d’accordo, la Commissione organizza una missione di consulenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 fornisce alla Commissione:

a)

le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico;

b)

un elenco delle pertinenti misure adottate ai sensi dell’articolo 13;

c)

le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la relativa autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto critico ai sensi degli articoli 21 e 22.

4.   Entro tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, allo Stato membro a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto critico interessato.

Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale analizzano la relazione di cui al primo comma e, qualora necessario, danno indicazioni alla Commissione sull’adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la resilienza di tale soggetto critico.

Sulla base dell’indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione comunica allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e a tale soggetto critico il suo parere sull’adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto critico e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 provvede affinché la sua autorità competente e il soggetto critico interessato tengano conto del parere di cui al terzo comma del presente paragrafo e fornisce alla Commissione e agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale informazioni sulle misure adottate a seguito di tale parere.

5.   Ogni missione di consulenza è composta da esperti dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, da esperti degli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e da rappresentanti della Commissione. Tali Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in base alla loro capacità professionale e garantendo, ove possibile, una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico di tutti gli Stati membri interessati. Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alle missioni di consulenza.

La Commissione organizza il programma di ciascuna missione di consulenza consultandosi con i membri della missione di consulenza in questione e d’accordo con lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per la presentazione di richieste per l’organizzazione di missioni di consulenza, per il trattamento di tali richieste, per lo svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni e per il trattamento della comunicazione del parere della Commissione di cui al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo e delle misure adottate, tenendo in debito conto la riservatezza e la sensibilità aziendale delle informazioni interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici di particolare rilevanza europea forniscano alle missioni di consulenza accesso alle informazioni e ai sistemi e impianti relativi alla fornitura dei loro servizi essenziali che sono necessari per lo svolgimento della missione di consulenza interessata.

8.   Le missioni di consulenza sono svolte conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui hanno luogo, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e della tutela dei propri interessi di sicurezza.

9.   Nell’organizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto delle relazioni sulle ispezioni da essa effettuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 725/2004 e (CE) n. 300/2008 e delle relazioni sui controlli da essa svolti ai sensi della direttiva 2005/65/CE in merito al soggetto critico interessato.

10.   La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19 ogniqualvolta è organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui si è svolta la missione di consulenza e la Commissione informano inoltre il gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese al fine di promuovere l’apprendimento reciproco.

CAPO V

COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 19

Gruppo per la resilienza dei soggetti critici

1.   È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici sostiene la Commissione e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla presente direttiva.

2.   Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare i portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare esperti del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

3.   Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i compiti seguenti:

a)

assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

b)

analizzare le strategie al fine di individuare le migliori prassi in relazione alle stesse;

c)

facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

d)

se del caso, contribuire, per questioni relative alla presente direttiva, ai documenti sulla resilienza a livello dell’Unione;

e)

contribuire alla preparazione delle linee guida di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 5, e, su richiesta, di ogni atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi della presente direttiva;

f)

analizzare le relazioni di sintesi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, al fine di promuovere la condivisione delle migliori prassi sulle azioni intraprese ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3;

g)

condividere migliori prassi in relazione alla notifica di incidenti di cui all’articolo 15;

h)

discutere le relazioni di sintesi sulle missioni di consulenza e le lezioni apprese ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 10;

i)

scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

j)

se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell’Unione.

4.   Entro il 17 gennaio 2025 e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti. Tale programma di lavoro è coerente con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.

5.   Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all’anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

7.   Entro il 17 gennaio 2027, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 20

Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici

1.   La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Essa prepara una rassegna, a livello dell’Unione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la fornitura dei servizi essenziali, organizza le missioni di consulenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 18 e agevola lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ed esperti in tutta l’Unione.

2.   La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui all’articolo 10 sviluppando migliori prassi, materiali e metodologie di orientamento, così come attività di formazione ed esercitazioni transfrontaliere per testare la resilienza dei soggetti critici.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione degli Stati membri a livello di Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.

CAPO VI

VIGILANZA ED ESECUZIONE

Articolo 21

Vigilanza ed esecuzione

1.   Per valutare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 dagli Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:

a)

effettuare ispezioni in loco dell’infrastruttura critica e dei siti utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi essenziali, e vigilare da remoto sulle misure adottate dai soggetti critici conformemente all’articolo 13;

b)

svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 che sono stati individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:

a)

le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 13;

b)

la prova dell’effettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un controllo svolto da un revisore indipendente e qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo.

Quando richiede tali informazioni l’autorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni da fornire.

3.   Fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 22, le autorità competenti possono esigere, a seguito delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri siano esercitati in modo obiettivo, trasparente e proporzionato e che siano debitamente tutelati i diritti e gli interessi legittimi, quali la protezione dei segreti commerciali e aziendali, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità competente ai sensi della presente direttiva valuta il rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, tale autorità competente informi le autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possano chiedere alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto ai sensi di tale direttiva individuato come soggetto critico ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino e scambino informazioni con tali autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro il 17 ottobre 2024, e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

CAPO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazioni e riesame

Entro il 17 luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura ciascuno Stato membro abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare il valore aggiunto della presente direttiva, il suo impatto nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se l’allegato della presente direttiva debba essere modificato. La Commissione presenta la prima di tali relazioni entro il 17 giugno 2029. Al fine della relazione ai sensi del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pertinenti documenti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Articolo 26

Recepimento

1.   Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 18 ottobre 2024.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 27

Abrogazione della direttiva 2008/114/CE

La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 99.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022.

(4)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(5)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (cfr. pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(13)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(15)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(16)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

(17)  Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

(18)  Decisione della Commissione, del 29 giugno 2018, che istituisce la piattaforma per la sicurezza dei passeggeri ferroviari nell’UE, 2018/C 232/03 (GU C 232 del 3.7.2018, pag. 10).

(19)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(20)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(22)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(23)  Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

(24)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(26)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(28)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(29)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(30)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(31)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(32)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(33)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(35)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(36)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(37)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

SETTORI, SOTTOSETTORI E CATEGORIE DI SOGGETTI

Settori

Sottosettori

Categorie di soggetti

1.

Energia

a)

Energia elettrica

Imprese elettriche quali definite all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che svolgono l’attività di «fornitura» quali definite all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva

Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944

Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944

Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944

Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

 

 

Partecipanti al mercato quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59), della direttiva (UE) 2019/944

b)

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

c)

Petrolio

Gestori di oleodotti

Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio

Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)

 

d)

Gas

Imprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE

Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE

Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE

Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE

Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE

Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale

e)

Idrogeno

Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno

2.

Trasporti

a)

Trasporto aereo

Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali

Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti

Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

 

b)

Trasporto ferroviario

Gestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)

Imprese ferroviarie quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE e operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva

 

c)

Trasporto per vie d’acqua

Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole navi gestite da tali compagnie

 

 

Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti

Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)

 

d)

Trasporto su strada

Autorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (11) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono una parte non essenziale della loro attività generale

Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)

 

e)

Trasporto pubblico

Operatori di servizio pubblico quali definiti all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)

3.

Settore bancario

 

Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013

4.

Infrastrutture dei mercati finanziari

 

Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE

Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012

5.

Salute

 

Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)

Laboratori di riferimento dell’UE di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

 

 

Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2

Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)

Soggetti titolari di un’autorizzazione di distribuzione di cui all’articolo 79 della direttiva 2001/83/CE

6.

Acqua potabile

 

Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni

7.

Acque reflue

 

Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite all’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (19) escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale

8.

Infrastrutture digitali

 

Fornitori di punti di interscambio Internet quali definiti all’articolo 6, punto 18), della direttiva (UE) 2022/2555

Fornitori di servizi DNS quali definiti all’articolo 6, punto 20), della direttiva (UE) 2022/2555, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice

Registri dei nomi di dominio di primo livello quali definiti all’articolo 6, punto 21), della direttiva (UE) 2022/2555

Fornitori di servizi di cloud computing quali definiti all’articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555

Fornitori di servizi di data center quali definiti all’articolo 6, punto 31), della direttiva (UE) 2022/2555

 

 

Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) quali definiti all’articolo 6, punto 32), della direttiva (UE) 2022/2555

Prestatori di servizi fiduciari quali definiti all’articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20)

Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

Fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico

9.

Enti della pubblica amministrazione

 

Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali come definiti da Stati membri conformemente al diritto nazionale

10.

Spazio

 

Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972

11.

Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

 

Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all’ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala


(1)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(2)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(3)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(4)  Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

(5)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(6)  Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(10)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

(12)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(14)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(15)  Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

(16)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(17)  Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell’Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(19)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(20)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(21)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(22)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).