24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/57


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/284 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (di seguito «l’esenzione»), la quale è elencata nelle esenzioni 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

(5)

Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione, utilizzate per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sulla lampada.

(6)

Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(7)

Dalla valutazione delle domande di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che sono disponibili sostituti privi di mercurio sufficientemente affidabili per i tipi di lampade coperte dall’esenzione e che la sostituzione del mercurio in queste lampade è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi.

(8)

La valutazione delle domande di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

(9)

Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, la domanda di rinnovo dovrebbe essere rigettata. Le date di scadenza dell’esenzione dovrebbero essere stabilite conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituite dalle seguenti:

Esenzione

Ambito e date di applicazione

«2 a)

Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):

 

2 a) 1)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 2)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 3)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 4)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 5)

Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000  h): 5 mg.

Scade il 24 febbraio 2023».