27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/10


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità

(2022/C 243/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 149 e 292 e gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.

In Europa, un numero crescente di persone ha bisogno di aggiornare e migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze per colmare il divario tra l’istruzione e la formazione formali ricevute e le esigenze di una società e di un mercato del lavoro in rapida evoluzione. La ripresa dalla pandemia di COVID-19, la transizione verde e quella digitale hanno accelerato il ritmo del cambiamento del nostro modo di vivere, apprendere e lavorare. Hanno inoltre evidenziato la necessità per le persone di essere meglio preparate per affrontare le sfide del momento e quelle future. La pandemia ha inciso sulle prospettive di carriera sia dei giovani che degli adulti. Ha anche causato l’aumento della disoccupazione e compromesso il benessere fisico, mentale ed emotivo di centinaia di milioni di persone in Europa.

2.

Una delle maggiori sfide che le imprese e i datori di lavoro europei devono affrontare è un’offerta insufficiente di competenze adeguate nel mercato del lavoro dell’UE. Al tempo stesso, i lavoratori si trovano di fronte a cambiamenti senza precedenti nell’organizzazione del lavoro. Inoltre i profili dei compiti e il fabbisogno di competenze stanno cambiando profondamente a causa delle transizioni verde e digitale. Come delineato nella decisione (UE) 2021/1868 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (1), «gli Stati membri e l’Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici». Il continuo miglioramento del livello delle competenze e la continua riqualificazione sono essenziali perché i lavoratori possano rispondere alle esigenze del loro lavoro attuale o per passare a nuovi lavori e settori in espansione, come i settori verde e digitale, in particolare nel contesto dell’invecchiamento demografico.

3.

Le persone hanno bisogno di accedere a un insegnamento e un apprendimento di qualità erogati in modi e contesti diversi, al fine di sviluppare le proprie conoscenze, abilità e competenze personali, sociali, culturali e professionali. Sono stati lanciati appelli affinché i sistemi di istruzione e formazione diventino più flessibili e trovino soluzioni per offrire un apprendimento più incentrato sul discente, accessibile e inclusivo per una gamma maggiormente ampia di profili. Anche gli erogatori non formali di istruzione e formazione stanno affrontando questa esigenza fornendo nuove e innovative opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

4.

Un’efficace cultura dell’apprendimento permanente è fondamentale per garantire che tutti abbiano le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare nella società, nel mercato del lavoro e nella loro vita personale. È essenziale che le persone possano accedere a un’istruzione e una formazione pertinenti e di qualità, come pure a opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione altrettanto pertinenti e di qualità, durante tutta la loro vita. Le opportunità di apprendimento permanente dovrebbero far parte della strategia a lungo termine degli istituti di istruzione e formazione per migliorare la loro capacità di risposta alle esigenze in rapida evoluzione dei datori di lavoro e dei discenti. In questo modo un gruppo di discenti più diversificato (compresi i diplomati di tali istituti e altri discenti adulti) potrebbe migliorare il livello delle sue competenze e riqualificarsi. Si raccomanda che gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), gli erogatori di istruzione per adulti e gli altri erogatori di microcredenziali, compresi i datori di lavoro, cooperino e integrino i risultati più recenti della ricerca nella concezione e nell’aggiornamento delle opportunità di apprendimento.

5.

Le microcredenziali potrebbero aiutare a certificare i risultati delle piccole esperienze di apprendimento su misura. Esse consentono l’acquisizione mirata e flessibile di conoscenze, abilità e competenze per soddisfare le esigenze nuove ed emergenti della società e del mercato del lavoro, e permettono alle persone di rimediare alla carenza delle competenze di cui necessitano per avere successo in un ambiente in rapida evoluzione, senza però sostituire le qualifiche tradizionali. Se del caso, possono integrare le qualifiche esistenti, fornendo un valore aggiunto senza nel contempo compromettere il principio fondamentale dei corsi di laurea completi nell’istruzione e nella formazione iniziali. Le microcredenziali potrebbero essere concepite e rilasciate da una serie di erogatori in diversi contesti di apprendimento (contesti di apprendimento formali, non formali e informali).

6.

Nonostante il loro crescente utilizzo, non esistono una definizione o norme comuni per le microcredenziali in Europa. Tale lacuna limita la comprensione e la diffusione delle microcredenziali, compromettendo pertanto la loro capacità di agevolare percorsi flessibili di apprendimento e di carriera. La presente raccomandazione mira a contribuire a rafforzare la fiducia nelle microcredenziali in tutta Europa tra tutti i soggetti coinvolti, siano essi erogatori o beneficiari.

7.

Il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali (2) afferma che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro, ovunque nell’Unione europea. Il quarto principio del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le proprie prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la formazione e la riqualificazione. Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali fa riferimento alle microcredenziali come strumenti innovativi che «possono facilitare percorsi di apprendimento flessibili e sostenere i lavoratori nel loro lavoro o durante le transizioni professionali». Le microcredenziali possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi principali dell’UE fissati per il 2030, compreso l’obiettivo del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione e quello di un tasso di occupazione di almeno il 78 %. Entrambi questi obiettivi sono stati accolti con favore dai leader dell’UE, dalle parti sociali e dalla società civile al vertice sociale di Porto e, successivamente, dal Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 (3).

8.

Parallelamente al piano d’azione, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (la raccomandazione «EASE») (4). La raccomandazione offre agli Stati membri orientamenti strategici concreti sullo sviluppo di pacchetti di politiche coerenti volte a facilitare le transizioni professionali e favorire una ripresa dalla pandemia di COVID-19 che sia fonte di occupazione. Gli orientamenti strategici riguardano le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione e le misure di sostegno.

9.

L’agenda per le competenze per l’Europa (5) contiene, tra le sue 12 azioni faro, una nuova iniziativa su un approccio europeo alle microcredenziali che mira a sostenere la qualità, la trasparenza e la diffusione delle microcredenziali a livello dell’UE. L’agenda prevede anche un’iniziativa sui conti individuali di apprendimento che potrebbe contribuire a colmare le lacune esistenti nell’accesso degli adulti in età lavorativa all’istruzione e alla formazione e consentire alle persone di gestire le transizioni nel mercato del lavoro in maniera efficace. Le microcredenziali possono essere utilizzate come parte dell’istruzione e della formazione messe a disposizione delle persone per sostenere il funzionamento di tali conti individuali di apprendimento.

10.

La comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (6) ha annunciato che la Commissione si adopererà per sviluppare un approccio europeo alle microcredenziali, al fine di contribuire ad ampliare le opportunità di apprendimento e rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale nell’apprendimento permanente.

11.

La raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (7) invita la Commissione a «esplorare il concetto e l’uso delle microcredenziali».

12.

La risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (8) presenta la valutazione del concetto e dell’utilizzo delle microcredenziali come una delle questioni e azioni concrete per l’area prioritaria 2 del quadro strategico (apprendimento permanente e mobilità).

13.

Le conclusioni del Consiglio sull’iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea (9) sottolineano che «sebbene non si discostino dal principio fondamentale dei corsi di laurea completi né lo compromettano, le microcredenziali potrebbero contribuire ad ampliare le opportunità di apprendimento per soddisfare le esigenze dei discenti non tradizionali e la richiesta di nuove competenze sul mercato del lavoro; rendere l’esperienza di apprendimento più flessibile e modulare; sostenere l’accesso all’istruzione superiore; e coinvolgere i discenti, indipendentemente dalle qualifiche precedenti o dai contesti di provenienza, promuovendo opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, garantendo nel contempo un’istruzione di qualità».

14.

I ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore si sono impegnati, nel comunicato di Roma del processo intergovernativo di Bologna (10), ad aiutare i loro istituti di istruzione superiore a: diversificare la loro offerta di apprendimento; e ii) innovare i contenuti didattici e le modalità di erogazione. Oltre ai programmi di laurea completi, e pur mantenendo il diritto di elaborare programmi di studio e di regolare le questioni relative al trasferimento dei crediti in modo indipendente, molti istituti di istruzione superiore offrono o prevedono di offrire unità di apprendimento più piccole, che possono aiutare i discenti a sviluppare o aggiornare le loro abilità e competenze culturali, professionali e trasversali in varie fasi della loro vita. La cooperazione nell’ambito del processo di Bologna studierà come e in che misura tali unità di apprendimento più piccole e flessibili, comprese quelle volte al conseguimento di microcredenziali, possono essere definite, sviluppate, realizzate e riconosciute utilizzando strumenti comuni.

15.

I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero soddisfare le diverse esigenze, abilità e capacità individuali di tutti i discenti. Dovrebbero inoltre offrire opportunità di apprendimento a tutti, anche in contesti non formali e informali, come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio su equità e inclusione nell’istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti (11). Microcredenziali ben concepite possono essere utilizzate nel contesto di misure mirate per sostenere l’inclusione e l’accesso all’istruzione e alla formazione per una fascia più ampia di discenti, tra cui gruppi svantaggiati e vulnerabili (come persone con disabilità, anziani, persone scarsamente qualificate/con un basso livello di competenze, persone appartenenti a minoranze, persone provenienti da contesti migratori, rifugiati e persone con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata). Le microcredenziali possono essere utilizzate anche per aiutare a orientare meglio gli studenti, agevolare l’accesso all’apprendimento e alla formazione e il successo nei relativi percorsi, e agevolare la transizione dalla scuola al lavoro. L’aumento previsto del numero di rifugiati e richiedenti asilo richiederà l’elaborazione di strategie tese a integrare efficacemente questi gruppi nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Orientamenti e un apprendimento reciproco in tutta l’UE per quanto concerne la concezione e il rilascio delle microcredenziali possono favorire l’inclusione e garantire che i discenti di tutti i gruppi della società possano accedere ai loro vantaggi.

16.

Le microcredenziali possono anche sostenere lo sviluppo professionale e la mobilità dei lavoratori, comprese le persone in forme di lavoro atipiche, come quelle dell’economia delle piattaforme digitali (12), che possono incontrare difficoltà nell’accedere alla formazione in funzione della loro situazione occupazionale (13).

17.

Le microcredenziali potrebbero svolgere un ruolo attivo nel realizzare le iniziative politiche dell’UE volte a promuovere le transizioni verde e digitale. Le microcredenziali potrebbero: i) sostenere gli obiettivi del piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 (14) per aiutare a offrire opportunità di apprendimento flessibili e accessibili per l’acquisizione di competenze digitali; e ii) contribuire a realizzare gli obiettivi del piano «Bussola per il digitale 2030» della Commissione per disporre di una popolazione dotata di competenze digitali e di professionisti altamente qualificati nel settore digitale in Europa entro il 2030. Le microcredenziali potrebbero essere importanti anche nella realizzazione del «Green Deal europeo» (15), la strategia di crescita dell’Europa finalizzata a trasformare l’economia e la società e a indirizzarle su un percorso più sostenibile.

18.

La raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (16), presenta un quadro comune di riferimento per aiutare persone e organizzazioni a confrontare i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Come quadro di riferimento europeo, il quadro europeo delle qualifiche (EQF) è aperto a tutti i tipi e livelli di qualifiche e rappresenta lo standard comune di riferimento in materia di trasparenza, portabilità e comparabilità. Esso è aperto anche alle microcredenziali se e ove queste sono prima contenute nei quadri nazionali delle qualifiche.

19.

La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (17) ha invitato gli Stati membri a istituire entro il 2018, in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale. Grazie a tali modalità le persone possono ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale. Esse consentono anche alle persone di ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale. La valutazione 2020 della raccomandazione (18) ha chiesto di sviluppare maggiormente i legami tra convalida e microcredenziali.

20.

La decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (19) stabilisce le basi per fornire strumenti basati sul web affinché le persone gestiscano la loro carriera e l’apprendimento permanente con servizi di autenticazione delle credenziali che garantiscano la portabilità delle microcredenziali.

21.

La pertinenza, lo sviluppo e l’aggiornamento delle microcredenziali dipendono:

i)

dalla cooperazione e dalla collaborazione tra autorità regionali e nazionali, organismi di istruzione e di formazione; e

ii)

dal dialogo sociale settoriale e intersettoriale (tale dialogo sociale dovrebbe coinvolgere organizzazioni che rappresentano lavoratori e datori di lavoro del settore sia privato che pubblico, piccole e medie imprese (PMI), professionisti e dirigenti d’impresa).

22.

La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i principi di autonomia istituzionale e libertà accademica, e la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione dell’istruzione e della formazione professionale conformemente alle circostanze nazionali e in stretta cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

23.

La presente raccomandazione non pregiudica la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regime di riconoscimento automatico ivi previsto,

ha ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE, da attuare conformemente alla legislazione e alle priorità regionali, nazionali e dell’Unione, alle circostanze nazionali e alle risorse disponibili, incluse la situazione socioeconomica e le caratteristiche dei sistemi nazionali di istruzione, formazione, apprendimento permanente e occupazione, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi.

Obiettivi

1.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare un approccio europeo alle microcredenziali con l’obiettivo di:

a)

consentire alle persone di acquisire, aggiornare e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze di cui hanno bisogno per prosperare in un mercato del lavoro e in una società in evoluzione, in modo che possano beneficiare pienamente di una ripresa socialmente equa e di transizioni giuste verso l’economia verde e digitale e per essere meglio preparate per affrontare le sfide del momento e quelle future;

b)

sostenere la preparazione degli erogatori di microcredenziali per migliorare qualità, la trasparenza, l’accessibilità e la flessibilità dell’offerta di apprendimento al fine di consentire alle persone di creare percorsi di apprendimento e di carriera personalizzati;

c)

promuovere l’inclusività, l’accesso e le pari opportunità e contribuire a raggiungere la resilienza, l’equità sociale e la prosperità per tutti, in un contesto di cambiamenti demografici e della società e durante tutte le fasi dei cicli economici.

2.

Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare le microcredenziali, ove opportuno, come strumento per rafforzare e integrare le opportunità di apprendimento esistenti, aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e contribuire a raggiungere l’obiettivo del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione, stabilito nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali e accolto con favore dai leader dell’UE e approvato dalla risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 (20).

Ambito di applicazione

3.

La presente raccomandazione riguarda le microcredenziali, così come le politiche che possono sostenerne la concezione; il rilascio e l’uso efficaci.

4.

Le microcredenziali possono essere utilizzate per integrare e migliorare gli ecosistemi di istruzione, formazione, apprendimento permanente e occupabilità. Le misure delineate nella presente raccomandazione sono volte a potenziare le opportunità di apprendimento e occupabilità senza perturbare l’istruzione iniziale, l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale (IFP) e senza pregiudicare né sostituire le qualifiche e i diplomi esistenti. Le misure raccomandano l’introduzione di un approccio comune europeo all’erogazione in corso ed emergente di microcredenziali nell’Unione europea e presentano una definizione e orientamenti per la concezione, il rilascio e la descrizione delle microcredenziali con il proposito di migliorarne la qualità e la trasparenza e facilitarne la diffusione.

Definizioni

5.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«microcredenziale»: la registrazione dei risultati dell’apprendimento ottenuti da un discente in seguito a un piccolo volume di apprendimento. Tali risultati dell’apprendimento saranno stati valutati in base a criteri trasparenti e chiaramente definiti. Le esperienze di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali sono concepite per fornire al discente conoscenze, abilità e competenze specifiche che rispondono a esigenze personali, culturali, della società o del mercato del lavoro. Il discente è titolare delle microcredenziali, che possono essere condivise, sono trasferibili e possono essere indipendenti o combinate in credenziali più ampie. Sono sostenute da una garanzia della qualità che segue norme concordate nel settore o nell’area di attività pertinente;

b)

«erogatore di microcredenziali»: gli istituti e le organizzazioni di istruzione e formazione, le parti sociali (ossia le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro), i datori di lavoro e l’industria, le organizzazioni della società civile, i servizi pubblici per l’impiego (SPI) e le autorità regionali e nazionali, come pure altri tipi di attori che progettano, realizzano e rilasciano microcredenziali per l’apprendimento formale, non formale e informale. Ciò non pregiudica la legislazione e le circostanze a livello regionale e nazionale;

c)

«contesti di apprendimento»: i vari luoghi fisici, online, misti (21), virtuali e digitali come pure i contesti e le culture in cui le persone apprendono, comprendenti tutti i contesti in cui può avvenire l’apprendimento formale, non formale e informale;

d)

«apprendimento formale»: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificamente dedicato all’apprendimento, che di norma porta all’ottenimento di qualifiche, generalmente sotto forma di certificati o diplomi; comprende sistemi di istruzione generale, istruzione e formazione professionale iniziale, continua e terziaria e istruzione superiore (22);

e)

«apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento (23);

f)

«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente (24). Non dà luogo automaticamente a una microcredenziale ma può essere preso in considerazione nel contesto delle modalità di convalida che possono individuare, documentare, valutare e/o certificare i risultati dell’apprendimento di una persona;

g)

«portabilità»: la possibilità per un titolare di credenziali di conservare le proprie microcredenziali in un sistema di sua scelta, di condividere la credenziale con una parte di sua scelta (nazionale o transnazionale) e per tutte le parti nello scambio di poter comprendere il contenuto e verificare l’autenticità delle microcredenziali; Ciò consente la portabilità nei settori dell’istruzione e della formazione e tra di essi, nel mercato del lavoro e tra paesi;

h)

«cumulabilità»:la possibilità di combinare, ove opportuno, diverse microcredenziali e accumularle logicamente una con l’altra. Le decisioni di «accumulare» o combinare le credenziali spettano all’organizzazione ricevente (ad esempio istituti di istruzione e formazione, datori di lavoro, ecc.), in linea con le proprie pratiche, e dovrebbero sostenere gli obiettivi e le esigenze del discente. L’accumulo non crea automaticamente il diritto a una qualifica o a un diploma. Tali decisioni sono adottate dalle autorità o dagli istituti regionali e nazionali in linea con le rispettive procedure di attribuzione;

i)

«valutazione»: il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere i risultati dell’apprendimento individuali acquisiti in contesti formali, non formali o informali. La valutazione è effettuata dall’erogatore o da altri erogatori di valutazioni riconosciuti.

Definizione ed elementi standard europei per descrivere una microcredenziale

6.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare e promuovere l’uso di quanto segue:

a)

la definizione di microcredenziale di cui al punto 5, lettera a);

b)

gli elementi standard europei per descrivere una microcredenziale (come descritti nell’allegato I) compresi gli elementi obbligatori seguenti:

i)

identificazione del discente;

ii)

titolo della microcredenziale;

iii)

paese o paesi/regione o regioni dell’organismo di rilascio;

iv)

ente o enti che attribuiscono la microcredenziale;

v)

data di rilascio;

vi)

risultati dell’apprendimento;

vii)

carico di lavoro teorico necessario per raggiungere i risultati dell’apprendimento (espresso conformemente al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti – ECTS, laddove possibile);

viii)

livello (e ciclo, se applicabile) dell’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale (quadro europeo delle qualifiche, quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore), se applicabile;

ix)

tipo di valutazione;

x)

forma di partecipazione all’attività di apprendimento;

xi)

tipo di garanzia della qualità utilizzata a sostegno della microcredenziale;

c)

i principi europei per la concezione e il rilascio di microcredenziali (come descritti nell’allegato II).

Sviluppo dell’ecosistema per le microcredenziali

7.

Si raccomanda agli Stati membri di facilitare, se del caso, lo sviluppo in corso ed emergente delle microcredenziali in contesti di apprendimento formale, anche:

a)

sostenendo lo studio da parte degli istituti di istruzione superiore del ruolo delle microcredenziali nell’offrire opportunità di apprendimento a discenti di vario tipo, in particolare ampliando un’offerta attraente, accessibile, inclusiva e incentrata sul discente di attività di apprendimento permanente, anche attraverso le attività delle alleanze delle università europee (25), se applicabile;

b)

sostenendo lo studio da parte degli istituti di istruzione e formazione professionale e di altri erogatori di IFP del ruolo delle microcredenziali nell’istruzione e formazione professionale continua nel contribuire al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione degli adulti, anche attraverso le attività dei centri di eccellenza professionale di IFP, se applicabile;

c)

prendendo in considerazione l’erogazione di finanziamenti pubblici, a seconda delle circostanze nazionali, per lo sviluppo e l’erogazione di piccole attività di istruzione e formazione volte al conseguimento di microcredenziali, a tutti i livelli di istruzione e formazione, tenendo conto dell’autonomia istituzionale per consentire la diversità e la creatività.

8.

Si raccomanda agli Stati membri di sostenere, se del caso, lo sviluppo in corso ed emergente delle microcredenziali in contesti di apprendimento non formale e informale, anche:

a)

sostenendo la concezione e il rilascio di microcredenziali da parte di erogatori diversi da quelli di cui al punto 7 (tali erogatori potrebbero comprendere: imprese, parti sociali, organizzazioni della società civile, autorità locali, centri comunitari, associazioni professionali, organizzazioni di ricerca e innovazione ed erogatori privati), anche promuovendo la diversificazione delle fonti di finanziamento;

b)

promuovendo lo sviluppo di microcredenziali concepite e concordate dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori attraverso il dialogo sociale, se del caso;

c)

prendendo in considerazione l’adeguamento delle procedure per il riconoscimento dell’apprendimento precedente e la convalida dell’apprendimento non formale e informale al fine di consentire l’attribuzione di microcredenziali.

9.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere la qualità e la trasparenza delle microcredenziali, se del caso, anche:

a)

applicando, adeguando e sviluppando meccanismi di garanzia della qualità per le microcredenziali rilasciate da diverse tipologie di erogatori, servendosi ove possibile dei meccanismi esistenti (cfr. allegato 2);

b)

sostenendo l’uso di sistemi di «analisi del fabbisogno di competenze» per analizzare le esigenze del mercato del lavoro e i cambiamenti demografici, in modo da poter individuare eventuali necessità di sviluppo o aggiornamento delle microcredenziali;

c)

incoraggiando gli erogatori a pubblicare cataloghi delle microcredenziali che offrono, includendo, ove opportuno, la politica da essi applicata per quanto riguarda il riconoscimento delle microcredenziali rilasciate da altri erogatori;

d)

integrando le microcredenziali nei quadri e nei sistemi nazionali delle qualifiche. Le decisioni di integrare le microcredenziali nei quadri o sistemi regionali e nazionali sono adottate dalle autorità o dagli istituti nazionali in linea con le circostanze nazionali.

10.

Si incoraggiano gli Stati membri a promuovere e sostenere, se del caso, una sperimentazione, una cooperazione, una governance e partenariati efficaci tra:

i)

istituti di istruzione e formazione;

ii)

parti sociali;

iii)

datori di lavoro e industria;

iv)

organizzazioni di ricerca e innovazione;

v)

organizzazioni della società civile;

vi)

servizi per l’impiego e l’inclusione sociale; e

vii)

autorità locali, regionali e nazionali.

Tali forme di sperimentazione, cooperazione, governance e partenariato sono importanti per individuare le esigenze in materia di microcredenziali, elaborare congiuntamente le microcredenziali e aggiornarle, nonché per valutare l’impatto sul miglioramento del livello delle competenze e sulla riqualificazione, sull’apprendimento permanente e sullo sviluppo delle carriere.

Realizzare il potenziale delle microcredenziali

11.

Si raccomanda agli Stati di integrare, se del caso, le microcredenziali sia nei sistemi di istruzione e formazione sia nelle politiche in materia di competenze, anche:

a)

incoraggiando l’inclusione di offerte di istruzione e formazione volte al conseguimento di microcredenziali nei cataloghi delle opportunità di istruzione e formazione offerte;

b)

utilizzando le microcredenziali per migliorare l’accesso all’istruzione e alla formazione per tutti i discenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili (come persone con disabilità, anziani, persone scarsamente qualificate/con un basso livello di competenze, persone appartenenti a minoranze, persone provenienti da contesti migratori, rifugiati e persone con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata), se del caso;

c)

utilizzando le microcredenziali per sostenere percorsi di apprendimento flessibili e la transizione dall’istruzione secondaria superiore o dall’IFP all’istruzione terziaria e all’istruzione degli adulti, ove opportuno;

d)

utilizzando microcredenziali che possano essere integrate nei corsi di laurea o possano completarli, ove opportuno;

e)

utilizzando le microcredenziali come un ulteriore mezzo per migliorare le abilità e le competenze digitali di base e avanzate di una fascia più ampia di discenti, in linea con il piano d’azione per l’istruzione digitale e il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;

f)

utilizzando le microcredenziali per sostenere lo sviluppo dell’offerta di apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, come parte dell’attuazione nazionale della raccomandazione del Consiglio relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile;

g)

promuovendo l’uso di microcredenziali da parte di istituti di istruzione e formazione e altri erogatori, in collaborazione con il loro ecosistema della conoscenza e dell’innovazione circostante, per accrescere la pertinenza e aumentare il potenziale effetto positivo delle microcredenziali sull’economia a livello locale e regionale;

h)

promuovendo la comprensione e l’uso delle microcredenziali attraverso lo sviluppo professionale continuo per docenti e formatori, esperti in orientamento (ad esempio nel contesto delle accademie degli insegnanti Erasmus+), così come per esponenti del mondo accademico, ricercatori e altro personale correlato;

i)

promuovendo l’uso di microcredenziali per il rapido trasferimento dei risultati più recenti della ricerca in opportunità di apprendimento, rafforzando le sinergie tra lo spazio europeo dell’istruzione e lo spazio europeo della ricerca;

j)

esplorando l’uso delle microcredenziali nello spazio europeo dell’istruzione per mettere in discussione gli stereotipi di genere e altri stereotipi discriminatori riguardanti le scelte di studio e nell’ambito delle pratiche e dei materiali didattici.

12.

Si raccomanda agli Stati membri di integrare, se del caso, le microcredenziali nelle loro politiche occupazionali e nelle politiche attive del mercato del lavoro (ossia servizi per l’impiego, sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione), anche:

a)

utilizzando le microcredenziali, se del caso, per:

i)

affrontare gli squilibri e le strozzature in termini di competenze in determinati settori economici e regioni; e

ii)

migliorare il livello delle competenze dei lavoratori e riqualificarli per le competenze e i lavori richiesti sul mercato del lavoro, in particolare nel contesto delle transizioni verde e digitale;

b)

inserendo attività di formazione volte al conseguimento di microcredenziali tra le opportunità di formazione riconosciute che possono essere collegate a conti individuali di apprendimento, qualora esistano, e ad altri sistemi di sostegno alla formazione;

c)

promuovendo l’utilizzo di microcredenziali come mezzo per aggiornare e migliorare il livello delle competenze dei lavoratori autonomi e atipici, comprese le persone che lavorano tramite piattaforme digitali e PMI;

d)

esplorando l’uso delle microcredenziali in iniziative mirate per sostenere e motivare i gruppi svantaggiati e vulnerabili (come i percettori di reddito minimo, le persone con disabilità, i disoccupati di lunga durata e le persone scarsamente qualificate) a rientrare nel mercato del lavoro o a mantenere un’occupazione;

e)

studiando il ruolo delle microcredenziali all’interno dei sistemi di attuazione della garanzia per i giovani rafforzata al fine di sostenere questi ultimi, in particolare nella formazione preparatoria e nelle offerte di istruzione o formazione continua qualitativamente valide;

f)

studiando il ruolo delle microcredenziali come parte dell’attuazione nazionale della raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19;

g)

esplorando l’uso delle microcredenziali per sostenere lo sviluppo professionale dei lavoratori e soddisfare i requisiti obbligatori relativi al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione in determinati posti di lavoro e tipi di lavoro (ad esempio per licenze, formazione richiesta e permessi).

13.

Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare e sostenere, se del caso, la rete europea dei centri nazionali di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (reti ENIC-NARIC) od organismi adeguati per sviluppare, se del caso, procedure di riconoscimento trasparenti per le microcredenziali rilasciate da diverse tipologie di erogatori. Questo dovrebbe avvenire in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi di cui al paragrafo 10, anche esaminando la possibile fattibilità del riconoscimento automatico delle microcredenziali (26).

14.

Si raccomanda agli Stati membri, ove opportuno, di garantire che le informazioni e i consigli sull’individuazione e la selezione delle microcredenziali siano integrati nei servizi di orientamento per l’apprendimento permanente. Ciò include i servizi di orientamento professionale degli istituti di istruzione superiore, i servizi pubblici per l’impiego (SPI), i servizi privati per l’impiego, i servizi sociali e altri servizi di orientamento (occupazione, carriera, istruzione e formazione, coaching). L’integrazione di orientamenti sulle microcredenziali in questi servizi dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti i discenti, compresi quelli svantaggiati e vulnerabili.

15.

Si raccomanda agli Stati membri, ove opportuno, di:

a)

definire misure basandosi su pertinenti accordi e quadri finanziari nazionali in vigore per attuare la presente raccomandazione. Potrebbe trattarsi di collegamenti con i conti individuali di apprendimento, ove esistenti (tenendo debitamente conto della responsabilità e dell’autonomia delle organizzazioni di istruzione, formazione e del mercato del lavoro nel contesto nazionale);

b)

utilizzare al meglio i fondi e gli strumenti dell’Unione per sostenere le riforme necessarie, dal quadro di sostegno allo sviluppo e all’uso delle microcredenziali.

Sostegno della Commissione

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione, nel debito rispetto della sussidiarietà e delle circostanze nazionali e in stretta cooperazione con gli Stati membri, di:

16.

sviluppare e adattare, ove opportuno, gli strumenti e i servizi dell’Unione esistenti per sostenere lo sviluppo di microcredenziali da parte di tutte le tipologie di erogatori, anche:

a)

sostenendo l’elaborazione di orientamenti su come promuovere la trasparenza e applicare gli attuali strumenti dell’UE e di Bologna nel campo dell’istruzione superiore alla garanzia di qualità interna ed esterna delle microcredenziali;

b)

studiando come adattare la guida degli utenti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti nel campo dell’istruzione superiore per integrare le microcredenziali;

c)

studiando come adattare e sviluppare strumenti dell’UE per le competenze e le qualifiche per integrare le microcredenziali nei sistemi di IFP;

d)

promuovendo il ruolo dell’ENIC-NARIC e di altri organismi adeguati nel riconoscimento delle microcredenziali per ulteriori studi e/o per finalità di lavoro, anche elaborando orientamenti e formazioni;

e)

sostenendo una discussione strutturata sulla possibilità di includere le microcredenziali nei quadri nazionali delle qualifiche (NQF);

f)

studiando lo sviluppo dell’iniziativa relativa alla carta europea dello studente, che consentirà agli studenti di condividere i risultati delle microcredenziali ottenute all’estero durante i loro studi in modo sicuro con altri istituti di istruzione e formazione;

17.

sostenere la cooperazione tra gli Stati membri e i portatori di interessi, anche:

a)

sostenendo la condivisione di informazioni tra le autorità regionali e nazionali sulle pertinenti iniziative politiche regionali e nazionali e sui dati concreti del loro impatto, utilizzando al meglio il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell’istruzione e oltre;

b)

promuovendo la cooperazione europea in materia di garanzia della qualità delle microcredenziali, rafforzando in tal modo la fiducia reciproca;

c)

incentivando la sperimentazione e l’uso delle microcredenziali da parte degli istituti di istruzione superiore e degli istituti di istruzione e formazione professionale, tra cui le alleanze delle «università europee» e i centri di eccellenza IFP, al fine di promuovere e incoraggiare l’adozione di microcredenziali da parte della comunità dell’istruzione e della formazione in generale;

d)

promuovendo l’impegno sulle microcredenziali nelle accademie degli insegnanti Erasmus+ e in altri erogatori di istruzione e formazione dei docenti, per rispondere, ove opportuno, alle esigenze di sviluppo professionale continuo degli stessi;

e)

studiando l’impegno sulle microcredenziali ad opera delle parti sociali, dei datori di lavoro e dell’industria, anche tramite il patto per le competenze e le iniziative di cooperazione collegate, quali il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, l’alleanza europea per l’apprendistato rafforzata e la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali;

f)

sostenendo la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra SPI e datori di lavoro su come utilizzare le microcredenziali per favorire l’occupabilità nel contesto della rete di servizi pubblici per l’impiego;

g)

facilitando progetti di cooperazione tra le parti sociali e gli istituti di istruzione e formazione su come utilizzare e attuare le microcredenziali per soddisfare il fabbisogno di competenze a livello europeo, nazionale, locale e regionale, e in diversi settori;

18.

sostenere l’attuazione tecnica della raccomandazione studiando ulteriori sviluppi della piattaforma Europass per fornire, ove opportuno:

a)

informazioni sulle opportunità di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali e sugli erogatori che aderiscono all’approccio europeo alle microcredenziali;

b)

sostegno per l’autenticazione delle microcredenziali tramite credenziali digitali europee per l’apprendimento;

c)

sostegno per la portabilità, la cumulabilità, l’interoperabilità, lo scambio e la condivisione di informazioni sulle microcredenziali mediante uno standard aperto europeo che specifichi un formato comune per le microcredenziali;

19.

sostenere ulteriori ricerche:

i)

sull’adozione dell’approccio europeo alle microcredenziali, compreso il loro uso da parte di erogatori di istruzione e formazione, datori di lavoro e parti sociali;

ii)

su particolari risultati e vantaggi per i discenti;

iii)

sul loro valore aggiunto rispetto e in aggiunta a diplomi o qualifiche completi; e

iv)

su ulteriori dati in merito ai fattori che influenzano gli incentivi e la motivazione delle persone a seguire attività di formazione.

20.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero lavorare insieme per migliorare la portata e la pertinenza della raccolta dati esistenti sulle microcredenziali a livello dell’Unione.

Informazione

21.

Si raccomanda agli Stati membri di attuare la presente raccomandazione quanto prima. Si invitano gli stessi a informare la Commissione entro dicembre 2023 in merito alle misure corrispondenti da adottare al livello appropriato per sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione.

22.

Si invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione attraverso i pertinenti quadri esistenti di monitoraggio e informazione dell’Unione, senza oneri aggiuntivi per gli Stati membri, in collaborazione con questi ultimi e previa consultazione dei portatori di interessi, e a riferire al Consiglio entro cinque anni dalla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  GU L 379 del 26.10.2021, pag. 1.

(2)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(3)  «[...] il Consiglio europeo si compiace degli obiettivi principali dell’UE enunciati nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con la dichiarazione di Porto», conclusioni del Consiglio europeo, 24-25 giugno 2021, EUCO 7/21.

(4)  C(2021) 1372 final.

(5)  COM(2020) 274 final.

(6)  COM(2020) 625 final.

(7)  GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

(8)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(9)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14.

(10)  Comunicato ministeriale di Roma del 19 novembre 2020.

(11)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 3.

(12)  «[...] il concetto di economia delle piattaforme online dovrebbe essere inteso come comprendente tutte le attività economiche derivanti da transazioni commerciali effettive o previste nel mercato interno e facilitate direttamente o indirettamente da piattaforme online, in particolare servizi di intermediazione online e motori di ricerca online», decisione della Commissione del 26 aprile 2018 che istituisce un gruppo di esperti per l’osservatorio dell’economia delle piattaforme online, C(2018) 2393 final, 26 aprile 2018, pag. 1.

(13)  Nella risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 2021, su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI)) è stato chiesto che l’istruzione e la formazione dei lavoratori delle piattaforme siano affrontate nel contesto dell’approccio dell’UE alle microcredenziali.

(14)  COM(2020) 624 final.

(15)  COM(2019) 640 final.

(16)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(17)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(18)  SWD (2020) 121 final.

(19)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.

(20)  GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9.

(21)  Nell’istruzione e nella formazione formali si usa il termine «apprendimento misto» quando una scuola, un educatore o un discente adotta più di un approccio al processo di apprendimento.

(22)  Definizione basata sulla raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012 pag. 1).

(23)  Definizione tratta dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(24)  Definizione tratta dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(25)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14.

(26)  In base alla definizione di cui alla raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

Elementi standard europei per descrivere una microcredenziale

Il presente allegato contiene un elenco di elementi standard comuni europei per descrivere le microcredenziali raccomandate come risorsa a sostegno dell’attuazione (1).

Elementi obbligatori

Identificazione del discente

Titolo della microcredenziale

Paese o paesi/Regione o regioni dell’organismo di rilascio

Organismo od organismi che attribuiscono la microcredenziale

Data di rilascio

Risultati dell’apprendimento

Carico di lavoro teorico necessario per raggiungere i risultati dell’apprendimento (in crediti ECTS, ove possibile)

Livello (e ciclo, se applicabile) dell’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale (EQF, QF-EHEA), se applicabile

Tipo di valutazione

Forma di partecipazione all’attività di apprendimento

Tipo di garanzia della qualità utilizzata a sostegno della microcredenziale

Elementi facoltativi, se pertinenti (elenco non esaustivo)

Prerequisiti necessari per iscriversi all’attività di apprendimento

Supervisione e verifica dell’identità durante la valutazione (senza supervisione e senza verifica dell’identità, con supervisione ma senza verifica dell’identità, supervisione online o in loco con verifica dell’identità)

Punteggio ottenuto

Opzioni di integrazione/cumulabilità (microcredenziale a sé stante, indipendente/integrata, cumulabile per un’altra credenziale)

Ulteriori informazioni

Questi elementi standard saranno inclusi in un modello di dati europeo (2) che specifica un formato comune per descrivere le microcredenziali. Il modello di dati sarà disponibile come standard aperto per essere utilizzato dagli erogatori di microcredenziali, ove opportuno, e potrebbe contribuire all’interoperabilità e a uno scambio più agevole di dati sulle microcredenziali.

La Commissione svilupperà il modello di dati sulla base degli elementi standard comuni elencati in precedenza. Elaborerà tale modello di dati in linea con:

i)

la consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi;

ii)

le esigenze degli utenti e i progressi tecnologici;

iii)

le trasformazioni dei mercati del lavoro; e

iv)

gli approcci esistenti per erogare istruzione e formazione.

Questo modello di dati è volto a sostenere la coerenza delle informazioni e a dimostrare un chiaro valore aggiunto. Il modello di dati per le microcredenziali sarà disciplinato secondo la decisione Europass, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e d), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), che invitano già la Commissione a sviluppare, sottoporre a verifica e aggiornare standard aperti.


(1)  L’uso degli elementi standard europei per descrivere le microcredenziali non implica di per sé una convalida o un riconoscimento ufficiali, ma costituisce un fattore determinante in tal senso.

(2)  I modelli di dati sono rappresentazioni grafiche e/o lessicali di dati che ne specificano proprietà, struttura e interrelazioni. Sono utilizzati come standard aperti, sono gratuiti, trasparenti ed elaborati in base al consenso.


ALLEGATO II DELL’ALLEGATO

Principi europei per la concezione e il rilascio di microcredenziali

I 10 principi presentati di seguito specificano la natura delle microcredenziali e offrono orientamenti agli Stati membri, alle autorità pubbliche e agli erogatori in merito alla concezione e al rilascio di microcredenziali e ai sistemi per le microcredenziali. I principi evidenziano le caratteristiche chiave dell’approccio europeo alle microcredenziali, che possono consentire di creare fiducia in queste ultime e garantirne la qualità. I principi sono universali e possono essere applicati in qualsiasi area o settore, se del caso.

1

Qualità

Le microcredenziali sono soggette alla garanzia di qualità interna ed esterna da parte del sistema che le produce (ad esempio il contesto dell’istruzione, della formazione o del mercato del lavoro in cui la microcredenziale è sviluppata e realizzata). I processi di garanzia della qualità devono essere adatti allo scopo, chiaramente documentati e accessibili e rispondere alle esigenze e alle aspettative dei discenti e dei portatori di interessi.

Erogatori: la garanzia di qualità esterna si basa principalmente sulla valutazione degli erogatori (piuttosto che dei singoli corsi) e dell’efficacia delle loro procedure di garanzia di qualità interna.

Gli erogatori dovrebbero accertarsi che la garanzia di qualità interna riguardi tutti gli elementi seguenti:

la qualità complessiva della microcredenziale stessa, basata sulle norme illustrate di seguito;

la qualità del corso, se applicabile, volto al conseguimento della microcredenziale;

il riscontro dei discenti sull’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale; e

il riscontro dei pari, compresi altri erogatori e portatori di interessi, sull’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale.

Norme: la garanzia di qualità esterna deve essere condotta in linea con:

l’allegato IV della raccomandazione sul quadro europeo delle qualifiche, ove applicabile;

le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore, ove applicabile;

il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (il quadro EQAVET) nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, ove applicabile;

altri strumenti di garanzia della qualità, compresi registri e marchi, al fine di creare per il pubblico un clima di fiducia nelle microcredenziali, ove applicabile.

2

Trasparenza

Le microcredenziali sono misurabili, comparabili e comprensibili e contengono informazioni chiare sui risultati dell’apprendimento, sul carico di lavoro, sul contenuto, sul livello e sull’offerta di apprendimento, se del caso.

Carico di lavoro

Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero utilizzare il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e rispettare i principi dell’allegato V della raccomandazione sull’EQF, ove possibile, per dimostrare il carico di lavoro teorico necessario a raggiungere i risultati di apprendimento della microcredenziale.

Gli erogatori che non utilizzano l’ECTS possono ricorrere ad altri sistemi o tipi di informazioni in grado di descrivere efficacemente i risultati dell’apprendimento e il carico di lavoro, conformemente ai principi dell’allegato V della raccomandazione sull’EQF.

Quadri/sistemi delle qualifiche

Le microcredenziali possono essere inserite nei quadri/sistemi nazionali delle qualifiche, se pertinenti e in linea con le priorità e le decisioni nazionali. I quadri/sistemi nazionali delle qualifiche fanno riferimento al quadro europeo delle qualifiche e, per le qualifiche dell’istruzione superiore, sono autocertificati nell’ambito del quadro delle qualifiche dello spazio europeo dell’istruzione superiore, che può sostenere ulteriormente la trasparenza delle microcredenziali e la fiducia nei loro confronti.

Informazioni sull’offerta di microcredenziali

I sistemi per le microcredenziali dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, al fine di sostenere i sistemi di orientamento per i discenti, in linea con le pratiche nazionali e le esigenze dei portatori di interessi:

le informazioni sugli erogatori di microcredenziali sono pubblicate, ove possibile, in registri esistenti pertinenti. Gli erogatori nell’ambito dell’istruzione superiore (e altri erogatori pertinenti) dovrebbero essere inclusi, se possibile, nella banca dati dei risultati della garanzia della qualità esterna (DEQAR), sulla base dalla garanzia della qualità in linea con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG);

le informazioni sulle opportunità di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali dovrebbero essere accessibili e facilmente scambiate tramite piattaforme pertinenti, compreso Europass.

3

Pertinenza

Le microcredenziali dovrebbero essere concepite e rilasciate come risultati di apprendimento distinti e mirati e le opportunità di apprendimento volte al loro conseguimento devono essere opportunamente aggiornate per rispondere alle esigenze di apprendimento individuate.

Si incoraggia la collaborazione tra organismi di istruzione e formazione, datori di lavoro, parti sociali, altri erogatori e utenti di microcredenziali per aumentare la pertinenza delle microcredenziali per il mercato del lavoro.

4

Valutazione valida

I risultati dell’apprendimento attestati da microcredenziali sono valutati in base a criteri trasparenti.

5

Percorsi di apprendimento

Le microcredenziali sono concepite e rilasciate per sostenere percorsi di apprendimento flessibili, inclusa la possibilità di convalidare, riconoscere e «accumulare» le microcredenziali di diversi sistemi.

Cumulabilità

Le microcredenziali sono concepite in modo da essere modulari, affinché possano essere aggiunte ad altre microcredenziali per creare credenziali più ampie. Le decisioni di «accumulare» o combinare le credenziali spettano all’organizzazione ricevente (ad esempio istituti di istruzione e formazione, datori di lavoro, ecc.), in linea con le proprie pratiche, e dovrebbero sostenere gli obiettivi e le esigenze del discente. L’accumulo non crea automaticamente il diritto a una qualifica o a un diploma. Tali decisioni sono adottate dalle autorità o dagli istituti regionali e nazionali in linea con le rispettive procedure di attribuzione;

Convalida dell’apprendimento non formale e informale

È possibile conseguire microcredenziali in seguito alla valutazione dei risultati dell’apprendimento ottenuti mediante un corso specifico volto al conseguimento di una microcredenziale, oppure in base alla valutazione dei risultati dell’apprendimento derivanti dall’apprendimento non formale e informale.

6

Riconoscimento

Le microcredenziali hanno un chiaro valore di indicazione dei risultati dell’apprendimento per i moduli di apprendimento più piccoli. Il riconoscimento apre la strada a un’offerta più ampia di esperienze di apprendimento di questo tipo in modo comparabile in tutta l’UE.

Le microcredenziali sono riconosciute, ove possibile, dalle autorità competenti, per finalità accademiche, di formazione o occupazionali in base alle informazioni fornite conformemente agli elementi standard europei (allegato I) e ai principi per la concezione e il rilascio di microcredenziali (allegato II).

Quando le microcredenziali sono rilasciate da erogatori di istruzione formale, esse sono riconosciute, ove possibile, in base a procedure di riconoscimento standard utilizzate nel riconoscimento di qualifiche straniere e periodi di studio all’estero.

Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di definire procedure di riconoscimento o di verificare l’autenticità dei documenti.

7

Portabilità

Le microcredenziali sono di proprietà del titolare delle credenziali (il discente), che può conservarle e condividerle facilmente, anche attraverso portafogli digitali sicuri (ad esempio Europass), in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati. L’infrastruttura per l’archiviazione dei dati si basa su standard aperti e modelli di dati, in modo da garantire l’interoperabilità e lo scambio continuo di dati e consentirne agevoli verifiche dell’autenticità.

8

Discenti al centro

Le microcredenziali sono concepite per rispondere alle esigenze del gruppo destinatario di discenti. Questi ultimi sono coinvolti nei processi di garanzia della qualità interna ed esterna e il loro riscontro è preso in considerazione ai fini del miglioramento continuo della microcredenziale.

9

Autenticità

Le microcredenziali contengono informazioni sufficienti per verificare l’identità del titolare della credenziale (il discente), l’identità giuridica dell’organismo di rilascio, la data e il luogo di rilascio della microcredenziale.

10

Informazioni e orientamento

Informazioni e consigli sulle microcredenziali dovrebbero essere integrati nei servizi di orientamento per l’apprendimento permanente e dovrebbero raggiungere i gruppi più ampi possibili di discenti, in modo inclusivo, sostenendo le scelte di istruzione e formazione e quelle inerenti la carriera.