19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 323/4


DECISIONE (UE) 2022/2481 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» («comunicazione sulla bussola per il digitale»), la Commissione ha illustrato la propria visione per il 2030: conferire maggiore autonomia e responsabilità ai cittadini e alle imprese attraverso la trasformazione digitale («decennio digitale»). Il percorso dell’Unione per la trasformazione digitale dell’economia e della società dovrebbe comprendere la sovranità digitale in modo aperto, il rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e della democrazia, l’inclusione, l’accessibilità, l’uguaglianza, la sostenibilità, la resilienza, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita, la disponibilità di servizi e il rispetto per i diritti e le aspirazioni dei cittadini. Dovrebbe contribuire alla costruzione di un’economia e una società dinamiche, eque ed efficienti in termini di risorse nell’Unione.

(2)

La trasformazione digitale non è possibile senza un forte sostegno alla scienza, alla ricerca, allo sviluppo e alla comunità scientifica, che sono le forze trainanti della rivoluzione tecnologica e digitale. Inoltre, poiché il grado di digitalizzazione dell’economia o della società è un elemento fondamentale della resilienza economica e della società, nonché un fattore della loro influenza globale, è necessario per l’azione internazionale dell’Unione, strutturare l’ampia gamma di cooperazioni esistenti in linea con i pilastri del decennio digitale. La necessità di tale strutturazione si riflette anche nella comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 1o dicembre 2021 intitolata «Il Global Gateway», con la quale l’Unione intende contribuire a ridurre la carenza di investimenti a livello mondiale, sulla base di un approccio fondato su valori democratici che promuova partenariati di alto livello e trasparenti per soddisfare le esigenze globali di sviluppo delle infrastrutture.

(3)

In una dichiarazione del 25 marzo 2021, i membri del Consiglio europeo consideravano la comunicazione sulla bussola per il digitale un passo avanti nel delineare lo sviluppo digitale dell’Unione per il prossimo decennio e ne confermavano la visione prevista dalla comunicazione sulla bussola per il digitale, tra cui l’idea di un programma strategico con un’efficiente struttura di governance e un quadro per favorire l’attuazione di progetti multinazionali necessari per la trasformazione digitale dell’Unione in settori fondamentali. Invitavano altresì la Commissione ad ampliare il pacchetto di strumenti politici dell’Unione per la trasformazione digitale, sia a livello di Unione che a livello nazionale, e a fare ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle politiche in materia di industria, commercio e concorrenza, competenze e istruzione, ricerca e innovazione, così come agli strumenti di finanziamento a lungo termine al fine di agevolare la trasformazione digitale.

(4)

La dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale («dichiarazione europea») porrà le persone al centro della trasformazione digitale, mira a promuovere principi per la trasformazione digitale secondo il diritto e i valori europei condivisi ed è destinata a contribuire al conseguimento delle finalità generali della presente decisione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi e dei diritti digitali sanciti nella dichiarazione europea quando cooperano per conseguire le finalità generali stabilite nella presente decisione.

(5)

Come illustrato nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», è necessario che l’Unione identifichi sistemi di tecnologie critiche e settori strategici al fine di affrontare le debolezze strategiche e le dipendenze ad alto rischio che potrebbero comportare carenze nell’approvvigionamento o rischi di cibersicurezza, e che promuova la trasformazione digitale. Ciò evidenzia quanto sia importante per gli Stati membri unire le forze e sostenere gli sforzi compiuti dall’industria per far fronte a tali dipendenze e per sviluppare le capacità strategiche in funzione delle esigenze. Risponde inoltre all’analisi della Commissione contenuta nella comunicazione dell’8 settembre 2021 dal titolo «Relazione di previsione strategica 2021 — Capacità e libertà di azione dell’UE». Nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a coordinare gli sforzi al fine, tra l’altro, di istituire progetti multinazionali nel settore digitale.

Tale esperienza ha evidenziato che, affinché i progetti multinazionali siano istituiti, è necessario che la Commissione sostenga gli sforzi di coordinamento degli Stati membri e che l’Unione abbia meccanismi di attuazione che possano agevolare gli investimenti congiunti. Unitamente ad altre iniziative della Commissione, come l’osservatorio dell’UE sulle tecnologie critiche, di cui alla comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2021 dal titolo «Piano d’azione sulle sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio», dovrebbe essere messa a punto una struttura di governance per l’attuazione della bussola per il digitale che dovrebbe aiutare a individuare le dipendenze digitali strategiche attuali dell’Unione, e quelle possibili in futuro, e dovrebbe contribuire a rafforzare la sovranità digitale dell’Unione in modo aperto.

(6)

Nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» la Commissione ha sottolineato che l’Unione dovrebbe fare leva sulle potenzialità della trasformazione digitale, fattore abilitante determinante per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. L’Unione dovrebbe inoltre promuovere, e sostenere con investimenti, la necessaria trasformazione digitale, poiché le tecnologie digitali e i nuovi metodi e processi costituiscono fattori abilitanti essenziali per realizzare gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo, l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in molti settori diversi. Le tecnologie digitali, quali l’intelligenza artificiale, il 5G, il 6G, la blockchain, il cloud e la computazione di prossimità (edge computing) e l’internet delle cose dovrebbero accelerare e massimizzare l’impatto delle politiche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente, anche attraverso cicli di vita sostenibili. Insieme alla navigazione e alla localizzazione via satellite, la digitalizzazione presenta inoltre nuove opportunità per il monitoraggio a distanza dell’inquinamento atmosferico e idrico e per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle modalità di utilizzo dell’energia e delle risorse naturali. L’Unione ha bisogno di un settore digitale che ponga al centro la sostenibilità, anche nella sua catena di approvvigionamento, evitando l’eccessiva dipendenza dalle materie prime critiche, facendo sì che le infrastrutture e le tecnologie digitali diventino, in modo verificabile, più sostenibili, rinnovabili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, e contribuiscano a creare un’economia e una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo.

(7)

Le politiche e gli investimenti per l’infrastruttura digitale dovrebbero mirare a garantire una connettività accessibile a tutti e ovunque nell’Unione, con la disponibilità di un accesso a internet, al fine di colmare il divario digitale in tutta l’Unione prestando una particolare attenzione al divario tra le diverse aree geografiche.

(8)

È opportuno attuare le misure previste dalla comunicazione sulla bussola per il digitale al fine di intensificare le azioni definite nella strategia presentata nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», facendo leva su strumenti dell’Unione esistenti come i programmi nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e lo strumento di sostegno tecnico stabilito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e i regolamenti (UE) 2021/523 (7), (UE) 2021/690 (8), (UE) 2021/694 (9), (UE) 2021/695 (10) e (UE) 2021/1153 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e sui finanziamenti assegnati per la trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/241. La presente decisione dovrebbe istituire un programma strategico per il decennio digitale 2030 allo scopo di conseguire, accelerare e plasmare una trasformazione digitale efficace dell’economia e della società dell’Unione.

(9)

Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione alla riunione informale dei capi di Stato o di governo, il 17 novembre 2017 a Göteborg, in Svezia, richiama il diritto all’accesso a servizi essenziali di buona qualità, comprese le comunicazioni digitali, come pure il diritto a un’istruzione di qualità e inclusiva, alla formazione e all’apprendimento permanente.

(10)

Al fine di seguire la traiettoria dell’Unione in relazione al ritmo della trasformazione digitale, è opportuno definire degli obiettivi digitali a livello dell’Unione. Tali obiettivi digitali dovrebbero essere collegati a settori concreti, nei quali si prevede di compiere progressi collettivi all’interno dell’Unione. Gli obiettivi digitali seguono i quattro punti cardinali individuati nella comunicazione sulla bussola per il digitale, identificati come i quattro settori fondamentali per la trasformazione digitale dell’Unione: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.

(11)

La presente decisione fa salvi gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(12)

Le competenze digitali, di base e avanzate, nonché altre competenze, anche nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (science, technology, engineering and mathematics — STEM), sono fondamentali per accelerare l’adeguamento dell’industria dell’Unione ai cambiamenti strutturali. Si prevede che una popolazione digitalmente autonoma, responsabile e competente, comprese le persone con disabilità, sia in grado di sfruttare le opportunità offerte dal decennio digitale. Per conseguire tale obiettivo sarebbe necessario concentrarsi sull’istruzione, al fine di garantire che la comunità dell’istruzione, in particolare gli insegnanti, sia adeguatamente formata, competente e in grado di utilizzare la tecnologia in modo efficace nei propri metodi didattici e di insegnare l’uso delle tecnologie digitali, affinché gli studenti siano meglio preparati all’ingresso nel mercato del lavoro a breve e lungo termine. L’istruzione e la formazione in campo digitale dovrebbero inoltre migliorare l’attrattiva dell’Unione per i professionisti altamente qualificati che hanno acquisito competenze digitali avanzate e la loro disponibilità sul mercato del lavoro dell’Unione.

Secondo l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) 2021 pubblicato dalla Commissione, anche prima della pandemia di COVID-19 le imprese dell’Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), avevano difficoltà a trovare professionisti nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in numero sufficiente. La formazione e l’istruzione in campo digitale dovrebbero pertanto sostenere tutte le azioni volte ad assicurare che la forza lavoro sia dotata, attualmente e in futuro, delle competenze necessarie a sostenere la mobilitazione di tutti i portatori di interessi pertinenti e a incentivarli nel massimizzare l’impatto degli investimenti riguardanti il miglioramento delle competenze esistenti (miglioramento delle competenze) e la formazione di nuove competenze (riqualificazione), nonché l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita della popolazione attiva, in modo da garantire che siano sfruttate appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione dell’industria e dei servizi. È altresì necessario incoraggiare la formazione digitale non formale fornita dai datori di lavoro sotto forma di apprendimento attraverso la pratica. L’istruzione e la formazione forniranno inoltre concreti incentivi alla carriera per prevenire ed eliminare differenze di opportunità e di trattamento tra donne e uomini.

(13)

Un’infrastruttura digitale sostenibile per quanto riguarda la connettività, la microelettronica e la capacità di elaborare i big data sono fattori abilitanti essenziali per sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, per favorire ulteriori sviluppi tecnologici e per assicurare la leadership digitale dell’Unione. In linea con la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», è necessaria una connettività affidabile, veloce e sicura per tutti e ovunque nell’Unione, anche nelle zone rurali e isolate come ad esempio le isole, le regioni montagnose e scarsamente popolate e le regioni ultraperiferiche. Le esigenze della società in termini di convergenza della larghezza di banda per l’upload e il download sono in costante crescita. Entro il 2030 le reti a velocità gigabit dovrebbero essere disponibili per coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità. Tutti gli utenti finali dell’Unione dovrebbero poter utilizzare i servizi gigabit forniti da reti in postazione fissa fino al punto terminale di rete. Inoltre, tutte le zone abitate dovrebbero essere coperte da una rete senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G. Tutti gli attori del mercato che beneficiano della trasformazione digitale dovrebbero assumersi le proprie responsabilità sociali e apportare un contributo equo e proporzionato ai beni, ai servizi e alle infrastrutture pubblici, a vantaggio di tutti i cittadini all’interno dell’Unione.

(14)

La neutralità tecnologica, prevista dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) è un principio che dovrebbe guidare le politiche nazionali e dell’Unione per l’infrastruttura di connettività digitale con i più alti livelli di prestazione, resilienza, sicurezza e sostenibilità, per poterne trarre il massimo beneficio. Tutte le tecnologie e i sistemi di trasmissione in grado di contribuire al conseguimento della connettività gigabit, compresi i progressi attuali e futuri in ambiti quali fibra ottica, satelliti, 5G o qualsiasi altro ecosistema futuro e il Wi-Fi di prossima generazione, dovrebbero pertanto essere trattati allo stesso modo laddove presentino prestazioni di rete equivalenti.

(15)

Ci si attende che in futuro la domanda di semiconduttori, essenziali per quasi tutte le catene del valore strategiche più importanti, crescerà ulteriormente, in particolare per quanto riguarda gli ambiti tecnologici più innovativi. Poiché i semiconduttori rivestono un ruolo fondamentale per l’economia digitale, sono anche fattori abilitanti essenziali per la transizione verso la sostenibilità, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. I semiconduttori a bassa impronta energetica contribuiscono anche a conferire all’Unione il ruolo di leader delle tecnologie digitali sostenibili. Si prevede che la resilienza della catena del valore dei semiconduttori e la capacità di produzione dei semiconduttori (compresi materiali, attrezzature, progettazione, fabbricazione, lavorazione e imballaggio) sia rafforzata, tra l’altro costruendo infrastrutture innovative su larga scala conformemente al diritto dell’Unione in materia di sostenibilità ambientale. Ad esempio, le capacità quantistiche e i semiconduttori a basso consumo sono fattori abilitanti essenziali per conseguire la neutralità climatica di nodi periferici altamente sicuri che garantiscono l’accesso a servizi di dati a bassa latenza ovunque si trovino gli utenti.

(16)

Oltre ad essere fattori abilitanti, le tecnologie esistenti e future saranno al centro di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi modelli commerciali basati su un’equa e sicura condivisione dei dati nell’economia dei dati, garantendo nel contempo un’efficace protezione della vita privata e dei dati personali. La trasformazione delle imprese dipende dalla loro capacità di adottare rapidamente e in modo generalizzato nuove tecnologie digitali, anche negli ecosistemi industriale e dei servizi che attualmente stanno registrando un certo ritardo. Tale trasformazione è particolarmente importante per le PMI, che continuano ad affrontare sfide nell’adozione di soluzioni digitali.

(17)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il principio «una tantum» all’interno della loro pubblica amministrazione, promuovendo il riutilizzo dei dati, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, in modo che sui cittadini o sulle imprese non ricadano oneri aggiuntivi.

(18)

Anche la vita democratica e i servizi pubblici fondamentali dipendono essenzialmente dalle tecnologie digitali. Tutti i cittadini e le imprese dovrebbero essere in grado di interagire digitalmente con le pubbliche amministrazioni. Diversi parametri di tali interazioni, tra cui la centralità dell’utente e la trasparenza, dovrebbero essere monitorati nell’indice DESI. I servizi pubblici fondamentali, compreso il fascicolo sanitario elettronico, dovrebbero essere pienamente accessibili su base volontaria, come pure dovrebbe essere accessibile un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti, affidabili e personalizzati, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata. Tali servizi pubblici fondamentali dovrebbero includere anche i servizi che sono rilevanti per i grandi eventi della vita delle persone fisiche, ad esempio perdita o ricerca di un lavoro, studio, possesso o guida di un’automobile, o avviamento di un’impresa, nonché per il ciclo di vita professionale delle persone giuridiche. L’accessibilità offline dei servizi dovrebbe tuttavia essere mantenuta durante la transizione verso gli strumenti digitali.

(19)

Le tecnologie digitali dovrebbero contribuire a conseguire risultati sociali più ampi, che non siano limitati alla sfera digitale, ma che abbiano effetti positivi sulla vita quotidiana dei cittadini e sul loro benessere. Affinché possa essere efficace, la trasformazione digitale dovrebbe procedere di pari passo con i miglioramenti per quanto riguarda la democrazia, la buona governance, l’inclusione sociale e i servizi pubblici più efficienti.

(20)

La Commissione dovrebbe riesaminare tali obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il mese di giugno 2026, per valutare se riflettono ancora l’alto livello di ambizione della trasformazione digitale. La Commissione dovrebbe essere in grado, laddove lo consideri necessario, di proporre modifiche agli obiettivi digitali per affrontare gli sviluppi tecnici, economici e sociali, in particolare nei settori dell’economia dei dati, della sostenibilità e della cibersicurezza.

(21)

Nell’utilizzo di fondi pubblici, è fondamentale ottenere il massimo valore per la società e le imprese. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto mirare ad assicurare un accesso ai risultati dei progetti finanziati che sia aperto e non discriminatorio, salvo quando, in casi giustificati e proporzionati, è considerato opportuno fare diversamente.

(22)

Il progresso armonioso, inclusivo e costante verso la trasformazione digitale e verso il conseguimento degli obiettivi digitali nell’Unione richiede una forma di governance completa, solida, affidabile, flessibile e trasparente, sulla base di una collaborazione e un coordinamento molto stretti tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri. Un meccanismo adeguato dovrebbe garantire il coordinamento della convergenza, lo scambio delle migliori prassi nonché la coerenza e l’efficacia delle politiche e delle misure a livello di Unione e a livello nazionale e dovrebbe altresì incoraggiare l’attivazione di sinergie adeguate fra i fondi dell’Unione e i fondi nazionali, come pure fra le iniziative e i programmi dell’Unione. A tal fine, la Commissione potrebbe fornire orientamenti e sostegno agli Stati membri su come sfruttare al meglio i tipi di sinergie più adatti. A tal fine, è necessario stabilire disposizioni su un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per l’attuazione della bussola per il digitale. Tale meccanismo dovrebbe tenere conto della diversità delle situazioni tra gli Stati membri e al loro interno, essere proporzionato, in particolare per quanto riguarda gli oneri amministrativi, e dovrebbe permettere agli Stati membri di perseguire un maggiore livello di ambizione nello stabilire i loro obiettivi nazionali.

(23)

Il meccanismo di monitoraggio e cooperazione per l’attuazione della bussola per il digitale dovrebbe includere un sistema di monitoraggio rafforzato per individuare le lacune nelle capacità digitali strategiche dell’Unione. Dovrebbe includere anche un meccanismo per segnalare, tra l’altro, i progressi compiuti verso gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, nonché la conformità complessiva agli obiettivi generali stabiliti nella presente decisione. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe istituire anche un quadro di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volto a individuare soluzioni per ovviare alle carenze e proporre azioni mirate per rimedi efficaci.

(24)

L’indice DESI dovrebbe essere integrato nella relazione sullo stato del decennio digitale («relazione sul decennio digitale») e utilizzato per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali. Tale monitoraggio dovrebbe includere un’analisi degli indicatori che misurano i progressi a livello di Stati membri, le politiche e le iniziative nazionali volte a conseguire le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, nonché analisi orizzontali e tematiche che seguano l’andamento della trasformazione digitale delle economie dell’Unione e una classifica dei progressi compiuti dagli Stati membri al riguardo. In particolare, le dimensioni e gli indicatori dell’indice DESI dovrebbero essere allineati con gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Per ciascun obiettivo digitale è opportuno definire indicatori chiave di prestazione (ICP) in atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione. Gli ICP dovrebbero essere aggiornati quando necessario, al fine di garantire un monitoraggio efficace e continuo e per tenere conto degli sviluppi tecnologici. Il meccanismo di raccolta dei dati all’interno degli Stati membri dovrebbe essere rafforzato, se del caso, per presentare un quadro completo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, e fornire informazioni sulle politiche, i programmi e le iniziative pertinenti a livello nazionale e dovrebbe, ove possibile, includere dati disaggregati per genere e regione, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

Sulla base dei riesami della Commissione e se del caso, la Commissione dovrebbe preparare, dopo aver consultato gli Stati membri, un calendario per le esigenze future in termini di raccolta dei dati. Nello stabilire l’indice DESI la Commissione dovrebbe basarsi in gran parte su statistiche ufficiali raccolte in varie indagini dell’Unione sulla società dell’informazione conformemente ai regolamenti (UE) 2019/1700 (13) e (UE) 2019/2152 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione dovrebbe utilizzare studi specifici per raccogliere i dati per gli indicatori pertinenti che non sono misurati nelle indagini dell’Unione o raccolti attraverso altri esercizi di comunicazione, come nel quadro della strategia annunciata dalla comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)», compresa la valutazione annuale delle prestazioni delle PMI. Le definizioni relative agli obiettivi digitali previsti dalla presente decisione non costituiscono precedenti per gli ICP e non ostacolano in alcun modo la prossima misurazione dei progressi verso tali obiettivi attraverso gli ICP.

(25)

Per tenere informati i colegislatori in merito ai progressi compiuti verso la trasformazione digitale nell’Unione, la Commissione dovrebbe presentare ogni anno una relazione sul decennio digitale al Parlamento europeo e al Consiglio, che comprenda una panoramica e un’analisi della trasformazione digitale dell’Unione e una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento delle finalità generali della presente decisione e degli obiettivi digitali per il periodo fino al 2030. La relazione sul decennio digitale, e in particolare l’indice DESI, dovrebbe essere utilizzata nell’ambito del semestre europeo, anche per quanto riguarda alcuni aspetti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza, mentre le raccomandazioni su politiche, misure e azioni contenute nella relazione sul decennio digitale dovrebbero integrare le raccomandazioni specifiche per paese.

(26)

Dal 2019 il DESI include il quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale, che valuta le prestazioni degli Stati membri per quanto riguarda l’utilizzo di internet e le competenze degli utenti in tale ambito, nonché le competenze specialistiche e l’occupazione, sulla base di 12 indicatori. Tramite l’inclusione del quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale all’interno della relazione sul decennio digitale dovrebbe essere possibile monitorare il divario digitale di genere.

(27)

In particolare, la Commissione dovrebbe affrontare nella sua relazione sul decennio digitale l’efficacia con cui gli obiettivi della presente decisione sono stati attuati in politiche, misure e azioni, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, illustrando nel dettaglio il livello dei progressi compiuti nell’Unione rispetto alle previsioni di tendenza per ciascun obiettivo, e la valutazione degli sforzi necessari per conseguire ciascun obiettivo, comprese le carenze per quanto riguarda gli investimenti nelle capacità digitali e nell’innovazione, e sensibilizzando in merito alle azioni necessarie per aumentare la sovranità digitale in modo aperto. La relazione dovrebbe includere anche una valutazione dell’attuazione delle proposte normative pertinenti e una valutazione delle azioni intraprese a livello di Unione e di Stati membri.

(28)

Sulla base della valutazione della Commissione, la relazione dovrebbe includere specifiche politiche, misure e azioni raccomandate. Nel raccomandare politiche, misure o azioni nella relazione, la Commissione dovrebbe tener conto dei più recenti dati disponibili, degli impegni congiunti assunti, delle politiche e delle misure definite dagli Stati membri, nonché dei progressi compiuti riguardo alle azioni raccomandate individuate nelle relazioni precedenti e affrontate per mezzo dei meccanismi di cooperazione. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione le differenze tra i singoli Stati membri in termini di potenzialità per contribuire agli obiettivi digitali, nonché le politiche, le misure e le azioni già adottate e considerate adeguate al conseguimento di tali obiettivi, anche se i loro effetti non si sono ancora manifestati.

(29)

Per fare in modo che le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione siano conseguiti e che tutti gli Stati membri offrano a tal fine un contributo efficace, il meccanismo di monitoraggio e cooperazione dovrebbe essere concepito e attuato in modo da garantire lo scambio di informazioni e di migliori prassi attraverso un dialogo costruttivo e inclusivo tra gli Stati membri e la Commissione. La Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia tempestivamente informato sul risultato del dialogo.

(30)

È opportuno che la Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisca delle traiettorie che consentano all’Unione di conseguire gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Ove possibile, tali traiettorie previste dovrebbero poi essere convertite in traiettorie previste a livello nazionale dagli Stati membri e, ove opportuno dovrebbero tenere in debito conto la dimensione regionale. Le traiettorie previste a livello nazionale dovrebbero prendere in considerazione e rispecchiare le differenze tra i singoli Stati membri in termini di potenzialità e punti di partenza per contribuire agli obiettivi digitali. Tali traiettorie nazionali previste a livello nazionale dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti nel tempo a livello di Unione e a livello nazionale.

(31)

Per garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero presentare alla Commissione delle tabelle di marcia strategiche nazionali relative al periodo fino al 2030 («tabelle di marcia nazionali»); tali tabelle di marcia dovrebbero proporre, laddove sia possibile e misurabile a livello nazionale, traiettorie perviste a livello nazionale che descrivano tutti gli strumenti adottati, pianificati o attuati allo scopo di contribuire al conseguimento, a livello di Unione, delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle loro tabelle di marcia nazionali informazioni su politiche, misure e azioni da intraprendere a livello regionale. Le tabelle di marcia nazionali dovrebbero essere redatte dopo aver consultato i principali portatori di interessi come le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, tra cui gli anziani e i giovani, nonché i rappresentanti locali e regionali, e dovrebbero essere uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche degli Stati membri e per garantire prevedibilità per il mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle iniziative settoriali pertinenti, a livello di Unione e a livello nazionale, e promuovere la coerenza con esse. L’impegno di uno Stato membro a fornire una tabella di marcia nazionale per contribuire agli obiettivi digitali a livello dell’Unione non impedisce allo Stato membro di elaborare e attuare strategie a livello nazionale o regionale né di specializzarsi in determinati settori industriali o digitali.

(32)

Durante il ciclo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, gli Stati membri potrebbero proporre adeguamenti delle proprie tabelle di marcia nazionali per tenere conto dell’evoluzione della trasformazione digitale a livello di Unione e a livello nazionale e per rispondere, in particolare, alle politiche, misure e azioni raccomandate dalla Commissione. Al fine di promuovere un approccio coerente e comparabile in tutti gli Stati membri e facilitare la preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti che definiscano in modo più dettagliato gli elementi chiave della struttura di una tabella di marcia nazionale e, in particolare, gli elementi comuni che tutte le tabelle di marcia nazionali dovrebbero includere. Gli orientamenti dovrebbero inoltre prevedere un approccio generale che gli Stati membri devono seguire nello sviluppo delle loro traiettorie previste a livello nazionale.

(33)

Il meccanismo di cooperazione e monitoraggio tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbe iniziare con una valutazione delle tabelle di marcia nazionali e dovrebbe essere basato sui dati forniti nella relazione sul decennio digitale e sulla valutazione ivi effettuata, nonché sui contributi ricevuti dai portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, nonché i rappresentanti locali e regionali.

(34)

Il calendario della cooperazione dovrebbe tener conto dell’esigenza di rispecchiare i risultati dei precedenti cicli di cooperazione, nonché delle politiche, delle misure, delle azioni e degli eventuali adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali ogni due anni.

(35)

Per compiere passi avanti verso il conseguimento degli obiettivi digitali in linea con le traiettorie previste, gli Stati membri i cui progressi in un determinato settore sono ritenuti insufficienti nella relazione dovrebbero proporre l’adeguamento delle politiche, delle misure e delle azioni che intendono intraprendere per favorire i progressi nel settore critico in questione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì valutare in che modo le politiche, le misure e le azioni raccomandate menzionate nella relazione dell’anno precedente sono state affrontate dagli Stati membri, sia singolarmente sia a livello collettivo. Uno Stato membro dovrebbe poter richiedere l’avvio di un processo di revisione tra pari per dare ad altri Stati membri l’opportunità di commentare le proposte che intende presentare nella propria tabella di marcia nazionale, in particolare per quanto riguarda l’adeguatezza di tali proposte ai fini del conseguimento di un obiettivo specifico. La Commissione dovrebbe agevolare lo scambio di esperienze e migliori prassi per mezzo del processo di revisione tra pari.

(36)

La Commissione e uno o più Stati membri, o almeno due Stati membri, dovrebbero essere in grado di assumere impegni congiunti riguardo ad azioni coordinate che vorrebbero intraprendere allo scopo di conseguire gli obiettivi digitali, istituire progetti multinazionali e concordare altre politiche, misure e azioni a livello di Unione e a livello nazionale al fine di compiere progressi verso il conseguimento di tali obiettivi in linea con le traiettorie previste. Un impegno congiunto è un’iniziativa di cooperazione, in particolare finalizzata a contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. I progetti multinazionali e i consorzi per un’infrastruttura digitale europea (European digital infrastructure consortia — EDIC) dovrebbero includere almeno tre Stati membri.

(37)

Nel quadro del monitoraggio del conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione, la Commissione e gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare lealmente conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. È pertanto necessario che gli Stati membri diano un seguito adeguato a qualsiasi richiesta di cooperazione formulata dalla Commissione, in particolare in caso di significativa deviazione rispetto a una traiettoria prevista a livello nazionale dello Stato membro oppure nel caso in cui tale deviazione non sia stata affrontata per un periodo di tempo considerevole.

(38)

L’attuazione efficace delle politiche, delle misure e delle azioni raccomandate e delle tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti è fondamentale per conseguire le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Un dialogo strutturato con i singoli Stati membri è ritenuto essenziale per orientarli e sostenerli nell’individuazione e attuazione delle misure adeguate per progredire verso le loro traiettorie previste a livello nazionale, in particolare laddove gli Stati membri considerino necessario adeguare le loro tabelle di marcia nazionali sulla base delle politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione. La Commissione dovrebbe provvedere affinché il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente informati, in particolare per quanto riguarda il processo e l’esito del dialogo strutturato.

(39)

Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con tutti i portatori di interessi. A tal fine, la Commissione dovrebbe lavorare a stretto contatto con i portatori di interessi, compresi la società civile e soggetti privati e pubblici, come gli organismi di diritto pubblico dei settori dell’istruzione e formazione o della sanità, e dovrebbe consultarli in merito a misure volte ad accelerare la trasformazione digitale a livello di Unione. In sede di consultazione dei portatori di interessi, la Commissione dovrebbe essere il più inclusiva possibile e coinvolgere gli organismi che svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione delle ragazze e delle donne all’istruzione e alle carriere professionali in ambito digitale, con l’obiettivo di promuovere, per quanto possibile, un approccio più equilibrato dal punto di vista del genere quando le tabelle di marcia nazionali sono attuate dagli Stati membri. Il coinvolgimento dei portatori di interessi è importante anche a livello di Stati membri, in particolare al momento di adottare le tabelle di marcia nazionali e i relativi eventuali adeguamenti. Sia a livello dell’Unione che a livello nazionale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere tempestivamente le organizzazioni imprenditoriali, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, in modo proporzionato alle risorse disponibili.

(40)

I progetti multinazionali dovrebbero consentire interventi su vasta scala in settori chiave, necessari per il conseguimento degli obiettivi digitali stabiliti dalla presente decisione, in particolare mediante la messa in comune delle risorse dell’Unione e degli Stati membri e, se del caso, di fonti private. Se necessario per il conseguimento degli obiettivi digitali, gli Stati membri dovrebbero poter coinvolgere paesi terzi associati a un programma dell’Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell’Unione. I progetti multinazionali dovrebbero essere attuati in maniera coordinata, attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell’accelerare l’attuazione di progetti multinazionali tramite l’identificazione di progetti multinazionali pronti per essere attuati nelle categorie di progetti incluse a titolo indicativo nell’allegato della presente decisione, nel fornire consulenza agli Stati membri in merito alla scelta del meccanismo di attuazione esistente più adeguato, alla scelta delle fonti di finanziamento e della loro combinazione e ad altre questioni strategiche collegate all’attuazione di tali progetti. Se del caso, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sull’istituzione di un EDIC come meccanismo di attuazione. Gli Stati membri che lo desiderino possono anche cooperare o intervenire coordinatamente in settori diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

(41)

È opportuno utilizzare il sostegno pubblico ai progetti multinazionali, in particolare per far fronte a carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in maniera proporzionata, senza distorsione della parità di condizioni o duplicazione o esclusione di finanziamenti privati. I progetti multinazionali dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbero essere attuati nel rispetto del diritto applicabile dell’Unione e del diritto nazionale coerente con il diritto dell’Unione.

(42)

I progetti multinazionali dovrebbero essere in grado di attrarre e combinare, in modo efficiente, varie fonti di finanziamento dell’Unione e degli Stati membri e, se del caso, fonti di finanziamento provenienti da paesi terzi associati a un programma dell’Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell’Unione, trovando ove possibile sinergie tra loro. In particolare, dovrebbe essere possibile combinare i finanziamenti provenienti da programmi dell’Unione gestiti a livello centrale e le risorse messe a disposizione dagli Stati membri, compresi, a determinate condizioni, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, come spiegato nella parte 3 degli orientamenti che la Commissione ha fornito agli Stati membri in materia dei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza, e i contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo di coesione. Ogniqualvolta ciò sia giustificato dalla natura di un progetto multinazionale specifico, dovrebbero essere permessi anche i contributi provenienti da soggetti diversi dall’Unione e dagli Stati membri, compresi contributi privati.

(43)

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e in qualità di coordinatrice dei progetti multinazionali, dovrebbe assistere gli Stati membri nell’individuare i loro interessi nei progetti multinazionali, fornire orientamenti non vincolanti in merito alla selezione di meccanismi di attuazione ottimali e offrire assistenza nell’attuazione, al fine di stimolare la più ampia partecipazione possibile. La Commissione dovrebbe fornire tale sostegno, a meno che gli Stati membri che partecipano a un progetto multinazionale si oppongano. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con gli Stati membri partecipanti.

(44)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di costituire un EDIC per attuare un progetto multinazionale specifico, su richiesta degli Stati membri interessati e a seguito di una valutazione di tale richiesta.

(45)

Lo Stato membro ospitante dovrebbe stabilire se un EDIC soddisfa i requisiti per il riconoscimento quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (15) e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (16).

(46)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli ICP e per costituire i consorzi EDIC al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(47)

La presente decisione non si applica alle misure adottate dagli Stati membri relativamente a sicurezza nazionale, sicurezza pubblica o difesa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 e definisce un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per tale programma, concepito per:

a)

creare un ambiente favorevole all’innovazione e agli investimenti attraverso la definizione di una direzione chiara per la trasformazione digitale dell’Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030 sulla base di indicatori misurabili;

b)

strutturare e stimolare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri;

c)

promuovere la coerenza, la comparabilità, la trasparenza e la completezza del monitoraggio e delle relazioni dell’Unione.

2.   La presente decisione istituisce un quadro per i progetti multinazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«indice di digitalizzazione dell’economia e della società» o «DESI»: un insieme annuale di analisi e indicatori di misurazione sulla cui base la Commissione monitora le prestazioni digitali complessive dell’Unione e degli Stati membri in diverse dimensioni programmatiche, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all’articolo 4;

2)

«progetti multinazionali»: progetti su larga scala che agevolano il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all’articolo 4, che comprendono i finanziamenti dell’Unione e degli Stati membri e conformemente all’articolo 10;

3)

«statistiche»: statistiche quali definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

4)

«processo di revisione tra pari»: un meccanismo tramite cui gli Stati membri scambiano buone prassi su aspetti specifici delle politiche, misure e azioni proposte da un determinato Stato membro, e in particolare sulla loro efficienza e idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale tra quelli stabiliti all’articolo 4, nel contesto della cooperazione a norma dell’articolo 8;

5)

«traiettoria prevista»: il percorso previsto per ciascun obiettivo digitale fino al 2030 per conseguire gli obiettivi digitali di cui all’articolo 4; sulla base di dati storici, ove disponibili;

6)

«nodi periferici» (edge nodes): capacità distribuita in rete di elaborazione dei dati e situata in prossimità o in corrispondenza del terminale (endpoint) fisico dal quale sono generati, che offre capacità di calcolo e conservazione distribuiti per l’elaborazione di dati a bassa latenza;

7)

«intensità digitale»: il valore aggregato attribuito a un’impresa sulla base del numero di tecnologie che usa, a fronte di un quadro di valutazione di varie tecnologie in linea con il DESI;

8)

«servizi pubblici fondamentali»: servizi essenziali erogati da enti pubblici a persone fisiche relative agli eventi principali della vita e alle persone giuridiche nel corso del loro ciclo di vita professionale;

9)

«competenze digitali avanzate»: le abilità e le competenze professionali che richiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare, utilizzare e mantenere le tecnologie, i prodotti e i servizi digitali;

10)

«competenze digitali di base»: la capacità di svolgere con mezzi digitali almeno un’attività connessa ai seguenti settori: informazione, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti, sicurezza e dati personali, risoluzione di problemi;

11)

«azienda unicorno»:

a)

una società costituita dopo il 31 dicembre 1990 che ha ricevuto un’offerta pubblica iniziale o è stata ceduta per un valore superiore a un miliardo di USD; oppure

b)

una società che è stata valutata almeno un miliardo di USD nel suo ultimo round di finanziamenti privati in capitale di rischio, anche laddove la valutazione non sia stata confermata in un’operazione secondaria;

12)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19).

Articolo 3

Finalità generali del programma strategico per il decennio digitale 2030

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per sostenere e conseguire le seguenti finalità generali a livello di Unione («finalità generali»):

a)

promuovere un ambiente digitale antropocentrico, basato sui diritti fondamentali, inclusivo, trasparente e aperto, in cui tecnologie e servizi digitali sicuri e interoperabili rispettino e rafforzino i principi, i diritti e i valori dell’Unione e siano accessibili a tutti, ovunque nell’Unione;

b)

rafforzare la resilienza collettiva degli Stati membri e colmare il divario digitale, conseguire un equilibrio di genere e geografico promuovendo continue opportunità per tutti gli individui di sviluppare abilità e competenze digitali di base e avanzate, anche tramite la formazione professionale, e l’apprendimento permanente, e stimolando lo sviluppo di capacità digitali ad alte prestazioni nell’ambito di sistemi di istruzione e formazione orizzontali;

c)

garantire la sovranità digitale dell’Unione in modo aperto, in particolare mediante infrastrutture digitali e di dati sicure e accessibili che permettano di conservare, trasmettere e trattare in modo efficiente grandi volumi di dati e che consentano altri sviluppi tecnologici, sostenendo la competitività e la sostenibilità dell’industria e dell’economia dell’Unione, in particolare delle PMI, e la resilienza delle catene del valore dell’Unione, come anche promuovendo l’ecosistema delle start-up e il buon funzionamento dei poli europei di innovazione digitale;

d)

promuovere la diffusione e l’uso di capacità digitali intesi a ridurre il divario digitale geografico e a dare accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni aperte, accessibili ed eque, al fine di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese dell’Unione, in particolare nelle start-up e nelle PMI;

e)

sviluppare un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili in cui le alte prestazioni, la computazione di prossimità (edge computing), il cloud, la computazione quantistica, l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la connettività di rete lavorano in convergenza, al fine di promuovere la loro diffusione nelle imprese dell’Unione, e creare opportunità di crescita e posti di lavoro attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, e garantire che l’Unione disponga di un’infrastruttura per cloud di dati competitiva, sicura e sostenibile, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata e conforme alle norme in materia di protezione dei dati dell’Unione;

f)

promuovere un contesto normativo dell’Unione in materia di digitale per sostenere la capacità delle imprese dell’Unione, soprattutto delle PMI, di competere equamente lungo le catene globali del valore;

g)

garantire che la partecipazione online alla vita democratica sia possibile per tutti e che anche i servizi pubblici e i servizi sanitari e di assistenza siano accessibili a tutti nel quadro di un ambiente online fidato e sicuro, in particolare ai gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, e in zone rurali e remote, offrendo servizi e strumenti inclusivi, efficienti, interoperabili e personalizzati con standard elevati in materia di sicurezza e privacy;

h)

garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali, comprese le relative catene di approvvigionamento, diventino più sostenibili, resilienti ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, riducendo al minimo il loro impatto ambientale e sociale negativo, e contribuiscano a un’economia e a una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo, anche promuovendo la ricerca e l’innovazione che contribuiscono a tale obiettivo e sviluppando metodologie per misurare l’efficienza dello spazio digitale sotto il profilo energetico e delle risorse;

i)

agevolare condizioni eque e non discriminatorie per gli utenti durante la trasformazione digitale in tutta l’Unione rafforzando le sinergie tra gli investimenti privati e pubblici e l’uso dei fondi dell’Unione e dei fondi nazionali e sviluppando approcci normativi e di sostegno prevedibili, che coinvolgano anche i livelli regionale e locale;

j)

garantire che tutte le politiche e i programmi pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 siano presi in considerazione in modo coordinato e coerente per contribuire pienamente alla transizione verde e digitale, evitando nel contempo le sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri amministrativi;

k)

migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, intensificando gli sforzi delle organizzazioni pubbliche e private per conseguire almeno livelli basilari di cibersicurezza.

2.   Nella cooperazione tesa a conseguire le finalità generali di cui al presente articolo, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei principi e dei diritti digitali stabiliti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale.

Articolo 4

Obiettivi digitali

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire gli obiettivi digitali seguenti nell’Unione entro il 2030 («obiettivi digitali»):

1)

una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio di genere, laddove:

a)

almeno l’80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base;

b)

gli specialisti in TIC impiegati nell’Unione siano almeno 20 milioni, promuovendo al contempo l’accesso delle donne a questo settore e aumentando il numero di laureati in TIC;

2)

infrastrutture digitali sicure, resilienti, performanti e sostenibili, laddove:

a)

la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica;

b)

la produzione, in conformità del diritto dell’Unione in materia di sostenibilità ambientale, di semiconduttori all’avanguardia nell’Unione rappresenti almeno il 20 % del valore della produzione mondiale;

c)

almeno 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri siano installati nell’Unione e distribuiti in modo da garantire l’accesso a servizi di dati a bassa latenza (pochi millisecondi) ovunque si trovino le imprese;

d)

entro il 2025, l’Unione disponga del suo primo computer quantistico, che le consentirà di svolgere un ruolo d’avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030;

3)

trasformazione digitale delle imprese, laddove:

a)

almeno il 75 % delle imprese dell’Unione, in base alle proprie esigenze aziendali, faccia uso di una o più delle tecnologie seguenti:

i)

servizi di cloud computing;

ii)

big data;

iii)

intelligenza artificiale;

b)

oltre il 90 % delle PMI dell’Unione raggiunga almeno un livello base di intensità digitale;

c)

l’Unione agevoli la crescita di scale-up innovative e favorisca il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di aziende unicorni;

4)

digitalizzazione dei servizi pubblici, laddove:

a)

il 100 % dei servizi pubblici principali sia accessibile online e, se del caso, sia possibile per le imprese e i cittadini all’interno dell’Unione interagire online con le amministrazioni pubbliche;

b)

il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico;

c)

il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso a mezzi di identificazione elettronica sicura (identità digitale — eID) riconosciuti in tutta l’Unione, che consentano loro di avere il pieno controllo sulle transazioni con verifica dell’identità e sui dati personali condivisi.

2.   La Commissione, tenendo conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 7, 8 e 9, sottopone a revisione gli obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito della revisione e presenta una proposta legislativa per modificare gli obiettivi digitali qualora lo ritenga necessario per far fronte agli sviluppi tecnici, economici o sociali ai fini del conseguimento della trasformazione digitale dell’Unione.

Articolo 5

Monitoraggio dei progressi

1.   La Commissione monitora i progressi compiuti dall’Unione rispetto alle finalità generali e agli obiettivi digitali. La Commissione si basa a tal fine sul DESI e definisce, mediante un atto di esecuzione, gli ICP per ciascun obiettivo digitale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione le statistiche e i dati necessari per un monitoraggio efficace della trasformazione digitale e del livello di conseguimento degli obiettivi digitali. Ove possibile, tali dati devono essere disaggregati per genere e a livello regionale, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. Se le statistiche pertinenti degli Stati membri non sono disponibili, la Commissione può utilizzare una metodologia alternativa per la raccolta dei dati, avvalendosi ad esempio di studi o della raccolta diretta di dati dagli Stati membri, in consultazione con questi ultimi, anche al fine di garantire che il livello regionale sia debitamente documentato. L’uso di tale metodologia alternativa per la raccolta dei dati non pregiudica i compiti della Commissione (Eurostat) stabiliti nella decisione 2012/504/UE della Commissione (20).

3.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce le tendenze previste a livello di Unione per ciascuno degli obiettivi digitali. Tali proiezioni di tendenza fungono da base per il monitoraggio della Commissione di cui al paragrafo 1 e per le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale degli Stati membri («tabelle nazionali»). Ove necessario, alla luce degli sviluppi tecnici, economici o sociali, la Commissione aggiorna, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una o più di tali proiezioni di tendenza. La Commissione riferisce tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle proiezioni di tendenza a livello di Unione e ai relativi aggiornamenti.

Articolo 6

Relazione sullo stato del decennio digitale

1.   Ogni anno, la Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sullo stato del decennio digitale («relazione sul decennio digitale»). La relazione sul decennio digitale esamina i progressi compiuti per quanto riguarda la trasformazione digitale dell’Unione e il DESI.

La Commissione presenta la prima relazione sul decennio digitale entro il 9 gennaio 2024.

2.   Nella relazione sul decennio digitale, la Commissione fornisce una valutazione dei progressi compiuti ai fini della trasformazione digitale dell’Unione verso gli obiettivi digitali, nonché della conformità alle finalità generali. La valutazione dei progressi compiuti si basa, in particolare, sull’analisi e sugli ICP contenuti nel DESI in rapporto alle traiettorie previste a livello di Unione e alle traiettorie previste a livello nazionale, tenendo conto, ove applicabile e se possibile, di un’analisi della dimensione regionale. La valutazione dei progressi compiuti si basa inoltre, se del caso, sull’istituzione e sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali.

3.   Nella relazione sul decennio digitale la Commissione individua lacune e carenze significative e raccomanda agli Stati membri di adottare politiche, misure o azioni nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. Tali politiche, misure o azioni raccomandate possono riguardare in particolare:

a)

il livello di ambizione delle iniziative e dei contributi proposti dagli Stati membri, nell’ottica del conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;

b)

le politiche, le misure e le azioni a livello di Stati membri, compreso ove pertinente per quanto riguarda la dimensione regionale, e altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

c)

le eventuali politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero rendersi necessarie per adeguare le tabelle di marcia nazionali;

d)

le interazioni e la coerenza tra le politiche, le misure e le azioni poste in essere e quelle previste.

4.   La relazione sul decennio digitale tiene conto degli impegni congiunti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché della loro attuazione.

5.   La relazione sul decennio digitale contiene informazioni sui progressi compiuti riguardo alle politiche, alle misure o alle azioni raccomandate di cui al paragrafo 3, nonché sulle conclusioni concordate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, e sulla relativa attuazione.

6.   Nella relazione sul decennio digitale si vaglia la necessità di politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero essere necessarie a livello di Unione.

Articolo 7

Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale

1.   Entro il 9 ottobre 2023 ciascuno Stato membro presenta alla Commissione la rispettiva tabella di marcia nazionale. Le tabelle di marcia nazionali sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi digitali. Gli Stati membri contribuiscono al loro conseguimento a livello di Unione. Esse tengono conto delle pertinenti iniziative settoriali e promuovono la coerenza con tali iniziative.

2.   Ciascuna tabella di marcia nazionale comprende quanto segue:

a)

le principali politiche, misure e azioni attuate, pianificate e adottate che contribuiscono al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;

b)

le traiettorie previste a livello nazionale che contribuiscono al conseguimento dei pertinenti obiettivi digitali misurabili a livello nazionale, tenendo conto nel contempo, ove possibile, della dimensione regionale;

c)

il calendario e l’impatto previsto sul conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali delle politiche, delle misure e delle azioni attuate, pianificate e adottate di cui alla lettera a);

3.   Le politiche, le misure e le azioni di cui al paragrafo 2 indicano uno o più degli aspetti seguenti:

a)

il pertinente diritto dell’Unione direttamente applicabile o diritto nazionale;

b)

uno o più impegni assunti per l’adozione di tali politiche, misure o azioni;

c)

le risorse finanziarie pubbliche assegnate;

d)

le risorse umane messe a disposizione;

e)

qualsiasi altro fattore abilitante essenziale relativo al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, che tali politiche, misure e azioni integrano.

4.   Nelle tabelle di marcia nazionali gli Stati membri forniscono una stima degli investimenti e delle risorse necessari per contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, nonché una descrizione generale delle fonti, pubbliche o private, di tali investimenti, compreso, se del caso, l’uso previsto di programmi e strumenti dell’Unione. Le tabelle di marcia nazionali possono includere proposte di progetti multinazionali.

5.   Gli Stati membri possono stabilire tabelle di marcia regionali. Gli Stati membri si adoperano per allineare tali tabelle di marcia regionali alle tabelle di marcia nazionali e le possono integrare in modo da garantire che le finalità generali e gli obiettivi digitali siano perseguiti in tutti i loro territori.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive tabelle di marcia nazionali tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. Gli adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali tengono nella massima considerazione le politiche, le misure e le azioni raccomandate a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

7.   La Commissione fornisce orientamenti e sostegno agli Stati membri nella preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, anche, ove possibile, sulle modalità per stabilire — a livello nazionale, ove possibile, tenendo conto della dimensione regionale — proiezioni di tendenza nazionali che siano adeguate e offrano un contributo efficace al conseguimento delle proiezioni di tendenza a livello di Unione.

Articolo 8

Meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1.   La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente tra loro al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi nel conseguimento di uno o più obiettivi digitali sono considerati insufficienti dalla Commissione e dagli Stati membri o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sul decennio digitale. Tale analisi tiene conto in particolare delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi nel conseguimento di alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali.

2.   Entro due mesi dalla pubblicazione della relazione sul decennio digitale, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per discutere le osservazioni preliminari dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le politiche, le misure e le azioni raccomandate dalla Commissione nella sua relazione.

3.   Entro cinque mesi dalla pubblicazione della seconda relazione sul decennio digitale e successivamente ogni due anni, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia nazionali, che consistono nelle politiche, misure e azioni che intendono intraprendere, comprese, ove pertinente, proposte di progetti multinazionali, al fine di stimolare i progressi nel conseguimento delle finalità generali e nei settori interessati dagli obiettivi digitali. Se uno Stato membro ritiene che non sia necessaria alcuna azione e che la propria tabella di marcia nazionale non richieda un aggiornamento, detto Stato membro fornisce alla Commissione le relative motivazioni.

4.   In qualsiasi momento della cooperazione a norma del presente articolo, la Commissione e gli Stati membri, ovvero almeno due Stati membri, possono assumere impegni congiunti, consultare altri Stati membri in merito a politiche, misure o azioni, o istituire progetti multinazionali. Tali impegni congiunti possono essere assunti dalla Commissione o da uno o più Stati membri ovvero da almeno due Stati membri. Tali progetti multinazionali comportano la partecipazione di almeno tre Stati membri, conformemente all’articolo 10. Gli Stati membri possono altresì chiedere l’avvio di un processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici delle rispettive politiche, misure o azioni, in particolare in relazione all’idoneità di tali politiche, misure o azioni a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale, nonché a ottemperare agli obblighi e a svolgere i compiti di cui alla presente decisione. Previo accordo dello Stato membro interessato, l’esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sul decennio digitale.

5.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate che intende includere nella relazione sul decennio digitale prima della pubblicazione della stessa.

6.   La Commissione e gli Stati membri cooperano tra loro al fine di ottemperare agli obblighi e di svolgere i compiti di cui alla presente decisione. A tal fine gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione, o con la Commissione e con gli altri Stati membri, su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutta l’assistenza tecnica, i servizi e le competenze pertinenti e organizza uno scambio strutturato di informazioni e delle migliori prassi e facilita le attività di coordinamento.

7.   In caso di deviazione significativa o continuativa dalle traiettorie previste a livello nazionale, la Commissione o lo Stato membro interessato possono avviare un dialogo strutturato tra di loro.

Il dialogo strutturato si basa su un’analisi specifica del modo in cui tale deviazione potrebbe incidere sul conseguimento collettivo delle finalità generali e degli obiettivi digitali, alla luce delle prove e dei dati contenuti nella relazione sul decennio digitale. L’obiettivo del dialogo strutturato è fornire orientamenti e sostegno allo Stato membro interessato nell’individuazione degli opportuni adeguamenti della sua tabella di marcia nazionale o di qualsiasi altra misura necessaria. Il dialogo strutturato conduce a conclusioni concordate, di cui si tiene conto nelle azioni di follow-up che lo Stato membro interessato deve adottare. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al processo di dialogo strutturato e presenta loro le conclusioni concordate.

Articolo 9

Consultazioni dei portatori di interessi

1.   La Commissione, su base continuativa, in modo tempestivo e trasparente, consulta i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell’attuazione della presente decisione. La Commissione pubblica il risultato delle consultazioni effettuate conformemente al presente articolo.

2.   Gli Stati membri consultano tempestivamente e conformemente al diritto nazionale i portatori di interessi del settore pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile e i rappresentanti regionali e locali, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti.

Articolo 10

Progetti multinazionali

1.   I progetti multinazionali agevolano il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali.

2.   I progetti multinazionali mirano a conseguire uno o più degli obiettivi specifici seguenti:

a)

migliorare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e tra gli Stati membri nel conseguimento delle finalità generali;

b)

rafforzare l’eccellenza tecnologica, la leadership, l’innovazione e la competitività industriale dell’Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, le combinazioni di tecnologie complementari, e i prodotti, le infrastrutture e i servizi digitali essenziali per la ripresa economica e la crescita nonché per la sicurezza e la protezione degli individui;

c)

affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell’Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali al fine di migliorarne la resilienza;

d)

aumentare la disponibilità e promuovere l’uso ottimale di soluzioni digitali sicure nei settori di interesse pubblico e nel settore privato, nel rispetto dei principi della neutralità tecnologica;

e)

contribuire a una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile dell’economia e della società a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell’Unione, in particolare le PMI;

f)

promuovere competenze digitali per i cittadini attraverso l’istruzione, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, mettendo l’accento sulla promozione di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere alle opportunità di istruzione e di carriera.

Un elenco indicativo dei settori di attività in cui potrebbe essere possibile istituire progetti multinazionali relativi a tali finalità specifiche è stabilito nell’allegato.

3.   Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri.

4.   Se del caso, uno Stato membro che partecipa a un progetto multinazionale può delegare l’attuazione della sua parte di progetto a una regione, in linea con la sua tabella di marcia nazionale.

5.   La Commissione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, può raccomandare che gli Stati membri presentino un progetto multinazionale o che partecipino a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto dei progressi compiuti nell’attuazione delle pertinenti tabelle di marcia nazionali. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un impegno congiunto.

Articolo 11

Selezione e attuazione dei progetti multinazionali

1.   Tenendo conto delle proposte di progetti multinazionali previste nelle tabelle di marcia nazionali e degli impegni congiunti, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prepara e pubblica, in allegato alla relazione sul decennio digitale, le priorità e i principi strategici nell’attuazione dei progetti multinazionali e una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali che sono stati selezionati per l’attuazione al momento della pubblicazione della relazione sul decennio digitale.

2.   Tutti i programmi e i regimi di investimento dell’Unione, se consentito dagli atti che li istituiscono, possono contribuire a un progetto multinazionale.

3.   Un paese terzo può partecipare a un progetto multinazionale se tale paese è associato a un programma dell’Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell’Unione e se tale partecipazione è necessaria per agevolare il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali dell’Unione e degli Stati membri. Detto paese terzo associato, compresi i suoi contributi finanziari, rispetta le norme derivanti dai programmi dell’Unione e dai regimi di investimento che contribuiscono al progetto multinazionale.

4.   Ove opportuno, possono contribuire ai progetti multinazionali anche altri soggetti, pubblici o privati. I contributi privati complementari contribuiscono al conseguimento dello scopo e degli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e sostengono, se del caso, il libero accesso ai risultati e il loro riutilizzo nell’interesse dei cittadini e delle imprese all’interno dell’Unione.

5.   I progetti multinazionali possono essere attuati ricorrendo ai meccanismi seguenti:

a)

imprese comuni;

b)

consorzi per un’infrastruttura europea di ricerca;

c)

agenzie dell’Unione;

d)

dagli Stati membri interessati, in maniera indipendente;

e)

per promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;

f)

consorzi per un’infrastruttura digitale europea conformemente agli articoli da 13 a 21;

g)

un altro meccanismo di attuazione appropriato.

Articolo 12

Acceleratore dei progetti multinazionali

1.   La Commissione, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa e di concerto con gli Stati membri partecipanti, coordina l’attuazione di un progetto multinazionale, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto.

2.   In una prima fase di coordinamento, la Commissione rivolge a tutti gli Stati membri un invito a manifestare interesse. L’invito a manifestare interesse mira a determinare quali Stati membri intendono partecipare al progetto multinazionale e quale contributo finanziario o non finanziario propongono di fornire.

3.   In una seconda fase di coordinamento, se almeno tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e propongono impegni finanziari o non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell’ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all’attuazione di tale progetto.

4.   La Commissione può fornire orientamenti agli Stati membri in merito alla costituzione dei consorzi per un’infrastruttura digitale europea (EDIC), a norma dell’articolo 14.

5.   La Commissione sostiene l’attuazione dei progetti multinazionali fornendo, se del caso, i servizi e le risorse di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 13

Finalità e status degli EDIC

1.   Gli Stati membri possono attuare un progetto multinazionale mediante un EDIC.

2.   Uno Stato membro può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l’esercizio di determinati diritti e l’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro di un EDIC.

3.   Gli EDIC sono dotati di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a).

4.   In ciascuno Stato membro gli EDIC hanno la massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, possono acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

5.   Gli EDIC hanno una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro che è un membro che fornisce un contributo finanziario o non finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 14

Costituzione dell’EDIC

1.   Gli Stati membri che chiedono di costituire un EDIC presentano una domanda scritta alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

una richiesta di costituzione dell’EDIC indirizzata alla Commissione;

b)

la proposta di statuto dell’EDIC;

c)

una descrizione tecnica del progetto multinazionale che sarà attuato dall’EDIC;

d)

una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE a decorrere dal giorno in cui l’EDIC è costituito.

I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, di cui alla lettera d) del primo comma, sono fissati in un accordo tra i membri dell’EDIC.

2.   La Commissione valuta la domanda sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tiene conto delle finalità generali come pure dello scopo e degli obiettivi dei progetti multinazionali, conformemente all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e di considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale demandata all’EDIC.

3.   La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, adotta, mediante atti di esecuzione, una delle seguenti:

a)

una decisione che costituisce l’EDIC dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 sono soddisfatti; o

b)

una decisione che respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Nel caso che una decisione respinga la domanda di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono costituire un consorzio mediante un accordo. Tale consorzio non è considerato un EDIC e non beneficia della struttura di attuazione di cui agli articoli da 13 a 21.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b) sono notificate agli Stati membri richiedenti. Se la domanda è respinta, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso.

5.   La Commissione allega gli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e) e i), alla decisione di costituzione di un EDIC.

Le decisioni di costituzione di un EDIC sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione istituisce un elenco degli EDIC costituiti accessibile al pubblico e aggiorna l’elenco tempestivamente e regolarmente.

Articolo 15

Membri dell’EDIC

1.   L’EDIC è composto da almeno tre Stati membri.

Solo gli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario possono diventare membri dell’EDIC. Tali Stati membri hanno diritto di voto.

2.   Dopo l’adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono diventare membri in qualsiasi momento, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’EDIC.

3.   Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire a un EDIC in qualità di osservatori, notificandolo all’EDIC. Tali Stati membri non hanno diritto di voto.

4.   L’EDIC può essere aperto all’adesione di soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare paesi terzi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, organizzazioni internazionali di interesse europeo e soggetti pubblici o privati, come specificato nello statuto dell’EDIC. Qualora soggetti diversi dagli Stati membri siano membri di un EDIC, gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri, indipendentemente dall’importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.

Articolo 16

Governance dell’EDIC

1.   L’EDIC dispone quanto meno dei due organi seguenti:

a)

un’assemblea dei membri composta dagli Stati membri, dagli altri soggetti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e dalla Commissione, essendo l’assemblea l’organo dotato di pieni poteri decisionali, anche per quanto riguarda l’adozione del bilancio;

b)

un direttore, nominato dall’assemblea dei membri, quale organo esecutivo e rappresentante legale dell’EDIC.

2.   La Commissione partecipa alle deliberazioni dell’assemblea dei membri senza diritto di voto. Tuttavia, nel caso in cui un programma dell’Unione gestito a livello centrale contribuisce finanziariamente a un progetto multinazionale, la Commissione ha diritto di veto sulle decisioni dell’assemblea che riguardano unicamente azioni finanziate nell’ambito di programmi dell’Unione gestiti a livello centrale.

Le decisioni dell’assemblea sono rese pubbliche entro 15 giorni dalla loro adozione.

3.   Lo statuto dell’EDIC contiene disposizioni specifiche relative alla governance, in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

Statuto dell’EDIC

1.   Lo statuto di un EDIC contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

un elenco dei membri e degli osservatori e la procedura per modificare la composizione e la rappresentanza, che prevede il rispetto del diritto degli Stati membri non partecipanti di aderire a un EDIC;

b)

una descrizione dettagliata del progetto multinazionale, i compiti dei membri, se del caso, e un calendario indicativo;

c)

la sede legale e la denominazione dell’EDIC;

d)

la durata dell’EDIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 20;

e)

il regime di responsabilità dell’EDIC, in conformità dell’articolo 18;

f)

i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire al bilancio;

g)

i diritti di voto dei membri;

h)

le norme sulla proprietà delle infrastrutture e di altre risorse, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e dei profitti, se del caso;

i)

informazioni sulla dichiarazione dello Stato membro ospitante di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

2.   Le modifiche degli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), e i), del presente articolo sono soggette alla procedura di cui all’articolo 14.

3.   Le modifiche dello statuto dell’EDIC diverse da quelle di cui al paragrafo 2 sono presentate dall’EDIC alla Commissione entro 10 giorni dalla loro adozione.

4.   La Commissione può opporsi alle modifiche entro 60 giorni dalla loro presentazione ai sensi del paragrafo 3. La Commissione motiva tale opposizione e spiega per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti della presente decisione.

5.   Le modifiche non acquistano efficacia fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, a una deroga di tale termine da parte della Commissione o al ritiro dell’opposizione della Commissione.

6.   La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

a)

il testo della modifica proposta o adottata, compresa la data di entrata in vigore;

b)

la versione aggiornata consolidata dello statuto dell’EDIC.

Articolo 18

Responsabilità dell’EDIC

1.   L’EDIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’EDIC è limitata ai rispettivi contributi all’EDIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3.   L’Unione non è responsabile dei debiti degli EDIC.

Articolo 19

Legge applicabile e foro competente

1.   La costituzione e il funzionamento interno degli EDIC sono disciplinati:

a)

dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione;

b)

dalla legge dello Stato membro in cui l’EDIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione, o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

2.   Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato membro in cui l’EDIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’EDIC, tra i membri e l’EDIC e tra un EDIC e i terzi.

Articolo 20

Scioglimento dell’EDIC

1.   Lo statuto dell’EDIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento dell’EDIC può comportare il trasferimento delle attività a un’altra entità giuridica.

2.   Nel caso in cui l’EDIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’EDIC ha la propria sede legale.

Articolo 21

Relazioni e controllo dell’EDIC

1.   L’EDIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una relazione finanziaria. Le relazioni sono approvate dall’assemblea dei membri e trasmesse alla Commissione. Le relazioni sono rese pubbliche.

2.   La Commissione può formulare orientamenti sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

Articolo 22

Fornitura di informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le informazioni necessarie per l’attuazione degli articoli 7 e 8. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate all’assolvimento dei suoi compiti. Se tali informazioni contengono dati precedentemente forniti dalle imprese su richiesta di uno Stato membro, tali imprese ne sono informate prima che gli Stati membri forniscano i dati alla Commissione.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 194 del 12.5.2022, pag. 87.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022.

(3)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(6)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(12)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre, 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

(15)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(16)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(19)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(20)  Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).


ALLEGATO

SETTORI DI ATTIVITÀ

Settori di attività (elenco non esaustivo):

a)

infrastruttura e servizi comuni europei per i dati;

b)

approvvigionamento nell’Unione di processori affidabili a basso consumo di prossima generazione;

c)

promozione della diffusione paneuropea dei corridoi 5G;

d)

acquisizione di supercomputer e computer quantistici, in connessione con il calcolo ad alte prestazioni europeo (European high performance computing — EuroHPC);

e)

sviluppo e diffusione di infrastrutture ultrasicure di comunicazione quantistica e basata sullo spazio;

f)

dispiegamento di una rete di centri operativi di sicurezza;

g)

pubblica amministrazione connessa;

h)

infrastruttura europea di servizi blockchain;

i)

poli europei di innovazione digitale (European digital innovation hubs — EDIHs);

j)

partenariati di alta tecnologia per le competenze digitali attraverso l’iniziativa «patto per le competenze» proposta dalla comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza»;

k)

competenze e formazione in materia di cibersicurezza;

l)

altri progetti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 11 e che si rendono necessari nel corso del tempo per il conseguimento delle finalità generali del programma strategico per il decennio digitale 2030 percorso a seguito dell’emergere di questioni sociali, economiche o ambientali.