21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/27


DECISIONE (UE) 2022/2273 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2022

che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 (1) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con il Montenegro riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio del Montenegro.

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per un accordo sullo status tra l’Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio del Montenegro.

Articolo 2

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).