7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 285/15 |
DECISIONE (UE) 2022/2128 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 ottobre 2022
che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(2) |
Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi preservando condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenendo in tal modo l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
(3) |
Dall'adozione della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), i parametri e le condizioni delle OMRLT-III sono stati ricalibrati in diverse occasioni, come ritenuto necessario e appropriato alla luce dei rischi per la stabilità dei prezzi, del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e delle prospettive economiche nell'area dell'euro esistenti all'epoca. Tali adeguamenti hanno avuto luogo in un contesto disinflazionistico che richiedeva un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per garantire la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, il 12 settembre 2019, per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario, assicurare la regolare trasmissione della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro e per sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare taluni parametri delle OMRLT-III, in particolare di prolungare la scadenza di tutte le operazioni da due a tre anni e prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicabili. Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III, in particolare l’aumento del limite di finanziamento. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un’ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni (3). Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III per contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicano condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che i partecipanti potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III. In quel momento, il Consiglio aveva dichiarato di rimanere pronto ad adeguare, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo, in linea con il suo impegno alla simmetria (4). |
(4) |
Le OMRLT-III, come adeguate ove necessario, hanno pertanto svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità dei prezzi, in particolare nel corso di tutta la fase acuta del periodo della pandemia, preservando condizioni di finanziamento favorevoli in un contesto disinflazionistico e sostenendo l'orientamento accomodante della politica monetaria necessario per affrontare i gravi rischi al ribasso per l'economia e la stabilità dei prezzi. Durante tale periodo la Banca centrale europea (BCE) ha concesso condizioni di finanziamento eccezionalmente favorevoli agli enti creditizi partecipanti attraverso le OMRLT-III al fine di sostenere l'erogazione di prestiti all'economia reale in un periodo di forti tensioni. |
(5) |
L’aumento rapido e inatteso dell'inflazione a livelli senza precedenti dall'introduzione dell'euro, principalmente a causa dei costi dell’energia inaspettatamente elevati e delle carenze di offerta, e la sostanziale revisione al rialzo delle prospettive per l'inflazione a medio termine dalla fine del 2021 richiedono una sostanziale rivalutazione dell'orientamento di politica monetaria adeguato. I prezzi dell'energia e delle materie prime sono aumentati bruscamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti perturbazioni degli scambi hanno esacerbato le strozzature nell'approvvigionamento, aumentato l'incertezza e intensificato le pressioni inflazionistiche in tutti i settori. Tale drastico mutamento delle circostanze non avrebbe potuto essere previsto né al momento dell’istituzione delle OMRLT-III né al momento della loro ricalibrazione ed era dovuto, in larga misura, a shock esterni. Tale mutamento delle circostanze, inatteso e senza precedenti, esacerbato dalle ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina, richiede adeguamenti dell’orientamento di politica monetaria e una ricalibrazione degli strumenti di politica monetaria, tra cui le OMRLT-III. In particolare, il Consiglio direttivo ha avviato un percorso accelerato e anticipato di normalizzazione della politica monetaria al fine di assicurare che l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo del 2 % nel medio periodo, in linea con il mandato di preservare la stabilità dei prezzi conferito alla BCE. Dal dicembre 2021 il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di attività e del programma di acquisto per l'emergenza pandemica e, successivamente, di aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 200 punti base aggregati fino ad oggi. |
(6) |
Mentre l’aumento dei tassi di interesse di riferimento si è fino ad ora trasmesso ordinatamente a famiglie e imprese dell’area dell’euro, le attuali circostanze richiedono di accelerare ulteriormente la trasmissione della politica dei tassi alle condizioni di finanziamento più in generale. Le condizioni di prezzo vigenti delle OMRLT-III comportano che, precedentemente e successivamente ai due periodi di tasso di interesse speciali che vanno dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2022, il tasso di interesse applicabile sia collegato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per tutta la durata della relativa operazione. Ciò sta rallentando la normalizzazione delle condizioni di erogazione del credito bancario e sta ostacolando la capacità della BCE di adempiere il proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi. Infatti, con il rialzo dei tassi ufficiali, i tassi sulle OMRLT-III si adeguano soltanto in maniera molto graduale. Le attuali condizioni delle OMRLT-III pertanto offrono pochissimi incentivi per gli enti creditizi partecipanti a procedere al rimborso anticipato delle loro consistenze di OMRLT-III in essere. Le attuali condizioni delle OMRLT-III contribuiscono inoltre a mantenere un più elevato bilancio dell’Eurosistema che, a sua volta, è contrario all’auspicata normalizzazione della politica monetaria. Ciò in quanto la dimensione del bilancio della banca centrale è un segnale fondamentale del grado di accomodamento che la politica monetaria offre all’economia e influenza direttamente il costo della liquidità nel mercato. Un adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III che rimuova i disincentivi per i partecipanti al rimborso anticipato delle consistenze di OMRLT-III in essere favorirebbe anche la riduzione del bilancio dell’Eurosistema, allineandolo maggiormente all’attuale orientamento di politica monetaria. Pertanto, l’adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III persegue l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi accelerando la normalizzazione delle condizioni di finanziamento e riducendo il bilancio dell’Eurosistema. |
(7) |
Il 27 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adottare ulteriori misure di politica monetaria volte ad assicurare il tempestivo ritorno dell’inflazione all'obiettivo di medio termine della BCE del 2 %. Il Consiglio direttivo ritiene che l'intera gamma di misure adottate il 27 ottobre 2022 sia necessaria e proporzionata per l’attuazione dell'orientamento di politica monetaria atto a ripristinare la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Nell'ambito di tale insieme di misure, il Consiglio direttivo ha deciso che il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III in essere dovrebbe essere calcolato come segue: a decorrere dal 23 novembre 2022 e fino alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato di ciascuna relativa OMRLT-III in essere, il tasso di interesse dovrebbe essere indicizzato ai tassi di interesse di riferimento medi della BCE applicabili su tale periodo, invece che per la durata della relativa OMRLT-III, al fine di contribuire al generale processo di normalizzazione della politica monetaria. |
(8) |
Si ritiene che collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III sia atto a indurre un’accelerazione della normalizzazione delle condizioni di finanziamento e a ridurre il bilancio dell’Eurosistema, al fine di conseguire l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi. Ci si attende che tale misura aumenti i costi di finanziamento delle banche, contribuendo pertanto a ripristinare tempestivamente la stabilità dei prezzi nell'attuale contesto inflazionistico. Inoltre, ci si attende che l’aumento dei costi di finanziamento delle banche derivante dalla ricalibrazione delle condizioni delle OMRLT-III abbia un effetto non trascurabile sui tassi attivi. L’impatto delle modifiche delle condizioni delle OMRLT-III sui tassi bancari attivi dovrebbe, in ultima analisi, avere un significativo impatto al ribasso sull’inflazione nel medio periodo. Inoltre, ci si attende che le modifiche delle condizioni delle OMRLT-III rimuovano i disincentivi al rimborso anticipato dei prestiti nell'ambito delle OMRLT-III in essere da parte degli enti partecipanti, riducendo in tal modo il bilancio dell’Eurosistema e contribuendo alla complessiva normalizzazione della politica monetaria. |
(9) |
Collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III si limita a quanto è necessario. Non sussistono misure di politica monetaria meno invasive e al contempo ugualmente efficaci per conseguire il duplice obiettivo di indurre una normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. Inoltre, i progressi auspicati in termini di irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie, che sarebbero resi possibili dall’adeguamento delle condizioni di prezzo delle OMRLT-III, non potrebbero essere conseguiti in maniera più efficace per mezzo di un innalzamento dei tassi. |
(10) |
L’eventuale impatto negativo potenziale che le modifiche proposte possono avere sugli enti creditizi partecipanti è attenuato preservando le condizioni di prezzo favorevoli attualmente applicabili fino al 22 novembre 2022, introducendo ulteriori date di rimborso anticipato nelle quali tali enti potrebbero rimborsare le consistenze di OMRLT-III in essere, concedendo agli stessi il tempo sufficiente per riconsiderare la loro combinazione di finanziamenti prima che le modifiche entrino in vigore e continuando a offrire un tasso di interesse sulle OMRLT-III che, anche dopo la modifica, sia favorevole se comparato alle opzioni di finanziamento sul mercato. Il vigente calcolo del tasso di interesse dovrebbe pertanto essere mantenuto per il periodo compreso tra la data di regolamento di ciascuna relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022. Inoltre, è opportuno introdurre tre ulteriori date di rimborso anticipato volontario al fine di offrire ai partecipanti alle OMRLT-III ulteriori opportunità rimborsare in tutto o in parte l'importo della relativa OMRLT-III prima della scadenza. |
(11) |
Data l’importanza dell'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi, modificare le condizioni di prezzo delle OMRLT-III il prima possibile e senza alcuna misura transitoria è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di indurre un’accelerata normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. L’adozione di misure transitorie renderebbe le modifiche meno efficaci per quanto riguarda l’obiettivo di indurre le banche a normalizzare le condizioni di erogazione del credito e manterrebbe dei forti disincentivi ai rimborsi anticipati volontari, nonché rischierebbe di rendere confuso il segnale di politica trasmesso dalla misura. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza. |
(12) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Interessi 1. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis:
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
3. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
3 bis Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter:
3 ter Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:
3 quater Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:
4. Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. 5. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso. 6. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater. 7. Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»; |
3) |
all'articolo 5 bis è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Oltre alle opzioni di rimborso anticipato di cui al paragrafo 1, i partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'importo delle OMRLT-III interessate prima della scadenza a una delle seguenti ulteriori date di rimborso anticipato:
Ai fini del primo comma, lettera a), e in deroga ai paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda i termini per la notifica del previsto rimborso anticipato e l’effetto vincolante della stessa, qualora un partecipante rimborsi in tutto o in parte l’importo delle OMRLT-III interessate il 23 novembre 2022, notifica alla BCN competente, almeno una settimana prima della data aggiuntiva di rimborso anticipato, che intende rimborsare a tale data aggiuntiva di rimborso anticipato nell'ambito della procedura di rimborso anticipato. La notifica diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima di tale data di rimborso anticipato.»; |
4) |
all'articolo 7, paragrafo 1, i punti di cui alle lettere f) e g) sono sostituiti dai seguenti:
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5) |
L'allegato I è modificato in conformità all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore l’8 novembre 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).
(3) La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28) danno attuazione a tali modifiche.
(4) La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2021, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3) (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 93) dà attuazione a tali modifiche.
ALLEGATO
L’allegato I della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificato come segue:
la sezione 3 è sostituita dalla seguente:
«3. Calcolo del tasso di interesse
A. |
Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021. ![]() |
B. |
Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021. ![]() |
C. |
Sia NSMar 2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come: ![]() Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar 2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia, ![]() EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15. |
E. |
Sia k pre il periodo di tasso di interesse pre-SIRP compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, k special il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, k adspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, k post il periodo di tasso di interesse post-ASIRP compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III , a seconda di quale tra tali date cada prima; k main il periodo di tasso di interesse principale compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, e k last il periodo di tasso di interesse compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima. Sia ![]() ![]() Nelle precedenti equazioni Sia ![]() ![]() Nelle precedenti equazioni Sia ![]() ![]() Nelle precedenti equazioni Sia ![]() ![]() Nelle precedenti equazioni |
F. |
L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, sia indicato come iri, calcolato come frazione del corridoio medio tra:
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G. |
Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk
. Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj
, con j = pre, special, adspecial, post oppure last, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come
|
H. |
Il tasso di interesse rk definito come segue: ![]() Nella precedente equazione Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:
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