3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 254/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1843 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2022

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 6 maggio 2022 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 e 24 maggio 2022. Le autorità svedesi hanno chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di tre mesi.

(2)

Secondo le autorità svedesi, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli elevati prezzi al dettaglio della benzina, del gasolio non marcato e dei combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori dovuti all’eccezionale situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese. Secondo la valutazione, poiché la Svezia è un paese scarsamente popolato e pertanto altamente dipendente dagli autoveicoli, le aliquote d’accisa ridotte mirano a soddisfare il fabbisogno quotidiano associato al consumo di carburanti per motori contribuendo a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi al dettaglio.

(3)

L’autorizzazione richiesta non non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Considerando la sua breve durata e l’eccezionalità della situazione geopolitica, unitamente ai prezzi di mercato del greggio eccezionalmente elevati, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con l’emergenza imperativa di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione fiscale compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.

(4)

La Svezia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, come richiesto.

(5)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non sia compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

(6)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.