3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1843 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 6 maggio 2022 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 e 24 maggio 2022. Le autorità svedesi hanno chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di tre mesi. |
(2) |
Secondo le autorità svedesi, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli elevati prezzi al dettaglio della benzina, del gasolio non marcato e dei combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori dovuti all’eccezionale situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese. Secondo la valutazione, poiché la Svezia è un paese scarsamente popolato e pertanto altamente dipendente dagli autoveicoli, le aliquote d’accisa ridotte mirano a soddisfare il fabbisogno quotidiano associato al consumo di carburanti per motori contribuendo a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi al dettaglio. |
(3) |
L’autorizzazione richiesta non non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Considerando la sua breve durata e l’eccezionalità della situazione geopolitica, unitamente ai prezzi di mercato del greggio eccezionalmente elevati, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con l’emergenza imperativa di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione fiscale compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. |
(4) |
La Svezia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, come richiesto. |
(5) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non sia compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. |
(6) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Svezia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
Articolo 3
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA