12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2022

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione in materia di sanità pubblica e che abroga la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 471/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, sono tenuti a coordinare tra loro le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1 di tale articolo. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori e all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche.

(2)

L’esperienza e i risultati ottenuti grazie al gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» hanno dimostrato che il coordinamento tra gli Stati membri può contribuire a ridurre l’onere causato dalle malattie non trasmissibili nell’Unione attraverso la condivisione e l’attuazione delle migliori pratiche e un miglior coordinamento delle azioni.

(3)

In seno a tale gruppo di esperti, la Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri per elaborare azioni e politiche in grado di sostenerli nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età». Questo lavoro è in linea con la comunicazione della Commissione «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe – L’azione europea a favore della sostenibilità» (1). Gli obiettivi di sviluppo sostenibile continueranno a guidare le azioni in materia di sanità pubblica.

(4)

Da quando è stato istituito tale gruppo di esperti, l’UE ha dovuto affrontare altre importanti sfide in materia di sanità pubblica, come quelle connesse alle malattie trasmissibili, tra cui l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, nonché le sfide connesse in materia di vaccinazione e resistenza antimicrobica. È pertanto necessario che il coordinamento non si limiti più alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e alla gestione delle malattie non trasmissibili, ma che sia esteso anche a queste nuove importanti sfide in materia di sanità pubblica.

(5)

La missione di un nuovo gruppo di esperti dovrebbe integrare i lavori del comitato per la sicurezza sanitaria, istituito con decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sostenendo ulteriormente gli scambi e l’attuazione delle migliori pratiche.

(6)

Il nuovo gruppo di esperti in materia di sanità pubblica, al fine di evitare sovrapposizioni, si occuperà di settori che non rientrano nell’ambito delle attività del comitato per la sicurezza sanitaria, istituito con decisione n. 1082/2013/UE. Il comitato per la sicurezza sanitaria si occupa della preparazione e della risposta alle crisi, mentre il nuovo gruppo di esperti in materia di sanità pubblica fornirà consulenza alla Commissione sull’elaborazione di politiche e sul trasferimento delle migliori pratiche relative alle principali sfide in materia di sanità pubblica, tra cui le malattie non trasmissibili e le malattie trasmissibili quali l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, la vaccinazione e la resistenza antimicrobica, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri.

(7)

Dato che l’ambito di applicazione delle attività è più ampio e va oltre i compiti previsti per l’attuale gruppo di esperti, il quale si concentra unicamente sulle malattie non trasmissibili, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti nel settore della sanità pubblica e definirne i compiti e la struttura, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. L’ambito di applicazione delle attività svolte da questo gruppo di esperti dovrebbe essere esteso a queste sfide in materia di sanità pubblica e non limitarsi esclusivamente alle malattie non trasmissibili.

(8)

Il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità degli Stati membri.

(9)

È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)(regolamento generale sulla protezione dei dati), che si applica agli Stati membri.

(11)

La decisione della Commissione che istituisce il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili (4) dovrebbe essere abrogata e tale gruppo dovrebbe essere sostituito dal nuovo gruppo istituito dalla presente decisione, al fine di elaborare azioni e iniziative, promuovere il coordinamento tra gli Stati membri, affrontare le principali sfide in materia di sanità pubblica nell’Unione, come quelle connesse alle malattie trasmissibili, tra cui l’HIV/AIDS, la tubercolosi e l’epatite, nonché le sfide connesse, tra cui la vaccinazione e la resistenza antimicrobica, e non limitarsi esclusivamente alle malattie non trasmissibili.

(12)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione, che dovrebbe essere di cinque anni. La Commissione dovrebbe considerare a tempo debito la necessità di una proroga del periodo di applicazione, a seguito di una valutazione delle operazioni e dei risultati del gruppo di esperti in materia di sanità pubblica,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti in materia di sanità pubblica («gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

assiste la Commissione nella preparazione di iniziative e attività strategiche e legislative volte ad affrontare le principali sfide in materia di sanità pubblica, tra cui le malattie non trasmissibili e le malattie trasmissibili;

b)

fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda l’adozione di ogni iniziativa utile finalizzata alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle pratiche migliori, promettenti e innovative e di risultati di ricerca implementabili nel settore della sanità pubblica e dei sistemi sanitari al fine del trasferimento tra gli Stati membri;

c)

fornisce consulenza sulle politiche o sulle azioni pertinenti nel settore delle malattie trasmissibili, su richiesta della Commissione. A tale riguardo, il comitato per la sicurezza sanitaria può indicare alla Commissione i settori in cui il parere del gruppo di esperti è necessario per promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e la definizione delle priorità, come pure per creare sinergie tra i pertinenti settori strategici che hanno un impatto sulla sanità pubblica; anche le pertinenti agenzie dell’UE possono essere invitate a fornire consulenza e informazioni in relazione ai rispettivi settori di competenza.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione riguardante la sanità pubblica.

Articolo 4

Composizione

Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che nominano i rappresentanti permanenti nel gruppo di esperti o nel sottogruppo o designano rappresentanti all’occorrenza, in base dell’ordine del giorno della riunione. Essi sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti abbiano un elevato livello di competenze tecniche pertinenti ai compiti del gruppo, segnatamente in materia di sanità pubblica.

Articolo 5

Presidenza

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE).

Articolo 6

Funzionamento

1.   Il gruppo agisce su richiesta della DG SANTE in conformità delle norme orizzontali che disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei gruppi di esperti e l’istituzione di un registro pubblico di tali gruppi (5).

2.   Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.

3.   La DG SANTE assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG SANTE, ciascun gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblico il dibattito.

5.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6.   Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, i gruppi si pronunciano a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 7

Sottogruppi

1.   La DG SANTE ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

2.   I sottogruppi sul cancro, sulle malattie non trasmissibili e sui centri di terapia protonica, istituiti nell’ambito del «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e ancora attivi al momento dell’entrata in vigore della presente decisione, continuano a fungere da sottogruppi anche nell’ambito del «Gruppo di esperti in materia di sanità pubblica».

Articolo 8

Esperti invitati

All’occorrenza la DG SANTE può invitare esperti di altre direzioni generali e organismi dell’UE come pure esperti con competenze tecniche specifiche su un argomento all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 9

Osservatori

1.   Agli organismi pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere concesso lo status di osservatori, in conformità delle regole orizzontali della Commissione, su invito diretto.

2.   Gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i loro rappresentanti nel gruppo di esperti o nel sottogruppo pertinente.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta dalla DG SANTE, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, il quale, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale. Essi sono inoltre soggetti alle norme di sicurezza della Commissione relative alla protezione delle informazioni classificate dell’Unione, stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 della Commissione (7). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Articolo 12

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

il nome delle autorità degli Stati membri;

b)

il nome degli altri organismi pubblici;

c)

il nome dell’organismo pubblico cui è stato concesso lo status di osservatore.

3.   Tutti i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni dei partecipanti, sono messi a disposizione tramite un link dal registro dei gruppi di esperti a un sito web dedicato, dove tali informazioni sono disponibili. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione (8) soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 13

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti applicate all’interno della Commissione e nei limiti del bilancio messo a disposizione dei servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione della Commissione (10) che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro è abrogata.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica per cinque anni a decorrere dalla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe — L’azione europea a favore della sostenibilità» [COM(2016) 739 final, 22 novembre 2016].

(2)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Decisione della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro (GU C 251 del 18.7.2018, pag. 9).

(5)  Decisione C(2016) 3301 della Commissione.

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.

(9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  Decisione C(2018) 4492 della Commissione.