18.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 90/118


DECISIONE (UE) 2022/443 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato IV che contiene disposizioni in materia di energia.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

G. DARMANIN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).


PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia («EPBD») (1).

(2)

Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell’Islanda, si conviene un’esenzione temporanea e condizionale dall’applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Tale esenzione dovrebbe essere rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull’integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 nell’accordo SEE.

(3)

Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall’obbligo ai sensi dell’articolo 5 dell’EPBD di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

(4)

A norma delle condizioni di adattamento c), la Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall’EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’adattamento c).

(5)

L’adattamento d) garantisce che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall’articolo 17 dell’EPDB.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 17 (Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32010 L 0031: Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia («EPBD») (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

la direttiva non si applica all’Islanda.

b)

All’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un’altra parte contraente con parametri comparativi.».

c)

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell’allegato I dell’EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull’energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:

i)

requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 dell’EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica (2).

ii)

Viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio.

iii)

La Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell’EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.

d)

All’articolo 17 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall’utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull’intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l’edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti,

ii)

sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio,

iii)

sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall’altro,

iv)

per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall’utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati,

v)

esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall’utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità,

vi)

il sistema gestito dall’utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell’efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari.”.».

Articolo 2

Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3) *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

(3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]