9.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 81/8


DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327 (2), che ha modificato la decisione n. 2014/512/PESC e ha introdotto misure settoriali specifiche.

(6)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima. È inoltre opportuno ampliare l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a divieti relativi ai servizi di investimento, ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario e ai prestiti. Sono inoltre necessari alcuni chiarimenti per garantire la corretta applicazione di alcune delle restrizioni settoriali specifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2022/327.

(7)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente

«4.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»

2)

all'articolo 1 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

3)

all'articolo 4 ter, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;

4)

dopo l'articolo 4 octies è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 nonies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»;

5)

L'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è inserita una voce per l’entità seguente:

"Registro navale russo".