4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/382 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2022

che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (1), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno lanciato dalla Federazione russa, dalla Bielorussia e dalle zone non controllate dal governo ucraino un'invasione su larga scala di varie località dell'Ucraina.

(2)

Di conseguenza, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato da cui migliaia di persone sono fuggite o stanno fuggendo.

(3)

A seguito dell'invasione, che punta a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, sottolineando la palese violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo esige che la Russia rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, incluso il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. Il Consiglio europeo ha inoltre confermato che la responsabilità di questo atto di aggressione, che è causa di sofferenze e perdite di vite umane, ricade interamente sul governo della Russia, che sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Solidale con l'Ucraina, il Consiglio europeo ha concordato ulteriori sanzioni, invitato a portare avanti i lavori sullo stato di preparazione a tutti i livelli e invitato la Commissione a presentare misure di emergenza.

(4)

L'Unione ha dimostrato e continuerà a dimostrare il proprio fermo sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini, posti di fronte a un atto di aggressione senza precedenti da parte della Federazione russa. La presente decisione fa parte della risposta dell'Unione alla pressione migratoria determinata dall'invasione militare russa dell'Ucraina.

(5)

Il conflitto ha già implicazioni per l'Unione, compresa la probabilità di un'elevata pressione migratoria ai suoi confini orientali a misura del dilagare degli scontri. Al 1o marzo 2022 oltre 650 000 sfollati avevano raggiunto l'Unione dall'Ucraina entrando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Secondo le previsioni, tali numeri sono destinati ad aumentare.

(6)

L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 (2) e i cittadini ucraini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Sulla base dell'esperienza maturata all'indomani dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia nel 2014 e dalla guerra nella parte orientale dell'Ucraina, si prevede che metà degli ucraini che giungono nell'Unione grazie al regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata raggiungerà familiari o cercherà lavoro nell'Unione, mentre l'altra metà richiederà protezione internazionale. In funzione dell'evoluzione del conflitto e sulla base delle stime attuali, esiste la probabilità che l'Unione debba far fronte a un numero altissimo di sfollati, potenzialmente tra 2,5 e 6,5 milioni, a causa del conflitto armato, dei quali si prevede che tra 1,2 e 3,2 milioni chiederebbero protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ONU) per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, fino a 4 milioni di persone potrebbero potenzialmente fuggire dall'Ucraina.

(7)

Questi dati indicano che l'Unione si troverà probabilmente ad affrontare una situazione caratterizzata da un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall'Ucraina, che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa dell'aggressione militare russa. La portata dell'afflusso sarà probabilmente tale da comportare anche l'evidente rischio che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano in grado di gestire gli arrivi senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, gli interessi delle persone coinvolte e quelli delle altre persone che chiedono protezione.

(8)

L'ONU ha lanciato un appello lampo di carattere umanitario riguardo alle esigenze di protezione e assistenza in Ucraina e un piano di risposta regionale per i rifugiati dell'Ucraina, fornendo indicazioni sul numero di persone bisognose e di quelle a cui prestare assistenza.

(9)

L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha accolto con favore il sostegno espresso da numerosi Stati membri all'attivazione della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE per consentire di fornire rifugio immediato e temporaneo nell'Unione e agevolare la condivisione tra gli Stati membri della responsabilità per le persone in fuga dall'Ucraina.

(10)

Per far fronte a tale situazione, è opportuno accertare l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE, al fine di offrire loro una protezione temporanea.

(11)

Obiettivo della presente decisione è introdurre una protezione temporanea per i cittadini ucraini residenti in Ucraina, che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. È opportuno introdurre una protezione temporanea anche a favore dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che sono stati sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso e che in Ucraina beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente prima del 24 febbraio 2022. Inoltre, è importante preservare l'unità delle famiglie ed evitare differenze di status tra i membri della stessa famiglia. Pertanto, è necessario introdurre anche una protezione temporanea per i familiari di tali persone, qualora le loro famiglie si trovassero già in Ucraina e vi soggiornassero al momento delle circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate.

(12)

È inoltre opportuno prevedere la protezione degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Tale protezione dovrebbe assumere la forma di un'applicazione nei loro confronti della presente decisione o di un'altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, decisione che spetta a ciascuno Stato membro. Coloro che intendono beneficiare della protezione dovrebbero essere in grado di dimostrare che soddisfano tali criteri di ammissibilità presentando i documenti pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Qualora non siano in grado di presentare i documenti pertinenti, gli Stati membri dovrebbero riorientarli verso la procedura appropriata.

(13)

Conformemente alla direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono estendere la protezione temporanea a tutti gli altri apolidi o cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Tali persone potrebbero comprendere i cittadini di paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro al momento degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio di persone sfollate. Tali persone dovrebbero comunque essere ammesse nell'Unione per motivi umanitari senza richiedere loro, in particolare, il possesso di un visto in corso di validità, di mezzi di sussistenza sufficienti o di documenti di viaggio validi, onde garantire loro un passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o nella regione di origine.

(14)

Gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la presente decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione. In tale contesto, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a valutare la possibilità di ammettere alla protezione temporanea le persone fuggite dall'Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l'acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina.

(15)

Va osservato che in una dichiarazione gli Stati membri hanno convenuto di non applicare l'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE.

(16)

La protezione temporanea è lo strumento più adeguato nella situazione attuale. Alla luce della situazione straordinaria ed eccezionale, comprese l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa e l'entità dell'afflusso massiccio di persone sfollate, la protezione temporanea dovrebbe consentire loro di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un livello di protezione adeguato. L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe andare altresì a vantaggio degli Stati membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri, in quanto riducono al minimo le formalità in considerazione della situazione d'urgenza. Inoltre i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall'obbligo di visto, hanno il diritto, dopo essere stati ammessi nel territorio, di circolare liberamente all'interno dell'Unione per un periodo di 90 giorni. Su tale base possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore attualmente esistenti in tutta l'Unione. Ciò faciliterà nella pratica l'equilibrio degli sforzi tra Stati membri, riducendo quindi la pressione sui sistemi nazionali di accoglienza. Una volta che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea, pur avendo il diritto di viaggiare nell'Unione per 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, dovrebbe poter avvalersi dei diritti derivanti dalla protezione temporanea solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di uno Stato membro di decidere di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno alle persone che godono della protezione temporanea ai sensi della presente decisione.

(17)

La presente decisione è compatibile con i regimi nazionali di protezione temporanea, che possono essere considerati una forma di attuazione della direttiva 2001/55/CE, e può essere applicata in modo complementare a essi. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale più favorevole rispetto a quanto disposto nella direttiva 2001/55/CE dovrebbe poter continuare ad applicarlo, in quanto tale direttiva prevede che gli Stati membri possano istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea. Tuttavia, qualora il regime nazionale fosse meno favorevole, lo Stato membro dovrebbe garantire i diritti aggiuntivi previsti dalla direttiva 2001/55/CE.

(18)

La direttiva 2001/55/CE tiene debitamente conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, in quanto consente agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano seri motivi per ritenere che la persona in questione abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, abbia commesso un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea, oppure si sia resa colpevole di atti contrari ai principi e alle finalità dell'ONU. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano motivi ragionevoli per considerare la persona in questione un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

(19)

Quando forniscono protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali delle persone che beneficiano di tale protezione rispetti i requisiti stabiliti nell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(20)

La presente decisione dovrebbe consentire all'Unione di coordinare e monitorare da vicino la capacità di accoglienza negli Stati membri in modo da intervenire e fornire all'occorrenza un sostegno supplementare. La direttiva 2001/55/CE impone agli Stati membri, di concerto con la Commissione, di cooperare e scambiare informazioni per facilitare l'attuazione della protezione temporanea. Ciò dovrebbe avvenire attraverso una «piattaforma di solidarietà» in cui gli Stati membri si scambiano informazioni sulle capacità di accoglienza e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea nel loro territorio. Finora, sulla base delle informazioni comunicate da alcuni Stati membri nell'ambito della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, le capacità di accoglienza, in aggiunta alla capacità di assorbimento della diaspora ucraina residente nell'Unione, sono pari a oltre 310 000 posti. Ai fini di tale scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento. Inoltre negli ultimi anni sono state istituite varie piattaforme con l'obiettivo di garantire la cooperazione tra gli Stati membri, tra le quali la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione [conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione (4)] è la rete più adeguata per la cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2001/55/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) (5). Il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere consultato, se del caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare strettamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(21)

Conformemente alla direttiva 2001/55/CE la durata della protezione temporanea dovrebbe essere inizialmente di un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. La Commissione monitorerà e riesaminerà costantemente la situazione. In qualsiasi momento potrà proporre al Consiglio di mettere fine alla protezione temporanea qualora la situazione in Ucraina sia tale da consentire un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, oppure proporre che il Consiglio proroghi detta protezione temporanea di un anno.

(22)

Ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2001/55/CE, il riferimento al Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE del Consiglio (6) dovrebbe essere inteso come riferimento al Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tutti gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dalla presente decisione saranno sostenuti finanziariamente dai fondi dell'Unione. Anche i meccanismi di emergenza e di flessibilità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 possono mobilitare risorse per far fronte a specifiche esigenze di emergenza negli Stati membri. È stato inoltre attivato (8) il meccanismo unionale di protezione civile (9). Attraverso tale meccanismo gli Stati membri possono richiedere articoli essenziali per rispondere alle esigenze degli sfollati ucraini presenti nel loro territorio e possono beneficiare di un cofinanziamento per l'erogazione di tale assistenza.

(23)

Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE sono state istituite diverse agenzie dell'Unione o sono stati potenziati i mandati di quelle istituite in precedenza. In tale contesto la Commissione dovrebbe cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di monitorare e riesaminare costantemente la situazione. Inoltre, Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ed Europol dovrebbero fornire sostegno operativo agli Stati membri che hanno chiesto assistenza, in modo da aiutarli a far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.

(24)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(25)

L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(26)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(27)

Vista l'urgenza della situazione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È accertata l'esistenza di un afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato.

Articolo 2

Persone cui si applica la protezione temporanea

1.   La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

a)

cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

b)

apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

c)

familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

2.   Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

3.   A norma dell'articolo 7 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:

a)

il coniuge di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;

b)

i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

c)

altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in tale periodo.

Articolo 3

Cooperazione e monitoraggio

1.   Ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR).

2.   La Commissione coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno.

A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti, avvalendosi della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione.

Inoltre, Frontex, l'EUAA ed Europol forniscono sostegno operativo agli Stati membri che ne chiedono l'assistenza per far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

(6)  Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati (GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(8)  A partire dal 28 febbraio 2022 da parte della Slovacchia.

(9)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).