28.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 55/76 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/326 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto
[notificata con il numero C(2022) 1074]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 (2) («la decisione») che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Francia a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto. |
(2) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, la misura provvisoria è stata autorizzata per una durata di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione, vale a dire fino al 7 settembre 2021. |
(3) |
La durata di 27 mesi era volta a concedere un tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione che la Francia aveva dovuto avviare a norma dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 inoltrando all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’agenzia) un fascicolo, in conformità dell’allegato XV del medesimo regolamento («fascicolo conforme all’allegato XV»), entro tre mesi dalla data della decisione. |
(4) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione (3) la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022. Ciò è stato fatto per tenere conto del tempo necessario per la preparazione e la presentazione del parere dell’Agenzia, nonché del tempo necessario per decidere se è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se l’approvazione del creosoto può pertanto essere rinnovata. |
(5) |
La Francia non ha avviato la procedura di restrizione entro tre mesi dalla decisione. La Francia sostiene che l’ambito di applicazione e il contenuto del fascicolo conforme all’allegato XV da presentare sono strettamente collegati alle conclusioni delle discussioni sul rinnovo o sul mancato rinnovo dell’approvazione del creosoto a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, in modo da garantire la coerenza giuridica di un’eventuale restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 con le conclusioni di tali discussioni. Si è impegnata a presentare il fascicolo conforme all’allegato XV entro il 1o febbraio 2022, in modo da poter tenere conto delle conclusioni di tali discussioni. |
(6) |
La durata dell’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe consentire la conclusione della procedura di restrizione. Tenuto conto dei tempi previsti dalla procedura di restrizione, è pertanto opportuno prorogare la durata per la quale è autorizzata la misura provvisoria dello stesso periodo calcolato nella decisione, ossia 27 mesi dalla data di presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV. |
(7) |
I motivi per autorizzare la misura provvisoria spiegati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/961 restano invariati. L’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe pertanto essere prorogata. |
(8) |
Al fine di evitare l’incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell’autorizzazione della misura provvisoria francese prima della conclusione della procedura di restrizione, è necessario estendere, con effetto retroattivo, la durata dell’autorizzazione della misura provvisoria. La durata dovrebbe pertanto essere calcolata a decorrere dall’8 settembre 2021, anziché dalla data prevista per la presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV e di conseguenza è opportuno aggiungere altri cinque mesi, portando la proroga totale della durata a 32 mesi. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/961. |
(10) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 il periodo di tempo «27 mesi» è sostituito da «59 mesi».
Articolo 2
La presente decisione si applica dall’8 settembre 2021.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27).
(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).