28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/326 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto

[notificata con il numero C(2022) 1074]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 129, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 (2) («la decisione») che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Francia a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, la misura provvisoria è stata autorizzata per una durata di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione, vale a dire fino al 7 settembre 2021.

(3)

La durata di 27 mesi era volta a concedere un tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione che la Francia aveva dovuto avviare a norma dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 inoltrando all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’agenzia) un fascicolo, in conformità dell’allegato XV del medesimo regolamento («fascicolo conforme all’allegato XV»), entro tre mesi dalla data della decisione.

(4)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione (3) la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022. Ciò è stato fatto per tenere conto del tempo necessario per la preparazione e la presentazione del parere dell’Agenzia, nonché del tempo necessario per decidere se è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se l’approvazione del creosoto può pertanto essere rinnovata.

(5)

La Francia non ha avviato la procedura di restrizione entro tre mesi dalla decisione. La Francia sostiene che l’ambito di applicazione e il contenuto del fascicolo conforme all’allegato XV da presentare sono strettamente collegati alle conclusioni delle discussioni sul rinnovo o sul mancato rinnovo dell’approvazione del creosoto a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, in modo da garantire la coerenza giuridica di un’eventuale restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 con le conclusioni di tali discussioni. Si è impegnata a presentare il fascicolo conforme all’allegato XV entro il 1o febbraio 2022, in modo da poter tenere conto delle conclusioni di tali discussioni.

(6)

La durata dell’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe consentire la conclusione della procedura di restrizione. Tenuto conto dei tempi previsti dalla procedura di restrizione, è pertanto opportuno prorogare la durata per la quale è autorizzata la misura provvisoria dello stesso periodo calcolato nella decisione, ossia 27 mesi dalla data di presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV.

(7)

I motivi per autorizzare la misura provvisoria spiegati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/961 restano invariati. L’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe pertanto essere prorogata.

(8)

Al fine di evitare l’incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell’autorizzazione della misura provvisoria francese prima della conclusione della procedura di restrizione, è necessario estendere, con effetto retroattivo, la durata dell’autorizzazione della misura provvisoria. La durata dovrebbe pertanto essere calcolata a decorrere dall’8 settembre 2021, anziché dalla data prevista per la presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV e di conseguenza è opportuno aggiungere altri cinque mesi, portando la proroga totale della durata a 32 mesi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/961.

(10)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 il periodo di tempo «27 mesi» è sostituito da «59 mesi».

Articolo 2

La presente decisione si applica dall’8 settembre 2021.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).