26.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/99 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dal Portogallo l’11 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 (2), ha concesso al Portogallo assistenza finanziaria sotto forma di prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dal Portogallo per finanziare regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica portoghese connessa alle nuove misure attuate dal Portogallo, vale a dire il regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, il regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico nonché l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un grave impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Il Portogallo registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 135,2 % del prodotto interno lordo (PIL) alla fine del 2020. Le previsioni d’autunno 2021 della Commissione prospettano per il Portogallo una riduzione del disavanzo pubblico e del debito pubblico rispettivamente al 4,5 % e al 128,1 % del PIL nel 2021, e un aumento del suo PIL del 4,5 % nel 2021.

(5)

Il 9 dicembre 2021 il Portogallo ha chiesto all’Unione di ampliare l’elenco delle misure per le quali la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 aveva già concesso assistenza finanziaria, al fine di integrare ulteriormente gli sforzi nazionali intrapresi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, in particolare le misure di cui ai considerando 6 e 7.

(6)

La «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre» e la successiva «ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio», citate nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, hanno istituito un regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19. Nel caso dei lavoratori autonomi, la misura prevede una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori registrata tra la media mensile risultante dall’ultimo conto economico trimestrale e la media mensile del 2019, con un limite superiore di 501,16 EUR. Ne possono beneficiare i lavoratori autonomi che hanno subito una diminuzione del reddito pari ad almeno il 40 % nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019. Nel caso dei lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale, la misura prevede: i) per i lavoratori dipendenti, una prestazione pari alla differenza tra il valore di riferimento mensile di 501,16 EUR e il salario mensile medio per adulto del rispettivo nucleo familiare; oppure, ii) per i lavoratori autonomi, una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori registrata tra la media mensile risultante dall’ultimo conto economico trimestrale e la media mensile del 2019, con un limite superiore di 501,16 EUR. Nel caso dei dirigenti, la misura prevede una prestazione pari o al loro reddito mensile medio di riferimento se questo è inferiore a 1,5 volte l’indice di sostegno sociale del Portogallo (438,81 EUR nel 2021), oppure a due terzi del loro reddito mensile medio di riferimento se questo è pari o superiore a tale indice. Ne possono beneficiare i dirigenti la cui attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa a causa della pandemia di COVID-19 o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In tutti i casi, la prestazione ha un limite inferiore pari a 50 EUR o al 50 % della diminuzione del reddito mensile registrata, se questo scende tra il 50 % e il 100 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo, oppure a 219,40 EUR se la diminuzione del reddito supera tale indice.

(7)

L’«allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno» e la successiva «ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto» nonché l’«ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio», citate nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, istituiscono un regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico. Il regime prevede una prestazione pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo (438,81 EUR).

(8)

Il Portogallo ha inoltre introdotto una serie di nuove misure di carattere sanitario, che ha attuato per affrontare l’epidemia di COVID-19, in particolare le misure di cui al considerando 9.

(9)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e il successivo «decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio», citati nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, hanno previsto l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia. In particolare è stata razionalizzata la procedura amministrativa di assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato da parte del Servizio sanitario nazionale e dall’inizio della pandemia di COVID-19 è stato assunto personale medico e infermieristico supplementare. Inoltre per il Servizio sanitario nazionale sono stati sospesi i limiti di legge stabiliti per gli straordinari dei dipendenti pubblici ed è stato reso possibile organizzare, ove necessario, turni di lavoro straordinario dei medici specialisti e del personale infermieristico al fine di far fronte alla pandemia di COVID-19.

(10)

Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 934 462 488 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per far fronte agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alle nuove misure direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo.

(11)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 9 dicembre 2021.

(12)

Le misure di carattere sanitario oggetto della richiesta del Portogallo, comprensive delle ulteriori misure di carattere sanitario di cui al considerando 9, ammontano a 1 513 823 304 EUR.

(13)

L’assistenza finanziaria già concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 dovrebbe pertanto riguardare anche le nuove misure attuate dal Portogallo, di cui ai considerando 6, 7 e 9.

(14)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(15)

È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché la Commissione possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(16)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

a)

il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della “legge n. 7/2009 del 12 febbraio”;

b)

il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo” e dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

c)

i programmi speciali di formazione professionale per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti nell’articolo 5, paragrafo 2, e negli articoli da 7 a 9 del “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo”;

d)

il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività, previsto dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 7 e da 10 a 12, e dall’articolo 5 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, nonché dall’articolo 14-A del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, integrato dall’articolo 4 del “decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio”, e come precisato nel “decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio”;

e)

il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano dei regimi di sostegno di cui alle lettere a), b) o c) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dall’articolo 3 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dal “decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto”;

f)

il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale, previsto dal “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

g)

il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto negli articoli da 26 a 28-A del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’articolo 5 del “decreto-legge n. 20-C/2020 del 7 maggio”, e nell’articolo 325G della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, integrato dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”;

h)

l’assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto nell’articolo 23 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”;

i)

il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel “decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo”, nel “decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile” e nel “decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio”;

j)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella “risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio” e nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio”;

k)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella “risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo” e nell’“ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile”;

l)

l’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e dall’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”;

m)

l’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nel “decreto governativo n. 2875-A/2020 del 3 marzo”, nell’articolo 20 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”;

n)

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare negli ospedali pubblici, previsto nella “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e nella “circolare n. 013/2020 del 10 luglio”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché nei ministeri interessati, nei comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nell’articolo 3 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”;

o)

la campagna per l’igiene scolastica, prevista nell’articolo 9 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”;

p)

la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19, prevista in particolare dalla “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e dalla “circolare n. 013/2020 del 10 luglio”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese;

q)

la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista nell’articolo 42-A della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”, e nell’articolo 291 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

r)

il regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, previsto nell’articolo 156 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”, alle condizioni di cui al punto 2), lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’“ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio”;

s)

il regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico, previsto al punto 2.5.1 dell’“allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno”, ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’“ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto”, e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’allegato dell’“ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio”;

t)

l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia, previsti nell’articolo 6 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e negli articoli da 4 a 8 del “decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio”.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Portogallo informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, il Portogallo informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 49).