5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 1odicembre 2022

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito di preparazione al trasporto (impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi e residui radioattivi) ubicato nel sito della centrale nucleare di Grohnde, nello Stato federale della Bassa Sassonia, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2022/C 462/02)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

Il 24 febbraio 2022, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dal deposito di preparazione al trasporto (Transportbereitstellungshalle, TBH) di rifiuti radioattivi e residui radioattivi.

Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 25 maggio 2022 e trasmesse dalle autorità tedesche l'11 luglio e il 15 luglio 2022 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il parere seguente:

1.

la distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie i Paesi Bassi, è di 160 km;

2.

in condizioni operative normali, il deposito di preparazione al trasporto (impianto di stoccaggio) non scaricherà nell’ambiente effluenti radioattivi liquidi o gassosi e non è pertanto soggetto a un’autorizzazione di scarico regolamentare per tali effluenti. Il deposito pertanto non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3);

3.

i rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti alla centrale nucleare di Grohnde (KWG) o spediti in impianti di trattamento e condizionamento esterni autorizzati;

4.

in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito di preparazione al trasporto (impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi e residui radioattivi) ubicato nel sito della centrale nucleare di Grohnde, (KWG) nello Stato federale della Bassa Sassonia, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 1odicembre 2022

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).