7.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 436/9 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2153 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono esigere che talune imprese di investimento siano soggette allo stesso trattamento prudenziale degli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che rispettino la vigilanza prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno precisare che se un’impresa di investimento svolge attività che superano almeno una delle quattro soglie quantitative per gli strumenti derivati OTC, l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, i crediti o prestiti concessi agli investitori e i titoli di debito in essere, tali attività sono svolte su una scala tale che il fallimento o la situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbe comportare un rischio sistemico. |
(3) |
Data la rilevanza sistemica delle attività delle imprese di investimento di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e il potenziale impatto significativo di un effetto di contagio nel settore finanziario, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e che offrono servizi di compensazione ad altri enti finanziari che non sono essi stessi partecipanti diretti. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(5) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Scala delle attività
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti:
a) |
valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR; |
b) |
valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR; |
c) |
valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e |
d) |
valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR. |
Articolo 2
Partecipante diretto
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 sono prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono essi stessi partecipanti diretti.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).