30.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/162


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2091 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2021

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

(3)

Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013 occorre tener conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

(4)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1801 della Commissione (5) la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2020 per costituire la riserva di crisi e rispettare i massimali annui di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio 2021. Inoltre, sulla base dell'esecuzione degli stanziamenti FEAGA del 2021 in regime di gestione concorrente per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021 e dell'esecuzione prevista in regime di gestione diretta dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, rimarranno nel bilancio 2021 del FEAGA stanziamenti non impegnati supplementari.

(5)

Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2021 ammonta a 879,8 milioni di EUR.

(6)

Di tale importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio 2021, 686,4 milioni di EUR di stanziamenti inutilizzati che restano entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere riportati all'esercizio 2022 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(7)

Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi a disposizione degli Stati membri per il rimborso.

(8)

Per evitare di obbligare gli Stati membri a effettuare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2021. Di conseguenza, gli importi stabiliti dal presente regolamento sono definitivi e si applicano fatti salvi l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2021, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(9)

A norma della frase introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo. È pertanto opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(10)

Per tener conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti FEAGA del 2021 in regime di gestione concorrente per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021 da parte degli Stati membri e la necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2021 a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2022 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se gli importi pertinenti saranno stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Nell'esercizio 2021 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1801 della Commissione, del 30 novembre 2020, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 49).


ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio

10 148 502

Bulgaria

17 260 226

Cechia

18 592 308

Danimarca

16 896 943

Germania

93 879 410

Estonia

3 367 730

Irlanda

21 755 772

Grecia

27 014 459

Spagna

93 988 531

Francia

140 942 719

Italia

59 291 647

Cipro

566 767

Lettonia

5 308 382

Lituania

8 354 220

Lussemburgo

716 220

Ungheria

24 904 327

Malta

60 357

Paesi Bassi

13 043 131

Austria

11 588 177

Polonia

43 034 502

Portogallo

12 813 987

Romania

29 917 025

Slovenia

1 503 290

Slovacchia

8 375 694

Finlandia

9 928 403

Svezia

13 184 745