30.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/149


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2089 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), c), d), e), f) e h), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettere h) e k),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione per la verifica della conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (2) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

(3)

I campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, utilizzati per l’analisi e il controllo da parte di un operatore nello Stato membro di destinazione presentano un basso rischio per la salute pubblica, in quanto non entrano nella filiera alimentare. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe pertanto poter rilasciare un’autorizzazione per esentare tali campioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(4)

Al fine di prevenire i rischi per la salute degli animali, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi in conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale contenute nelle norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o in applicazione di esso, o dagli Stati membri. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe specificare nell’autorizzazione le condizioni di sanità pubblica per l’ingresso nell’Unione e per l’uso dei campioni.

(5)

Al fine di impedire l’immissione sul mercato di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, l’autorità competente dovrebbe specificare nell’autorizzazione gli obblighi degli operatori di tenere un registro dell’uso dei campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità e di smaltirli dopo l’uso conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

Al fine di evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, l’autorità competente che autorizza l’ingresso di campioni destinati alla ricerca o di campioni diagnostici e di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità dovrebbe specificare nell’autorizzazione rilasciata agli operatori il quantitativo massimo dei campioni.

(7)

Dovrebbe essere precisata la quantità di determinate merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri che sono destinate al consumo o all’uso personale e sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(8)

Al fine di garantire la coerenza con i pertinenti elenchi di paesi terzi di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dai quali gli animali da compagnia possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro, è opportuno rettificare l’esenzione per gli animali da compagnia che entrano nell’Unione da paesi terzi non elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 (6) della Commissione.

(9)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Dovrebbero pertanto essere modificati i manifesti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e l’opuscolo di cui all’allegato III dello stesso, relativi all’introduzione di prodotti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, al fine di includere riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(10)

La decisione 2007/275/CE (7) della Commissione è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (8). Ai fini della certezza del diritto, i riferimenti alla decisione 2007/275/CE della Commissione nell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (9).

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2122.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (10) è abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/632. Ai fini della certezza del diritto, i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e alla decisione 2007/275/CE nel regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (11) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.

(13)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2074.

(14)

Nel regolamento delegato (UE) 2019/2074 dovrebbero essere rettificati i riferimenti agli stessi atti giuridici abrogati che figurano nel regolamento delegato (UE) 2019/2122. Le norme fissate da tali regolamenti delegati sono sostanzialmente collegate e sono destinate ad essere applicate in parallelo. È opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. In conclusione, la modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2074 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento insieme alla modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2122,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro (*1) di destinazione;

(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Articolo 4

Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

«3.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione può esentare i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

l’autorità competente abbia rilasciato all’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, prima del loro ingresso nell’Unione, un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente al paragrafo 4 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;

b)

i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalla normativa nazionale di cui al paragrafo 4, lettera c), fino a che raggiungono l’operatore responsabile della loro analisi o del loro controllo.

Nel caso in cui i campioni di cui al primo comma entrino nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenta tali campioni ad un posto di controllo frontaliero.

4.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica quanto segue nell’autorizzazione per l’introduzione nell’Unione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa:

a)

che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2);

b)

che i campioni sono accompagnati dal certificato o dalla dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3);

I

che, a seconda della merce, i campioni sono conformi:

i)

alle prescrizioni pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*4); o

ii)

a norme nazionali conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, all’articolo 234, paragrafo 3, e all’articolo 238, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, se applicabile;

d)

le condizioni di sanità pubblica per:

l’ingresso nello Stato membro di destinazione, che possono comprendere prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei campioni; e

l’analisi o il controllo dei campioni da parte dell’operatore;

e)

l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, compreso un riferimento all’indirizzo dei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni;

f)

l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali nei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni; e

g)

gli obblighi per l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo di non mescolare i campioni con alimenti destinati all’immissione sul mercato, di tenere un registro dell’uso dei campioni e di smaltire i campioni dopo l’analisi del prodotto o il controllo di qualità conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

5.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, primo comma, lettera a), il quantitativo massimo di campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

(*5)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la quantità in ciascuna categoria non superi il limite di peso di due chilogrammi;»;

4)

all’articolo 11, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento; o»;

5)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione delle seguenti partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, purché siano conformi alle prescrizioni fissate al paragrafo 2:

a)

i prodotti di origine animale elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (*6);

b)

i prodotti composti elencati nell’allegato, capitoli da 15 a 22, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 che sono soggetti a controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri di arrivo nell’Unione in conformità all’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione.

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).»;"

2)   all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro (*7) del quale le merci sono originarie e dal quale sono state spedite in un paese terzo («Stato membro di origine») o il suo equivalente elettronico presentato utilizzando il sistema IMSOC oppure una sua copia autenticata;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45).

(3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(7)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione [C(2021)899] (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono così modificati:

1)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Manifesti di cui all’articolo 8, paragrafo 1

I manifesti sono reperibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

 

«Considerato il rischio di introduzione di malattie nell’Unione europea (UE) (*1), esistono procedure rigorose per l’introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell’UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.;

(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

b)

il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dal seguente:

 

«Le seguenti merci possono essere introdotte nell’UE purché rispettino le condizioni e i limiti di peso di cui ai punti da 1 a 5.»;

c)

al punto 3 «Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute», la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

«Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell’animale che accompagna il passeggero a condizione che:»;

d)

il punto 7 «Prodotti esenti» è sostituito dal seguente:

 

«I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (**):

prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;

paste alimentari, tagliatelle e cuscus;

prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati;

olive ripiene di pesce;

estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;

cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;

brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;

integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano);

liquori.

(**)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).»."


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;

(**)  Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).».»