11.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 398/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1947 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La definizione di territorio geografico è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica. |
(2) |
Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del territorio geografico degli Stati membri. |
(3) |
Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3). |
(4) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione (5). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 il termine «territorio economico» ha il significato enunciato nell’allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, del regolamento (UE) n. 549/2013 e con il termine «territorio geografico» utilizzato in tali paragrafi si intendono i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 91/450/CEE, Euratom e il regolamento (CE) n. 109/2005 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).
(3) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(4) Decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato (GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36).
(5) Regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, relativo alla definizione del territorio economico degli Stati membri ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 3).
ALLEGATO
Territorio degli Stati membri:
— |
il territorio del Regno del Belgio; |
— |
il territorio della Repubblica di Bulgaria; |
— |
il territorio della Repubblica ceca; |
— |
il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Fær Øer e della Groenlandia; |
— |
il territorio della Repubblica federale di Germania; |
— |
il territorio della Repubblica di Estonia; |
— |
il territorio dell’Irlanda; |
— |
il territorio della Repubblica ellenica; |
— |
il territorio del Regno di Spagna; |
— |
il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
il territorio della Repubblica di Croazia; |
— |
il territorio della Repubblica italiana; |
— |
il territorio della Repubblica di Cipro; |
— |
il territorio della Repubblica di Lettonia, |
— |
il territorio della Repubblica di Lituania; |
— |
il territorio del Granducato di Lussemburgo; |
— |
il territorio dell’Ungheria; |
— |
il territorio della Repubblica di Malta; |
— |
il territorio del Regno dei Paesi Bassi, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare sui quali esso esercita una sovranità quali sono definiti nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
il territorio della Repubblica d’Austria; |
— |
il territorio della Repubblica di Polonia; |
— |
il territorio della Repubblica portoghese; |
— |
il territorio della Romania; |
— |
il territorio della Repubblica di Slovenia; |
— |
il territorio della Repubblica slovacca; |
— |
il territorio della Repubblica di Finlandia; |
— |
il territorio del Regno di Svezia. |