3.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1434 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2021

che chiude un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

La Commissione europea ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda la società Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»). La richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, è stata presentata il 13 luglio 2020.

(2)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili nella richiesta e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

(3)

Il 16 dicembre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione (5), la Commissione ha avviato il riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 (6) e (UE) n. 444/2011 (7) del Consiglio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione (8) per quanto riguarda le importazioni di biodiesel effettuate dal richiedente e ha invitato le autorità doganali ad adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. La Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta.

(4)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'avvio dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione.

2.   RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

Con lettera del 2 luglio 2021 il richiedente ha formalmente ritirato la richiesta presentata il 13 luglio 2020.

(6)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della richiesta, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell'interesse dell'Unione.

(7)

La Commissione conclude pertanto che l'inchiesta di riesame debba essere chiusa. La registrazione delle importazioni del richiedente dovrebbe quindi terminare e il dazio antidumping a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione (172,2 EUR/tonnellata) dovrebbe essere riscosso retroattivamente su tali importazioni a decorrere dalla data di avvio dell'inchiesta di riesame.

(8)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(9)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, cui fa riferimento anche l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione è chiuso.

Articolo 2

Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione è ripristinato a decorrere dal 16 dicembre 2020 per quanto riguarda le importazioni della società Verbio Diesel Canada Corporation.

Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto a decorrere dal 16 dicembre 2020 sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni introdotta in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione.

Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34.

(4)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 13).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011 , che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).