25.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 301/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1400 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2021

che fissa, per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) stabilisce che la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti sia determinata secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3)

A norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4)

Inoltre, a norma dell’allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso conformemente al terzo capoverso del medesimo punto.

(5)

Non essendo stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico durante il periodo di riferimento di 6 mesi fissato da novembre 2020 ad aprile 2021, gli Stati membri non sono stati invitati a effettuare la comunicazione a norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Di conseguenza la Commissione ha fissato un tasso di interesse di riferimento ai sensi del terzo capoverso dello stesso punto.

(6)

A norma dell’allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del punto I.2 di tale allegato deve essere confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del punto I.1 dello stesso allegato. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(7)

È opportuno fissare i tassi di interesse applicabili per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare all’esercizio contabile 2022 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).