6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1096 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/787 ha riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all’etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti.

(2)

In particolare l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 estende le disposizioni in materia di etichettatura delle miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica.

(3)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I di detto regolamento o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. Ciò implica che la categoria di bevande spiritose cui appartiene una bevanda assemblata contemplata da tale disposizione non può essere utilizzata come denominazione legale di tale bevanda. L’unica eccezione prevista da detto articolo riguarda gli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o gli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica. Per tali bevande assemblate, ciò implica che è possibile utilizzare la rispettiva categoria di bevande spiritose come denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura.

(4)

Tuttavia, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, punti 11 e 12, del regolamento (UE) 2019/787 le bevande assemblate sono il risultato della combinazione di due o più bevande spiritose della stessa categoria che sono distinguibili solo per lievi differenze di composizione. Pertanto le bevande spiritose così ottenute appartengono necessariamente alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio. L’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definita nell’allegato I del medesimo regolamento devono utilizzare la denominazione di tale categoria come denominazione legale. Conformemente a tale requisito, tutte le bevande assemblate, e non solo quelle esentate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento, devono essere autorizzate a utilizzare come denominazione legale la denominazione della categoria cui appartengono.

(5)

Pertanto, al fine di correggere l’incoerenza tra gli obblighi di etichettatura per le bevande assemblate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e garantire la certezza del diritto per i produttori di bevande spiritose e la legittima informazione ai consumatori, è opportuno chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili alle bevande assemblate, comprese quelle ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna indicazione geografica. È altresì necessario modificare l’articolo 3, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 7, del suddetto regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

a)

un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o

b)

una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I;»

(2)

all’articolo 10, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.

Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” o altri termini simili.»;

(3)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In caso di miscela, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e). Sia l’elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«3bis.

In caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I.

In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica, si applicano le seguenti condizioni:

a)

la designazione, la presentazione o l’etichettatura della bevanda assemblata può recare le denominazioni legali figuranti all’allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino:

i)

esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

ii)

almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

b)

l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d);

c)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.