30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/94


REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È anche necessario adottare disposizioni specifiche riguardanti l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni e, ove pertinente, paesi partner e paesi terzi, cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo nonché la gestione finanziaria.

(3)

La promozione dell'Interreg è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle piccole e medie imprese per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti della cooperazione territoriale europea (CTE) è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (6) e anche gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la componente sugli aiuti a finalità regionale di tale regolamento contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Considerata l'esperienza acquisita in 30 anni e tenuto conto del basso valore finanziario dei progetti e della scarsa probabilità di un impatto negativo sugli scambi e sulla concorrenza, da un lato, e dell'elevato valore aggiunto apportato dai programmi esistenti alla coesione territoriale in Europa, dall'altro, l'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il finanziamento dei progetti CTE dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante una futura modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, esonerando così in larga misura il finanziamento pubblico dei progetti Interreg dall'obbligo di notifica preventiva e facilitando notevolmente l'attuazione di tali progetti.

(4)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo Interreg. In tale processo, è opportuno tenere conto dei principi di partenariato e di governance multi-livello, assicurando che la dimensione del partenariato per programma permanga efficace.

(5)

Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 da titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» («comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza, le aree dei programmi per la cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere identificate come le regioni e le aree frontaliere o separate dal mare da una distanza massima di 150 km in cui possa effettivamente avere luogo l'interazione transfrontaliera o si possano individuare aree funzionali, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

(7)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri o loro regioni e uno o più paesi o regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.

(8)

La componente «cooperazione transnazionale» dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità dell'Unione, nel pieno rispetto della sussidiarietà. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione e attorno ai bacini marittimi con un massimo di flessibilità per assicurare la coerenza e la continuità dei programmi di cooperazione, compresa la precedente cooperazione transfrontaliera marittima esterna entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la possibilità di creare sottoprogrammi e specifici comitati direttivi.

(9)

Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice. Nell'ambito di tale componente, potrebbero essere lanciati inviti a presentare proposte per un finanziamento combinato a titolo del FESR, dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («NDICI») istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dall'associazione d'oltremare istituita con decisione 2013/755/UE (9), attraverso modalità di gestione da concordare tra gli Stati membri e le regioni e i paesi terzi partecipanti.

(10)

Sulla base dell'esperienza acquisita con i programmi di cooperazione interregionale a titolo dell'Interreg, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe essere incentrata sulla promozione dell'efficacia della politica di coesione attraverso quattro programmi specifici: un programma volto a consentire lo scambio di esperienze, approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici, e l'obiettivo specifico Interreg «una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»; un programma dedicato allo scambio di esperienze e allo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, compreso il sostegno alle azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058, a integrazione dell'iniziativa di cui all'articolo 12 di detto regolamento e in coordinamento con la stessa; un programma destinato allo scambio di esperienze, agli approcci innovativi e allo sviluppo di capacità per armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg, per armonizzare e semplificare le azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, e per promuovere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), già istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché delle strategie macroregionali; e un programma volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. I quattro programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

(11)

È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), l'NDICI e la decisione sull'associazione d'oltremare, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione interregionale e della cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Tuttavia, per i fondi IPA III allocati alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC») e i fondi NDICI allocati alla cooperazione transfrontaliera per l'area geografica del vicinato («NDICI-CBC»), il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III-CBC e dell'NDICI-CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.

(13)

L'assistenza dell'IPA III deve essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA III a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA III deve continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA III per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA III deve interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.

(14)

Per quanto attiene all'assistenza NDICI, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

(15)

È importante continuare ad osservare il ruolo del servizio europeo per l'azione esterna istituto dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio (12) e quello della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI.

(16)

In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i paesi e territori d'oltremare («PTOM») e i paesi terzi, sempre tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE». Dovrebbe essere possibile realizzare tale cooperazione in stretto partenariato con le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe sancire la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.

(18)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti.

(19)

Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di conseguire un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

(20)

Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi strategici della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi strategici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, in modo da consentire interventi di tipo FSE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

(21)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la cooperazione e la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le specificità di tale programma, quest'ultimo dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito, integrato in tale programma tra le entrate con destinazione specifica esterna. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg: un obiettivo volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi, accrescere la fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone; e un secondo obiettivo volto a far fronte a questioni di cooperazione in materia di sicurezza, gestione dei valichi di frontiera e migrazione.

(23)

La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Le sinergie e le complementarità fra le componenti dell'Interreg dovrebbero essere rafforzate.

(24)

Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, agli audit delle operazioni e alla trasparenza e comunicazione dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.

(25)

Dovrebbero essere mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate effettivamente comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare nello sviluppo e nell'attuazione, nonché nella dotazione di organico o nel finanziamento o in entrambi e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in due di queste quattro dimensioni di cooperazione, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

(26)

Nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, i progetti che prevedono contatti tra persone (people-to-people) e su piccola scala sono strumenti importanti ed efficaci, con un elevato valore aggiunto europeo, per eliminare gli ostacoli transfrontalieri e connessi alle frontiere, promuovere i contatti tra le popolazioni a livello locale e avvicinare tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. Sino ad ora sono stati sostenuti tramite fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, sebbene non siano mai stati oggetto di disposizioni specifiche, il che rende necessario chiarire le norme che disciplinano tali fondi. Al fine di preservare il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a somme forfettarie.

(27)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali, noti anche come «antenne», che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le autorità competenti, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre, laddove possibile, gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che beneficiano di un sostegno limitato dell'Unione o i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica, anche per le succursali regionali di segretariati congiunti e punti di contatto istituiti per essere più vicini ai potenziali beneficiari e partner.

(28)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (14) del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei finanziamenti sul terreno.

(29)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione e complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e il diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione (15) adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.

(30)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico. In tale contesto, dovrebbe essere istituita un'entità giuridica transfrontaliera, comprese le euroregioni, con personalità giuridica ai sensi della legislazione di uno dei paesi partecipanti; dovrebbe inoltre essere garantita la partecipazione delle autorità regionali e locali di tutti i paesi partecipanti.

(31)

Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, ossia dalla Commissione al partner capofila attraverso l'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, a meno che ciò comporti doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano l'importo complessivo del contributo del rispettivo fondo dell'Unione in toto e nei tempi concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.

(32)

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (16), le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi Interreg, in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione annuale di controllo e agli audit delle operazioni dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.

(33)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. È opportuno stabilire disposizioni per la responsabilità di Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, nel senso che sia lo Stato membro a rimborsare l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero.

(34)

Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento finanziario. È opportuno stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.

(35)

Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dovrebbe poter essere attuata in regime di gestione indiretta. È opportuno stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

(36)

Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), è opportuno che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione dovrebbe conservare determinati diritti relativi alla selezione di tale tipo di progetti.

(37)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per adottare e modificare gli elenchi dei settori del programma Interreg destinati a ricevere un sostegno e l'elenco dell'importo totale del sostegno dell'Unione destinato a ciascun programma Interreg. È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Benché tali atti siano di natura generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico. Se del caso, i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento finanziario esterno dovrebbero anche rispettare la procedura di cui al regolamento IPA III e al regolamento (UE) 2021/947.

(38)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di approvazione dei programmi Interreg e delle modifiche degli stessi. Ove applicabile, i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite ai sensi del regolamento IPA III e del regolamento (UE) 2021/947 relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.

(39)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40)

In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare l'Interreg in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(41)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPONENTI INTERREG

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Componenti dell'Interreg

SEZIONE II

COPERTURA GEOGRAFICA

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

Articolo 8

Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

SEZIONE III

RISORSE E TASSI DI COFINANZIAMENTO

Articolo 9

Risorse del FESR per i programmi Interreg

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

Articolo 15

Concentrazione tematica

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI INTERREG

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

SEZIONE II

SVILUPPO TERRITORIALE

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

SEZIONE III

OPERAZIONI E FONDI PER PICCOLI PROGETTI

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

Articolo 24

Sostegno a progetti di volume finanziario modesto

Articolo 25

Fondi per piccoli progetti

Articolo 26

Compiti del partner capofila

SEZIONE IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 27

Assistenza tecnica

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

SEZIONE I

SORVEGLIANZA

Articolo 28

Comitato di sorveglianza

Articolo 29

Composizione del comitato di sorveglianza

Articolo 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

Articolo 31

Riesame

Articolo 32

Trasmissione di dati

Articolo 33

Relazione finale sulla performance

Articolo 34

Indicatori per i programmi Interreg

SEZIONE II

VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 35

Valutazione durante il periodo di programmazione

Articolo 36

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

CAPO V

AMMISSIBILITÀ

Articolo 37

Regole in materia di ammissibilità delle spese

Articolo 38

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

Articolo 39

Costi per il personale

Articolo 40

Spese d'ufficio e amministrative

Articolo 41

Spese di viaggio e soggiorno

Articolo 42

Costi per consulenze e servizi esterni

Articolo 43

Spese relative alle attrezzature

Articolo 44

Spese per infrastrutture e lavori

CAPO VI

AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG, GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

Articolo 45

Autorità dei programmi Interreg

Articolo 46

Funzioni dell'autorità di gestione

Articolo 47

Funzione contabile

Articolo 48

Funzioni dell'autorità di audit

Articolo 49

Audit delle operazioni

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Impegni di bilancio

Articolo 51

Pagamento e prefinanziamento

Articolo 52

Recuperi

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 53

Disposizioni applicabili

Articolo 54

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

Articolo 55

Metodi di gestione

Articolo 56

Ammissibilità

Articolo 57

Grandi progetti di infrastrutture

Articolo 58

Appalti

Articolo 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

Articolo 60

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

Articolo 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Esercizio della delega

Articolo 63

Procedura di comitato

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Articolo 65

Entrata in vigore

ALLEGATO

Modello per i programmi interreg

Mappa

Mappa dell'area del programma

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

Oggetto, ambito di applicazione e componenti Interreg

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

Il presente regolamento stabilisce altresì le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'Interreg («programmi Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo di programmazione 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione 2013/755/UE (congiuntamente denominati «strumenti di finanziamento esterno dell'Unione») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce obiettivi specifici supplementari come anche l'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

Il regolamento (UE) 2021/1060 e il regolamento (UE) 2021/1058 si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando il regolamento (UE) 2021/1060 + possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«beneficiario dell'IPA III»: un paese o territorio elencato nel pertinente allegato del regolamento IPA III;

2)

«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con destinazione specifica esterna;

3)

«paese partner»: un beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti;

5)

«organizzazione di integrazione e cooperazione regionali»: nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando tale regolamento fa riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento è inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ai «Fondi» elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento o al regolamento (UE) 2021/1058, si intende che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 3

Componenti dell'Interreg

Nell'ambito dell'Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, sostengono le componenti seguenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe («Interreg A»):

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2; o

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

i)

beneficiari dell'IPA III;

ii)

paesi partner sostenuti dall'NDICI; o

iii)

la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;

2)

la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi oattorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi, nei paesi partner e nei PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («Interreg B»);

3)

la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione («Interreg C»), promuovendo:

a)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» («programma Interreg Europe»);

b)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi urbane in materia di sviluppo integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, sostenendo le azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058 nonché integrando in maniera coordinata l'iniziativa delineata all'articolo 12 di tale regolamento («programma URBACT»);

c)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità al fine di («programma INTERACT»):

i)

armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg nonché contribuire alla capitalizzazione dei loro risultati;

ii)

armonizzare e semplificare le possibili azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d, punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060;

iii)

sostenere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

d)

l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale («programma ESPON»);

4)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («Interreg D»).

SEZIONE II

Copertura geografica

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.

2.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.

3.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.

2.   Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un programma di cooperazione transnazionale, detto programma può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3.   I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione:

a)

le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino;

b)

i PTOM;

c)

le Isole Fær Øer;

d)

le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI.

4.   Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

1.   Per quanto concerne la cooperazione interregionale, l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, è ammesso al sostegno del FESR.

2.   I programmi di cooperazione interregionale possono interessare l'intero territorio di paesi terzi, paesi partner e altri territori, o parti di esso, o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 7, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.

2.   I programmi Interreg che coinvolgono le regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner, o parti di essi, sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal programma paesi e territori d'oltremare (PTOM) o entrambi.

Articolo 8

Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

1.   Ai fini degli articoli da 4 a 7, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come programmi «Interreg A IPA III CBC» (IPA III-CBC) o come «programmi Interreg A NEXT» (NDICI-CBC).

2.   Gli atti di esecuzione di cui al primo comma contengono anche un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

3.   L'elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o che contribuiscono al bilancio dell'Unione mediante entrate con destinazione specifica esterne.

SEZIONE III

Risorse e tassi di cofinanziamento

Articolo 9

Risorse del FESR per i programmi Interreg

1.   Le risorse del FESR a favore dei programmi Interreg ammontano a 8 050 000 000 EUR a prezzi del 2018 delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

a)

il 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima («componente A»);

b)

il 18,2 % (vale a dire, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione transnazionale («componente B»);

c)

il 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale («componente C»);

d)

il 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche («componente D»).

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti A, B e D, secondo la metodologia di cui all'allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060, ripartiti per anno.

4.   Per ciascuna delle componenti A, B e D, ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria da una di tali componenti a una o più delle altre.

5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i documenti di strategia pluriennali relativamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e transnazionale sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dal FESR e dall'IPA III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento e, ove opportuno, con il dovuto rispetto della procedura di cui al regolamento IPA III.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947.

Con riguardo ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'IPA III, l'atto di esecuzione disciplina anche, ove pertinente, la partecipazione dei beneficiari dell'IPA o dei paesi partner ai programmi Interreg C e D.

2.   Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III-CBC o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI-CBC è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

I rispettivi contributi dell'IPA III e dell'NDICI ai programmi Interreg B, C e D tengono conto della composizione del rispettivo partenariato del programma da parte degli Stati membri, dei beneficiari dell'IPA e dei paesi partner. Tali contributi sono stabiliti nei documenti di strategia pluriennali di cui al primo comma del paragrafo 1.

3.   Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI-CBC nel quadro dei pertinenti documenti di programmazione strategica. Tale contributo è limitato all'importo massimo stabilito nel regolamento IPA III o nel regolamento (UE) 2021/947.

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per gli anni rimanenti, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle opzioni seguenti:

a)

richiedere l'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC; o

c)

combinare le opzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4.   Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5.   Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) 2021/947 e i PTOM nel quadro della decisione 2013/755/UE, o entrambi, nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947o all'articolo 87 della decisione 2013/755/UE o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della decisione 2013/755/UE o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi comuni dei programmi Interreg B, C o D o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 59 del presente regolamento che sono stabilite e attuate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

2.   Tali atti di esecuzione contengono anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, suddivisi per Stato membro.

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

1.   Se per gli esercizi 2022 e 2023 non sia stato presentato alcun programma transfrontaliero esterno alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato, il contributo annuale del FESR a favore di tale programma che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

2.   Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, il contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

3.   Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:

a)

nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 59; o

b)

il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FESR di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

4.   Per quanto attiene a un programma Interreg B già approvato dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b).

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono richiedere che:

a)

il programma Interreg sia sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM;

b)

la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili; o

c)

il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di PTOM.

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b), il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg B al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg B, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5.   Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto ai sensi del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento IPA III, del regolamento (UE) 2021/947 o della decisione 2013/755/UE.

6.   Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

1.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è superiore all'80 %.

2.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg D non è superiore all'85 % tranne nel caso in cui sia stabilita una percentuale più elevata nella decisione 2013/755/UE o in qualsiasi atto adottato a norma della stessa ovvero, ove applicabile, a norma del regolamento (UE) 2021/947, o di qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso.

3.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III CBC e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, nel regolamento IPA III o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

4.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI da solo, o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'UE, nel regolamento (UE) 2021/947 o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

1.   Il FESR, entro il suo ambito d'intervento stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1058, e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

2.   Nel caso del programma transfrontaliero PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

3.   Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

4.   Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», mediante una o più delle azioni seguenti:

a)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi (tutte le componenti);

b)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere (componenti A, C, D e, ove opportuno, B);

c)

l'accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni people-to-people (componenti A, D e, ove opportuno, B);

d)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi, nonché altre strategie territoriali (tutte le componenti);

e)

il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche (tutte le componenti che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, paesi partner e PTOM); e

f)

altre azioni per meglio sostenere la governance della cooperazione (tutte le componenti).

5.   Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione e l'integrazione economica e sociale dei cittadini di paesi terzi, ad esempio i migranti e i beneficiari di protezione internazionale.

Articolo 15

Concentrazione tematica

1.   Almeno il 60 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione allocato a ciascun programma Interreg A, B e D, è allocato ripartendolo all'obiettivo strategico 2 e su a massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne allocano almeno il 60 % del contributo del FESR agli obiettivi strategici 2 e 4 e a un massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Fino a un massimo del 20 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione destinate a ciascun programma Interreg A, B e D, può essere assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione» e fino a un massimo del 5 % all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

3.   Quando un programma Interreg B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno l'80% del contributo del FESR e, ove applicabile, parte delle dotazioni degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per priorità diverse dall'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.

4.   Tutti gli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e l'obiettivo specifico dell'Interreg di «Una migliore governance della cooperazione», possono essere selezionati per i programmi Interreg Europe e URBACT. Per quanto riguarda i programmi INTERACT ed ESPON, il contributo complessivo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono assegnate all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione».

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1.   L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere attuati integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, d'intesa con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previa consultazione dei portatori di interessi.

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato nell'allegato per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.   Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060. Nella preparazione dei programmi Interreg B che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando gli attori pertinenti e assicurano che tali attori a livello macroregionale e di bacino marittimo siano riuniti all'inizio del periodo di programmazione, in linea con detto articolo.

I paesi terzi o i paesi partner o, ove applicabile, i PTOM partecipanti coinvolgono anche i partner del programma, comprese le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

4.   Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro il 2 aprile 2022 a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM o delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti.

Tuttavia, qualora un programma Interreg sostenga uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione, lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta il programma Interreg alla Commissione non oltre nove mesi dopo l'adozione da parte della Commissione dei pertinenti documenti di programmazione strategica pluriennali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in conformità all'atto legislativo di base rispettivo di tale strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

5.   Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM interessati o delle deliberazioni delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 62 al fine di modificare l'allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

1.   Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e la comunicazione dei suoi risultati.

2.   Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

Ciascuna priorità corrisponde a un solo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg e consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

3.   Ciascun programma Interreg stabilisce:

a)

l'area del programma, compresa, ogniqualvolta sia possibile, una mappa della stessa in un documento separato;

b)

una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale;

ii)

la necessità comune di investimenti e la complementarità e le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento;

iii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

iv)

le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;

c)

una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici o delle azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

d)

obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg per ciascuna priorità;

e)

per ciascun obiettivo specifico o per ciascuna azione nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg:

i)

le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto a tali obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)

l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari; e

vi)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

f)

un piano finanziario contenente le tabelle seguenti senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato:

i)

una tabella che specifichi, per anno, l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per l'intero periodo di programmazione;

ii)

una tabella che specifichi, per ciascuna priorità, l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 nella preparazione del programma Interreg e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in questione;

h)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; e

i)

un'indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti.

Quando uno Stato membro presenta il programma, provvede affinché il programma sia corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e di un calendario.

4.   Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 3, per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera f) di tale paragrafo e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, tali dotazioni finanziarie sono presentate come segue:

a)

per i programmi Interreg A sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo (IPA III CBC o NEXT CBC) che combina i contributi della rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale» e della rubrica 6 «Vicinato e resto del mondo»;

b)

per i programmi Interreg B e C sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal PTOM, sotto forma di un unico importo («fondi Interreg») che combina i contributi della rubrica 2 e della rubrica 6 oppure suddivisi per strumento di finanziamento FESR, IPA III, NDICI e PTOM, in funzione della scelta dei partner del programma;

c)

per i programmi Interreg B sostenuti dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR e PTOM);

d)

per i programmi Interreg D sostenuti dall'NDICI e dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR, NDICI e PTOM, come opportuno).

5.   Per quanto attiene al paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto vi), del presente articolo, le tipologie di intervento sono basate su una nomenclatura riportata all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060.

6.   Il programma Interreg:

a)

individua le autorità del programma e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;

b)

stabilisce la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

c)

stabilisce la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

7.   L'autorità di gestione comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), senza necessità di una modifica del programma.

8.   Per quanto riguarda i programmi Interreg A, B o D, se un programma A riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

9.   In deroga al paragrafo 3, il contenuto dei programmi Interreg C è adattato al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), non sono richieste;

b)

le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e g), sono fornite in maniera sintetica;

c)

per ciascun obiettivo specifico sono fornite le informazioni seguenti:

i)

per quanto riguarda INTERACT ed ESPON la definizione di un unico beneficiario o un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;

ii)

le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto agli obiettivi specifici;

iii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iv)

i principali gruppi di destinatari; e

v)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

1.   La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e ove opportuno, la sua coerenza con il documento di strategia pluriennale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento o con il pertinente quadro di programmazione strategica ai sensi dell'atto legislativo di base rispettivo di uno o più di tali strumenti.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva ciascun programma Interreg entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

5.   Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione del «comitato IPA III», conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III, e del «comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

1.   Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'impatto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la conformità della richiesta modifica con i regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e il presente regolamento e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che approva la modifica di un programma Interreg non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dell'autorità di gestione.

5.   Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione, durante il periodo di programmazione, può trasferire fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Il trasferimento e le relative modifiche non sono considerati rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma Interreg da parte della Commissione. I trasferimenti sono effettuati comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3), lettera f), punto ii), unitamente alle eventuali relative modifiche del programma.

6.   Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o redazionale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

SEZIONE II

Sviluppo territoriale

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale responsabili della redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale elencate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, o coinvolti nella selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, di tale regolamento, o coinvolti in entrambi i processi rappresentano almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

Qualora un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT attui un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1060, o un altro strumento territoriale ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera c), di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

SEZIONE III

Operazioni e fondi per piccoli progetti

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

1.   Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 28.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

Se l'accettazione scritta di cui al quarto comma del presente paragrafo non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o qualunque altra istituzione finanziaria per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Tale garanzia è inserita nel documento di cui al paragrafo 6.

2.   Per la selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento.

3.   Su richiesta della Commissione, prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

4.   Nella selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

b)

garantisce che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie definite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o definite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d)

verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g)

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h)

garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

i)

garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; e

j)

garantisce che, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sia effettuata una valutazione degli impatti previsti dei cambiamenti climatici.

5.   Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 riguardo al CLLD e all'articolo 24 del presente regolamento.

6.   Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento ove sono esposte le condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 52. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

1.   Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg A, B e D coinvolgono partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg Europe e URBACT coinvolgono partner di almeno tre paesi partecipanti, dei quali almeno due sono beneficiari di Stati membri.

I beneficiari che ricevono sostegno da fondi Interreg e i partner che partecipano all'operazione ma che non ricevono sostegno economico da tali fondi (denominati congiuntamente «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4.   I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico o di relativo finanziamento o di entrambi.

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg D, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

5.   Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

6.   Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi di Interreg A, B e D, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

Nei programmi Interreg Europe e URBACT, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario, un fondo di fondi di partecipazione o un fondo per piccoli progetti, se del caso, può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

7.   Un partner unico deve essere registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

Articolo 24

Sostegno a progetti di volume finanziario modesto

1.   I programmi Interreg A, B e D sostengono progetti di volume finanziario modesto:

a)

direttamente nell'ambito di ciascun programma; o

b)

nell'ambito di uno o più fondi per piccoli progetti.

2.   Se un programma Interreg B o D non è in grado di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, le ragioni per le quali non è stato possibile adempiere l'obbligo devono essere illustrate nel documento di programma conformemente al punto 6 del modello riportato nell'allegato.

Articolo 25

Fondi per piccoli progetti

1.   Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del programma Interreg.

I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2.   Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione.

Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.

Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

3.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

a)

stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

b)

applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse;

c)

valuti le domande di sostegno;

d)

selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

e)

sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060; e

f)

renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni stabilite all'articolo 36.

4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   I costi per il personale e gli altri costi corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 43 generati a livello del beneficiario per la gestione di un fondo o fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile di tale fondo o fondi per piccoli progetti, rispettivamente.

6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti.

Quando si ricorre al finanziamento a tasso fisso, le categorie di costi cui si applica il tasso fisso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 26

Compiti del partner capofila

1.   Il partner capofila:

a)

definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

b)

assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg; e

c)

assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6.

2.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con 'effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi a favore degli altri partner.

3.   Qualunque partner in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa a un'operazione Interreg può essere designato come partner capofila.

SEZIONE IV

Assistenza tecnica

Articolo 27

Assistenza tecnica

1.   L'importo dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), e non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico.

2.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso fisso applicando le percentuali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2021/1060, a seconda dei casi.

3.   Le percentuali del contributo FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per i programmi di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: il 7 %;

b)

per i programmi transfrontalieri esterni di cooperazione sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è pari o inferiore al 50 % e per i programmi della componente D, sia per il contributo FESR che per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: il 10 %; e

c)

per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è superiore al 50 % e per i programmi della componente C, sia per il contributo FESR che, se del caso, per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: l'8 %.

4.   Per i programmi Interreg con una dotazione FESR totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

5.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale FESR è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato a norma dell'articolo 18.

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

SEZIONE I

Sorveglianza

Articolo 28

Comitato di sorveglianza

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'articolo 18.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4.   L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 29

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma, e assicura la rappresentanza equilibrata:

a)

delle autorità competenti, compresi gli organismi intermedi;

b)

degli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT; e

c)

dei rappresentanti dei partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

2.   L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

3.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

c)

relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;

d)

i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;

e)

l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f)

i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture; e

g)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

2.   Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;

c)

le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5; e

d)

la relazione finale in materia di performance.

Articolo 31

Riesame

1.   La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

Il riesame può essere effettuato per iscritto.

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro un mese, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 30, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti a disposizione degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, paesi partner e PTOM.

3.   Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

4.   L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi dalla data del riesame, informa la Commissione delle misure adottate.

Articolo 32

Trasmissione di dati

1.   Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti:

a)

il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 62 di tale regolamento;

e)

il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.   L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 33

Relazione finale sulla performance

1.   Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance del proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello stabilito conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 30, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo.

3.   La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi dalla ricezione delle osservazioni in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie da parte dell'autorità di gestione. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.

4.   L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 34

Indicatori per i programmi Interreg

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1058 e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto ii), e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2.   Ove pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in aggiunta agli indicatori selezionati in conformità del paragrafo 1.

Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento 2021/1058 possono essere utilizzati anche per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi strategici 1-5 o, ove pertinente, nell'ambito degli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.   Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

SEZIONE II

Valutazione e comunicazione

Articolo 35

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.

2.   Oltre alle valutazioni di cui al paragrafo 1, entro il 30 giugno 2029 è effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.

3.   Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

4.   L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

5.   L'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma Interreg.

6.   L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma Interreg.

7.   L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

1.   Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg. Un responsabile della comunicazione che può essere responsabile di più di un programma.

2.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

3.   È di applicazione l'articolo 49, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) 2021/1060 sulle responsabilità dell'autorità di gestione.

4.   Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno fornito da un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060 nei modi seguenti:

a)

fornendo, sul sito web o sui siti dei social media ufficiali del partner, ove tali siti esistano, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal fondo Interreg;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al grande pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, in relazione a operazioni sostenute da un fondo Interreg il cui costo totale superi 100 000 EUR;

d)

per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo pubblicamente almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg, salvo laddove il beneficiario sia una persona fisica;

e)

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il termine «Interreg» è utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   Per i fondi per piccoli progetti e gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica sull'operazione Interreg.

Per gli strumenti finanziari, il destinatario finale rende nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantisce la visibilità, in particolare quando promuove azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

6.   Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi:

a)

al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; o

b)

al destinatario finale che non rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

CAPO V

AMMISSIBILITÀ

Articolo 37

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1.   Un'operazione Interreg può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del rispettivo programma Interreg.

2.   Fatte salve le regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo per le categorie di spese non contemplate da dette disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano il programma Interreg nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali regole aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le regole aggiuntive sono adottate prima della selezione delle operazioni.

3.   Per questioni non disciplinate dalle regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle regole adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

4.   Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente all'ammissibilità stessa di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

5.   I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 39 a 44.

2.   Le spese ammissibili a norma del presente regolamento riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

3.   Non sono ammissibili i costi seguenti:

a)

le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;

b)

i costi dei regali; o

c)

i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

4.   Quando si ricorre al tasso fisso di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per calcolare i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale di un'operazione, tale tasso non è applicato ai costi diretti per il personale calcolati sulla base del tasso fisso di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

5.   In deroga all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo delle spese pagate in un'altra valuta è convertito in euro da ciascun beneficiario proveniente da paesi che non hanno adottato l'euro utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale tali spese sono state presentate per verifica.

Articolo 39

Costi per il personale

1.   I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le modalità seguenti:

a)

a tempo pieno;

b)

a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;

c)

a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o

d)

su base oraria.

2.   I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito:

a)

spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;

b)

ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), a condizione che tali costi:

i)

siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;

ii)

siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e

iii)

non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a) del primo comma, i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di lavoro o di impiego possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto è considerato un atto di impiego.

3.   I costi per il personale possono essere rimborsati:

a)

conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, dimostrati dall'atto di impiego e dalle buste paga; o

b)

nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/1060;

c)

in base a un tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; o

d)

in base a una tariffa oraria ai sensi dell'articolo 55, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne i costi diretti per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo pieno nell'ambito dell'operazione o per le persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4.   I costi per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come:

a)

una percentuale fissa del costo del lavoro lordo a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; o

b)

una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.

5.   Per il personale di cui al paragrafo 1, lettera d), la tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dell'orario.

Articolo 40

Spese d'ufficio e amministrative

1.   Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:

a)

canone di locazione degli uffici;

b)

assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);

c)

consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);

d)

forniture per ufficio;

e)

contabilità;

f)

archivi;

g)

manutenzione, pulizie e riparazioni;

h)

sicurezza;

i)

sistemi informatici;

j)

comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);

k)

spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e

l)

oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

2.   Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell'articolo 54, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 41

Spese di viaggio e soggiorno

1.   Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:

a)

spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);

b)

spese di vitto;

c)

spese di soggiorno;

d)

spese per i visti; e

e)

indennità giornaliere.

2.   Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.

3.   Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 42.

4.   Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.

5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Articolo 42

Costi per consulenze e servizi esterni

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:

a)

studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);

b)

formazione;

c)

traduzioni;

d)

creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;

e)

promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;

f)

gestione finanziaria;

g)

servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);

h)

partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);

i)

servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;

j)

diritti di proprietà intellettuale;

k)

verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento;

l)

costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 2021/1060 e dell'articolo 47 del presente regolamento;

m)

costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento (UE) 2021/1060 e degli articoli 48 e 49 del presente regolamento;

n)

garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;

o)

spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; e

p)

altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Articolo 43

Spese relative alle attrezzature

1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 40, si limitano alle voci seguenti:

a)

attrezzature per ufficio;

b)

hardware e software;

c)

mobilio e accessori;

d)

apparecchiature di laboratorio;

e)

strumenti e macchinari;

f)

attrezzi o dispositivi;

g)

veicoli; e

h)

altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2.   Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:

a)

non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e

c)

possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 44

Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:

a)

acquisto di terreni conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

licenze edilizie;

c)

materiale da costruzione;

d)

manodopera; e

e)

interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).

CAPO VI

AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG: GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

Articolo 45

Autorità dei programmi Interreg

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.

2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.

3.   Riguardo al programma transfrontaliero PEACE PLUS, l'organismo per i programmi speciali dell'UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono individuare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.

5.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. Fatto salvo l'articolo 22 del presente regolamento, uno o più organismi intermedi possono svolgere detti compiti in un solo Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, laddove tale approccio si basi su strutture esistenti.

Articolo 46

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli 72, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione della selezione delle operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 73 del suddetto regolamento e, laddove la funzione contabile sia svolta da un organismo differente ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento, ad eccezione dei pagamenti ai beneficiari di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato dal programma in questione, fatte salve le deroghe di cui al capo VIII del presente regolamento.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

Per i programmi Interreg sostenuti anche da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, è possibile istituire una o più succursali del segretariato congiunto in uno o più paesi partner o PTOM per svolgere i propri compiti in maggiore prossimità dei potenziali beneficiari e partner del paese partner o PTOM, rispettivamente.

3.   In deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano al programma Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 debbano essere svolte mediante l'individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un organismo o di una persona responsabile di tale verifica sul proprio territorio («controllore»).

4.   I controllori possono essere gli stessi organismi responsabili dell'esecuzione di tali verifiche per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» oppure, nel caso di paesi terzi, paesi partner o PTOM, dell'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del gruppo di revisori.

5.   Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano svolte da controllori individuati ai sensi del paragrafo 4, l'autorità di gestione si accerta che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate da un controllore individuato.

6.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM provvede affinché le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario in questione.

7.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

8.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner e PTOM individua quale controllore un'autorità nazionale o regionale oppure un organismo privato o una persona fisica come stabilito al paragrafo 9.

9.   Se il controllore che effettua le verifiche di gestione è una società di diritto privato o una persona fisica, soddisfa almeno uno dei requisiti seguenti:

a)

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC);

b)

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile senza essere membro dell'IFAC ma impegnandosi a condurre le verifiche di gestione in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC;

c)

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); o

d)

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese terzo, un paese partner o un PTOM, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.

Articolo 47

Funzione contabile

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg stabiliscono di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.

2.   La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060 e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come pure, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Articolo 48

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 49 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione.

In assenza dell'autorizzazione nell'insieme del territorio interessato da un programma di cooperazione, l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18. Esso redige il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma Interreg.

I revisori sono funzionalmente indipendenti dagli organismi o dalle persone responsabili delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

2.   L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

3.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.

4.   Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

5.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XIX del regolamento (UE) 2021/1060 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

a)

la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;

b)

la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione; e

c)

il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo gli elementi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente paragrafo.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dell'autorità di audit.

6.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

7.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit redige, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, la relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario e corroborando il parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle constatazioni comprendente un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità dei programmi Interreg per ogni singola irregolarità rilevata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8.   L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

9.   La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 49

Audit delle operazioni

1.   La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che dovranno essere svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2.   Le autorità dei programmi forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, entro il 1° agosto successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3.   Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

4.   La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo sufficiente per consentire a tali autorità di effettuare gli audit delle operazioni, in generale, entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

5.   Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 6 e 7.

6.   A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità.

7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle rispettive autorità dei programmi Interreg per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

8.   Se il tasso di errore residuo globale di cui al paragrafo 7 è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit di uno specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di effettuare ulteriori attività di audit al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.

9.   Sulla base della valutazione dei risultati delle ulteriori attività di audit richieste ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In tali casi le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

10.   Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito nel primo comma di tale paragrafo, effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Impegni di bilancio

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg a norma dell'articolo 18 del presente regolamento soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del regolamento finanziario per quanto riguarda il FESR e il sostegno da parte di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione in regime di gestione concorrente.

Articolo 51

Pagamento e prefinanziamento

1.   Il contributo del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   La Commissione versa un prefinanziamento in base al sostegno totale a carico di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione di approvazione di ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come di seguito descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3 %.

3.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III-CBC e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III.

4.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947, tenendo conto delle esigenze finanziarie effettive.

Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano mutatis mutandis al prefinanziamento di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per il 2023 e gli anni successivi, nonché per gli importi versati a titolo di prefinanziamento ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 52

Recuperi

1.   L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2.   Gli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM che partecipano a un dato programma Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato non superiore a 250 EUR – interessi esclusi – quale contributo di un qualsiasi fondo Interreg per un'operazione in un dato periodo contabile.

Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato una decisione ai sensi del primo comma.

3.   Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

4.   Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

5.   Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione nei confronti dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM, rispettivamente. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi al medesimo programma Interreg. L'autorità di gestione procede quindi alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita nel programma Interreg in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di un paese terzo, paese partner o PTOM, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 53

Disposizioni applicabili

I capi da I a VII e il capo X si applicano al programma transfrontaliero PEACE PLUS e alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM, nonché organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali – sostenuti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione – ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

Articolo 54

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

1.   Ciascun paese terzo, paese partner e PTOM che partecipa a un programma Interreg individua un'autorità nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione («punto di contatto»).

2.   Il punto di contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l'autorità di gestione e i partner nel rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 36, paragrafi da 2 a 6.

Articolo 55

Metodi di gestione

1.   I programmi Interreg A sostenuti sia dal FESR che dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

Il programma transfrontaliero PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

2.   I programmi Interreg B e C che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante oppure, relativamente a Interreg D, in qualunque PTOM, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

3.   I programmi Interreg D che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

a)

in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;

b)

in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;

c)

in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

Quando un programma Interreg D è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 61.

Articolo 56

Ammissibilità

1.   In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute e pagate nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma possono essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità del programma situate in uno Stato membro possono già essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma prima della data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

2.   Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti possono comprendere domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando gli inviti sono stati lanciati e le operazioni sono state selezionate prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

L'autorità di gestione può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6, prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

Articolo 57

Grandi progetti di infrastrutture

1.   I programmi Interreg che figurano nel presente capo possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio avente un costo totale di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione, alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture.

2.   Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

3.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma Interreg trasmette alla Commissione un elenco dei grandi progetti di infrastrutture previsti, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti. Tale elenco è trasmesso come documento separato all'atto della trasmissione della copia firmata della convenzione di finanziamento o della copia della convenzione di attuazione di cui all'articolo 59 alla Commissione o al più tardi due mesi prima della riunione del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo che seleziona il primo dei progetti di grandi infrastrutture previsto.

4.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro detto termine, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

Articolo 58

Appalti

1.   Quando l'attuazione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le norme seguenti:

a)

se il beneficiario è situato in uno Stato membro ed è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

b)

se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2.   Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 178 e 179 del regolamento finanziario e all'allegato I, capo 3, punti da 36 a 41, dello stesso regolamento.

Articolo 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

1.   Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

2.   Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore:

a)

alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o

b)

quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica in conformità del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

3.   La Commissione fornisce il progetto di convenzione di finanziamento all'atto dell'approvazione del programma esterno.

Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è conclusa da entrambe le parti prima della data specificata al paragrafo 2. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

4.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato:

a)

può firmare anch'esso la convenzione di finanziamento; o

b)

firma, senza ritardo, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.

5.   Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno gli elementi seguenti:

a)

disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;

b)

gestione finanziaria;

c)

tenuta dei registri;

d)

obblighi di rendicontazione;

e)

verifiche, controlli e audit; e

f)

irregolarità e recuperi.

6.   Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 TFUE.

Articolo 60

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

1.   Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario a sostegno del programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:

a)

se lo Stato membro interessato firma la convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:

i)

una parte distinta di tale convenzione di finanziamento; o

ii)

una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM; e

b)

se lo Stato membro interessato firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:

i)

una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o

ii)

una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), ove applicabile, componenti della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2.   Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 59, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

a)

l'importo del contributo finanziario supplementare; e

b)

il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3.   Per quanto attiene al programma transfrontaliero PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario fa parte degli stanziamenti di bilancio per la rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 59 del presente regolamento. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

La specifica convenzione di finanziamento è conclusa prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo per i programmi speciali dell'UE di applicare la normativa dell'Unione applicabile all'attuazione del programma.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

Articolo 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Quando, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, un programma Interreg D è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, rispettivamente, compiti di esecuzione sono affidati a uno degli organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare a uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.

2.   Conformemente all'articolo 154, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento sono affidati a un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060.

3.   Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo 157 di tale regolamento.

4.   Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o di cui al regolamento (UE) 2021/947 o alla decisione 2013/755/UE o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti.

Le condizioni per attuare parzialmente un programma Interreg della componente D in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, sono definite mediante un accordo concluso tra la Commissione, l'autorità di gestione o il suo Stato membro e l'organismo incaricato.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 247) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 489/2009 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(9)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(11)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L77 del 15.3.2014, pag. 27).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO

MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

CCI

[15 caratteri]

Titolo

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica del programma

[20]

Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma

 

Regioni NUTS oggetto del programma

 

Componente

 

1.

Strategia comune del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

1.1.

Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg C)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a); articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

Campo di testo [2 000]

1.2.

Strategia comune del programma: Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disparità e delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, della necessità comune di investimenti, della complementarità e delle sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali nonché delle strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera b); articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

Campo di testo [50 000]

1.3.

Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1

Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato

Obiettivo specifico selezionato

Priorità

Motivazione della selezione

 

 

 

[2 000 per obiettivo]

2.

Priorità [300]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettere d) ed e)

2.1.

Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d)

Campo di testo: [300]

2.1.1.

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e)

Campo di testo: [300]

2.1.2.

Tipologie di azioni correlate e contributo previsto a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

Campo di testo [7 000]

Per i programmi INTERACT ed ESPON:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

Campo di testo [7 000]

2.1.3.

Indicatori

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

Tabella 2

Indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

ID

[5]

Indicatore

Unità di misura

[255]

Target intermedio (2024)

[200]

Target finale (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore base

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati

Osservazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Principali gruppi di destinatari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.5.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.6.

Utilizzo previsto degli strumenti finanziari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto v)

Campo di testo [7 000]

2.1.7.

Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

Tabella 4

Dimensione 1 — Settore di intervento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 5

Dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 6

Dimensione 3 — Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1.

Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g), punto i); articolo 17, paragrafo 5, lettere da a) a d)

Tabella 7

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

(obiettivo «Cooperazione territoriale»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI – CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii); articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a d)

Tabella 8

Obiettivo strategico N. OS o AT

Priorità

Fondo

(secondo il caso)

Base per il calcolo del sostegno UE (totale dei costi ammissibili o del contributo pubblico)

Contributo dell'UE

a)=(a1)+(a2)

Ripartizione indicativa del contrbuto UE

Contributo nazionale

b)=c)+d)

Ripartizione indicativa della controparte nazionale

Totale

e)=a)+b)

Tasso di cofinanziamento

f)=a)/e)

Contributi di paesi terzi

(per informazione)

senza TA ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 (a1)

per TA ai sensi dell'articolo 27,

paragrafo 1

Nazionale pubblico

c)

Nazionale privato

d)

 

Priorità 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI – CBC  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

(fondi come sopra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI - CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma nella preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000]

5.

Approccio in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg (obiettivi, pubblico destinatario, canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, bilancio previsto e pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Campo di testo [4 500]

6.

Indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera i); articolo 24

Campo di testo [7 000]

7.

Disposizioni di attuazione

7.1.

Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Tabella 9

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [255]

Contatto [200]

E-mail [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi o paesi partner partecipanti, se del caso)

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Gruppo di rappresentanti revisori

 

 

 

Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti

 

 

 

7.2.

Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera b)

Campo di testo [3 500]

7.3.

Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner e i PTOM in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 6, lettera c)

Campo di testo [10 500]

8.

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Tabella 10

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi dei contributi dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso di rimborsi dei contributi dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 2)

Mappa

Mappa dell'area del programma


(1)  Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.

(2)  Interreg B e C.

(3)  Interreg B, C e D.

(4)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.

(5)  Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.

(6)  Interreg B e C.

(7)  Interreg B, C e D.

(8)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.


Appendice 1

Contributo dell'Unione basato su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 4, dell'RDC.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Proporzione della dotazione finanziaria totale stimata all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in %

Tipologia(e) di operazione coperta(e)

Indicatore che determina il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso

Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

 

 

Se sì, specificare quale società esterna:

Sì/No - Denominazione della società esterna


1.1

Descrizione della tipologia di operazione compreso il calendario di attuazione  (3)

 

1.2

Obiettivo specifico

 

1.3

Indicatore che determina il rimborso  (4)

 

1.4

Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso

 

1.5

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

1.6

Importo per unità di misura o percentuale (a tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi

 

1.7

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

1.8

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti  (5)

 

1.10

Verifica del conseguimento delle unità prodotte

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità prodotte

descrivere cosa sarà verificato, e da chi, durante le verifiche di gestione

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei pertinenti dati/documenti

 

1.11

Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione  (6) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

1.12

Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su questa base

 

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 88, paragrafo 2, dell'RDC, sono rilevanti per la tipologia di operazione:

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione:

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili:

 

5.

Valutazione dell'autorità delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:

 


(1)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo di intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC.

(2)  Si riferisce al codice di un indicatore comune, ove applicabile.

(3)  Data prevista d'inizio delle operazioni di selezione e data prevista della loro conclusione (rif. articolo 63, paragrafo 5, RDC).

(4)  Per le operazioni che comprendono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore che determina il rimborso.

(5)  Se applicabile, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento e un chiaro riferimento a uno specifico indicatore (compreso un link al sito web dove questo indicatore è pubblicato, se applicabile).

(6)  Ci sono potenziali implicazioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (quali la garanzia di qualità) saranno adottate per ovviare a tale rischio?


Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 95, paragrafo 4, dell'RDC.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Importo coperto da finanziamenti non legati ai costi

Tipologia(e) di operazione coperta(e)

Condizioni da soddisfare/ risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura delle condizioni da soddisfare/dei risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

Tipologia prevista di metodo di rimborso utilizzato per rimborsare il beneficiario i beneficiari

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

 

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.1

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Obiettivo specifico

 

1.3

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5

Unità di misura per condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

 

1.6

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che determinano il rimborso da parte Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

1.8

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.9

Verifica dell'adempimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

descrivere quali documenti/sistema che saranno impiegati per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e ove pertinente, ciascuno dei risultati tangibili intermedi)

descrivere come saranno svolte le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

1.10

Impiego di sovvenzioni sotto forma di finanziamento non legato ai costi/La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

1.11

Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 


(1)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.


Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica con calendario – Articolo 17, paragrafo 3

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