12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 167/81


REGOLAMENTO (Euratom) 2021/765 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2021

che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica («Comunità») è quello di contribuire all'aumento del livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione mediante un programma di ricerca e formazione della Comunità.

(2)

La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza.

(3)

Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici, i risultati della ricerca nell'ambito del programma istituito dal presente regolamento potrebbero contribuire in modo sicuro ed efficiente a un sistema energetico climaticamente neutro.

(4)

Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario è necessario istituire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 («programma Euratom»). Il programma Euratom dovrebbe continuare a svolgere le principali attività di ricerca dei programmi precedenti, introducendo nel contempo nuovi obiettivi specifici con le medesime modalità di attuazione.

(5)

La relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018» contiene un insieme di principi guida per il programma Euratom. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della protezione e sicurezza nucleari e della radioprotezione; sfruttare ulteriormente le sinergie fra i programmi Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione; e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.

(6)

Il programma Euratom è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività oggetto di sostegno. Tale risultato deve essere raggiunto fissando un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo le politiche dell'Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

(7)

Il programma Euratom è un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione tesi a sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica e a promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione nucleari, in particolare garantendo le norme più elevate in materia di sicurezza, protezione, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché disattivazione nel settore nucleare, conformemente agli obiettivi del programma stabiliti nel presente regolamento.

(8)

Poiché tutti gli Stati membri utilizzano materiali radioattivi, ad esempio a fini medici, o dispongono di impianti nucleari, è importante garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (1), onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni. Il programma Euratom dovrebbe continuare a migliorare e sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie e competenze nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(9)

Nel contesto del presente regolamento, la ricerca sull'energia da fusione è attuata conformemente alla tabella di marcia europea per la fusione, che delinea la ricerca e gli sviluppi necessari per gettare le basi di una centrale a fusione per la generazione di energia elettrica, e alla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (2). A breve e medio termine la tappa principale è costituita dal completamento della costruzione e dall'entrata in funzione di ITER e un robusto programma di ricerca sulla fusione dovrebbe integrare le attività europee relative a ITER al fine di sostenerne le future operazioni e la preparazione del reattore dimostrativo DEMO.

(10)

Con il sostegno alla ricerca nucleare, il programma Euratom dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

(11)

Il programma Euratom dovrebbe puntare a sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica mediante la selezione di progetti, la gestione, alla comunicazione, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, la sorveglianza, l'audit e la governance.

(12)

Le azioni del programma Euratom dovrebbero essere proporzionate, senza duplicare né soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma Euratom e la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(13)

Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso o meno all'energia nucleare, ma è altresì riconosciuto che l'energia nucleare svolge ruoli diversi nei diversi Stati membri. Grazie alle sue attività di ricerca, il programma Euratom contribuirà anche a promuovere un ampio dibattito tra tutti i pertinenti portatori di interessi in merito alle opportunità e ai rischi connessi all'energia nucleare.

(14)

Per affrontare le necessità in materia di istruzione e formazione, il programma Euratom dovrebbe offrire sostegno mediante contributi finanziari affinché i ricercatori del settore nucleare possano beneficiare delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) in condizioni di parità rispetto ai ricercatori di altri settori.

(15)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma Euratom che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (4), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(16)

Al programma Euratom si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(17)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(18)

È opportuno prestare particolare attenzione a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale. Dovrebbero essere svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e sorveglianza.

(19)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nella ricerca e nell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

(20)

Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe favorire la partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che rispondano alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di dei cittadini e della società civile alle attività del programma Euratom.

(21)

Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del programma Euratom dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(22)

È importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»).

(23)

Per garantire il massimo impatto possibile dei finanziamenti Euratom, la Comunità può valutare, ove opportuno, l'istituzione di partenariati europei con i partner del settore pubblico o privato, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Comunità e ad altre forme di sostegno del programma Euratom. Il presente regolamento dovrebbe garantire che tali partenariati abbiano un chiaro approccio, basato sul ciclo di vita, dei partenariati europei e seguano un processo decisionale e di selezione trasparente conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

(24)

Dovrebbe essere altresì possibile affrontare gli obiettivi del programma Euratom attraverso gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dai programmi basati sul TFUE, purché le azioni rispettino gli obiettivi e le norme di tali programmi.

(25)

Al fine di garantire l'attuazione più efficiente possibile e stabilire un quadro coerente, completo e trasparente per i beneficiari, la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero essere soggette alle pertinenti norme del regolamento (UE) 2021/695, con taluni adeguamenti o eccezioni. Dovrebbero applicarsi al programma Euratom le pertinenti definizioni e i principali tipi di azioni previsti da tale regolamento.

(26)

Il fondo di garanzia dei partecipanti istituito nell'ambito di Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e gestito dalla Commissione si è dimostrato un importante meccanismo di salvaguardia atto a mitigare i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Pertanto, tale meccanismo di salvaguardia dovrebbe essere mantenuto. Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 dovrebbe coprire le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento.

(27)

Il Centro comune di ricerca («JRC») dovrebbe, ove opportuno, continuare a fornire all'Unione e agli Stati membri prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornir loro assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utenti del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione, in particolare nel settore della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari, e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 aprile 1994 sul ruolo del JRC, il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive per mezzo di attività di sostegno concorrenziali per le politiche dell'Unione o per conto di terzi. Il JRC dovrebbe poter partecipare ad azioni indirette, se previsto dal pertinente programma di lavoro.

(28)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (8), (Euratom, CE) n. 2185/96 (9) e (UE) 2017/1939 (10) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(29)

I paesi terzi possono partecipare sulla base dei rispettivi strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione delle azioni nell'ambito del programma Euratom, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(31)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13), è opportuno che il programma Euratom sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Euratom sul terreno.

(32)

Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione (14), è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.

(33)

Il Parlamento europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere (15). Anche il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato a titolo facoltativo e ha espresso un parere (16).

(34)

A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) 2018/1563 (17) del Consiglio.

(35)

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (in seguito denominato «programma Euratom») nonché le norme di partecipazione alle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom e di diffusione dei relativi risultati, a integrazione di Orizzonte Europa.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma Euratom, il bilancio per il periodo 2021-2025, le forme del finanziamento nonché le norme che disciplinano l'erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti in tali definizioni si intendono fatti, rispettivamente, alla Comunità dell'energia atomica («Comunità») e al programma Euratom. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, per «programma di lavoro» s'intende il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma Euratom a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

Tutti i riferimenti al regolamento (UE) 2021/695 contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al 12 maggio 2021.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma Euratom è svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, anche nell'ambito della transizione energetica.

2.   Gli obiettivi specifici del programma Euratom sono i seguenti:

a)

migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compreso l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia;

b)

mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità;

c)

promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;

d)

sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.

3.   Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all'allegato I. L'attuazione di tali obiettivi può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 è fissata a 1 382 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

583 273 000 EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;

b)

266 399 000 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;

c)

532 328 000 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

La Commissione non può scostarsi dall'importo di cui al paragrafo 2, lettera c).

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all'attuazione del programma Euratom, comprese tutte le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6% dell'importo ripartito su azioni indirette del programma Euratom di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). L' importo di cui al paragrafo 1 può inoltre coprire:

a)

nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,

b)

le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom.

4.   Se necessario al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2025, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2025 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3.

5.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

6.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

7.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri interessati, essere trasferite al programma Euratom subordinatamente alle condizioni stabilite alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti. («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma Euratom

1.   Il programma Euratom è aperto all'associazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;

c)

i territori e i paesi terzi che soddisfano tutti i criteri seguenti:

i)

possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii)

impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;

iii)

promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

2.   L'associazione al programma Euratom di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell'accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell'Unione, a condizione che l'accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi della Comunità o dell'Unione;

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi della Comunità o dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei rispettivi costi amministrativi.

c)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma Euratom;

d)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3.   La portata dell'associazione al programma Euratom di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma Euratom per un dato paese.

4.   L'accordo di associazione prevede, se del caso, la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni indicate in tali programmi.

5.   Se del caso, le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma Euratom, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma Euratom.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento

1.   Il programma Euratom è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   I finanziamenti a titolo del programma Euratom possono essere concessi in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, tuttavia le sovvenzioni costituiscono la principale forma di sostegno per azioni indirette a titolo del programma Euratom. I finanziamenti a titolo del programma Euratom possono inoltre essere concessi mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   I principali tipi di azioni da usare nell'ambito del programma Euratom sono stabiliti e definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/695, e includono azioni di ricerca e innovazione, azioni di innovazione, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, azioni di cofinanziamento del programma, azioni di appalto pre-commerciale, azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, azioni di coordinamento e sostegno, premi di incentivo e premi di riconoscimento.

Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma Euratom e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

4.   Il programma Euratom sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.

Articolo 7

Partenariati europei

1.   Parti del programma Euratom possono essere attuate attraverso partenariati europei.

2.   La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:

a)

partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato europeo, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari o in natura, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto, i risultati da produrre e le modalità di rendicontazione. Vi rientra anche l'identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom (partenariati europei coprogrammati);

b)

partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto e i risultati da produrre, sulla base dell'impegno dei partner relativo ai contributi finanziari o in natura nonché dell'integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un'azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom (partenariati europei cofinanziati).

3.   I partenariati europei:

a)

sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom rispetto alla sola Comunità se raffrontati ad altre forme di sostegno a titolo del programma Euratom; una quota appropriata del bilancio del programma Euratom è allocata a tali parti;

b)

aderiscono ai principi del valore aggiunto dell'Unione, della trasparenza e dell'apertura, e hanno 'impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, degli impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell'attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei;

c)

hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom.

4.   Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e graduale abbandono dei partenariati europei sono enunciati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

Articolo 8

Scienza aperta

Si applicano al programma Euratom le disposizioni in materia di scienza aperta stabilite da dal regolamento (UE) 2021/695 Orizzonte Europa.

Articolo 9

Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca

1.   Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alle azioni oggetto di sostegno nell'ambito del programma Euratom si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all'Unione e a Orizzonte Europa contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 si intendono fatti, ove opportuno, alla Comunità e al programma Euratom. I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) 2021/695 alle «norme di sicurezza» vanno intesi come inclusivi degli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

3.   In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695, il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive.

4.   In deroga all'articolo 41, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/695, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede a titolo gratuito l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni della Comunità, agli organismi di finanziamenti o all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy») istituita dalla decisione 2007/198/Euratom («impresa comune Fusion for Energy») al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze. I diritti di accesso sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi.

5.   Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/695 copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 10

Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato

1.   Il programma Euratom è attuato in sinergia con Orizzonte Europa e con altri programmi dell'Unione.

2.   Al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e affrontare le sfide comuni al programma Euratom e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma Euratom o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambi, possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità fatto salvo l'articolo 9. In particolare, il programma Euratom può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) al fine di sostenere le attività pertinenti alla ricerca nucleare.

3.   Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma Euratom, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

4.   Le azioni possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus in conformità delle pertinenti disposizioni, del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito del programma Euratom in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Euratom;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO II

Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

Articolo 11

Programmi di lavoro

1.   Le azioni indirette del programma Euratom sono attuate per mezzo di programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. La Commissione adotta programmi di lavoro per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

2.   Oltre ai requisiti di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono, se del caso, quanto segue:

a)

un'indicazione dell'importo assegnato a ciascun'azione e un calendario indicativo di attuazione;

b)

per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi totali ammissibili;

c)

eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari a norma degli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695;

d)

un approccio pluriennale e orientamenti strategici per i prossimi anni di attuazione.

3.   La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC conformemente alla decisione 96/282/Euratom.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.   La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma Euratom. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento dei medesimi.

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma Euratom verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II unitamente alle modalità di impatto.

2.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma Euratom nel conseguire i suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'attuazione del quadro di sorveglianza e di valutazione, in particolare stabilendo scenari di riferimento e traguardi in conformità dell'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma Euratom, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti della Comunità e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 13

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1.   I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom rendono nota l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti della Comunità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Euratom, sulle azioni svolte a titolo del programma Euratom e sui risultati ottenuti. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte.

3.   La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma Euratom, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto di tale programma.

4.   Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Valutazione

1.   Le valutazioni del programma Euratom sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma Euratom, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

2.   La valutazione intermedia del programma Euratom è effettuata, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di tale programma e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma o per riesaminarlo, a seconda del caso. Il programma Euratom è valutato in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della Comunità.

3.   Al termine dell'attuazione del programma Euratom e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma. Quest'ultima comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione.

4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 15

Audit

1.   Il sistema di controllo del programma Euratom garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per l'insieme del programma Euratom.

2.   Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3.   Inoltre, la Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente può fare affidamento su esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono in un audit di sistema e di processo, integrato da un audit delle operazioni. Tali audit e operazioni sono effettuati da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Gli audit di sistema e di processo possono essere utilizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento pertinente per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

4.   A norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all'utilizzo dei contributi della Comunità effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

5.   Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

6.   La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma Euratom.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.

Al fine di agevolare l'attuazione del programma Euratom, per ogni riunione del comitato prevista nel calendario la Commissione rimborsa le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto o consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito qualora il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda, entro il termine per la formulazione del parere.

6.   La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e fornisce al comitato informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.

Articolo 17

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma Euratom in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento Euratom 2018/1563 è abrogato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento Euratom 2018/1563, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento (Euratom) 2018/1563 sono assunte dal comitato di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

3.   La dotazione finanziaria del programma Euratom può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Euratom e le misure adottate ai sensi del regolamento Euratom 2018/1563.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(2)  Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il 9° programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pagg. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

(15)  Parere del 16.1.2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale .

(16)  Parere del 12.12.2018 (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 132).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 1).

(18)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO I

ATTIVITÀ

Il presente allegato descrive gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che sono perseguiti nell'ambito del programma Euratom sulla base delle linee di indirizzo delle attività. Mediante la realizzazione di tali obiettivi specifici, il programma Euratom sostiene gli Stati membri nell'attuazione della legislazione Euratom (1) e rafforza i loro sforzi di ricerca e quelli del settore privato. Tali obiettivi specifici dovrebbero contribuire a mantenere e sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica nel settore nucleare.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il programma Euratom sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca per risolvere problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2020-2027, nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali Fondi.

Fra le attività indicate nel presente allegato figura la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare per usi pacifici, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca e intesa a recare vantaggi chiari e significativi all'Unione, ai suoi cittadini e all'ambiente. Ciò comprende la cooperazione internazionale promossa nell'ambito dei vari quadri multilaterali. Quale agente esecutivo Euratom ufficialmente riconosciuto per il Forum internazionale Generazione IV (GIF) (2), il JRC continuerà ad agevolare e coordinare il contributo e la partecipazione della Comunità Euratom alle attività di ricerca e formazione del GIF. Il contributo alle attività del GIF nell'ambito del programma Euratom è incentrato su attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza, radioprotezione, salvaguardie e non proliferazione specifiche per i sistemi di generazione IV.

Tutte le nuove attività assegnate al JRC sono analizzate dal consiglio di amministrazione del JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri e di evitare la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore nucleare nell'Unione.

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base dei contributi delle autorità pubbliche, dei portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare e di qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi nel settore nucleare.

Le attività di ricerca e formazione nei seguenti ambiti sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma Euratom:

a)

migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compresi l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia (3):

i)

sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza in materia di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e dei relativi cicli completi dei combustibili, quali la suddivisione e la trasmutazione, che potrebbero essere usati in futuro;

ii)

gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: la gestione e in particolare le attività di smaltimento e di pre smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta e media attività e a vita lunga nonché del combustibile nucleare esaurito, e di altri flussi e tipi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industrialmente maturi o i processi esistenti potrebbero essere migliorati; riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi e riduzione della relativa radiotossicità; la gestione e trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra generazioni e tra programmi degli Stati membri in materia di rifiuti radioattivi e gestione del combustibile esaurito;

iii)

disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione;

iv)

applicazioni delle scienze nucleari e delle radiazioni ionizzanti, radioprotezione, preparazione alle emergenze:

applicazioni delle scienze nucleari e delle tecnologie delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, industriale e in altri ambiti di ricerca;

effetti e rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale;

preparazione alle emergenze relativamente a incidenti che implicano radiazioni, nonché ricerca sulla radioecologia;

fornitura e utilizzo sicuri di radioisotopi;

modelli di dispersione radiologica nell'ambiente e sostegno a scambio di dati, sistemi di allarme e cooperazione in materia di tecnologie di misurazione (4) (da attuarsi attraverso azioni dirette);

v)

protezione, salvaguardie e non proliferazione nucleari (da attuarsi attraverso azioni dirette):

metodi e tecnologie per sostenere e rafforzare le salvaguardie della Comunità e internazionali;

sostegno operativo e formazione per il sistema di salvaguardie Euratom;

sostegno tecnico all'attuazione del trattato di non proliferazione nel settore delle salvaguardie nucleari, compreso il sostegno al rafforzamento del regime dell'Unione di controllo delle esportazioni;

ricerca e sostegno per rafforzare la protezione e la sicurezza nucleari e radiologiche nel contesto del quadro globale CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e delle correlate strategie dell'Unione;

metodi e tecnologia per il rilevamento di materiali nucleari e radioattivi al di fuori del controllo normativo e prevenzione degli eventi incidentali che coinvolgono tali materiali e risposta agli stessi, compresa la scienza forense in campo nucleare;

sostegno allo sviluppo di capacità in materia di protezione nucleare attraverso il ricorso al Centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare;

b)

mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità

i)

istruzione, formazione e mobilità, ivi compresi programmi di istruzione e formazione, quali le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

ii)

promozione dell'innovazione, gestione della conoscenza, diffusione e sfruttamento della scienza e delle tecnologie nucleari, in particolare per la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari e la radioprotezione;

iii)

sostegno al trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria;

iv)

sostegno alla preparazione e allo sviluppo di una capacità industriale di fusione europea competitiva;

v)

sostegno alla fornitura e alla disponibilità di infrastrutture di ricerca europee e internazionali, comprese le infrastrutture del JRC (5), e all'accesso adeguato alle stesse;

vi)

per promuovere le scienze nucleari come base per sostenere la standardizzazione, le azioni dirette forniranno dati, materiali e misure di riferimento allo stato dell'arte relativi alla protezione, alle salvaguardie e alla sicurezza nucleari, nonché altre applicazioni quali la medicina nucleare;

c)

promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione:

un partenariato europeo cofinanziato per la ricerca sulla fusione attuerà la tabella di marcia verso l'obiettivo della produzione di elettricità da fusione entro la seconda metà del secolo in corso. Ciò può comprendere, fra l'altro, quanto segue:

i)

sfruttamento di strutture di fusione esistenti e future, compresa la concessione di sovvenzioni di funzionamento alle infrastrutture di ricerca sulla fusione, se del caso;

ii)

preparazione per la realizzazione di future centrali a fusione attraverso lo sviluppo di tutti gli aspetti pertinenti, ivi compresi materiali, tecnologie e progetti;

iii)

attuazione di un programma di istruzione e formazione mirato, in aggiunta alle attività di cui alla lettera b), punto 1;

iv)

coordinamento di attività comuni con l'impresa comune europea «Fusion for Energy»;

v)

collaborazione con l'organizzazione ITER;

vi)

collaborazione scientifica nel contesto degli accordi internazionali Euratom;

il partenariato europeo cofinanziato nel campo della fusione sarà attuato attraverso una sovvenzione che dovrà essere concessa ai soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e da eventuali paesi terzi associati al programma Euratom. La sovvenzione può comprendere risorse in natura della Comunità o il distacco di personale della Commissione;

d)

sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari:

le azioni dirette sosterranno la politica in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari e l'attuazione della legislazione pertinente offrendo competenze e dati scientifici e tecnici indipendenti.


(1)  In particolare, direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21); direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18); direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12); direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) e regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

(2)  In conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.

(3)  Ad eccezione della protezione, delle salvaguardie e della non proliferazione nucleari, dette attività possono essere realizzate attraverso azioni dirette e indirette.

(4)  Articoli 35, 36, 38 Euratom; decisione 87/600/Euratom del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(5)  Sulla base del piano di investimenti evolutivo per le infrastrutture del JRC.


ALLEGATO II

INDICATORI CHIAVE DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

Le modalità di impatto e i relativi indicatori chiave strutturano l'attività di sorveglianza delle prestazioni del programma Euratom verso il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e operano una distinzione tra breve, medio e lungo termine. Gli indicatori delle modalità di impatto fungono da valori sostitutivi utili per rendere conto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto, condivisi con il programma Orizzonte Europa, sono raccolti in modo centralizzato e armonizzato e con un onere di rendicontazione minimo in capo ai beneficiari.

Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma Euratom farà progredire le conoscenze necessarie al rafforzamento della sicurezza e della protezione nucleari; le applicazioni sicure delle radiazioni ionizzanti; la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; la radioprotezione e lo sviluppo dell'energia da fusione. I progressi in tale ambito saranno misurati attraverso indicatori riguardanti le pubblicazioni scientifiche, i progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione, lo sviluppo di conoscenze e competenze, nonché l'accesso a infrastrutture di ricerca.

Ottenere impatti scientifici

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione

Pubblicazioni –

Numero di pubblicazioni scientifiche Euratom oggetto di revisione tra pari

Citazioni -

Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni scientifiche Euratom oggetto di revisione tra pari

Base scientifica di livello mondiale - Numero e percentuale di pubblicazioni oggetto di revisione tra pari del programma Euratom che rappresentano contributi fondamentali in determinati ambiti scientifici

Conoscenze condivise -

Percentuale dei risultati della ricerca (dati/pubblicazioni/software aperti, ecc.) condivisi attraverso un'infrastruttura delle conoscenze aperta

Diffusione delle conoscenze - Percentuale dei risultati della ricerca ad accesso aperto attivamente utilizzati/citati

Nuove collaborazioni - Percentuale di beneficiari Euratom che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utenti dei risultati delle loro attività aperte di ricerca e innovazione Euratom

Promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione

Progressi nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione –

Percentuale di tappe della tabella di marcia per la fusione nel periodo 2021-2025 raggiunte dal programma Euratom

Mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e competenze all'interno dell'Unione

Competenze -

Numero di ricercatori che hanno beneficiato di attività di miglioramento delle competenze del programma Euratom (attraverso la formazione, la mobilità e l'accesso alle infrastrutture)

Carriere -

Numero e percentuale di ricercatori che hanno migliorato le loro competenze e che sono in grado di esercitare una maggiore influenza nel proprio ambito di ricerca e innovazione

Condizioni lavorative –

Numero e percentuale di ricercatori che hanno migliorato le loro competenze e che godono di migliori condizioni lavorative

Numero di ricercatori che hanno accesso a infrastrutture di ricerca attraverso il sostegno del programma Euratom

Materiali di riferimento forniti e misure di riferimento inserite in una biblioteca

Numero di norme internazionali modificate

Indicatori delle modalità d'impatto sociale

Il programma Euratom aiuta ad affrontare le priorità strategiche della Comunità in materia di sicurezza e protezione nucleari e radioprotezione nonché di applicazioni di radiazioni ionizzanti attraverso la ricerca e l'innovazione, come dimostrato dai portafogli di progetti i cui risultati contribuiscono ad affrontare le sfide di tali settori. L'impatto sociale è altresì misurato in termini di sviluppo specifico nell'ambito della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.

Ottenere impatti sociali

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione

Risultati –

Numero e percentuale di risultati volti ad affrontare specifiche priorità strategiche

Soluzioni –

Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici volti ad affrontare specifiche priorità strategiche

Benefici –

Effetti stimati aggregati derivanti dall'uso dei risultati della ricerca finanziata dal programma Euratom volti ad affrontare specifiche priorità strategiche , compreso il contributo al ciclo politico e legislativo

Numero di servizi forniti a sostegno delle salvaguardie

Numero di sistemi tecnici forniti e in uso

 

Numero di sessioni di formazione fornite a funzionari di prima linea

Co-creazione –

Numero e percentuale di progetti Euratom in cui i cittadini e gli utenti finali dell'Unione contribuiscono alla co-creazione dei contenuti di ricerca e innovazione

Partecipazione -

Numero e percentuale di organizzazioni beneficiarie del programma Euratom che hanno previsto meccanismi di partecipazione dei cittadini e degli utenti dopo il termine del programma Euratom

Assorbimento dei risultati di ricerca e innovazione nella società

Livello di assorbimento e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative derivanti dalla co-creazione in ambito Euratom

Indicatori delle modalità di impatto sul piano dell'innovazione

Si prevede che il programma Euratom produrrà effetti di innovazione in grado di sostenere i progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi specifici. I progressi in tale ambito saranno misurati attraverso indicatori riguardanti i diritti di proprietà intellettuale (IPR), i prodotti, metodi e processi innovativi e il loro uso, nonché la creazione di posti di lavoro.

Ottenere impatti economici / sul piano dell'innovazione

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione

Promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione

Mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e competenze all'interno dell'Unione

Risultati innovativi -

Numero di prodotti, processi o metodi innovativi generati dal programma Euratom (per tipo di innovazione) e richieste di diritti di IPR

Innovazioni -

Numero di innovazioni realizzate con i progetti Euratom (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da IPR concessi

Crescita economica -

Creazione, crescita e quote di mercato di imprese che hanno sviluppato innovazioni finanziate da Euratom

Occupazione assistita -

Numero di posti di lavoro ETP creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie grazie al progetto Euratom (per tipo di posto di lavoro)

Occupazione sostenuta -

Aumento di posti di lavoro ETP presso le entità beneficiarie grazie al progetto Euratom (per tipo di posto di lavoro)

Occupazione complessiva - Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del programma Euratom (per tipo di posto di lavoro)

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati grazie all'investimento iniziale Euratom

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o accrescere i risultati Euratom

Progressi Unione verso il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL grazie al programma Euratom

Indicatori delle modalità di impatto strategico

Il programma Euratom fornisce dati scientifici a sostegno delle attività di elaborazione delle politiche. In particolare, ciò riguarda il sostegno scientifico fornito ad altri servizi della Commissione, quale il sostegno alle salvaguardie Euratom, o all'attuazione di direttive in materia di energia nucleare e radiazioni ionizzanti da parte degli Stati membri (1).

Ottenere impatti strategici

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Sostenere la politica e in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari

Numero e percentuale di progetti Euratom che producono risultati strategici pertinenti

Numero di risultati con un'incidenza dimostrabile sulla politica

Numero e percentuale di risultati dei progetti Euratom citati in documenti strategici/programmatici

Saranno definiti traguardi sia per le azioni dirette sia per le azioni indirette, in modo da riflettere i risultati attesi per ciascuna parte del programma Euratom.


(1)  Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1); Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).