6.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/733 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Evonik Nutrition & Care GmbH ha presentato una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (2), al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione (3) e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione (4).

(3)

Il richiedente dichiara che la nuova denominazione di Evonik Nutrition & Care GmbH è Evonik Operations GmbH. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

(4)

Tale proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(5)

Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nome di Evonik Operations GmbH, è necessario modificare i termini dell’autorizzazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395.

(7)

Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

1)

nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Operations GmbH»;

2)

nella seconda colonna dell’allegato, denominata «Nome del titolare dell’autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/961

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 è così modificato:

1)

nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Operations GmbH»;

2)

nella seconda colonna dell’allegato, denominata «Nome del titolare dell’autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 è così modificato:

1)

nel titolo, i termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell’autorizzazione Evonik Operations GmbH»;

2)

nella seconda colonna dell’allegato, denominata «Nome del titolare dell’autorizzazione», i termini «Evonik Nutrition & Care GmbH» sono sostituiti da «Evonik Operations GmbH».

Articolo 4

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell’acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 145 dell’8.6.2017, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 3).