12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 124/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/584 DEL CONSIGLIO
dell’12 aprile 2021
che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011. |
(2) |
L’8 dicembre 2019 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha formulato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane, che ha portato a un alto di numero di morti e feriti durante la risposta alle dimostrazioni del novembre 2019. Nella dichiarazione afferma inoltre che l’Unione si aspetta che tutti gli autori di atti di violenza rispondano delle loro azioni e ha esortato le autorità iraniane a far sì che si svolgano indagini trasparenti e credibili per accertare il numero di morti e di persone arrestate nonché per garantire un giusto processo a tutti i detenuti. Inoltre, in risposta alla decisione dell’Iran di bloccare l’accesso Internet alle reti globali per oltre una settimana, impedendo la comunicazione e il libero flusso di informazioni ai cittadini iraniani, nella dichiarazione sottolinea che i diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di riunione, devono sempre essere rispettati. |
(3) |
In tale contesto, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, otto persone e tre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’12 aprile 2021
Per il Consiglio
La presidente
A. P. ZACARIAS
ALLEGATO
Le persone e entità seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:
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Persone
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Entità
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