12.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/582 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio [«AFRP» (aluminium flat rolled products) o «prodotto in esame»] originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2020 da European Aluminium («il denunciante») per conto di produttori di prodotti laminati piatti di alluminio. Il denunciante rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di prodotti laminati piatti di alluminio dell’Unione. Come specificato inoltre nella nota sulla legittimazione ad agire, la denuncia era sostenuta da produttori che rappresentavano più dell’80 % del totale della produzione non vincolata dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Come si può vedere nella tabella 1, le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC hanno evidenziato un calo del 26 % nei quattro mesi successivi all’apertura rispetto al periodo dell’inchiesta. Poiché il fascicolo non conteneva indicazioni del fatto che le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio come definiti al considerando 55 sono soggette a fluttuazioni stagionali, la Commissione non ha ritenuto necessario confrontare il livello delle importazioni nel periodo settembre-dicembre 2019 con il livello delle importazioni negli stessi mesi dell’anno precedente. I dati successivi all’apertura erano basati sui codici TARIC creati per il prodotto in esame al momento dell’apertura dell’inchiesta. Questi dati sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dalla RPC per quattro mesi nel periodo dell’inchiesta.

Tabella 1

Importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta e dopo l’apertura (in tonnellate)

 

Periodo dell’inchiesta

Media mensile nel periodo dell’inchiesta

settembre - dicembre 2020

media mensile settembre - dicembre 2020

Importazioni dalla Cina nell’UE

265 727

22 144

88 576

16 382

Fonte: Eurostat e banca dati di sorveglianza

(4)

La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, in quanto la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non era soddisfatta.

1.3.   Parti interessate

(5)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, e li ha invitati a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)

Diverse parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

1.4.   Richiesta di anonimato

(8)

Un utilizzatore, la Società A, ha chiesto di mantenere l’anonimato al fine di impedire possibili ritorsioni da parte di alcuni dei denuncianti, che erano anche suoi fornitori.

(9)

European Aluminium ha osservato che la Società A non aveva legittimazione ad agire nel procedimento in quanto, secondo European Aluminium, non si era manifestata, né aveva dimostrato l’esistenza di un collegamento oggettivo tra le sue attività e il prodotto simile, come definito nella sezione 2.2. European Aluminium ha affermato inoltre che la riservatezza dell’identità della Società A non era giustificata dal rischio di misure di ritorsione all’interno dell’UE, poiché la Società A è ubicata nell’UE, dove si applicano i valori fondamentali europei e i produttori europei del prodotto simile non adotterebbero una simile pratica.

(10)

Dalle informazioni contenute nel fascicolo (3) e dalle informazioni riservate condivise dalla Società A con la Commissione è emerso che la Società A si è registrata a tempo debito come parte interessata e ha dimostrato un collegamento oggettivo tra le sue attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Per quanto concerne i motivi della richiesta di anonimato, la Commissione ha ritenuto sufficiente la giustificazione fornita dalla società per la sua richiesta. In particolare la Società A ha fornito informazioni debitamente documentate in merito a timori di ritorsioni commerciali, in considerazione della natura delle sue attività e delle sue relazioni commerciali con altre parti operanti sul mercato in questione. La Commissione ha pertanto concesso l’anonimato alla società in questione ai fini della presente inchiesta.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

1.5.1.   Osservazioni sul pregiudizio

(11)

La società A e Shanghai Huafon Aluminium Corporation («Huafon»), hanno lamentato la mancanza di una motivazione per quanto concerne l’esclusione dei prodotti di cui al considerando 57 e nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’avviso di apertura.

(12)

Il regolamento di base prevede che la denuncia debba comprendere una descrizione completa dal prodotto asseritamente oggetto di dumping. Non è previsto alcun obbligo a carico del denunciante di fornire motivazioni in merito ai prodotti che non desidera includere nella propria denuncia. Per questo motivo, tale argomentazione è stata respinta.

(13)

La Società A ha inoltre affermato che, poiché la denuncia è stata presentata da produttori che rappresentano solo l’80 % della produzione dell’Unione, si potrebbe presumere che i produttori che forniscono il 20 % della produzione dell’Unione non abbiano subito un pregiudizio notevole.

(14)

Il livello di sostegno all’apertura di un’inchiesta non è indicativo del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. I requisiti giuridici relativi all’apertura di un’inchiesta sono stabiliti nell’articolo 5 del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2. Come ricordato inoltre dalla Società A, la denuncia è stata presentata e sostenuta da produttori dell’Unione che realizzano l’80 % della produzione totale non vincolata dell’Unione, che rappresenta chiaramente una quota rilevante dell’industria dell’Unione come disposto dall’articolo 5, paragrafo 4. Per questi motivi la Commissione ha respinto l’argomentazione.

(15)

Lo stesso utilizzatore ha sostenuto che taluni indicatori del pregiudizio descritti nella denuncia erano basati su prodotti esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Non essendo sufficientemente specifica e comunque non sostenuta da elementi di prova, questa argomentazione è stata respinta.

(16)

Un utilizzatore, Valeo Systèmes Thermiques SAS («Valeo»), ha affermato che il denunciante aveva effettuato un’analisi segmentata del pregiudizio, dalla quale non era emerso alcun pregiudizio relativo ai prodotti laminati piatti di alluminio destinati a scambiatori di calore («HEX AFRP») per autoveicoli in considerazione dei margini minimi di undercutting e underselling riportati nella denuncia. Valeo ha fatto riferimento anche ai bilanci del produttore principale di questa categoria di prodotti, affermando che aveva riportato risultati finanziari positivi nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e senza indicare le importazioni dalla RPC come un rischio.

(17)

La Commissione ha osservato che la denuncia non conteneva un’analisi completa del pregiudizio per segmento, bensì calcoli di undercutting e underselling per tre tipi di prodotti rappresentativi, compresi HEX AFRP per autoveicoli. Per quanto concerne questo tipo di prodotto, la denuncia non conteneva tutti gli indicatori di pregiudizio specifici. Piuttosto la denuncia conteneva una serie di tutti gli indicatori relativi al prodotto simile nel suo complesso, ma non un’analisi del pregiudizio per segmento.

(18)

Per quanto concerne il principale produttore di HEX AFRP per autoveicoli, la Commissione ha osservato che la sua gamma di prodotti non si limita esclusivamente a HEX AFRP per autoveicoli, ma comprende anche prodotti per riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione («HVACR»). I bilanci di tale produttore inoltre non si riferiscono esclusivamente alle vendite nell’Unione europea, ma piuttosto alle sue attività a livello mondiale, e questo spiega perché la RPC non è identificata come un rischio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(19)

Valeo e la Società A hanno asserito che la denuncia non forniva elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio notevole, in quanto diversi indicatori quali vendite all’esportazione, investimenti, capacità, scorte, prezzi e occupazione evidenziavano una tendenza positiva.

(20)

La Commissione ha ricordato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base richiede un esame, tra l’altro, dei fattori di pregiudizio pertinenti nella fase di apertura. L’articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell’articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento ai fini della determinazione di un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (ma non necessariamente tutti) alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. L’analisi del pregiudizio specifica della denuncia in effetti ha dimostrato l’esistenza di elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che questa situazione ha avuto un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo 2016-2019, ad esempio in termini di quota di mercato e redditività. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(21)

Un’altra parte interessata, Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GmbH («Nilo»), ha sostenuto che i codici NC utilizzati per i calcoli dell’undercutting e dell’underselling non consentivano l’identificazione delle lamiere e dei fogli comuni e potevano comportare inesattezze. Tale parte ha anche contestato il metodo di calcolo utilizzato per l’underselling.

(22)

Per quanto concerne il metodo di calcolo dell’underselling, la Commissione ha ritenuto che i dati e la metodologia utilizzati dal denunciante per stabilire il prezzo all’esportazione come prezzo sbarcato nell’UE fossero oggettivi. Secondo quanto verificato dalla Commissione, i codici NC inoltre erano corretti in tale fase del procedimento. Il prezzo indicativo dell’Unione si basava sul costo di produzione del denunciante maggiorato di un profitto di riferimento del 6 %, a norma dell’articolo 7 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito che il denunciante aveva determinato correttamente l’underselling e ha respinto l’argomentazione.

(23)

Nilo e il produttore esportatore Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. («Xiamen Xiashun») hanno affermato che il denunciante aveva sovrastimato il consumo totale dell’UE. Le due parti hanno fatto riferimento alla European Aluminium Report 2019 (4) che indicava un consumo di 5,447 milioni di tonnellate.

(24)

La Commissione ha osservato che l’ambito della presente inchiesta è diverso rispetto a quello della relazione citata. Di fatto, come dichiarato nell’avviso di apertura, dalla definizione del prodotto sono stati esclusi diversi prodotti. La relazione inoltre non si riferisce solo all’UE, ma comprende anche altri paesi membri dell’EFTA, quali Norvegia, Svizzera e Turchia. In considerazione di queste differenze, l’argomentazione è stata respinta.

(25)

Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha contestato la dichiarazione del denunciante secondo cui i prezzi all’importazione dalla RPC sono notevolmente inferiori ai prezzi all’importazione da altri paesi, in quanto l’analisi basata su tutti i codici NC considerati non era sufficientemente accurata. Tale produttore esportatore ha fornito un’analisi relativa al codice NC 7607 11 90 dalla quale risultava che i prezzi turchi erano i più bassi, per cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a importazioni da paesi diversi dalla RPC.

(26)

La Commissione ha rilevato che una simile analisi, limitata a un solo codice NC, non confuta la dichiarazione del denunciante. Per quanto riguarda l’analisi complessiva delle importazioni durante il periodo in esame, si fa riferimento ai considerando da 51 a 59. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

(27)

Xiamen Xiashun ha affermato inoltre che la denuncia non conteneva elementi di prova positivi sull’esistenza di un pregiudizio notevole dovuto alle importazioni originarie della RPC e ha fatto riferimento a vizi nelle asserzioni concernenti macro e micro indicatori. La parte ha contestato l’affidabilità e l’accuratezza degli indicatori presenti nella denuncia facendo riferimento a molteplici elementi isolati concernenti diversi produttori dell’Unione che avrebbero influito sugli indicatori. Non ha tuttavia dimostrato in che modo questi esempi potrebbero mettere in dubbio la valutazione globale della Commissione sul fatto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura del procedimento.

(28)

Diverse parti interessate hanno affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli e le bobine di fogli di alluminio dovevano essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta o almeno richiedevano un’analisi separata, specifica per segmento.

(29)

Nella fase di apertura non vi era alcuna indicazione del fatto che tali segmenti dovessero essere oggetto di un’analisi separata. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha raccolto osservazioni dalle parti interessate in merito al prodotto in esame, alle richieste di esclusione e alla necessità di analisi per segmento. Le richieste di esclusione sono esaminate ai considerando da 61 a 105, mentre la presunta necessità di analisi per segmento è esaminata ai considerando da 38 a 45.

1.5.2.   Osservazioni sul dumping

(30)

Un importatore, Nilo, ha contestato la metodologia e i codici NC utilizzati dal denunciante nei calcoli del dumping relativo a lamiere e fogli comuni, ritenendo che ciò costituisse un grave vizio nella denuncia.

(31)

La Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse utilizzato dei dati e un metodo oggettivi per stabilire il prezzo all’esportazione. Secondo quanto verificato dalla Commissione, i codici NC inoltre erano corretti in tale fase del procedimento. Per quanto concerne altresì il calcolo del dumping, considerando il livello del valore normale stabilito nella denuncia per lamiere e fogli di alluminio comuni, la conclusione in merito all’esistenza del dumping sarebbe stata identica, ossia il margine di dumping risultante sarebbe stato ampiamente superiore alla soglia minima. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, Xiamen Xiashun, ha osservato che la denuncia conteneva elementi di prova insufficienti sul dumping. Secondo questa società, il prezzo dei lingotti di alluminio era gonfiato, così come il valore normale. Xiamen Xiashun ha rilevato in particolare che nel 2019 il prezzo medio dei lingotti di alluminio utilizzato per il calcolo del dumping era di 1 792 USD e non di 2 300-2 700 EUR per tonnellata, come indicato nella denuncia. La società ha rilevato inoltre che il consumo di 1-2 lingotti di alluminio necessario per produrre una tonnellata di fogli di alluminio comuni citato nella denuncia era troppo elevato. Xiamen Xiashun ha affermato altresì che i costi di trasporto per i fogli comuni pari a 107,77 EUR per tonnellata utilizzati nel calcolo del dumping nella denuncia erano troppo elevati rispetto ai propri costi di trasporto per lo stesso prodotto (5).

(33)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Il prezzo dei lingotti di alluminio utilizzato dal denunciate per i calcoli presentati era 1 797 EUR per tonnellata, e non 2 300-2 700 EUR per tonnellata come sostenuto da Xiamen Xiashun (6). La Commissione ha ritenuto inoltre che sia il consumo di lingotti di alluminio per la produzione di una tonnellata di fogli comuni sia i costi di trasporto indicati dal denunciante fossero sostenuti da elementi di prova sufficienti. Anche se si fosse ricalcolato il valore normale utilizzando i costi di trasporto proposti da Xiamen Xiashun, il margine di dumping risultante avrebbe ampiamente superato la soglia minima. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova dell’esistenza del dumping sufficienti per l’apertura del procedimento.

1.6.   Campionamento

(34)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(35)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 35 % della produzione totale stimata e il 35 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. European Aluminium ha presentato osservazioni per conto di due dei suoi membri selezionati per il campione. Una società inclusa nel campione in via provvisoria ha chiesto che fosse incluso nel campione solo uno dei suoi stabilimenti, poiché produce esattamente i prodotti tipici importati dalla RPC. A suo parere inoltre l’inclusione di un solo stabilimento renderebbe il campione più rappresentativo. La Commissione ha osservato che le società incluse nel campione costituiscono singoli soggetti giuridici e che non è possibile operare distinzioni sulla base dell’organizzazione interna di un soggetto giuridico se tutte le sotto-entità appartengono allo stesso soggetto giuridico. La richiesta è stata pertanto respinta.

(36)

Un’altra società inclusa nel campione ha affermato che l’inserimento nel campione di un unico soggetto giuridico del suo gruppo avrebbe reso difficoltosa la verifica, poiché i sistemi informatico e contabile sono strutturati a livello di gruppo. La Commissione ha deciso di limitarsi al soggetto giuridico in questione in considerazione del tempo limitato a disposizione. Considerando tuttavia i canali di vendita dei prodotti fabbricati da questo soggetto giuridico e il fatto che le società collegate possano essere coinvolte nel flusso di vendita, anche altri soggetti all’interno del gruppo hanno dovuto compilare le parti pertinenti del questionario.

(37)

Alla luce di quanto precede, il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(38)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(39)

Quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al volume più elevato di importazioni. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori in Cina

(40)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(41)

Ventiquattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre società/gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tali società/gruppi di società rappresentavano il 18,9 % delle esportazioni totali stimate. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di inviare osservazioni in merito alla selezione del campione.

(42)

Con lettera del 27 agosto 2020, la società Yantai Jintai International Trade Co., Ltd (appartenente al «Nanshan Group»), ha presentato le proprie osservazioni e ha chiesto di essere inserita nel campione. Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2020, una delle società selezionate, Tianjin Zhongwang Aluminium Co., ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di cessare la collaborazione. Su questa base, la Commissione ha deciso di sostituire Tianjin Zhongwang Aluminium Co. con Nanshan Group. Anche il campione modificato rappresenta il 18,9 % del volume delle esportazioni totali stimate dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Non sono pervenute osservazioni sul campione modificato.

1.7.   Esame individuale

(43)

Diciassette produttori esportatori cinesi, che hanno richiesto l’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, sono stati invitati nell’avviso di apertura a fornire risposte a un questionario. Nessun produttore esportatore tuttavia ha inviato un questionario compilato entro il termine stabilito. Non è stato pertanto concesso alcun esame individuale.

1.8.   Questionari e visite di verifica

(44)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha inviato al governo della RPC anche un questionario concernente distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base.

(45)

La Commissione ha inviato questionari anche ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, agli importatori inclusi nel campione, agli utilizzatori e ai produttori esportatori inclusi nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (7) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(46)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dall’associazione dei produttori dell’Unione, dai tre importatori indipendenti inclusi nel campione, da cinque utilizzatori e da tre società/gruppi di produttori esportatori.

(47)

Un ulteriore utilizzatore ha fornito una risposta incompleta al questionario che non comprendeva nemmeno una versione non riservata significativa. Nonostante numerose richieste e ripetuti solleciti, questo utilizzatore non ha fornito le informazioni richieste. Non si è pertanto tenuto conto, nell’analisi, della sua risposta al questionario.

(48)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (8). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

Associazione dei produttori dell’Unione

European Aluminium, Bruxelles, Belgio

Produttori dell’Unione

Hydro Group («Hydro»):

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Grevenbroich e Amburgo, Germania

Hydro Aluminium Dormagen GmbH, Dormagen, Germania

Aluminium Norf GmbH, Neuss, Germania

Elval Halcor Group:

ELVALHALCOR SA, Oinofyta, Grecia

Symetal Aluminium Foil Industry Single Member SA, Atene, Grecia

International Trade SA, Bruxelles, Belgio

UACJ ELVAL HEX Materials GmbH, Düsseldorf, Germania

Vepal, Thiva, Grecia

Aludium Group:

Aludium Transformacion dc Productos S.L, Amorebieta e Alicante, Spagna

Aludium France SAS, Castelsarrasin, Francia

Utilizzatori

Società A

Valeo Group:

Valeo Systèmes Thermiques, Le Mesnil Saint Denis, Francia

Valeo Autosystemy Sp Zo.o, Skawina, Polonia

Valeo Vymeniky Tepia s.r.o., Zebrak, Repubblica ceca

Produttori esportatori della RPC

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. («Jiangsu Alcha Group»)

Nanshan Group:

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(49)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.10.   Recesso del Regno Unito dall’Unione europea

(50)

Il presente procedimento è stato avviato il 14 agosto 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.

(51)

Con una nota al fascicolo del caso (9) del 18 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Nessuna società si è manifestata.

(52)

Al fine di allineare le serie di dati raccolti dalle parti interessate tenendo conto del fatto che il periodo transitorio era terminato e che il Regno Unito non era più soggetto al diritto dell’Unione, le parti interessate in questione sono state invitate a inviare una risposta al questionario riveduta sulla base dell’UE-27.

(53)

Un utilizzatore, Valeo, ha affermato che la denuncia era viziata da gravi carenze procedurali, in quanto si basava sui dati dell’UE-28, includendo il Regno Unito, nonostante non fosse più uno Stato membro al momento della presentazione della denuncia e dell’apertura del procedimento.

(54)

A tale proposito, come indicato al considerando 50, il Regno Unito e l’UE avevano concordato un periodo transitorio durante il quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 (10). Poiché il procedimento è stato aperto durante il periodo transitorio, la denuncia è stata validamente presentata sulla base dell’UE-28. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(55)

Il prodotto in esame è costituito da prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;

in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;

in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606122025, 7606122086), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606129225, 7606129295), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606129925 e 7606129986), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606920025, 7606920086), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607199075, 7607199086) («il prodotto in esame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

(56)

Il prodotto in esame (11) è comunemente denominato «prodotti laminati piatti di alluminio» o «AFRP». È il risultato di quattro processi di produzione successivi: fusione, colata, laminazione e finitura. Alcune società possono cominciare il processo di produzione in una fase diversa, a seconda del loro livello di integrazione.

(57)

I prodotti di seguito elencati sono esclusi dalla presente inchiesta:

laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;

prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell’industria automobilistica;

prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.

(58)

I prodotti laminati piatti di alluminio sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni in settori quali edilizia e costruzioni, fogli, applicazioni tecniche, trasporti e beni di consumo durevoli.

2.2.   Prodotto simile

(59)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(60)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(61)

Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: tubi di guaina, lamiere placcate, alette placcate e non placcate, da utilizzare nella fabbricazione di scambiatori di calore di alluminio brasato per autoveicoli e nella fabbricazione di radiatori per batterie di veicoli elettrici («HEX AFRP per autoveicoli»); rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»); fogli litografici; fogli per batterie; fogli di alluminio destinati alla trasformazione calibro 30-60 micron («ACF-30-60») e AFRP da utilizzare nella fabbricazione di listelli per veneziane.

2.3.1.   HEX AFRP per autoveicoli

(62)

Diverse parti interessate, ossia Huafon, Valeo, Mahle GmbH, l’associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli («Clepa») e TitanX Holding AB («TitanX») hanno affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli non condividevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e fisiche di base. Le differenze in termini di processo di fabbricazione (apparecchiature specifiche) e composizione chimica (attraverso l’uso di leghe proprietarie diverse dalle leghe standard) comportano delle differenze in termini di capacità di brasatura, formabilità, forza, resistenza alla corrosione e rapporto di rivestimento, per cui gli HEX AFRP per autoveicoli sono completamente diversi da altri AFRP coperti dalla definizione del prodotto. Tali parti interessate hanno affermato inoltre che gli HEX AFRP per autoveicoli non sono intercambiabili con AFRP di base rientranti nella definizione del prodotto e utilizzati in altre applicazioni in virtù delle loro peculiari caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche sviluppate congiuntamente con l’industria a monte e a valle. È stato inoltre affermato che questi prodotti erano prevalentemente fabbricati su ordinazione, commerciati in piccoli volumi che rappresentano meno del 5 % del mercato complessivo degli AFRP nell’UE e venduti a un prezzo elevato a fornitori di primo livello del settore automobilistico, che acquistano tutte le categorie di HEX AFRP per autoveicoli dallo stesso fornitore che funge da «interlocutore unico» per motivi di tecnici, commerciali e di minimizzazione dei rischi.

(63)

Le parti hanno asserito inoltre che gli HEX AFRP per autoveicoli potrebbero essere identificati alla dogana sulla falsariga dei prodotti esclusi dalla definizione del prodotto dal denunciante e destinati all’industria automobilistica (12) o aeronautica. Secondo quanto affermato, gli HEX AFRP per autoveicoli dovrebbero anch’essi essere esclusi, allo stesso modo dei pannelli di carrozzeria destinati all’industria automobilistica.

(64)

Huafon ha sostenuto inoltre che i suoi HEX AFRP per autoveicoli erano diversi da quelli fabbricati nell’Unione in virtù di un diverso processo di produzione (colata continua) che conferisce ai suoi prodotti caratteristiche peculiari per vari aspetti, quali granulometria, forza, resistenza alla corrosione, formabilità, capacità di brasatura, tolleranze ed erosione. Huafon ha affermato altresì che la maggior parte dei produttori dell’Unione non intende fornire agli acquirenti HEX AFRP specifici per autoveicoli.

(65)

Le parti hanno motivato le loro richieste anche in base ai seguenti elementi:

la presunta carenza attuale di capacità produttiva dell’industria dell’Unione e la riluttanza a investire in capacità aggiuntiva;

la concentrazione tra i due produttori dell’Unione Gränges e Impexmetal, che comporterebbe un aumento dei prezzi;

un aumento previsto della domanda;

un aumento previsto dei costi dovuto ai dazi antidumping e ai costi per la nuova validazione (13) quando le prestazioni risentono negativamente della pandemia, con conseguenti effetti negativi sulla redditività;

l’impatto negativo sulla catena di approvvigionamento a causa della validazione di nuovi prodotti e leghe; e

la necessità di conseguire l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che altrimenti sarebbe ostacolato.

(66)

La Commissione ha osservato innanzitutto che gli HEX AFRP per autoveicoli appartengono al gruppo di prodotti degli HEX AFRP, che oltre agli scambiatori di calore per autoveicoli comprende anche gli scambiatori di calore destinati a HVACR e ad altre applicazioni come gli aerogeneratori. Gli HEX AFRP per autoveicoli, analogamente a quelli destinati a HVACR e ad altre applicazioni, comprendono prodotti che possono essere placcati (tubi, lamiere, alette) o non placcati (alette). Contrariamente a quanto sostenuto dall’utilizzatore Valeo, gli elementi di prova nel fascicolo dimostrano che il mercato degli scambiatori di calore per HVACR ha una dimensione significativa e rappresenta il 20 % del mercato totale degli scambiatori di calore nell’UE. Dagli elementi di prova nel fascicolo emerge inoltre che gli scambiatori di calore per HVACR sono simili agli scambiatori di calore per autoveicoli in termini di lega, tempra e spessore.

(67)

In secondo luogo, gli HEX AFRP erano coperti dalla denuncia presentata da European Aluminium a prescindere dalle loro applicazioni e rientrano nella definizione del prodotto indicata nell’avviso di apertura e nei considerando da 55 a 58. Gli HEX AFRP possono inoltre essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall’inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra.

(68)

In terzo luogo, dall’inchiesta è emerso che gli HEX AFRP per autoveicoli condividono le stesse caratteristiche chimiche di base di altri AFRP. Anche se sono placcati, sono composti per più del 95 % da alluminio puro, come gli altri AFRP. Le cosiddette leghe proprietarie utilizzate negli HEX AFRP per autoveicoli inoltre sono molto simili ad altre leghe, in quanto sono derivate per la maggior parte da leghe della serie 3XXX.

(69)

Per quanto concerne le caratteristiche fisiche e tecniche, la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell’applicazione o delle esigenze dell’utilizzatore finale interessato. Il fatto che i fabbricanti di AFRP debbano soddisfare esigenze specifiche in termini di capacità di brasatura, formabilità, forza, granulometria o corrosione non significa che non condividano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base di altri AFRP. Anche se non condividessero queste caratteristiche di base con determinati AFRP rientranti nell’ambito dell’inchiesta, quod non, le condividerebbero comunque con AFRP appartenenti allo stesso gruppo di prodotti, ossia gli HEX AFRP destinati a HVACR e ad altre applicazioni.

(70)

Per quanto concerne l’intercambiabilità, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi possono non essere intercambiabili per vari motivi, come i trattamenti specifici della lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nell’ambito dell’inchiesta, in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(71)

Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha stabilito che gli HEX AFRP per autoveicoli sono il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzano in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che determinate leghe debbano essere sviluppate o che i prodotti debbano essere validati non rientra nel processo di fabbricazione, ma piuttosto nella fase di ricerca e sviluppo, che è distinta dal processo di fabbricazione. Anche se gli HEX AFRP per autoveicoli utilizzassero apparecchiature specifiche (stazioni di placcatura, macchinari per il taglio), tali apparecchiature potrebbero essere utilizzate per produrre altri HEX AFRP o semplicemente altri AFRP di una certa ampiezza. Il fatto che taluni HEX AFRP per autoveicoli siano realizzati mediante colata continua inoltre non identifica il prodotto, perché anche altri prodotti rientranti nell’ambito dell’inchiesta possono essere ottenuti con lo stesso tipo di processo.

(72)

In terzo luogo, per quanto riguarda la commercializzazione di HEX AFRP per autoveicoli, la Commissione ha stabilito che la maggior parte degli AFRP è realizzata su ordinazione e la quota di prodotti di base è limitata. Se si considera inoltre che tale prodotto copre circa il 9 % del consumo nel mercato dell’Unione, non si può ritenere che sia commercializzato in piccole quantità o che rappresenti un mercato di nicchia.

(73)

In quarto luogo, la Commissione ha anche stabilito che gli scambiatori di calore per autoveicoli non sono gli unici prodotti rientranti nell’ambito dell’inchiesta che sono venduti a fornitori di primo livello del settore automobilistico. In effetti altri prodotti, quali telai e componenti, alla fine sono destinati all’industria automobilistica, seguono gli stessi canali di vendita e richiedono anche un processo di validazione. I fabbricanti di scambiatori di calore inoltre possono acquistare diverse categorie di HEX AFRP per autoveicoli da diversi fornitori e non da un «interlocutore unico», come affermato erroneamente. Infine la Commissione ha altresì stabilito che i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno venduto una quota significativa di altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto a prezzi più elevati degli HEX AFRP per autoveicoli. Questi altri prodotti hanno rappresentato oltre l’8 % del volume totale delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(74)

In quinto luogo, la Commissione non ha convenuto che gli HEX AFRP debbano essere esclusi a causa del loro utilizzo nell’industria automobilistica. La Commissione ha ricordato che non tutti i prodotti destinati all’industria automobilistica sono esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Il prodotto oggetto dell’inchiesta in effetti comprende AFRP per prodotti automobilistici quali parti strutturali per applicazioni automobilistiche (telaio, componenti).

(75)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative all’interesse dell’Unione, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione dispone di una capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e che non esiste alcun rischio di un aumento strutturale dei prezzi alla luce delle condizioni di concorrenza e delle capacità disponibili nell’UE, come confermato dalla recente decisione della Commissione concernente la concentrazione tra Gränges e Impexmetal (14). Secondo le informazioni fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, l’industria dell’Unione ha recentemente investito nella propria capacità produttiva e ha attivato altri progetti intesi ad aumentarla. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha ritenuto che tale aumento dovrebbe assorbire il previsto incremento della domanda conseguente ai cambiamenti attesi nei modelli di produzione delle automobili, in particolare la diminuzione dei motori a combustione interna e l’aumento dei veicoli ibridi/elettrici plug-in.

(76)

Per quanto riguarda l’aumento dei costi, la Commissione ha ritenuto che il livello di profitti realizzato prima della pandemia consentirebbe ai fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di assorbire i costi aggiuntivi dovuti a dazi antidumping o costi di validazione, qualora desiderassero tornare ad approvvigionarsi da produttori dell’Unione. La situazione finanziaria generale di queste società e dei gruppi a cui appartengono e, ad esempio, i rispettivi utili non distribuiti inoltre non indicano una situazione finanziaria drammatica che metterebbe a rischio la prosecuzione delle loro attività nel contesto attuale.

(77)

Per quanto concerne l’impatto sulla catena di approvvigionamento, è opportuno rilevare che i fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di norma si basano sul doppio approvvigionamento per prodotti specifici e che solitamente dispongono di diversi fornitori validati per ciascuna categoria di prodotto (tubi, lamiere, alette). I produttori dell’Unione di HEX AFRP per autoveicoli hanno una comprovata esperienza pluriennale come fornitori di tali prodotti specifici ai principali fabbricanti in grandi quantità, all’interno e all’esterno dell’Unione. Essi dispongono pertanto delle pertinenti apparecchiature e conoscenze tecniche per mettere a punto e fornire prodotti di questo tipo e spesso sono fornitori prequalificati. Benché questo non significhi che gli utilizzatori potrebbero passare all’istante da un fornitore di AFRP a un altro per tutti i loro prodotti se lo desiderassero, l’industria dell’Unione sarebbe comunque in grado di sostituire rapidamente le importazioni cinesi e di offrire una fonte di approvvigionamento alternativa sicura. Uno dei produttori dell’Unione ha affermato che un processo analogo era già avvenuto nel mercato statunitense, nel quale determinati produttori non statunitensi erano stati in grado di sostituire le importazioni cinesi a seguito dell’imposizione di dazi antidumping sui prodotti AFRP cinesi.

(78)

È indiscutibile che lo sviluppo di veicoli elettrici di nuova generazione ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione e la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che produrre nell’UE l’alluminio necessario per questo tipo di automobili sarebbe meno inquinante che importarlo dalla RPC. A prescindere dai costi di trasporto dalla RPC all’UE, in media la produzione di alluminio nell’Unione genera in effetti un quantitativo di CO2 tre volte inferiore rispetto alla produzione nella RPC (15). Su questa base, la Commissione ha ritenuto che l’imposizione di dazi sugli HEX AFRP per autoveicoli originari della RPC non sia incompatibile con le politiche generali dell’Unione. A tale proposito, un produttore esportatore, Huafon, ha affermato che la sua produzione di CO2 era molto inferiore alla media cinese. Tale affermazione tuttavia non è stata sostenuta da elementi di prova e in ogni caso non potrebbe essere applicata all’intero settore dell’alluminio della Cina.

(79)

Due utilizzatori, Mahle e Titanx, hanno inoltre indicato che i produttori di scambiatori di calore per autoveicoli al di fuori dello Spazio economico europeo («SEE») otterrebbero un vantaggio competitivo acquistando AFRP dalla Cina senza pagare dazi antidumping e hanno fatto riferimento a un produttore cinese di scambiatori di calore per autoveicoli con sede in Marocco. La Commissione ha stabilito che l’investimento dei fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli in questione era stato effettuato nell’intento di creare un sito per la fabbricazione di automobili completamente nuovo e ubicato al di fuori dell’UE, e gli elementi di prova disponibili al riguardo indicano un investimento mirato a rifornire il mercato locale (16). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli HEX AFRP per autoveicoli dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

2.3.2.   Rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»)

(81)

Un utilizzatore, la Società A, ha chiesto l’esclusione dei rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP per il fatto che tali rotoli presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche distinte per quanto riguarda lo stiramento e l’aspetto, considerando che anche una piccola imperfezione rende il prodotto inutilizzabile per lo scopo per cui è stato acquistato.

(82)

Dati gli elevati vincoli di qualità, la società ha affermato che questo prodotto non è intercambiabile con altri AFRP, né sostituibile con altri prodotti. Per quanto riguarda il processo di produzione, tale parte interessata ha sostenuto che i produttori cinesi fabbricano il tipo di prodotto in questione utilizzando macchinari all’avanguardia (linee di laminazione a caldo, stiramento e finitura a caldo in gabbia tandem) che consentono tassi di qualità e di produttività superiori e costi inferiori.

(83)

La stessa parte ha anche asserito di aver incontrato notevoli difficoltà non solo nell’acquistare dall’industria dell’Unione il prodotto in questione conforme agli standard richiesti, ma anche nel passare da alcuni dei suoi fornitori cinesi a fornitori dell’Unione. Ha affermato inoltre che il tipo di prodotto in questione rappresenta una quota considerevole dei suoi costi di produzione e che, qualora fossero imposti dazi, sarebbe costretta a validare nuovi fornitori, con un conseguente aumento dei costi da sostenere.

(84)

La Commissione ha stabilito che i rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e possono essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall’inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. Tali prodotti inoltre condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell’ambito dell’inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore. Lo stiramento non è un processo applicato esclusivamente al tipo di prodotto in questione, in quanto è utilizzato anche per altre categorie di AFRP, come gli HEX AFRP.

(85)

Per quanto concerne l’intercambiabilità, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi possono non essere intercambiabili per vari motivi, come i trattamenti specifici della lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(86)

Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP siano il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzino in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il prodotto non si distingue per il fatto che i produttori cinesi utilizzino asseritamente macchinari all’avanguardia. In ogni caso alcuni produttori dell’Unione dispongono di macchinari analoghi.

(87)

La Commissione ha comunque riconosciuto la specificità dei prodotti fabbricati dalla Società A e le difficoltà incontrate dalla stessa nell’acquistare rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP nell’Unione. Finora l’industria dell’Unione non ha fornito elementi che provino il contrario. La Commissione ha inoltre stabilito in via provvisoria che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione produceva in quantità sufficienti tali tipi speciali di prodotti destinati al libero mercato. La quota di ACP nel gruppo generale degli AFRP nell’Unione inoltre può essere stimata al di sotto del 2 %.

(88)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni di rotoli di alluminio dovrebbero essere escluse dal pagamento dei dazi se destinate alla produzione di rotoli rivestiti e ACP.

2.3.3.   Fogli litografici e fogli per batterie

(89)

Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha chiesto di chiarire se i fogli litografici e i fogli per batterie rientrassero nella definizione del prodotto. A tale proposito ha affermato che questi prodotti sono diversi dalle alette in termini di applicazione, mercato di destinazione, caratteristiche fisiche e chimiche e processi di produzione.

(90)

È opportuno osservare in primo luogo che i fogli litografici e i fogli per batterie rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e possono essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall’inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra.

(91)

In secondo luogo, contrariamente alle argomentazioni presentate dalla parte in questione, la definizione del prodotto della presente inchiesta è molto più ampia e non è limitata alle alette. Dall’inchiesta è emerso inoltre che i fogli litografici e i fogli per batterie condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell’ambito dell’inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore. Il fatto che questi prodotti siano destinati ad applicazioni specifiche in settori specifici inoltre non è una peculiarità, poiché la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell’applicazione o delle esigenze dell’utilizzatore finale interessato.

(92)

Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha ritenuto che i fogli litografici e i fogli per batterie siano il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzino in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che questi prodotti richiedano macchinari specifici (sgrassatura, stiramento) non è una peculiarità, poiché tali macchinari possono essere utilizzati per produrre altri AFRP. Su questa base, la Commissione ha confermato in via provvisoria che i fogli litografici e i fogli per batterie rientrano nell’ambito dell’inchiesta.

2.3.4.   ACF-30-60

(93)

Il produttore esportatore Nanshan Group ha chiesto di chiarire se i fogli di alluminio destinati alla trasformazione calibro 30-60 micron («ACF-30-60») rientrassero nella presente inchiesta e ha richiesto la loro esclusione dalla definizione del prodotto. Nanshan Group ha affermato che i fogli ACF-30-60 presentano due lati diversi (opaco e lucido), sono prodotti con determinate leghe (1xxx e 8xxx) e devono essere conformi alla normativa dell’UE in materia di contatto con i prodotti alimentari [regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (18), direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) (regolamento REACH)] e alla norma europea CEN EN 602. Ha anche fatto riferimento al fatto che la Commissione ha considerato i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e i fogli di alluminio per uso domestico come prodotti diversi in una precedente inchiesta antielusione (21) sulla base delle specifiche relative a leghe di alluminio, bagnabilità e fori.

(94)

La stessa parte ha fatto riferimento anche all’uso finale e alle applicazioni, in particolare al fatto che i fogli ACF-30-60 sono utilizzati prevalentemente per applicazioni alimentari, mentre i principali usi finali del prodotto in esame sono asseritamente la realizzazione di fogli di copertura e di fogli per l’imballaggio farmaceutico. La parte ha affermato inoltre che gli ACF-30-60 non sono in concorrenza, né sono intercambiabili con il prodotto in esame poiché, diversamente dagli acquirenti di AFRP, gli acquirenti di ACF-30-60 operano nell’industria alimentare o farmaceutica e gli ACF-30-60 sono venduti a prezzi più elevati. La stessa parte ha affermato inoltre che il processo di produzione era diverso, in considerazione della laminatura di finitura diversa per i due lati, uno opaco e uno lucido, e che la maggior parte dei produttori «denuncianti» non fabbricava ACF-30-60.

(95)

È opportuno a tal proposito osservare in primo luogo che i fogli ACF-30-60 rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e sono classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall’inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. La Commissione ha stabilito inoltre che gli ACF-30-60 condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell’ambito dell’inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore.

(96)

In secondo luogo, il fatto che questi prodotti presentino due lati diversi e debbano conformarsi a una determinata normativa alimentare non è una peculiarità, poiché la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell’applicazione o delle esigenze dell’utilizzatore finale interessato e deve conformarsi a determinati requisiti di legge. Questo vale ad esempio per altri prodotti per uso alimentare rientranti nel presente procedimento.

(97)

Per quanto concerne la precedente inchiesta antielusione, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/271 ha escluso dall’estensione dei dazi antidumping vigenti i fogli di alluminio importati per usi diversi dall’uso domestico. I fogli di alluminio destinati alla trasformazione non erano quindi oggetto di tali misure. Il regolamento (UE) 2017/271 in ultima analisi ha riconosciuto che è impossibile distinguere, in base a caratteristiche tecniche, leghe, bagnabilità e fori, tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli oggetto dell’inchiesta effettivamente utilizzati per applicazioni domestiche (cfr. considerando 72 di tale regolamento). In ogni caso l’analisi è stata effettuata solo in relazione a elementi identificativi che avrebbero consentito di operare una distinzione tra fogli di alluminio per uso domestico e fogli di alluminio destinati alla trasformazione nel contesto delle pratiche elusive stabilite per quanto riguarda i fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. Le conclusioni tratte in tale inchiesta non hanno pertanto rilevanza per l’inchiesta in esame.

(98)

Per quanto concerne l’uso finale, la Commissione ha ritenuto che tali parametri non siano pertinenti per sostenere una richiesta di esclusione di un prodotto se il tipo di prodotto in questione condivide le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP. Nel caso in esame, dall’inchiesta è comunque emerso che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, gli AFRP non sono destinati esclusivamente alla realizzazione di fogli di copertura o di fogli per l’imballaggio farmaceutico, bensì anche all’imballaggio di alimenti, come illustrato nella denuncia e confermato dall’inchiesta.

(99)

Per quanto concerne l’intercambiabilità, la Commissione ha stabilito che questo parametro non è un argomento pertinente per sostenere una richiesta di esclusione di un prodotto quando il prodotto in questione condivide le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP. Nel caso in esame, pur condividendo le stesse caratteristiche di base ed essendo fabbricati con gli stessi macchinari, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi potrebbero non essere intercambiabili, per vari motivi quali i trattamenti specifici applicati alla lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(100)

Per quanto riguarda il processo di produzione, i fogli ACF-30-60 sono il risultato dello stesso processo di produzione descritto al considerando 56 e utilizzano in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che il prodotto necessiti di un determinato processo di finitura non lo rende diverso, purché condivida le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP.

(101)

Infine l’asserzione che la maggior parte dei denuncianti non fabbricasse ACF-30-60 non era sostenuta da elementi di prova. Al contrario, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione fabbricava tali prodotti.

(102)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli ACF-30-60 dall’ambito dell’inchiesta.

2.3.5.   AFRP destinati alla fabbricazione di listelli per veneziane

(103)

Un utilizzatore, OPL System AB, ha richiesto di escludere dall’ambito dell’inchiesta gli AFRP destinati alla fabbricazione di veneziane. L’utilizzatore ha affermato che nel mercato dell’Unione non esistono produttori di questo materiale e ha fatto riferimento al regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio (22) che prevede un contingente di importazioni esenti da dazio per nastri o fogli in lega di alluminio e magnesio destinati a essere usati nella fabbricazione di listelli per tapparelle. L’utilizzatore ha sostenuto inoltre che il prodotto in questione doveva conformarsi alle specifiche formulate per le sue apparecchiature di produzione.

(104)

La Commissione ha osservato che questa parte interessata non ha fornito elementi di prova per dimostrare che il prodotto in questione non condivide le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base di altri AFRP inclusi nell’ambito dell’inchiesta. La stessa parte interessata inoltre non ha fornito elementi di prova concernenti la presunta incapacità dell’industria dell’Unione di fabbricare il prodotto in questione. A sua volta l’industria dell’Unione ha osservato di essere in grado di fabbricare il prodotto in questione.

(105)

In assenza di ulteriori elementi di prova, la Commissione ha respinto in via provvisoria questa richiesta di esclusione del prodotto.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(106)

Gli elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta indicavano l’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l’inchiesta tenendo conto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(107)

Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di prodotti laminati piatti di alluminio. Quattordici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(108)

La Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC, come accennato sopra al considerando 44, di rispondere a un questionario concernente la presunta esistenza di distorsioni nella RPC. Non sono pervenute risposte. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute risposte.

(109)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pervenuta una comunicazione da Xiamen Xiashun.

(110)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che in base alle informazioni disponibili in tale fase un possibile paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe potuto essere il Brasile qualora fossero confermate le condizioni di applicazione di tale disposizione. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(111)

Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha emesso una prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 5 ottobre» o «prima nota») con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia impiegati nella produzione di prodotti laminati piatti di alluminio. La Commissione ha inoltre individuato Brasile, Thailandia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del denunciante e di Airoldi Metalli Spa («Airoldi»), Società A, Jiangsu Alcha Group, Nilo, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

(112)

Il 25 novembre 2020, e dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 25 novembre» o «seconda nota»). In tale nota la Commissione ha stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare il Brasile come paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei bilanci disponibili al pubblico della società brasiliana Novelis do Brasil Ltda. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute le osservazioni del denunciante e di Airoldi, Società A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

(113)

A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.3.

3.2.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(114)

All’apertura dell’inchiesta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC due questionari relativi all’esistenza di distorsioni (23). Il governo della RPC non ha tuttavia presentato alcuna risposta. Con la nota verbale del 28 settembre 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva avvalersi delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base riguardo alle informazioni richieste dai due questionari e ha invitato il governo della RPC a presentare le proprie osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3.3.   Valore normale

(115)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(116)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»).

(117)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.3.1.1.   Introduzione

(118)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(119)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Le stesse circostanze fattuali possono inoltre essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(120)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(121)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (24), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.

(122)

La denuncia conteneva informazioni su studi e relazioni supplementari che analizzavano la situazione dell’industria dell’alluminio nella RPC. Una prima fonte è stata la relazione sugli eccessi di capacità in Cina, pubblicata dalla Camera di commercio dell’Unione europea in Cina («relazione della Camera di commercio dell’UE»), che è stata utilizzata per dimostrare l’esistenza di un eccesso di capacità produttiva in Cina. In secondo luogo, il denunciante ha indicato il documento dell’OCSE intitolato Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain («studio dell’OCSE») (25), che analizza attentamente la questione delle sovvenzioni finanziarie concesse alle società dell’industria dell’alluminio, nonché il fatto che le tasse all’esportazione sull’alluminio primario e le riduzioni incomplete dell’IVA sulle esportazioni di determinati prodotti di alluminio hanno scoraggiato le esportazioni di alluminio primario e incoraggiato la produzione e l’esportazione di articoli di alluminio lavorati e semilavorati, compresi gli estrusi in alluminio. Infine il denunciante ha sottolineato che in un recente riesame in previsione della scadenza riguardante i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (26), la Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative e che tale risultanza era di natura sistemica e non limitata al prodotto in esame in quella particolare inchiesta e che non vi era motivo di discostarsi da tale metodo.

(123)

Come indicato al considerando 114, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo nella fase iniziale, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione al caso di specie dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le osservazioni pervenute a questo proposito da una serie di parti interessate sono trattate in seguito nella sezione 3.3.1.11.

(124)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.3.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Cina

(125)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Repubblica popolare cinese. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (27). Di conseguenza l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (28).

(126)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (29). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(127)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (30). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(128)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) (31).

(129)

In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) (32). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (33).

(130)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (34). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell’industria nazionale (35).

(131)

In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (36).

3.3.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(132)

Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(133)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (37). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (38). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell’alluminio sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.3.1.5.

(134)

Lo studio dell’OCSE, addotto come elemento di prova dal denunciante, fa riferimento a imprese di proprietà dello Stato nel settore dell’alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi come la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un’impresa di proprietà dello Stato menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese di proprietà dello Stato fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell’elaborazione e nell’attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e costante da parte del governo della RPC. Un’altra impresa di proprietà dello Stato, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un’influenza significativa sul gruppo (39).

(135)

La RPC è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese di proprietà dello Stato tra i principali produttori al mondo. Secondo le stime, le imprese di proprietà dello Stato rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC (40). Anche secondo uno studio sull’industria dei metalli non ferrosi nella RPC le imprese di proprietà dello Stato detengono una quota preponderante del mercato interno (41). Sebbene negli ultimi anni l’aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un’espansione illegale della capacità (42). La capacità produttiva dell’alluminio inoltre è aumentata anche tra le principali imprese di proprietà dello Stato, sebbene in misura inferiore (43).

(136)

Oltre a controllare le imprese di proprietà dello Stato, il governo della RPC sta influenzando anche le società private nella RPC. Nel corso dell’inchiesta è stato accertato che i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio ricevevano sovvenzioni dal governo. A titolo di esempio una delle società incluse nel campione, Jiangsu Alcha Group, elenca una serie di sovvenzioni governative nella relazione annuale della società. Tra gli esportatori di prodotti laminati piatti di alluminio persiste la presenza di una serie di imprese di proprietà dello Stato, tra cui Chalco Ruimin e Southwest Aluminium Group, che sono controllate di Chalco, un’impresa di proprietà dello Stato sotto la supervisione della SASAC (44).

(137)

In ragione del marcato livello di intervento del governo nell’industria dell’alluminio e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore dell’alluminio sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto nella sezione 3.3.1.5.

3.3.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(138)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà delle imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (45), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) (46) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (47). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (48). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(139)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» (49), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. Secondo tali orientamenti, sezione II.4: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e sezione III.6: «Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Con questo documento, il partito ha sottolineato il ruolo delle imprese private nel «lavoro del Fronte unito», nell’intento di rafforzare il ruolo del PCC nelle organizzazioni ed entità esterne al partito (50).

(140)

Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell’alluminio.

(141)

Come rilevato dalla Commissione in un’altra inchiesta su alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (51), nel 2017 un produttore di alluminio cinese di proprietà dello Stato, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un intero capitolo sul comitato di partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società» (52). Nella sua relazione annuale 2017 (53), Aluminum Corporation of China («Chalco») ha inoltre dichiarato che una serie di amministratori, supervisori e alti dirigenti, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, e il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC.

(142)

Per quanto riguarda le imprese operanti nella fabbricazione di prodotti laminati piatti di alluminio, tra cui Southwest Aluminium, Jiangsu Alcha Group e Chalco Ruimin, dall’inchiesta è emerso che la direzione di queste tre società comprende membri del PCC. Alcuni fabbricanti di prodotti laminati piatti di alluminio organizzano anche attività di edificazione del partito per i propri dipendenti, come ad esempio Southwest Aluminium: «per attuare le disposizioni del segretario generale Xi Jinping, e dando seguito alle iniziative di edificazione politica, il comitato di partito del gruppo Southwest Aluminum Co. Ltd intende promuovere vigorosamente la creazione di sezioni di studio del partito, garantire la piena ed efficace diffusione di organizzazioni di partito e attività di partito, promuovere la “doppia promozione” dei membri del partito e coinvolgere maggiormente i membri del partito come pionieri e modelli» (54). Xiamen Xiashun illustra le attività di edificazione del partito nel modo seguente: «Xiashun promuove attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali, e conferma il suo impegno a favore del sistema di riunioni congiunte tra partito, governo e lavoratori nel corso degli anni, che rappresentano un’importante piattaforma per consentire ai dipendenti di partecipare all’attività decisionale, tutelare i loro diritti e interessi e costruire un’atmosfera armoniosa» (55). Tra le altre società coinvolte nelle attività di edificazione del partito figurano Tianjin Zhongwang Aluminium Industry, Jiangsu Alcha Group e Chalco Ruimin.

(143)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (56). La presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’alluminio e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.3.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(144)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (57).

(145)

Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell’alluminio. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti direttamente o indirettamente relativi a detto settore, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Tramite questi e altri strumenti il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell’alluminio. Tali politiche si ripercuotono in modo diretto o indiretto sui costi di produzione dei prodotti di alluminio.

(146)

In linea con le risultanze della Commissione nel caso relativo ad alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Cina (58) e nel caso relativo agli estrusi di alluminio (misure provvisorie) (59), i seguenti fatti sono applicabili per analogia al presente prodotto in esame, che è, analogamente, un prodotto a valle dell’alluminio.

(147)

Sebbene il 13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (60) non contenga disposizioni specifiche sull’alluminio, per l’industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia volta a promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi è stato ribadito che, tramite il piano, verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l’assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi (61).

(148)

Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell’industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi (62), tra cui l’alluminio.

(149)

Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall’industria dell’alluminio cinese mediante, tra l’altro, il sostegno all’innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista nonché la promozione di imprese di proprietà dello Stato più dinamiche. Il piano prevede inoltre la possibilità di accumulare scorte di metalli non ferrosi, tra cui l’alluminio, garantendo la sicurezza delle risorse e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico e aumentare il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l’utilizzo degli impianti (63).

(150)

Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all’eliminazione di capacità obsolete. Esso contempla la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l’allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia elettrica (64).

(151)

Caratterizzato da un’ampia gamma di misure e politiche, il piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell’industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull’industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi fondamentali definiti nel piano includono, tra l’altro, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l’approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all’esportazione, la sicurezza delle risorse, la costituzione di scorte, l’innovazione tecnologica, la politica finanziaria nonché la relativa pianificazione e attuazione (65).

(152)

Un altro documento strategico sul settore dell’alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all’industria dell’alluminio è stato pubblicato dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (MIIT) il 18 luglio 2013 con l’intento di accelerare l’adeguamento strutturale e di limitare un’espansione disordinata degli impianti di fusione dell’alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell’approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il MIIT è l’autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell’industria dell’alluminio, nonché della pubblicazione dell’elenco di società autorizzate a operare nell’industria dell’alluminio (66).

(153)

Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell’adeguamento strutturale e della trasformazione dell’industria dei metalli non ferrosi e l’aumento dei benefici, pubblicato dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato nel 2016 (2016/42) (67), le autorità cinesi indicano quali obiettivi principali i seguenti: «ottimizzare la struttura dell’industria dei metalli non ferrosi; equilibrare sostanzialmente l’offerta e la domanda delle categorie fondamentali di prodotti; mantenere il tasso di utilizzo della capacità produttiva di alluminio elettrolitico al di sopra dell’80 %; aumentare in modo significativo la capacità di garantire l’approvvigionamento di minerali come rame e alluminio» (68). Il documento prescrive inoltre di «controllare attentamente la nuova capacità produttiva». A tal fine lo Stato impone di: «garantire l’attuazione di nuovi (riformati, ampliati) indispensabili progetti di potenziamento degli stabilimenti di produzione dell’alluminio elettrolitico; […] fare ricorso alla vigilanza sociale e ad altri strumenti; intensificare gli sforzi di vigilanza e ispezione; esaminare attentamente e gestire i nuovi progetti relativi all’alluminio elettrolitico che violano i regolamenti» (69). Tali disposizioni dimostrano il grado di intervento sostanziale del governo della RPC nel settore dei metalli non ferrosi, compreso il settore dell’alluminio.

(154)

Le suddette interferenze statali nel funzionamento del settore dell’alluminio mediante documenti di pianificazione si riflettono anche a livello provinciale. Ad esempio, l’avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica (2018/248), del 6 novembre 2018, impone di «favorire l’estensione della filiera industriale dell’alluminio elettrolitico» attraverso le seguenti azioni: «aumentare ulteriormente la percentuale di lavorazione fine e profonda dell’alluminio elettrolitico liquido e dei materiali per la lavorazione dell’alluminio; accelerare e promuovere l’estensione della filiera industriale dell’alluminio ai prodotti finiti e ai prodotti di alta gamma; ampliare l’uso di materiali di alta gamma in alluminio; aumentare le possibilità di sviluppo dell’industria di trasformazione dell’alluminio» (70).

(155)

Lo Stato è intervenuto nel funzionamento del settore dell’alluminio per molti anni prima della pubblicazione dei documenti strategici di cui sopra, come illustrato, ad esempio, dagli Orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell’industria dell’alluminio («Orientamenti in materia di ristrutturazione») (71), pubblicati dalla NDRC nell’aprile del 2006. Quest’ultima considerava l’alluminio un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale. I suddetti Orientamenti in materia di ristrutturazione stabilivano che, per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato, è necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti erano: l’agevolazione della concentrazione nell’industria; l’accesso al capitale finanziario (cfr. anche la sezione 3.3.1.8); l’organizzazione dell’industria; il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico; e l’eliminazione di capacità obsolete.

(156)

Lo Stato cinese ha inoltre interferito con il libero gioco delle forze di mercato nel settore dei prodotti di alluminio a monte, e quindi nella produzione di fattori produttivi e dei fattori produttivi per i fattori produttivi, utilizzati dai produttori del prodotto in esame. A tale riguardo, ad esempio, la comunicazione sulla promozione dello sviluppo ordinato dell’industria dell’allumina (2018/1655), pubblicata il 28 dicembre 2018 dall’Ufficio generale del MIIT (72), stabilisce, per quanto riguarda l’allumina (un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario), che «guidate dall’ideologia socialista di Xi Jinping con caratteristiche cinesi in una nuova era, [tutte le parti interessate] attuano in modo completo ed esaustivo lo spirito del 19° Congresso nazionale del partito; aderiscono all’orientamento generale della stabilità nelle attività in corso; si attengono al nuovo concetto di sviluppo; si concentrano sulle riforme strutturali sul versante dell’offerta; sfruttano appieno il ruolo decisivo del mercato nell’assegnazione delle risorse, migliorano il coinvolgimento del governo, […] soddisfano le esigenze di sviluppo interno e promuovono uno sviluppo ordinato e sano dell’industria dell’allumina» (73). Lo stesso documento afferma che «le Commissioni provinciali per lo sviluppo e le riforme e le amministrazioni del MIIT sono tenute a: aggiornarsi in merito agli attuali sviluppi dell’industria dell’allumina nella loro regione; combinare lo sviluppo economico e sociale, la base industriale, la domanda di mercato, il consumo energetico e la capacità ambientale della loro regione; rafforzare la pianificazione scientifica per lo sviluppo dell’industria dell’allumina; coordinare la struttura e la portata dello sviluppo industriale della regione; garantire le dimostrazioni dei progetti; applicare rigorosamente i requisiti di costruzione; sostenere in modo ordinato la realizzazione di progetti; rafforzare la supervisione dell’intero processo; garantire che la portata dello sviluppo dell’industria corrisponda alla domanda del mercato interno e alla capacità disponibile a livello locale; e prevenire la corsa alla realizzazione di progetti» (74). Per conseguire quest’ultimo obiettivo il documento prescrive di rafforzare la vigilanza e l’ispezione: «Conformemente alle disposizioni del presente avviso, la commissione nazionale per lo Sviluppo e le riforme, il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, di concerto con l’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi e altre parti interessate, procedono, mediante lettere di indagine, ricerche e indagini casuali, all’ispezione di progetti di costruzione a base di allumina. In caso di problemi, questi devono essere gestiti rigorosamente in conformità alle normative pertinenti» (75). Le disposizioni di cui sopra evidenziano il grado di intervento e controllo dello Stato sul mercato cinese dell’allumina, un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario, che è la materia prima utilizzata dai produttori di prodotti laminati piatti di alluminio.

(157)

Un altro fattore nella produzione del prodotto in esame è l’elettricità, che rappresenta fino al 4 % del costo di produzione dei prodotti laminati piatti di alluminio dei produttori esportatori che hanno collaborato. A tale riguardo la Commissione ha riscontrato elementi di prova delle distorsioni indotte dallo Stato che incidono sul prezzo dell’energia elettrica fornita ai produttori cinesi di alluminio. In particolare, si è stabilito che lo Stato è intervenuto a favore dei produttori cinesi praticando prezzi dell’energia differenziati e più vantaggiosi. Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell’adeguamento strutturale e della trasformazione dell’industria dei metalli non ferrosi e l’aumento dei benefici di cui sopra, le autorità cinesi hanno riconosciuto l’obiettivo politico di «continuare ad attuare la politica differenziata in materia di prezzi dell’energia elettrica; incoraggiare gli utenti di energia elettrica ammissibili a concludere accordi diretti con le imprese di produzione di energia elettrica; determinare i prezzi mediante negoziazione» (76). La Commissione ha inoltre stabilito che politiche analoghe sono state attuate a livello provinciale. Nella provincia di Yunnan, ad esempio, secondo le informazioni riportate dal China Industry Journal nel novembre 2019: «Al fine di attuare il piano, Yunnan ha successivamente pubblicato politiche specifiche quali il “Parere di attuazione concernente la promozione dello sviluppo integrato dell’energia idroelettrica e dei materiali di alluminio” e il “Piano di applicazione di prezzi preferenziali per promuovere l’uso dell’energia idroelettrica”. Sembra evidente che qualsiasi impresa che trasferisca a Yunnan la propria quota di capacità beneficerà della politica di “prezzo preferenziale, trasmissione integrale”; questo significa che per i primi cinque anni l’alluminio elettrolitico beneficerà di un prezzo preferenziale speciale per l’elettricità pari a 0,25 CNY per kWh. Per quanto riguarda la lavorazione profonda dei materiali, è concesso un prezzo preferenziale speciale per l’energia elettrica pari a 0,20 CNY per kWh. Secondo le relazioni, i progetti integrati di Henan Shenhuo e Sichuan Qiya, che hanno introdotto quote da realizzare a Yunnan, hanno già beneficiato della politica a favore dei progetti di integrazione e hanno firmato accordi pertinenti con i governi locali, le società di reti elettriche e le società di produzione di energia elettrica» (77).

(158)

Quale altro esempio di interferenza statale a livello provinciale, nel già citato avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica le autorità hanno fissato obiettivi di trasformazione e potenziamento per l’industria dell’alluminio elettrolitico per quanto riguarda il consumo energetico: «Entro il 2022 il consumo di energia elettrica dell’alluminio elettrolitico per tonnellata di alluminio dovrà diminuire a circa 12 800 kWh, il tasso di lavorazione elettrolitica profonda dell’alluminio elettrolitico nella provincia dovrà raggiungere all’incirca il 50 % e il valore aggiunto dell’alluminio per tonnellata aumentare in media di oltre il 30 %» (78).

(159)

Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di pianificazione di cui sopra, le associazioni di categoria cinesi svolgono un ruolo importante. Tali entità devono garantire che l’industria attui le politiche del governo della RPC. Questa responsabilità è confermata dal fatto che, nella loro attività, esse collaborano strettamente con le autorità statali, il che si riflette nei loro statuti. Nel caso del settore dell’alluminio, lo statuto della China Non-Ferrous Metals Industry Association (Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi) afferma in particolare che «[l’]Associazione aderisce alla linea di base del partito e a vari principi e politiche, conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali, e rispetta i valori sociali e morali. Essa rispetta l’obiettivo di servire il governo, l’industria, le imprese e i dirigenti; stabilisce e migliora il meccanismo di autodisciplina dell’industria; coinvolge pienamente il personale governativo per ottenere assistenza; svolge un ruolo di ponte tra il governo e le imprese» (articolo 3). Analogamente, l’articolo 25 stabilisce che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell’Associazione devono soddisfare, come prima condizione, il fatto di: «aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche» (79).

(160)

Analogamente, lo statuto dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi stabilisce che «l’Associazione accetta orientamenti commerciali nonché supervisione e gestione da parte della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi» (articolo 4). Uno degli elementi consolidati dell’ambito di attività dell’associazione è anche quello di «presentare attivamente suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell’industria, sulle politiche, sulle leggi e sui regolamenti industriali, conformemente ai principi e ai compiti generali del partito e dello Stato relativi alla costruzione di un sistema socialista di economia di mercato e tenendo conto della situazione reale dell’industria» (articolo 6). Infine, l’articolo 22 stabilisce altresì che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell’Associazione devono soddisfare, tra l’altro, la seguente condizione: «aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche» (80).

(161)

La serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l’alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra quindi chiaramente l’elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell’alluminio (81). Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(162)

Oltre ai piani, l’intervento del governo nel settore ha assunto la forma, tra l’altro, di misure relative alle esportazioni, tra cui dazi all’esportazione, contingenti all’esportazione, requisiti in termini di andamento delle esportazioni e di prezzi minimi all’esportazione di diverse materie prime per l’alluminio.

(163)

Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei suoi fattori produttivi, con l’intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo riduzioni IVA integrali o parziali su prodotti di alluminio trasformati, in combinazione con riduzioni IVA incomplete e tasse all’esportazione sull’alluminio primario (82).

(164)

Il prezzo dei fattori produttivi fondamentali, quali l’energia e l’elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento governativo (83). Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica relativa alla costituzione di scorte tramite l’Ufficio di riserva statale e il ruolo dello Shanghai Futures Exchange (SHFE) (84). Diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno inoltre stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio (85). Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell’alluminio ha generato un eccesso di capacità (86), che costituisce probabilmente l’esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(165)

Lo studio dell’OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell’alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori produttivi, in particolare l’energia elettrica e l’allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (87). Lo studio dell’OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell’alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali (88).

(166)

In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere le industrie fondamentali, compreso il settore dell’alluminio, che comprende la produzione di prodotti laminati piatti di alluminio e di alluminio primario, vale a dire la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame (che costituisce oltre il 50 % dei suoi costi di produzione). Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.3.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(167)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure di insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (89).

(168)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (90). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (91). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l’attuazione dei piani economici (92).

(169)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dei prodotti laminati piatti di alluminio.

(170)

Dette risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell’inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili, che la fornitura di terreni da parte del governo della Cina per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata (93).

(171)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’alluminio, anche in relazione al prodotto in esame.

3.3.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(172)

Nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (94). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (95). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (96). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(173)

Non sono stati presentati elementi di prova pertinenti a sostegno del fatto che il settore dell’alluminio, compreso quello della produzione di prodotti laminati piatti di alluminio, non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell’alluminio subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.3.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(174)

L’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(175)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (97) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) (98) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo rispettano l’esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (99). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (100).

(176)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali l’esigenza di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(177)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (101).

(178)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (102). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti alle imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(179)

A tale proposito, lo studio dell’OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio nella RPC hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell’impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l’impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell’impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all’attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all’impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell’OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottovalutazione del rischio associato a tali mutuatari (103).

(180)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(181)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(182)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(183)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(184)

Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che il settore dell’alluminio, compresi i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.3.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(185)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili risulta che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1. a 3.3.1.5. si applicano a tutto il paese e a tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.3.1.6. a 3.3.1.8.

(186)

La Commissione rammenta che, per fabbricare prodotti laminati piatti di alluminio, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(187)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti laminati piatti di alluminio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dai produttori esportatori a tale riguardo sono trattati nella sezione seguente.

3.3.1.10.   Conclusioni

(188)

Dall’analisi di cui sopra, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti l’intervento pubblico nell’economia cinese in generale e nel settore dell’alluminio (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

3.3.1.11.   Osservazioni delle parti interessate

(189)

Nelle sue osservazioni, un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha rilevato innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, non è coerente con l’accordo antidumping dell’OMC. Questo perché, in primo luogo, l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC riconosce tre scenari che consentono la determinazione del valore normale: i) le vendite non avvengono nel corso delle normali operazioni commerciali, ii) esiste una particolare situazione di mercato o iii) a causa del basso volume di vendite sul mercato interno, tali vendite non sono rappresentative. Xiamen Xiashun ha affermato che le distorsioni significative non corrispondono a nessuno dei tre criteri. Ha comunicato inoltre che, anche se si potrebbe ritenere che il concetto di distorsione significativa rientri nel secondo dei criteri di cui sopra, il panel dell’OMC nel caso DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 ha confermato che il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno del prodotto in esame e dei relativi fattori produttivi sia influenzato da distorsioni governative non era sufficiente per ritenere che un valido confronto tra vendite sul mercato interno e vendite all’esportazione non sia possibile «a causa della particolare situazione di mercato». Xiamen Xiashun ha osservato inoltre che la Commissione ha applicato la costruzione del valore normale in modo sistematico, mentre sarebbe opportuno verificare caso per caso se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Xiamen Xiashun ha affermato altresì che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC dispone che la determinazione del valore normale deve riflettere «un costo nel paese di origine», come confermato nei casi OMC DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e OMC DS473 UE —Biodiesel. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente ai requisiti di cui all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e al caso DS473, aggiungendo inoltre che, in base alle risultanze nel caso OMC DS427 Cina — Misure antidumping e compensative sui polli da carne degli Stati Uniti, le autorità incaricate dell’inchiesta devono tenere conto dei costi registrati dei produttori esportatori, a meno che non siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti o non riflettano in misura ragionevole i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto considerato. Anche se i costi registrati soddisfano queste due condizioni, secondo Xiamen Xiashun l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, in quanto i costi del produttore esportatore sono sistematicamente ignorati.

(190)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall’organo d’appello dell’OMC nel caso DS473 Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato che i casi DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e DS427 Cina — Polli da carne non riguardavano l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base né le condizioni per la sua applicazione. In tali casi inoltre le situazioni fattuali di base erano diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l’applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base, che riguarda l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, solo qualora si accerti l’esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(191)

In secondo luogo, Xiamen Xiashun ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Ha precisato inoltre che nel caso DS219 CE – Accessori per tubi, l’organo d’appello ha confermato che l’autorità incaricata dell’inchiesta ha l’obbligo di utilizzare SGAV e profitti effettivi dei produttori esportatori, nella misura in cui tali dati siano disponibili. Xiamen Xiashun ha pertanto affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era incompatibile con l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.

(192)

La Commissione ha osservato che una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Come spiegato al considerando 190, la stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l’utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come illustrato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni nell’industria cinese dei prodotti laminati piatti di alluminio, ma non è stato fornito alcun elemento di prova positivo a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(193)

In terzo luogo, Xiamen Xiashun ha affermato che secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a effettuare un’analisi specifica relativa alle singole società e ai singoli costi. Avrebbe dovuto pertanto effettuare un’analisi specifica relativa a Xiamen Xiashun sulla base della risposta al questionario fornita dalla stessa.

(194)

La Commissione osserva che l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l’esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso la stessa disposizione del regolamento di base prevede l’utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Non è stato tuttavia stabilito che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova precisi e adeguati relativi a prezzi e costi esenti da distorsioni.

(195)

I calcoli concernenti il dazio antidumping applicato a Xiamen Xiashun inoltre riflettono i dati presentati dalla stessa società, calcolati secondo le disposizioni del regolamento di base, in particolare l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Non era dimostrato che i prezzi e i costi di Xiamen Xiashun fossero esenti dalle distorsioni pervasive stabilite sulla base degli elementi di prova disponibili. I margini di dumping provvisori quindi rispecchiano la situazione specifica della società, compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell’esistenza e dell’impatto di distorsioni significative nella RPC. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(196)

Per quanto riguarda la situazione individuale della società, Xiamen Xiashun ha comunicato innanzitutto di essere un’impresa di proprietà interamente straniera (wholly owned foreign enterprise — «WOFE») soggetta al diritto cinese. Il suo azionista era Daching Enterprises Limited, una società costituita a Hong Kong. Xiamen Xiashun ha inoltre comunicato che i suoi bilanci erano soggetti a revisione a norma dei principi contabili internazionali, in quanto appartenente a un gruppo internazionale. Ha dichiarato di essere una società privata e che non esistevano elementi di prova del fatto che fosse soggetta alla proprietà, al controllo, alla supervisione strategica o all’orientamento delle autorità cinesi come una società di proprietà dello Stato, né che fosse soggetta a una supervisione e a un orientamento di natura politica in virtù della presenza dello Stato che interferisce nella determinazione di prezzi e costi. Xiamen Xiashun ha pertanto affermato di non essere di proprietà, né di operare «sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione» come indicato nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.

(197)

La Commissione ha ribadito che una volta che si sono accertate distorsioni significative, il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si applica in tutto il paese, a meno che non sia positivamente accertato che taluni costi sono esenti da distorsioni. Xiamen Xiashun non ha fornito tali elementi di prova, bensì solo alcune argomentazioni generiche concernenti determinati criteri elencati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), in merito all’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore nel suo complesso e non collegate a specifiche voci di costo esenti da distorsioni. Gli elementi di prova circa la situazione specifica di Xiamen Xiashun in quanto asseritamente indipendente dal controllo statale non sono pertinenti in questo contesto. La Commissione ha comunque osservato che, anche se queste argomentazioni fossero pertinenti in questo contesto, quod non, in sostanza l’argomentazione di Xiamen Xiashun di non essere soggetta all’influenza dello Stato, in termini di proprietà, controllo o supervisione strategica e orientamento da parte delle autorità cinesi, non corrisponde alla realtà. I consistenti elementi di prova e le conclusioni nelle sezioni da 3.3.1.3 a 3.3.1.5 dimostrano l’entità e la pervasività dell’influenza del governo e del PCC nell’economia cinese, compreso il settore dell’alluminio. Xiamen Xiashun non ha presentato elementi di prova sufficienti per mettere in dubbio tali risultanze. Come indicato nella sezione 3.3.1.8, il governo dispone inoltre di un ampio numero di strumenti e incentivi finanziari per indurre le società, anche quelle private, a seguire i suoi orientamenti. Come descritto nella stessa sezione, le istituzioni finanziarie, anche private, dispongono di incentivi per agevolare l’accesso a finanziamenti per progetti in linea con i piani governativi, con un conseguente impatto sostanziale sulle imprese private, che devono conformarsi alle direttive statali per assicurarsi liquidità finanziaria.

(198)

Per quanto riguarda nello specifico Xiamen Xiashun, la Commissione ha osservato che è formalmente riconosciuta come: impresa high-tech fondamentale a livello nazionale dal Consiglio di Stato; impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian dalla Commissione per l’economia e la tecnologia dell’informazione della provincia di Fujian; impresa innovativa della provincia di Fujian dall’Ufficio per la scienza e la tecnologia della provincia di Fujian, dalla Commissione per l’economia e la tecnologia dell’informazione della provincia di Fujian, dalla Federazione provinciale dei sindacati di Fujian e dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo popolare della provincia di Fujian (104). Per ricevere questi riconoscimenti formali, la società deve aver soddisfatto i pertinenti requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l’adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Questo è necessario anche per poter conservare tali riconoscimenti e beneficiare ulteriormente del sostegno governativo, diretto o indiretto, che ne consegue. Alcuni esempi di politiche, obiettivi e vantaggi specifici collegati al riconoscimento di impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian, conferito a Xiamen Xiashun, comprendono quanto segue: «coinvolgere le imprese portanti come leader ed esempi, promuovere il rapido sviluppo scientifico delle industrie strategiche ed emergenti di Fujian e realizzare gli obiettivi e i compiti stabiliti nel “piano di attuazione per accelerare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti nella provincia di Fujian”»; «sostenere vari tipi di fondi di venture capital di Fujian, affinché le industrie strategiche ed emergenti effettuino investimenti azionari intesi a sviluppare progetti fondamentali di imprese portanti»; «incoraggiare e sostenere la quotazione in borsa delle imprese portanti per le industrie strategiche ed emergenti della provincia, per ottenere finanziamenti ed emettere obbligazioni societarie, cambiali finanziarie a breve termine ecc., e fornire sostegno e servizi pertinenti per i finanziamenti societari»; «insieme ai dipartimenti economici e commerciali di distretti e città, della zona sperimentale comprensiva di Pingtan e con holding provinciali, il comitato economico e commerciale provinciale ha istituito un sistema operativo e di contatto con imprese portanti per le industrie emergenti, per contribuire al coordinamento e risolvere difficoltà e problemi incontrati nello sviluppo delle imprese, e garantire il monitoraggio e l’analisi dello sviluppo delle imprese portanti» (105). La Commissione non ha pertanto accolto la difesa specifica di Xiamen Xiashun, secondo cui la società non sarebbe soggetta al controllo o alla supervisione strategica o all’orientamento delle autorità della RPC.

(199)

Xiamen Xiashun ha anche comunicato di essere costituita secondo la legge sul commercio estero della Repubblica popolare cinese, la legge sugli investimenti stranieri della Repubblica popolare cinese, la legge sulle società della Repubblica popolare cinese e di essere soggetta alla legge sul fallimento delle imprese della Repubblica popolare cinese. Ai sensi di tali normative, essendo tutelata dalla legge sul fallimento poteva effettuare liberamente trasferimenti di capitale in entrata e in uscita a norma di legge. La società ha affermato altresì che i suoi bilanci erano sottoposti a revisione da Ernst&Young secondo i principi contabili internazionali e qualora la sua situazione finanziaria fosse stata a rischio avrebbe dovuto attenersi alle norme internazionali ed eventualmente essere dichiarata in fallimento.

(200)

La Commissione ha ricordato che, come descritto nella sezione 3.3.1.6, le distorsioni presenti nella RPC nell’ambito del diritto non derivano dal fatto che le leggi cinesi siano inadeguate per i loro scopi. Al contrario, le leggi cinesi sono modellate su leggi analoghe di altri paesi, per cui non sussistono problemi di qualità delle leggi in quanto tali. Il problema risiede nell’applicazione inadeguata delle leggi e nel ruolo svolto dallo Stato nei procedimenti fallimentari. In base alle risultanze di cui alla sezione 3.3.1.6 e in mancanza di prove del fatto che Xiamen Xiashun non sarebbe soggetta alle distorsioni presenti a livello nazionale nei procedimenti fallimentari, tale argomentazione è stata respinta.

(201)

Xiamen Xiashun ha osservato inoltre di aver condotto trattative indipendenti sui prezzi con i propri acquirenti nell’UE o altrove sulla base del costo di produzione e alle condizioni di mercato prevalenti. Ha aggiunto che il prezzo di vendita applicato ai suoi acquirenti nell’UE si basava su un premio di conversione più il prezzo dell’alluminio quotato, per le vendite nell’UE, presso la borsa londinese dei metalli (LME).

(202)

Secondo quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è calcolato in base a costi o valori di riferimento esenti da distorsioni, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative. Le argomentazioni riassunte nel considerando precedente si basano sul costo di produzione e sulle condizioni di mercato prevalenti per la vendita ad acquirenti nell’UE (o altrove). Il contesto e la situazione fattuale riguardano pertanto il prezzo all’esportazione nell’UE (e altrove) e non il valore normale, che è l’oggetto della disposizione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(203)

Per quanto riguarda le materie prime, Xiamen Xiashun ha affermato che non esistono politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato nella RPC. Ritiene di disporre della libertà di scegliere i propri fornitori, che si tratti di produttori o di distributori, a prezzi negoziati liberamente. Il prezzo d’acquisto delle materie prime e di altri fattori produttivi inoltre era determinato mediante negoziazioni e gare tra diversi fornitori. Xiamen Xiashun ha affermato anche di acquistare all’estero una parte delle sue materie prime. In particolare, si tratta di vergelle in lega di alluminio-titanio-boro, che acquista integralmente dal Regno Unito.

(204)

A tale proposito, la Commissione ha ricordato che Xiamen Xiashun non ha fornito elementi di prova che comprovassero positivamente che i costi sostenuti per l’acquisto di fattori produttivi sul mercato interno non erano influenzati dal sostanziale intervento governativo indicato dalle risultanze di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. L’inchiesta ha accertato l’esistenza di distorsioni lungo l’intera catena del settore dei prodotti laminati piatti di alluminio. Tali distorsioni riguardano anche i fornitori di materie prime, che sono soggetti a tutti i tipi di distorsioni riscontrati nella RPC, tra cui il costo dell’energia elettrica e del lavoro, l’accesso a finanziamenti ecc. Per contro, nel caso degli acquisti all’estero di Xiamen Xiashun, sulla base degli elementi di prova presentati e successivamente sottoposti a controllo incrociato a distanza, tra cui la risposta al questionario, i contratti pertinenti e un’analisi del prezzo di tali acquisti (che evidenzia prezzi analoghi a quelli praticati dal paese rappresentativo), e l’assenza di elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative a questo fattore produttivo nel Regno Unito, è stato positivamente accertato che il prezzo d’acquisto delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro dal Regno Unito (che rappresenta una piccola parte dei costi generali delle materie prime di questa società) è esente da distorsioni e non deve essere sostituito con i dati di un paese rappresentativo.

(205)

Dall’inchiesta è emerso inoltre che Xiamen Xiashun ha costituito, congiuntamente con Yunlu Aluminum Co., un’impresa di proprietà dello Stato, una società denominata Yunnan Yongshun Aluminium Co., Ltd. nella contea di Jianshui, provincia di Yunnan. Tale società è un fornitore di Xiamen Xiashun e la sua attività principale è la produzione di placche in lega di alluminio di grandi dimensioni. L’esempio di cui sopra dimostra che, in primo luogo, Xiamen Xiashun collabora strettamente con lo Stato cinese, creando una joint venture con un’impresa di proprietà dello Stato e, in secondo luogo, che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardano anche i suoi fornitori.

(206)

Xiamen Xiashun ha affermato inoltre che il governo non aveva alcuna influenza sulla sua capacità di accedere al credito o sulle condizioni del credito concesso alla società e che tali condizioni, come il tasso di interesse, sono determinate in base al relativo tasso di mercato prevalente. Xiamen Xiashun ha anche asserito che le sue SGAV erano congrue ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere prese in considerazione.

(207)

La Commissione ha ricordato che, al fine di stabilire l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. Anche se non ha beneficiato direttamente di alcun finanziamento pubblico significativo, quod non, Xiamen Xiashun era ammissibile al sostegno finanziario, come descritto nelle sezioni 3.3.1.8 e 3.3.1.5. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato nella sezione 3.3.1.5, il produttore esportatore, come tutte le società del settore dell’alluminio, era soggetto ai documenti di pianificazione e orientamento dello Stato cinese e ha avuto accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese descritto nella sezione 3.3.1.8. A tale riguardo, le banche e gli altri istituti finanziari, seguendo gli orientamenti del governo della RPC, agevolano l’accesso ai finanziamenti per gli operatori del mercato, compresi i produttori di prodotti di alluminio, creando così una rete di sicurezza finanziaria per tali imprese e conferendo loro un vantaggio supplementare rispetto alle loro controparti situate al di fuori della RPC. Come illustrato inoltre al considerando 198, Xiamen Xiashun, in virtù del suo status di industria strategica emergente, è ammessa al sostegno finanziario disponibile per le società che godono di tale status, come descritto in detto considerando.

(208)

Per quanto concerne il lavoro, Xiamen Xiashun ha affermato di applicare un sistema retributivo normale e adeguato. Ha negoziato in maniera indipendente le singole retribuzioni con i propri dipendenti, sulla base delle tariffe di mercato, nonché delle competenze e dei risultati personali. Xiamen Xiashun ha aggiunto che nella RPC non esiste un mandato di Stato in merito al controllo dei salari.

(209)

La Commissione ha ricordato che distorsioni relative al mercato del lavoro sono state accertate a livello nazionale nella sezione 3.3.1.7. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l’assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari, descritto al considerando 172, esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC. A tale proposito, non esistono elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli effetti distorsivi dell’assenza di sindacati indipendenti a livello nazionale e del sistema di registrazione dei nuclei familiari non si applichino a Xiamen Xiashun. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(210)

Xiamen Xiashun ha affermato infine che, per tutte le ragioni citate sopra, le sue SGAV e i suoi profitti erano congrui ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere considerati nei calcoli.

(211)

Per quanto riguarda l’argomentazione concernente SGAV e profitti, la Commissione ha rilevato in primo luogo che era generica e priva di fondamento, in quanto si riferiva semplicemente alle altre argomentazioni dello stesso produttore esportatore che sono state tutte respinte. Inoltre l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base dispone specificamente che qualora sia accertata l’esistenza di distorsioni significative, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti». Poiché questo vale per la presente inchiesta e il produttore esportatore i suoi fornitori sono interessati da tali distorsioni, tali argomentazioni sono state respinte.

(212)

In risposta alle osservazioni di Xiamen Xiashun, Airoldi ha presentato una serie di osservazioni su distorsioni significative per quanto riguarda le informazioni comunicate da altre parti interessate, a norma del punto 8, i), dell’avviso di apertura.

(213)

In primo luogo, Airoldi ha espresso il proprio sostegno per le osservazioni di Xiamen Xiashun presentate in fase di apertura in merito all’incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con varie disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC.

(214)

La questione della compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base con la legislazione dell’OMC è stata già discussa ai considerando da 189 a 195. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(215)

Airoldi ha affermato inoltre che, qualora la Commissione pervenisse alla conclusione che nella RPC esistono distorsioni significative, dovrebbe comunque effettuare un’analisi specifica dei costi del produttore esportatore e tenere conto dei costi del produttore esportatore sul mercato interno che risultano esenti da distorsioni.

(216)

La Commissione ha spiegato al considerando 195 che tutti i calcoli si sono basati su dati specifici della società e che sia i tipi di fattori produttivi sia i rispettivi importi sono stati utilizzati come indicato dalla società, sostituendo solo i valori con un riferimento esente da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(217)

In terzo luogo, Airoldi ha osservato che la denuncia presentata dalla European Aluminium Association di fatto era una denuncia antisovvenzione, poiché il testo della denuncia si riferiva in vari casi a sovvenzioni disponibili a favore dei produttori di prodotti laminati piatti di alluminio nella RPC. Airoldi ha affermato che presentando la denuncia antidumping e basandosi sull’assunto che fosse automaticamente applicabile il metodo del paese rappresentativo, il denunciante ha tentato di eludere l’essenza stessa dei diversi obiettivi delle inchieste antisovvenzioni e antidumping. Le prime affrontavano pratiche commerciali sleali derivanti dai vantaggi conferiti dallo Stato. Le seconde riguardavano pratiche commerciali sleali attuate dai singoli esportatori. Airoldi ha osservato che il fatto di accogliere tali argomentazioni configura una violazione degli stessi obiettivi dei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni (106).

(218)

La Commissione ha ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dispone che sia dimostrata l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore in questione. I riferimenti a sovvenzioni contenuti nella denuncia sono intesi a illustrare la presenza di distorsioni significative nella RPC, conformemente a quanto disposto in particolare dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino (politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato). È innegabile che le sovvenzioni sono solo uno dei mezzi utilizzati dai governi per interferire con le forze del libero mercato e dimostrano quindi l’esistenza di un sostanziale intervento statale secondo quanto disposto dal regolamento antidumping di base. La denuncia era pertanto pienamente conforme alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento antidumping di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(219)

In quarto luogo, Airoldi ha asserito che il denunciante avrebbe suggerito che la Commissione era vincolata dal principio dello stare decisis per quanto riguarda le sue precedenti inchieste, di cui ai punti da 85 a 87 della denuncia. Airoldi ha spiegato che un simile ragionamento era manifestamente incompatibile con i principi basilari dell’onere della prova a norma dei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni. Secondo il parere di Airoldi, l’intera premessa dell’applicazione del metodo del paese rappresentativo si basava soltanto su due documenti probatori: i) la relazione della Commissione del 2017; e ii) la relazione dell’OCSE. Il denunciante non ha attuato una procedura di dovuta diligenza per accertare l’esistenza di regimi specifici, con riferimento a misure specifiche applicabili nella RPC a vantaggio esclusivo del settore dell’alluminio nella RPC. Le argomentazioni erano prive di fondamento e di sostegno probatorio. Airoldi ha pertanto chiesto il rigetto della denuncia a causa del mancato adempimento dell’onere della prova da parte del denunciante.

(220)

La Commissione ha ricordato che la determinazione dell’effettiva sussistenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni e non in fase di apertura. Sulla base degli elementi di prova presentati nella denuncia, comprese le due relazioni, ossia la relazione per paese e la relazione dell’OCSE, e la serie di fonti oggettive soggiacenti ivi indicate, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dal denunciante sulle distorsioni significative fossero sufficienti per aprire l’inchiesta su questa base e in piena conformità con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base, che conferisce specificamente ai denuncianti la possibilità di utilizzare la relazione per paese come elemento di prova nel presentare una denuncia. Per quanto riguarda la relazione per paese, la Commissione ha ricordato che si tratta di un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata pubblicata nel dicembre 2017 e tutte le parti hanno avuto ampie opportunità di confutarla o integrarla, o di presentare osservazioni al riguardo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, ma la Commissione non ha ricevuto osservazioni, né elementi di prova che avrebbero invalidato la relazione. Le risultanze di precedenti inchieste, come quelle di cui ai punti da 85 a 87 della denuncia, costituiscono un elemento di prova pertinente, in particolare perché, oltre alle distorsioni a livello nazionale presenti nello stesso paese, riguardavano nello specifico anche distorsioni e situazioni nel settore dell’alluminio, che con tutta probabilità interessano anche i produttori esportatori nella presente inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(221)

Airoldi ha espresso infine il suo sostegno per l’argomentazione di Xiamen Xiashun secondo cui i prezzi dei lingotti di alluminio in Cina sono determinati dalle forze di mercato, dalla LME o dalla Shanghai Futures Exchange, e maggiorati di un premio di conversione. Un’osservazione analoga è pervenuta anche da Jiangsu Alcha Group, che nella risposta al questionario ha affermato che tutti i suoi acquisti erano effettuati sulla base di trattative con i fornitori alle normali condizioni di mercato e non erano influenzati da distorsioni significative. A titolo di esempio, Jiangsu Alcha Group ha fornito elementi di prova per dimostrare che il suo prezzo di acquisto dei lingotti di alluminio nel periodo dell’inchiesta era superiore al prezzo LME.

(222)

La Commissione ha osservato che i lingotti di alluminio sono soggetti a una tassa all’esportazione nella RPC. L’applicazione di questa specifica tassa all’esportazione provoca distorsioni nel normale funzionamento delle forze di mercato limitando le esportazioni e aumentando l’offerta interna di lingotti di alluminio per i produttori di alluminio in Cina. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui i prezzi dei lingotti di alluminio in Cina erano esenti da interferenze dello Stato e determinati dalle forze di mercato. A questo proposito, il prezzo effettivo pagato non è un fattore determinante. Non è stato positivamente accertato che i lingotti di alluminio non fossero influenzati dagli interventi governativi secondo le risultanze di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. Tali distorsioni riguardano anche i fornitori nazionali di lingotti di alluminio, che sono soggetti a tutti i tipi di distorsioni riscontrati nella RPC, tra cui il costo dell’energia elettrica e il costo del lavoro, l’accesso ai finanziamenti ecc.

3.3.1.12.   Conclusioni generali sulle distorsioni significative

(223)

Avendo respinto tutte le argomentazioni sopra esposte, la Commissione ha ribadito la sua conclusione di cui al considerando 188, secondo la quale non era opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(224)

La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Nel contempo la Commissione ha accettato i prezzi delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro di un produttore esportatore che ha acquistato quella particolare materia prima interamente dal Regno Unito, come spiegato al considerando 204.

3.4.   Paese rappresentativo

3.4.1.   Osservazioni generali

(225)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

1)

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (107);

2)

la produzione del prodotto in esame in quel paese;

3)

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

4)

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(226)

Come indicato ai considerando da 111 a 113, la Commissione ha messo a disposizione due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito: rispettivamente la nota del 5 ottobre («prima nota») e la nota del 25 novembre («seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. La valutazione della Commissione su tali fatti ed elementi di prova e le relative conclusioni si possono riassumere come segue.

3.4.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

(227)

Nella prima nota, la Commissione ha individuato 55 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel periodo dell’inchiesta, la Banca mondiale ha classificato questi paesi come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Come dichiarato nella denuncia tuttavia era noto che una parte significativa della produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta avveniva solo in sei di questi paesi, segnatamente in Brasile, Indonesia, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia.

(228)

Nel periodo dell’inchiesta Indonesia, Sud Africa e Russia erano soggetti a restrizioni all’esportazione di alluminio, una delle principali materie prime per realizzare il prodotto oggetto dell’inchiesta (108). Poiché tali restrizioni potevano anche influenzare e falsare il prezzo all’importazione di questa materia prima, la Commissione ha concluso che non avrebbe preso in considerazione questi paesi quali paesi rappresentativi adeguati e ha valutato ulteriormente la disponibilità di dati pubblici pertinenti solo per Brasile, Thailandia e Turchia.

3.4.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(229)

Nella prima nota, la Commissione ha fornito informazioni su dati pubblici pertinenti, in particolare sulla disponibilità di informazioni finanziarie relative a società che producono il prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile, Thailandia e Turchia, e sulle importazioni in questi paesi delle materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta individuate dalle parti interessate.

(230)

Secondo la banca dati del Global Trade Atlas («GTA»), Brasile, Thailandia e Turchia hanno importato la maggior parte delle materie prime pertinenti in quantità rappresentative e tali importazioni potevano quindi essere utilizzate come riferimento per stabilire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Anche la Commissione ha individuato produttori di questi paesi con informazioni disponibili al pubblico (109).

(231)

Dopo aver ricevuto le osservazioni sulla prima nota, la Commissione ha analizzato le informazioni a sua disposizione e ha valutato che i dati pubblici disponibili più adeguati fossero quelli della società brasiliana Novelis do Brasil Ltda («Novelis do Brasil»). Contrariamente ai produttori individuati in Thailandia e Turchia, questa società disponeva di bilanci certificati sul proprio sito web (110), e le informazioni finanziarie si sovrapponevano per nove mesi al periodo dell’inchiesta.

(232)

La Commissione ha quindi proposto nella seconda nota di selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni e di utilizzare i dati della società brasiliana Novelis do Brasil per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti esente da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(233)

Numerose parti interessate (111) hanno sollevato obiezioni contro la scelta del Brasile come paese rappresentativo appropriato. In particolare hanno sostenuto che le politiche governative, l’esistenza di imposte differenti (112) sui prodotti importati e le inefficienze legate alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile comportavano prezzi eccezionalmente elevati del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato brasiliano e profitti eccessivamente elevati per la società brasiliana. I profitti della società brasiliana Novelis do Brasil quindi non costituivano presumibilmente un valore di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base (113).

(234)

Alcune parti interessate (Airoldi Metalli Spa e Xiamen Xiashun) hanno rilevato inoltre che il 29 luglio 2020 le autorità brasiliane hanno aperto un’inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di prodotti di alluminio in Brasile [circolare n. 46 del 28 luglio 2020 («circolare 46») del segretariato brasiliano del Commercio estero] (114).

(235)

La definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta citata nella circolare 46 si sovrapponeva ampiamente alla definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta, di cui alla sezione 2. Nella circolare 46 sono inoltre pubblicati, in formato indicizzato, i risultati operativi dei denuncianti (tre società tra cui Novelis do Brasil) dai quali è emerso che nel periodo 2015-2019 i denuncianti hanno registrato delle perdite (115).

(236)

Sulla base di questi nuovi elementi di prova, e malgrado il fatto che la circolare 46 contenga cifre indicizzate consolidate per i tre produttori denuncianti, la Commissione ha ritenuto improbabile che i profitti indicati da Novelis do Brasil (19,4 % nell’ultimo esercizio finanziario) (116) fossero stati realizzati sul prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale proposito, poiché la società produce un’ampia gamma di prodotti (117), la Commissione ha ritenuto che tale profitto fosse stato realizzato, con tutta probabilità e in larga misura, in relazione ad altri prodotti fabbricati da Novelis do Brasil, quali i prodotti per l’industria aerospaziale e automobilistica e le lattine per bevande.

(237)

La Commissione ha pertanto ritenuto in via provvisoria che i dati di Novelis do Brasil non costituissero un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti per il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(238)

La Commissione ha quindi valutato nuovamente nel merito rispettivamente Thailandia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. Gli unici dati finanziari disponibili pubblicamente di società in Thailandia e Turchia tuttavia si sovrappongono solo parzialmente al periodo dell’inchiesta. Nell’esercizio finanziario disponibile più recente i risultati operativi di queste società inoltre erano vicini al punto di equilibrio (118). La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati di queste società non costituissero un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti esenti da distorsioni.

(239)

Data la situazione, la Commissione ha ritenuto che in tali circostanze potessero essere appropriati i dati di società operanti in un settore che produceva un prodotto simile. Questa conclusione è stata raggiunta in prossimità dell’adozione di misure provvisorie. Alla luce dei vincoli imposti dai termini obbligatori stabiliti nel regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di basare in via provvisoria la propria analisi su conoscenze e informazioni già disponibili in un’altra inchiesta antidumping in corso nello stesso settore (alluminio), riguardante un prodotto simile e un periodo simile: gli estrusi in alluminio (119). Gli estrusi in alluminio sono prodotti che presentano caratteristiche tecniche e fisiche simili ai prodotti laminati piatti di alluminio. Per quanto concerne il processo di produzione, l’alluminio può essere trasformato in una serie di prodotti mediante estrusione, laminazione o fusione. Con il processo di estrusione si realizzano profilati di alluminio di diverse forme. I prodotti laminati piatti di alluminio comprendono fogli piatti, fogli arrotolati, lamiere e fogli. Questi prodotti inoltre sono spesso realizzati dalle stesse società che fabbricano prodotti laminati piatti di alluminio o all’interno dello stesso gruppo.

(240)

La Commissione intende proseguire l’inchiesta e qualora ottenga dati nuovi e appropriati da potenziali paesi rappresentativi la situazione potrebbe essere rivalutata.

(241)

Considerando le analogie tra AFRP e prodotti estrusi in alluminio e il fatto che i dati pertinenti erano pubblicamente disponibili (120), la Commissione ha pertanto deciso in via provvisoria di utilizzare dati delle società che producono estrusi in alluminio poiché questi dati, secondo il parere della Commissione, erano rappresentativi della situazione delle società produttrici di prodotti laminati piatti di alluminio.

3.4.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(242)

Avendo stabilito che la Turchia era il paese rappresentativo appropriato in questa fase dell’inchiesta, sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.4.5.   Conclusioni

(243)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso in via provvisoria di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.5.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

(244)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(245)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il Global Trade Atlas («GTA»). Nella medesima nota la Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si è ritenuto inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi GTA.

(246)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota.

(247)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l’elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle risposte al questionario.

(248)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 2

Fattori produttivi e fonti di informazioni

Materie prime

Codice merci in Turchia

Valore

Unità di misura

Leghe di alluminio

760120800000

14,01

kg

Polvere di allumina

281820

6,94

kg

Lingotti di alluminio

760110

12,73

kg

Alluminio liquido

760110000000 – costi di trasformazione

12,20

kg

Fluoruro di alluminio

282612

10,37

kg

Avanzi di alluminio

760200190000

11,01

kg

Placche di alluminio

760120200000

13,91

kg

Rame per catodi

740329

39,47

kg

Rotoli laminati a freddo

760612920000

26,06

kg

Rotoli laminati a caldo

760612930000

760612990000

31,86

kg

Lamiere laminate a caldo

760612990000

36,02

kg

Lingotti di magnesio

810411

19,50

kg

Agente di fusione rame

740329

39,47

kg

Agente di fusione ferro

720299300000

720299800000

10,88

kg

Agente di fusione manganese

811100

15,59

kg

Coke di petrolio

271311

0,42

kg

Pece

270810

3,82

kg

Olio di laminazione

271012110000

3,17

kg

Carbone bituminoso

270119000000

0,59

kg

Filo in lega di titanio carbonio

760521

21,77

kg

Lingotti di zinco

790111

15,93

kg

Agente di silicio per fusione rapida

280469

18,38

kg

Agente di ferro

732690

37,13

kg

Agente di cromo

811221

54,20

kg

Scorie di alluminio

262040

7,59

kg

Residui di oli

340399

33,3

kg

Lavoro

Lavoro

N/D

42,21

ora

Energia

Energia elettrica

N/D

0,62

KWH

Gas

N/D

1,95

m3

Acqua

N/D

5,21

m3

Sottoprodotti/scarti

Avanzi di alluminio

760200190000

11,01

kg

3.5.1.   Materie prime utilizzate nel processo di produzione

(249)

Al fine di stabilire il prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione (cif) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (121). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC, avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base (considerando da 188 a 224). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. La media ponderata del prezzo all’importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all’importazione, se del caso.

(250)

Per un numero limitato di fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha assimilato tali fattori produttivi a materiali di consumo, come spiegato al considerando 13.

(251)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(252)

La Commissione ha rilevato che l’alluminio liquido, utilizzato come fattore produttivo da una delle società del Nanshan Group, non poteva essere trasportato su lunghe distanze e che non esisteva un valore di riferimento internazionale per questo fattore produttivo. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare come valore di riferimento alternativo il prezzo esente da distorsioni dei lingotti di alluminio classificati con il codice SA 7601 10, dal quale sono stati dedotti i costi di trasformazione, espressi in percentuale, sostenuti dalla società interessata per trasformare l’alluminio liquido in lingotti (122).

(253)

Dopo la pubblicazione della seconda nota, Nanshan Group ha ribadito l’argomentazione presentata dopo la pubblicazione della prima nota, ossia che gli avanzi di alluminio utilizzati per realizzare il prodotto oggetto dell’inchiesta presentavano la stessa purezza di alluminio dei prodotti finiti e che, in termini di utilizzo, questo prodotto era riciclato nella fase di fusione allo stesso modo dei lingotti di alluminio. Secondo Nanshan Group, il codice SA riportato dalla Commissione nella prima e nella seconda nota si riferiva quindi a un prodotto diverso, ossia avanzi di alluminio da varie fonti, di purezza inferiore e con una diversa composizione della lega.

(254)

La Commissione ha riesaminato l’argomentazione. Sulla base degli elementi di prova presentati da Nanshan Group durante i controlli incrociati a distanza, la Commissione ha osservato che il prezzo degli avanzi di alluminio utilizzati (e venduti) dalle diverse società di Nanshan Group non era allo stesso livello dei lingotti di alluminio, bensì era soggetto a una deduzione compresa tra il 2 % e il 9 % a seconda del grado di purezza degli avanzi. È stato pertanto confermato che il prezzo dei lingotti di alluminio era superiore al prezzo degli avanzi.

(255)

La Commissione ha osservato inoltre che il codice merci pertinente secondo la nomenclatura turca operava una distinzione per i cosiddetti scarti di fabbricazione (classificati con un codice merci più specifico 760200190000) che, rispetto agli avanzi classificati con il codice merci 760200 900000, sembravano rispecchiare meglio il tipo di avanzi consumati e prodotti da Nanshan Group. La Commissione infine ha ribadito di non aver ricevuto elementi di prova concernenti la particolare composizione degli avanzi di alluminio importati con il codice SA citato, a sostegno dell’argomentazione che si tratta di avanzi di purezza inferiore e con una diversa composizione della lega. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all’importazione per il codice merci 760200190000 e non un prezzo all’importazione per i lingotti come suggerito dalla società.

(256)

Nanshan Group ha sostenuto inoltre che il prezzo GTA basato sui codici SA non distingueva tra gli impieghi finali e le leghe di rotoli di alluminio, mentre in termini di quantità una quota molto ampia di rotoli di alluminio importati poteva essere utilizzata per prodotti non rientranti nella definizione del prodotto, in particolare per il settore automobilistico o aerospaziale, o come laminati per lattine. Ha affermato inoltre che i prezzi variavano in misura sostanziale a seconda delle leghe e degli impieghi finali e quindi a suo parere il prezzo medio GTA non forniva un valore sostitutivo specifico per i rotoli di alluminio consumati da Nanshan Group per la realizzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Invece di prendere come valore di riferimento i prezzi GTA, Nanshan Group ha proposto di basarsi sui prezzi indicati nelle relazioni della CRU per il prezzo delle bobine di fogli di alluminio lega 1050, a suo parere molto simile alla lega 8079 in termini di composizione chimica.

(257)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione. In primo luogo ha osservato che, secondo la nomenclatura turca, il codice SA utilizzato come valore di riferimento per il calcolo del margine provvisorio escludeva, contrariamente a quanto affermato da Nanshan, il principale gruppo di prodotti non rientrante nella definizione del prodotto, ossia i prodotti da utilizzare per l’industria delle lattine. In secondo luogo, nella nomenclatura turca i particolari codici merci distinguevano tra vari spessori e pertanto consentivano una suddivisione più precisa tra i vari tipi di prodotti, rispetto ai prezzi indicati nella relazione della CRU che si riferivano esclusivamente a un particolare spessore. In terzo luogo, i prezzi indicati nelle relazioni della CRU si riferivano a mercati dell’Unione e pertanto non rispecchiavano i prezzi praticati in un paese con un livello di sviluppo economico analogo. La Commissione ha quindi ritenuto che i prezzi dei rotoli importati indicati nel GTA rappresentassero un valore di riferimento più appropriato per stabilire il valore normale rispetto ai prezzi indicati della relazione della CRU. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all’importazione per il codice merci 760612920000 per i rotoli laminati a freddo, la media dei codici merci 760612930000 e 760612990000 per i rotoli laminati a caldo e il codice merci 760612990000 per le lamiere.

(258)

Nanshan Group ha affermato inoltre che per il carbone bituminoso la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sui prezzi all’importazione del carbone indicati nella banca dati del GTA, poiché le quantità importate in Turchia nel 2019 erano trascurabili. La Commissione avrebbe potuto considerare invece i prezzi del coke termico e del coke di petrolio indicati nella relazione IHS (123).

(259)

La Commissione ha osservato innanzitutto che non esistevano elementi di prova per ritenere che il prezzo indicato nella banca dati del GTA per la quantità importata (oltre 500 tonnellate) non fosse rappresentativo di un prezzo di mercato o che il prezzo indicato nella banca dati del GTA sarebbe stato sostanzialmente diverso in presenza di un volume di importazioni più elevato. In secondo luogo, nella relazione presentata, i prezzi si riferivano, a parte la Cina, solo ad altri cinque paesi, segnatamente Australia, India, Russia, Sud Africa e Indonesia. Tali prezzi variavano a seconda delle regioni e dei paesi. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova convincenti del fatto che i prezzi in tali paesi sarebbero più rappresentativi di un prezzo internazionale esente da distorsioni rispetto ai prezzi praticati nel paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all’importazione del carbone in Turchia.

3.5.2.   Lavoro

(260)

Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall’Istituto turco di statistica (124). Questo istituto pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro per l’attività economica C.24 (fabbricazione di metalli di base) (125). I valori sono stati adeguati utilizzando come deflatore l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno pubblicato dall’Istituto turco di statistica (126).

3.5.3.   Energia elettrica

(261)

Per stabilire il prezzo di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall’Istituto turco di statistica (127). Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l’energia elettrica pubblicato il 25 marzo 2020. Il prezzo si riferiva al secondo semestre del 2019. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente, ossia rispettivamente 2 000 ≤ T < 20 000 MWh per consumatori medi e > 150 000 MWh per consumatori molto grandi.

3.5.4.   Gas

(262)

Per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall’Istituto turco di statistica. I prezzi variavano in base al volume di consumo (128). La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti per i consumatori medi e grandi. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al secondo semestre del 2019.

(263)

In entrambi i casi, ossia per energia elettrica e gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi netti (al netto dell’IVA).

3.5.5.   Acqua

(264)

Il prezzo dell’acqua in Turchia è pubblicato dalle autorità per la gestione delle risorse idriche e fognarie (ISKI) di Istanbul, Eskişehir e Antalya (129). Per stabilire il valore di riferimento per l’acqua, la Commissione ha utilizzato una media dei prezzi per uso industriale nella regione di Istanbul, nella zona industriale organizzata (OIZ) di Eskişehir e nella OIZ di Antalya per i quali erano pubblicamente disponibili le informazioni pertinenti.

3.5.6.   Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti

(265)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(266)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti la Commissione ha utilizzato i dati relativi a SGAV e profitti delle cinque società turche che erano state individuate nell’inchiesta antidumping riguardante il prodotto simile, ossia gli estrusi in alluminio, come spiegato ai considerando da 239 a 241. La Commissione ha pertanto utilizzato le stesse cifre relative ai dati finanziari del 2018 indicate nel recente regolamento che istituisce misure provvisorie su tale prodotto nel procedimento antidumping in corso concernente gli estrusi in alluminio (130). Le cinque società erano le seguenti:

1)

Alugen Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

2)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi;

3)

Gensa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

4)

Onat Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;

5)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.

(267)

Nella presente inchiesta è stata utilizzata la stessa media ponderata dei profitti del 7,2 % e la stessa percentuale media ponderata delle SGAV pari al 12,2 %.

3.5.7.   Calcolo del valore normale

(268)

Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(269)

Al fine di stabilire i costi di fabbricazione esenti da distorsioni per ciascun soggetto giuridico che produce ed esporta il prodotto in esame, la Commissione ha sostituito per ciascun produttore esportatore i fattori produttivi acquistati da parti collegate e indipendenti con i fattori produttivi indicati nella tabella 2.

(270)

Nanshan Group ha affermato che il valore normale per il gruppo avrebbe dovuto essere calcolato su base consolidata, ossia la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all’inizio del processo di produzione da una parte indipendente. Nashan Group riteneva pertanto che la Commissione avrebbe dovuto ignorare le vendite infragruppo di prodotti intermedi. Il gruppo ha fatto riferimento in particolare alla prassi della Commissione relativa al concetto di «entità economica unica» ai fini della determinazione del prezzo all’esportazione. Il gruppo ha sostenuto in particolare che tutte le società al suo interno erano controllate da un’entità giuridica unica, che non esistevano contratti scritti per le vendite tra le società, che le società erano ubicate nella stessa struttura o nelle vicinanze, che i tipi di produzione non si sovrapponevano, che la produzione a valle era dipendente da quella a monte, e infine che le società non effettuavano vendite all’esportazione indipendenti.

(271)

La Commissione ha osservato che in effetti la produzione di diversi tipi di prodotto e/o le diverse fasi dei processi produttivi all’interno del gruppo erano suddivise tra le società appartenenti al gruppo, e che le singole società utilizzavano i fattori produttivi forniti da una società collegata appartenente al gruppo. Le vendite infragruppo comprendevano vendite di materie prime (come ad esempio alluminio liquido), energia (come ad esempio energia elettrica) e anche del prodotto in esame, utilizzato come fattore produttivo da una società a valle (come ad esempio rotoli laminati a freddo utilizzati da una delle società per produrre fogli di alluminio).

(272)

In risposta la Commissione ha osservato che l’argomentazione di Nanshan Group riguarda la determinazione di un valore normale per i vari produttori esportatori all’interno del gruppo. Quando il prodotto in esame è realizzato ed esportato da diverse entità all’interno di un gruppo, è prassi della Commissione stabilire un valore normale per ogni singolo tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta esportato nell’Unione da un gruppo di società separatamente per ogni singolo produttore esportatore sulla base di dati specifici (in questo caso i fattori produttivi) del produttore esportatore interessato. La richiesta della determinazione del valore normale su una base consolidata presume artificiosamente che il gruppo costituisca un unico produttore integrato. Come spiegato sopra, non è così. Le varie società di produzione del gruppo fabbricano separatamente il prodotto in esame. La richiesta è pertanto respinta.

(273)

In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo produttivo.

(274)

In secondo luogo, per arrivare ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui al considerando 250 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(275)

Infine la Commissione ha aggiunto l’importo di SGAV e profitti determinato sulla base delle cinque società turche (cfr. sezione 3.5.6). Le SGAV, espresse come percentuale del costo di fabbricazione e applicate al costo totale di fabbricazione esente da distorsioni, ammontavano al 15,16 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi totali di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,07 %.

(276)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.5.8.   Prezzo all’esportazione

(277)

Quando i produttori esportatori di Nashan Group inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame, direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate in Cina o in paesi terzi, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(278)

Due società di Nanshan Group hanno venduto all’Unione il prodotto in esame anche tramite un’ulteriore società collegata nell’Unione che ha agito in qualità di importatore. Per queste vendite, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello della frontiera dell’Unione sono stati effettuati adeguamenti relativi a tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compreso l’importo di SGAV e profitti.

(279)

Un’altra società inclusa nel campione, Xiamen Xiashun, ha esportato i prodotti in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Per queste vendite, il prezzo all’esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.5.9.   Confronto

(280)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(281)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, degli sconti, dei costi del credito, delle spese bancarie e degli altri oneri all’importazione.

(282)

Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame di Nanshan Group sono state effettuate tramite una società commerciale nazionale interamente di sua proprietà, che vendeva direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società commerciale collegata di Singapore. Nanshan Group ha affermato che questa società commerciale nazionale fungeva da dipartimento vendite interno delle società di produzione. Sulla base di una valutazione degli elementi di prova attualmente disponibili, la Commissione ha accolto in via provvisoria l’argomentazione e non sono stati applicati adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(283)

Jiangsu Alcha Group esportava tutta la produzione del prodotto in esame tramite operatori commerciali collegati in Cina e a Hong Kong. Anche una delle società del gruppo vendeva all’Unione una parte del prodotto in esame tramite un operatore commerciale collegato di Singapore, come indicato nel considerando che precede. Con riferimento a queste vendite, la Commissione ha pertanto adeguato i prezzi all’esportazione di queste società a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto questi operatori commerciali agivano in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni. L’adeguamento è ammontato all’importo di SGAV e profitti dell’operatore commerciale.

3.5.10.   Margini di dumping

(284)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(285)

Per le società di Nanshan Group, la Commissione ha calcolato margini di dumping individuali per ciascuna società del gruppo e in seguito ha calcolato un margine di dumping ponderato per il gruppo.

(286)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(287)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 67,1 %.

(288)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del volume totale delle esportazioni nell’Unione dal paese interessato, come indicato nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(289)

Nel caso di specie il livello di collaborazione è basso, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 40 % circa delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine più elevato stabilito per tipi di prodotti venduti in quantità rappresentative sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di dumping così stabilito era pari al 183,3 %.

(290)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

88,3 %

Nanshan Group

122,1 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

30,0 %

Altre società che hanno collaborato

68,5 %

Tutte le altre società

183,7 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazione preliminare

(291)

Come indicato ai considerando da 50 a 52, il periodo transitorio per il recesso del Regno Unito è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell’UE-27. Alla luce dello stadio avanzato della fase provvisoria nel momento in cui sono stati richiesti tali dati aggiornati, ad eccezione dell’undercutting, le risultanze provvisorie della Commissione si sono basate su dati dell’UE-28 per i motivi illustrati nel considerando successivo.

(292)

Dopo aver analizzato le informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i dati dell’UE-28 erano appropriati in questa fase. Tale conclusione è dovuta al fatto che l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sull’analisi del pregiudizio appare limitato. Le vendite nel Regno Unito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano meno del 5 % delle vendite totali ad acquirenti indipendenti nell’UE. Nel Regno Unito si trova un solo produttore di AFRP. Le esportazioni cinesi nel Regno Unito si sono mantenute stabili, evidenziando un andamento analogo alle esportazioni verso l’UE e anche le esportazioni del Regno Unito verso l’UE si sono mantenute stabili.

(293)

Le risultanze in merito a pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione in ogni caso saranno riesaminate nella fase definitiva sulla base dei dati dell’UE-27 e, se del caso, modificate. Tali risultanze saranno divulgate e le parti avranno l’opportunità di presentare osservazioni.

4.2.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(294)

Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da oltre 20 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(295)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 1 907 127 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati di produzione dell’Unione di European Aluminium, che sono stati sottoposti a controlli incrociati per verificarne l’affidabilità e la completezza con le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, compresi i dati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 35, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano circa il 35 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.3.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(296)

Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.

(297)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli AFRP e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(298)

La Commissione ha constatato che una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato, come indicato nella tabella 3. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato, pur rimanendo a livelli molto bassi, al di sotto dell’1,5 % del consumo. Se del caso, i dati relativi al mercato vincolato sono forniti e valutati separatamente. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, i dati di seguito considerati si riferiscono all’intera attività, per cui la separazione dei dati non era giustificata.

(299)

Come indicato nella sezione 2.3.1, il produttore esportatore non incluso nel campione Huafon ha chiesto l’esclusione degli HEX AFRP per autoveicoli dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. In mancanza di tale esclusione, Huafon ha richiesto un’analisi specifica per segmento, concernente dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione per gli HEX AFRP per autoveicoli. A sostegno della sua richiesta ha affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli presentavano delle analogie con i casi relativi alle ruote di alluminio (131), nei quali sono stati individuati due diversi canali di distribuzione [Original Equipment Manufacturer (OEM) e aftermarket (AM)], giustificando così un’analisi per segmento. Huafon ha fatto riferimento anche alle relazioni dell’organo d’appello Cina – HP-SSST (Giappone)/Cina – HP-SSST (UE) (132) senza però spiegare esattamente in che modo questa giurisprudenza si applicherebbe alle circostanze del caso di specie.

(300)

Come illustrato ai considerando da 62 a 80, è stato riscontrato che i prodotti HEX AFRP per autoveicoli condividevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP e pertanto rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha concluso inoltre che non esistevano motivi di interesse dell’Unione per escludere il prodotto dall’ambito dell’inchiesta.

(301)

Per quanto concerne il riferimento ai casi relativi alle ruote di alluminio, non esistono chiare linee di demarcazione tra HEX AFRP per autoveicoli e altri AFRP in termini di canali di distribuzione. Come spiegato al considerando 74, di fatto gli HEX AFRP per autoveicoli non sono gli unici prodotti destinati all’industria automobilistica. Il prodotto oggetto dell’inchiesta copre altri prodotti per autoveicoli, come ad esempio parti strutturali per applicazioni automobilistiche (telaio, componenti), anch’essi venduti a fornitori di primo livello.

(302)

Il produttore esportatore inoltre non ha fatto riferimento a elementi specifici della relazione dell’organo d’appello nel caso degli HP-SSST di cui al considerando 299, e le circostanze della presente inchiesta sono comunque differenti. Nel caso citato, le differenze di prezzo tra le diverse varietà in questione erano molto significative (+ 100 % o +200 %). Per contro, nel caso in esame, non esistono differenze di prezzo significative tra HEX AFRP per autoveicoli e altri AFRP che indicherebbero una chiara linea di demarcazione tra questo prodotto e altri AFRP. L’analisi concernente gli HP-SSST si applica pertanto a una specifica situazione di fatto in tale caso, e non può essere riferita al caso in esame, nel quale l’analisi si è svolta sulla base di NCP. È opportuno ricordare che l’autorità cinese incaricata dell’inchiesta non applica un metodo di confronto basato su NCP. La Commissione non ha comunque alcun obbligo giuridico di effettuare un’analisi per segmento in ogni singolo caso, a prescindere dalle circostanze fattuali, né a norma del regolamento di base, né dell’accordo antidumping OMC, e nulla nelle relazioni sugli HP-SSST suggerirebbe che l’organo d’appello abbia assunto una simile posizione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di un’analisi specifica per segmento.

(303)

Il produttore esportatore incluso nel campione Xiamen Xiashun ha affermato che le bobine di fogli di alluminio non dovevano rientrare nella denuncia. Il produttore esportatore ha richiesto un’analisi specifica per segmento sulla base del fatto che le bobine di fogli di alluminio erano diverse dagli altri prodotti descritti come fogli comuni ed erano vendute tramite canali di distribuzione differenti. Ha inoltre affermato che le bobine di fogli di alluminio erano vendute da pochissime società, nonché prodotte e consumate prevalentemente nel mercato vincolato. A sostegno della sua richiesta, Xiamen Xiashun ha affermato che le bobine di fogli di alluminio per autoveicoli presentavano delle analogie con i casi relativi alle ruote di alluminio (133), nei quali sono stati individuati due diversi canali di distribuzione [Original Equipment Manufacturer (OEM) e aftermarket (AM)], giustificando così un’analisi per segmento. Il produttore esportatore ha fatto riferimento anche alle relazioni dell’organo d’appello Cina – HP-SSST (Giappone)/Cina – HP-SSST (UE) (134) senza entrare nello specifico. Il produttore esportatore ha affermato infine di non essere indicato nell’elenco dei produttori nella denuncia e che i suoi prodotti non erano menzionati chiaramente.

(304)

Il fatto che un produttore non fosse indicato nell’elenco dei produttori esportatori dal denunciante non significa che non sia interessato da un procedimento o che i suoi prodotti non rientrino nel procedimento. In effetti è naturale che i denuncianti non conoscano tutti i produttori esistenti in un dato paese e di conseguenza non ci si può aspettare che l’elenco fornito sia completo.

(305)

Le bobine di fogli di alluminio rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 61 e possono essere classificate utilizzando la codifica dei prodotti prevista dall’inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. Tali prodotti condividono le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro. Sono anche costituiti da leghe uguali o simili e sono uguali o simili ad altri AFRP in termini di finitura, tempra e spessore.

(306)

Per quanto concerne i canali di distribuzione, non esistono chiare linee di demarcazione tra bobine di fogli di alluminio e altri AFRP. Nella sua argomentazione, Xiamen Xiashun ha fatto riferimento al caso relativo alle ruote di alluminio (135) nel quale è stata operata una distinzione tra i segmenti OEM e post-vendita. La situazione nel caso in esame tuttavia è diversa, in quanto le bobine di fogli di alluminio non sono destinate a un segmento di mercato diverso da altri AFRP. Come altri AFRP, le bobine di fogli di alluminio presentano specifiche proprie, ma il prodotto è venuto a utilizzatori industriali che lo trasformano in un altro prodotto. Questo vale ad esempio per i tappi PP, ricavati da AFRP. Dall’inchiesta è emerso inoltre che tale prodotto è stato venduto da produttori dell’Unione in quantità significative. Analogamente, i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno venduto anche i prodotti esportati da altri produttori inclusi nel campione, a prescindere dal loro presunto segmento. Inoltre, contrariamente alla relazione dell’organo d’appello sugli HP-SSST, nel caso in esame non esistono differenze di prezzo significative tra le bobine di fogli di alluminio e altri AFRP che avrebbero consentito di operare una distinzione inequivocabile tra questo prodotto e altri AFRP. È opportuno ricordare altresì che l’autorità cinese incaricata dell’inchiesta non applica un metodo di confronto basato su NCP. Come accennato al considerando 302, la Commissione non ha neppure l’obbligo giuridico di effettuare un’analisi per segmento in ogni singolo caso, a prescindere dalle circostanze fattuali, né a norma del regolamento di base, né dell’accordo antidumping OMC, e nulla nelle relazioni sugli HP-SSST suggerirebbe che l’organo d’appello abbia assunto una simile posizione. Su questa base, la Commissione ha respinto la richiesta di un’analisi specifica per segmento.

(307)

L’importatore Airoldi ha richiesto un’analisi specifica per segmento tra leghe dure e leggere, affermando che esistevano numerosi produttori di AFRP in lega leggera e solo alcuni produttori di leghe dure. Airoldi ha affermato inoltre che la capacità produttiva per le leghe dure era insufficiente.

(308)

Airoldi non ha fornito elementi di prova dell’esistenza di una carenza di approvvigionamento per AFRP in leghe dure. Dall’inchiesta è emerso inoltre che gli AFRP ottenuti da leghe dure o leggere condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP che rientrano nella definizione del prodotto. In ogni caso i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione fabbricano leghe leggere e dure in quantità significative. Anche la tempra è una caratteristica prevista nella definizione dei vari tipi di prodotto della presente inchiesta. Le presunte differenze tra i prodotti in ogni caso sono state rilevate nel confronto dei prezzi. La Commissione ha pertanto respinto anche questa richiesta di analisi per segmento.

4.4.   Consumo dell’Unione

(309)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati di European Aluminium relativi alle vendite sul mercato dell’Unione, aggiungendo i dati sulle importazioni forniti da Eurostat, come indicato nel considerando 312.

(310)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

2 623 119

2 772 585

2 659 616

2 403 637

Indice

100

106

101

92

Mercato vincolato

19 347

29 987

34 953

33 204

Indice

100

155

181

172

Libero mercato

2 603 772

2 742 598

2 624 664

2 370 433

Indice

100

105

101

91

Fonte: European Aluminium e Eurostat

(311)

Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell’Unione è diminuito del 9 %. Dal 2017 al 2018 il mercato dell’Unione è aumentato del 6 %, passando da circa 2,6 a 2,7 milioni di tonnellate, prima di registrare un calo di 4 punti percentuali nel 2019 e scendere ulteriormente a 2,4 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Il consumo totale dell’Unione ha seguito un andamento analogo, con un aumento nel 2018 seguito da un calo nel 2019, che è proseguito nel periodo dell’inchiesta in conseguenza della pandemia di COVID-19.

4.5.   Importazioni dal paese interessato

4.5.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(312)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat adeguati ai codici NC secondo l’incontestata metodologia suggerita dal denunciante. La Commissione ha controllato e confermato le stime del denunciante concernenti la percentuale del prodotto in esame nei volumi importati con i codici NC indicati nell’avviso di apertura (136).

(313)

A seguito della pubblicazione dell’avviso di modifica di cui alla nota 11, sono state considerate anche le importazioni con il codice NC 7607 19 90 per stabilire il volume di importazioni dal paese interessato. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell’Unione di cui alla tabella 3.

(314)

Oltre all’analisi delle importazioni complessive, la Commissione ha anche esaminato separatamente le importazioni in regime di perfezionamento attivo, in considerazione della loro quota significativa nel caso in esame.

(315)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)

160 869

321 851

345 720

265 727

Indice

100

200

215

165

Volume delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo (in tonnellate)

15 588

108 188

104 054

60 824

Indice

100

694

668

390

Volume delle importazioni dal paese interessato escluse quelle in regime di perfezionamento attivo

145 281

213 662

241 666

204 904

Indice

100

147

166

141

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (in %)

6,2

11,7

13,2

11,2

Indice

100

190

213

181

Volume delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo (in %)

0,6

3,9

3,9

2,5

Indice

100

657

658

426

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato escluse quelle in regime di perfezionamento attivo (in %)

5,5

7,7

9,1

8,5

Indice

100

139

164

154

Fonte: Eurostat

(316)

Le importazioni dal paese interessato sono più che raddoppiate tra il 2017 e il 2019, fino a 345 720 tonnellate, prima di registrare un calo del 23 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta. Nel complesso le importazioni cinesi di AFRP sono aumentate del 65 % durante il periodo in esame.

(317)

Le importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo sono aumentate in misura significativa nel 2018, fino a 108 188 tonnellate, prima di calare leggermente nel 2019 e in proporzioni molto maggiori (di 278 punti percentuali) nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso le importazioni dalla Cina di AFRP in regime di perfezionamento attivo sono aumentate del 290 % nel periodo in esame.

(318)

Le importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, sono aumentante in misura massiccia tra il 2017 e il 2018, passando da 145 281 a 213 662 tonnellate. Nel 2019, contrariamente alle importazioni in regime di perfezionamento attivo e alle importazioni complessive dal paese interessato, sono aumentate nuovamente di 19 punti percentuali rispetto al 2018. Nel periodo dell’inchiesta sono diminuite di 36 762 tonnellate. Nel complesso tali importazioni sono aumentate del 41 % nel periodo in esame.

(319)

Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha commentato l’andamento delle importazioni con il codice NC 7606 11 99 in Grecia tra il 2019 e il 2020, e ha messo in dubbio il fatto che i prodotti classificati con questo codice, per quanto concerne le importazioni della Grecia, rientrassero effettivamente nella definizione del prodotto.

(320)

La Commissione ha indagato sulla questione, ma non ha potuto trarre conclusioni significative nella fase provvisoria. In ogni caso pare che una quota consistente delle importazioni dalla Cina con il codice NC 7606 11 99, dirette in Grecia e più in generale nell’UE, siano state effettuate in regime di perfezionamento attivo nel periodo 2018-2019 e abbiano registrato un calo significativo nel periodo dell’inchiesta. La Commissione continuerà a indagare sulla questione nella fase definitiva.

(321)

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è dapprima salita dal 6,1 % nel 2017 all’11,6 % nel 2018, superando così l’aumento del consumo. Nel 2019, a fronte della diminuzione del consumo, le importazioni dal paese interessato sono ulteriormente aumentate fino a una quota di mercato del 13,2 %. Nel periodo dell’inchiesta la quota di mercato è scesa all’11,2 %. Nel complesso tuttavia la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha registrato un aumento di 5 punti percentuali durante il periodo in esame, equivalente a un aumento dell’81 %.

(322)

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo è salita dallo 0,6 % nel 2017 al 3,9 % nel 2018 e 2019, prima di scendere al 2,5 % nel periodo dell’inchiesta.

(323)

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è aumentata dal 5,5 % nel 2017 al 9,1 % nel 2019. Nel periodo dell’inchiesta a seguito di un calo delle importazioni e, in maggior misura, del consumo, la quota di mercato delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è scesa all’8,5 %. Nel complesso, tale quota di mercato è aumentata del 54 % nel periodo in esame.

4.5.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(324)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici NC e il metodo di cui ai considerando 312 e 313.

(325)

La media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni dal paese interessato (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Tutte le importazioni

2 437

2 296

2 177

2 205

Indice

100

94

89

91

Perfezionamento attivo

2 856

2 139

1 968

2 098

Indice

100

75

69

73

Importazioni escluse quelle in regime di perfezionamento attivo

2 391

2 376

2 266

2 237

Indice

100

99

95

94

Prezzo LME dell’alluminio a 3 mesi - prezzo lettera (EUR/tonnellata)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indice

100

102

92

88

Fonte: Eurostat, LME

(326)

Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 9 %, da 2 437 a 2 205 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame, tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione, come illustrato nella tabella 9.

(327)

Il prezzo delle importazioni in regime di perfezionamento attivo ha registrato un calo consistente nel 2018, quando il volume di tali importazioni è aumentato in misura significativa. Nel complesso il prezzo è diminuito del 27 %, mantenendosi molto al di sotto del prezzo medio delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo a partire dal 2018.

(328)

Il prezzo delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, ha registrato un calo costante, da 2 391 EUR/tonnellata nel 2017 fino a 2 237 EUR nel periodo dell’inchiesta (-6 %).

(329)

Tale evoluzione andrebbe vista alla luce dell’andamento degli indici mondiali dell’alluminio, come la quotazione del prezzo LME dell’alluminio a tre mesi (EUR/tonnellata), che mostra il prezzo dell’alluminio come materia prima ed è spesso utilizzata come punto di riferimento per la negoziazione del prezzo finale degli AFRP. A tale proposito, pare che la correlazione più elevata fosse tra prezzo LME e prezzi delle importazioni cinesi nell’ambito di altri regimi (0,97). La correlazione tra prezzo LME e prezzo delle importazioni in regime di perfezionamento attivo era la più bassa (0,5). Nel periodo dell’inchiesta, sulla base dei prezzi medi dell’Unione indicati nella tabella 9, la differenza tra i prezzi delle importazioni dalla Cina e i prezzi dell’Unione era all’incirca del 18 % se confrontata con il prezzo medio delle importazioni dalla Cina e all’incirca del 17 % se confrontata con il prezzo medio delle importazioni dalla Cina, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo.

(330)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta (137) confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dalla Cina praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione (138).

(331)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 4,6 % e l’11,2 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. La media ponderata dell’undercutting era del 7,5 %.

(332)

Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che, sulla base delle caratteristiche dell’NCP, le bobine di fogli di alluminio sarebbero simili ad alette, tappi PP e fogli litografici. Ha affermato inoltre che in considerazione del suo impiego come materia prima per laminatoi per fogli, questo prodotto richiedeva un prezzo diverso dai tipi di prodotti citati sopra. Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di ottenere dai produttori dell’Unione i rispettivi contratti e prezzi di vendita specifici per le bobine di fogli di alluminio e di confrontare questi prezzi con quelli praticati da Xiamen Xiashun per le bobine di fogli di alluminio vendute all’UE.

(333)

Xiamen Xiashun non ha tuttavia fornito elementi di prova in merito alla presunta differenza di prezzo tra le diverse applicazioni (alette, tappi PP e fogli litografici) e i modelli esportati nell’UE. Tali differenze non sono state neppure quantificate. In ogni caso i prodotti di Xiamen Xiashun non sono stati confrontati con alette o fogli litografici perché i produttori dell’Unione inclusi nel campione non vendevano tali prodotti con lo stesso codice delle bobine di fogli di alluminio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

4.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(334)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(335)

Come indicato nei considerando da 35 a 37, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(336)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta dell’associazione European Aluminium, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(337)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(338)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(339)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

2 130 916

2 164 561

2 104 231

1 907 127

Indice

100

102

99

89

Capacità produttiva (in tonnellate)

2 471 262

2 528 879

2 522 331

2 509 831

Indice

100

102

102

102

Utilizzo degli impianti (%)

86,2

85,6

83,4

76,0

Indice

100

99

97

88

Fonte: European Aluminium, produttori dell’Unione inclusi nel campione

(340)

Il volume di produzione è dapprima aumentato nel 2018, in conseguenza di un aumento delle vendite all’esportazione e del mercato vincolato. È diminuito nel 2019 e anche nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame, il volume di produzione è diminuito dell’11 %.

(341)

Sempre nel periodo in esame, la capacità produttiva è leggermente aumentata. A fronte della riduzione generale del volume di produzione e del leggero aumento della capacità, l’utilizzo degli impianti ha evidenziato una tendenza al ribasso (-12 %) nel periodo in esame.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(342)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)

1 742 739

1 726 391

1 650 249

1 518 343

Indice

100

99

95

87

Vendite e utilizzo sul mercato vincolato

19 347

29 987

34 953

33 204

Indice

100

155

181

172

Vendite e utilizzo sul mercato vincolato (in % delle vendite totali sul mercato)

0,7

1,1

1,3

1,4

Indice

100

147

178

187

Vendite sul libero mercato

1 723 392

1 696 403

1 615 297

1 485 139

Indice

100

98

94

86

Quota di mercato (delle vendite sul libero mercato) (%)

66,2

61,9

61,5

62,7

Indice

100

93

93

95

Fonte: European Aluminium, Eurostat e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(343)

Le vendite totali nell’UE hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-13 %) ed erano già diminuite del 5 % nel 2019.

(344)

Come indicato al considerando 298, una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato. Tale quota rappresentava meno dell’1,5 % del consumo dell’Unione.

(345)

Le vendite totali dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite di quasi 240 000 tonnellate nel periodo in esame. Sebbene il consumo avesse raggiunto il livello massimo nel 2018 (+ 5 %), tali vendite avevano già evidenziato una tendenza al ribasso (-2 %) che è proseguita nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso le vendite sul libero mercato dell’UE sono diminuite del 14 %.

(346)

La quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 66,2 % nel 2017 al 62,7 % nel periodo dell’inchiesta. Dopo un calo del 7 % nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1,2 punti percentuali.

4.6.2.3.   Crescita

(347)

In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’UE l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(348)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno, ETP)

9 025

8 518

8 644

8 240

Indice

100

94

96

91

Produttività (tonnellate/ETP)

236

254

243

231

Indice

100

108

103

98

Fonte: European Aluminium e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(349)

L’occupazione è diminuita del 9 % nel periodo in esame, mentre l’industria dell’Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno.

(350)

La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 236 a 254 tonnellate/ETP, per poi subire un calo a seguito della riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è ridotta del 2 %.

4.6.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(351)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(352)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(353)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)

2 792

2 888

2 752

2 680

Indice

100

103

99

96

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

2 712

2 854

2 762

2 739

Indice

100

105

102

101

Prezzo LME dell’alluminio a 3 mesi — prezzo lettera (EUR/tonnellata)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indice

100

102

92

88

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione e LME

(354)

I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione applicati a parti indipendenti (il libero mercato) sono dapprima saliti da 2 792 a 2 888 EUR/tonnellata nel 2018. In seguito sono diminuiti di 4 punti percentuali nel 2019, prima di scendere a 2 680 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta.

(355)

Questa tendenza andrebbe considerata alla luce degli sviluppi nell’industria. In primo luogo, nel periodo in esame, i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno cercato di mantenere lo stesso volume di produzione per diluire i costi, mentre adattavano la propria combinazione di prodotti per aumentare le vendite di prodotti ad alto valore aggiunto. I rispettivi prezzi hanno seguito una tendenza al ribasso, in linea con l’andamento del prezzo LME dell’alluminio come materia prima, riportato nella tabella 9.

(356)

Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione era anche fortemente influenzato dall’andamento del prezzo LME e comprendeva i costi supplementari sostenuti dai produttori inclusi nel campione nel passaggio verso prodotti a più alto valore aggiunto. Il costo unitario di produzione ha risentito negativamente anche del calo del volume di produzione osservato a partire dal 2019. Nel complesso il costo di produzione è aumentato dell’1 % mentre il prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato è diminuito del 4 % nel periodo in esame. Parallelamente il prezzo LME dell’alluminio è sceso del 12 %.

(357)

Un importatore, Nilo, ha affermato che i produttori tedeschi hanno beneficiato di riduzioni di costo per quanto concerne l’energia elettrica. La Commissione ha stabilito che i produttori dell’Unione necessitavano di assorbire i maggiori costi diretti e indiretti dell’energia elettrica derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione («ETS») (139), in base al quale le società dell’UE ricevono un numero inferiore di quote di emissione di CO2 a titolo gratuito e quindi hanno bisogno di acquistare quote di emissione di CO2 aggiuntive per produrre lo stesso volume di AFRP. Nel caso in questione, la differenza tra l’aumento del costo dell’energia elettrica per i produttori tedeschi e la compensazione ricevuta è stata una perdita netta, per cui l’argomentazione dell’importatore è di fatto errata. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

4.6.3.2.   Costo del lavoro

(358)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

70 255

72 448

72 523

73 430

Indice

100

103

103

105

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione

(359)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 5 % nel periodo in esame. Una società inclusa nel campione ha sostenuto costi di ristrutturazione che si riflettono nel costo del lavoro.

4.6.3.3.   Scorte

(360)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

63 273

66 879

65 204

65 455

Indice

100

106

103

103

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

7,8

8,3

8,4

9,2

Indice

100

106

108

118

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione

(361)

Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l’industria degli AFRP in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un’importanza minore nell’analisi generale del pregiudizio.

(362)

La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia un aumento generale, dovuto principalmente al calo del volume di produzione.

4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(363)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

2,8

1,2

-0,4

-2,2

Indice

100

42

-13

-78

Flusso di cassa (in EUR)

97 502 816

82 877 851

92 397 462

43 585 647

Indice

100

85

95

45

Investimenti (in EUR)

64 646 226

73 447 421

160 412 341

141 607 601

Indice

100

114

248

219

Utile sul capitale investito (in %)

12,0

7,3

3,6

-2,8

Indice

100

60

30

-23

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione

(364)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(365)

Le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono passate dal registrare profitti nel 2017 a subire perdite nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta. Anche le redditività ha quindi evidenziato una costante tendenza al ribasso nel periodo in esame, passando dal 2,8 % nel 2017 a -2,2 % nel periodo dell’inchiesta.

(366)

È importante notare che, come spiegato al considerando 356, i costi dei produttori dell’Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 5 e 9), limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di crescente domanda (fino al 2019) e di modifica della combinazione di prodotti (più prodotti ad alto valore aggiunto). Ciò ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività. La contrazione dei prezzi è proseguita nel periodo dell’inchiesta. Pur evidenziando un leggero aumento, di fatto i prezzi cinesi sono rimasti molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall’industria dell’Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 331.

(367)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l’andamento della redditività. Nel periodo in esame il flusso di cassa ha registrato un calo del 55 %.

(368)

Sempre nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati del 119 %. Sono stati promossi dall’attuazione dei piani di investimento di due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli investimenti sono stati effettuati principalmente al fine di aumentare l’efficienza e di indirizzare le imprese verso prodotti ad alto valore aggiunto concentrando l’attenzione sul cliente. Questo aspetto era considerato essenziale affinché i produttori inclusi nel campione restassero competitivi sul mercato e fossero in grado di seguire gli sviluppi più recenti e di offrire prodotti di qualità.

(369)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo dal 12 % nel 2017 a -2,8 % nel periodo dell’inchiesta. Un simile andamento segue il calo di redditività dell’industria dell’Unione.

(370)

I tre produttori inclusi nel campione fanno parte di grandi gruppi di società e hanno continuato a raccogliere capitali per gli investimenti durante il periodo in esame. Tuttavia, con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio.

4.6.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(371)

Nel periodo in esame le importazioni di AFRP dalla Cina sono aumentate in misura significativa in termini assoluti (+ 65 %) e in termini relativi (+ 5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell’UE è diminuito dell’8 %. L’aumento delle importazioni ha interessato sia le importazioni in regime di perfezionamento attivo sia le importazioni totali escluse quelle in regime di perfezionamento attivo. I prezzi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti costantemente bassi e molto al di sotto dei prezzi applicati dall’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 7,5 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame (cfr. tabelle 5 e 9). L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi).

(372)

La maggior parte degli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell’UE, quota di mercato, occupazione e produttività, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo la capacità ha evidenziato una tendenza leggermente positiva. Analogamente, la maggior parte degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell’UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva, dopo che i produttori inclusi nel campione hanno effettuato investimenti finalizzati a mantenere la competitività e adeguarsi agli sviluppi più recenti in termini di prodotto. Anche l’andamento degli stessi indicatori del pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell’inizio della pandemia di COVID-19.

(373)

L’industria dell’Unione ha adeguato la propria combinazione di prodotti nell’intento di garantire margini migliori su prodotti a più alto valore aggiunto nel periodo in esame, pur mantenendo volumi sufficienti per diluire i costi fissi. In tale contesto, i costi dell’industria dell’Unione ovviamente sono aumentati. L’industria dell’Unione non ha potuto nemmeno beneficiare dell’aumento del consumo nel periodo 2018-2019 e ha dovuto diluire i costi fissi su un volume di produzione inferiore (-11 %) con un conseguente aumento generale dei costi di produzione (+ 1 %), mentre il prezzo LME dell’alluminio a 3 mesi era diminuito (-12 %). Per quanto concerne i prezzi di vendita, l’industria dell’Unione ha subito una concorrenza agguerrita anche sui mercati a maggior valore aggiunto e non ha potuto aumentare i suoi prezzi ai livelli attesi (-4 %). Alla luce degli sviluppi in termini di costo e di prezzo, la redditività è progressivamente peggiorata e si è trasformata in una situazione di perdita già nel 2019, prima che le circostanze si aggravassero nel periodo dell’inchiesta.

(374)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(375)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: pandemia di COVID-19, contrazione della domanda, importazioni da paesi terzi, strategia commerciale dell’industria dell’Unione, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, efficienza dell’industria dell’Unione, importazioni dell’industria dell’Unione dal paese interessato e obblighi contrattuali collegati al prezzo LME dell’alluminio.

5.1.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(376)

Il deterioramento nella situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Come indicato al considerando 371, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 7,5 %.

(377)

Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato (come illustrato nella tabella 4) passando da circa 161 000 tonnellate nel 2017 a circa 266 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 65 %. In termini di quota di mercato l’aumento è stato dell’81 %, dal 6,2 % all’11,2 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 7), le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 14 % e la sua quota di mercato è scesa dal 66,2 % al 62,7 %, con un calo del 5 %. In attesa dell’analisi delle importazioni della Grecia in regime di perfezionamento attivo, la Commissione ha esaminato le importazioni anche escludendo tali dati. In questo caso, la tendenza sarebbe analoga ed evidenzierebbe un aumento delle importazioni cinesi pari al 41 % e un aumento della quota di mercato del 54 %, dal 5,5 % all’8,5 %.

(378)

La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono più che raddoppiate (da 161 000 tonnellate a 354 000 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 13,2 %, mentre la quota dell’industria dell’Unione sul libero mercato era scesa al 61,5 % (-4,7 punti percentuali). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione.

(379)

Le importazioni oggetto di dumping sono costantemente aumentate su base annua in termini assoluti e relativi fino all’inizio della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020 (aspetto analizzato nella prossima sezione). Come risulta evidente dalle tabelle 3 e 4, l’aumento del consumo nel 2018 e nel 2019 ha favorito principalmente le importazioni cinesi. L’apparente «allentamento» della penetrazione delle importazioni dalla Cina osservato nel periodo dell’inchiesta è fuorviante. Considerando attentamente le tendenze nel periodo in esame, la relazione tra le importazioni e il pregiudizio subito dall’industria appare piuttosto evidente. Il quadro rilevato durante il periodo dell’inchiesta di fatto è solo un prolungamento della tendenza osservata, leggermente mitigata dall’impatto generale della pandemia sulla produzione cinese, sulle esportazioni verso l’Unione e sul consumo nell’UE.

(380)

I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 5), passando da 2 437 EUR/tonnellata a 2 205 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti solo del 4 % nello stesso periodo, passando da 2 792 EUR/tonnellata nel 2017 a 2 680 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (-232 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (-112 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Nel periodo 2017-2019 inoltre il calo dei prezzi cinesi è stato dell’11 %, a fronte di una diminuzione dell’1 % dei prezzi dell’industria dell’Unione.

(381)

Le importazioni in regime di perfezionamento attivo erano effettuate a prezzi inferiori rispetto alle importazioni che escludono il perfezionamento attivo. I prezzi delle importazioni dalla Cina in regime di perfezionamento attivo erano anche molto più bassi dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Tali prezzi hanno seguito un andamento irregolare e sembrano completamente scollegati dall’andamento dei prezzi dell’alluminio a livello mondiale, ad esempio della LME. Nel periodo in esame sono diminuiti del 27 %.

(382)

I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, che rappresentano in media oltre il 70 % delle importazioni dalla Cina, sono diminuiti costantemente nel periodo in esame, da 2 391 EUR/tonnellata nel 2017 a 2 237 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, o complessivamente del 6 %.

(383)

L’andamento dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping evidenzia una contrazione significativa dei prezzi. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di crescente domanda (fino al 2019) e di modifica della combinazione di prodotti (più prodotti ad alto valore aggiunto). Ciò ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività dell’industria dell’Unione.

(384)

Dall’inchiesta è emerso inoltre che la penetrazione delle importazioni cinesi nel periodo in esame non ha interessato solo il mercato dei prodotti di base, dove di norma si applicano contratti a breve termine, ma anche altre parti del mercato, dove vengono venduti prodotti a più alto valore aggiunto nel quadro di contratti a medio-lungo termine. In simili contratti il prezzo non è l’unico elemento importante, ma è chiaro che i prezzi bassi (che riflettono i margini di undercutting indicati sopra, in media del 7,5 %) svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale dei clienti.

(385)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

5.1.2.   Effetti di altri fattori

5.1.2.1.   Contrazione della domanda

(386)

Un importatore, Airoldi, ha affermato che la riduzione del consumo era collegata al calo della domanda nel settore aerospaziale. L’importatore ha quindi chiesto di inserire tale settore nell’analisi del pregiudizio.

(387)

Come indicato al considerando 57, i prodotti usati per la fabbricazione di parti di aeromobili sono esclusi dalla presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(388)

Un altro importatore, Nova Trading SA (Nova Trading), ha affermato che l’industria dell’Unione aveva aumentato la propria capacità produttiva per far fronte a una crescita attesa nel mercato dei veicoli elettrici che non si è concretizzata, con un conseguente calo dei prezzi e della redditività. Gli AFRP usati come pannelli di carrozzeria nell’industria automobilistica sono però esclusi dalla definizione del prodotto e un eventuale pregiudizio subito al riguardo non rientra né è considerato nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata respinta.

(389)

Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che nel 2019 l’aumento delle importazioni è stato più moderato del calo del consumo e che l’industria dell’Unione ha risentito maggiormente del calo del consumo che dell’aumento delle importazioni dalla Cina. Lo stesso produttore esportatore ha affermato che gli indicatori macroeconomici si sono mantenuti stabili fino a metà/fine 2019 e che la causa del pregiudizio era il calo della domanda.

(390)

L’ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina nel 2019, avvenuto in concomitanza con il calo del consumo, dovrebbe essere considerato un altro elemento di prova del pregiudizio. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell’Unione) in considerazione della vicinanza tra produttori e acquirenti nazionali. Eppure nel 2019 le importazioni dalla Cina hanno continuato ad aumentare in termini assoluti, con un conseguente aumento della quota di mercato di 1,5 punti percentuali rispetto al 2018, a scapito dell’industria dell’Unione. Di fatto, a fronte di un calo del consumo di circa 113 000 tonnellate, le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite di circa 76 000 tonnellate. Ciò significa che l’industria dell’Unione ha assorbito il 67 % del calo, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate di circa 24 000 tonnellate. Parallelamente, i prezzi già bassi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti ulteriormente del 5 %.

(391)

Per quanto concerne l’andamento degli indicatori macroeconomici, nel 2018 e 2019 erano già emersi segnali di pregiudizio, poiché si era già evidenziato un peggioramento significativo in termini di vendite, quota di mercato e occupazione. In ogni caso l’analisi del pregiudizio non dovrebbe basarsi esclusivamente sull’andamento degli indicatori macroeconomici, bensì su una valutazione globale degli indicatori micro-e macroeconomici. Considerando il biennio 2018-2019 nel suo complesso, entrambi i tipi di indicatori stavano già delineando una situazione pregiudizievole.

5.1.2.2.   Pandemia di COVID-19

(392)

La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell’UE. Il consumo nel mercato dell’UE ha registrato un calo, accompagnato da una flessione delle importazioni dalla Cina.

(393)

Come spiegato al considerando 379, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di dumping erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 100 % fino allo scoppio della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping si era già concretizzato, come risulta dall’andamento negativo della maggior parte degli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, quando è entrata in gioco la COVID-19.

(394)

In un simile contesto, non si può negare che la pandemia di COVID-19 e il successivo calo dei consumi abbiano contributo ad aggravare ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione, già deteriorata.

(395)

Questa evoluzione tuttavia non attenua il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole riscontrato e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Come osservato in precedenza, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC che sono più che raddoppiate in un triennio prima dello scoppio della pandemia, per cui è chiaro che il pregiudizio notevole si era già verificato prima, a prescindere dalla pandemia.

5.1.2.3.   Importazioni da paesi terzi

(396)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (tonnellate)

719 511

724 344

663 648

619 566

 

Indice

100

101

92

86

 

Quota di mercato sul libero mercato (%)

27,6

26,4

25,3

26,1

 

Indice

100

96

92

95

 

Prezzo medio

3 091

3 075

2 924

2 887

 

Indice

100

99

95

93

di cui Turchia

Volume (tonnellate)

165 649

173 429

189 574

184 824

 

Indice

100

105

114

112

 

Quota di mercato sul libero mercato (%)

6,4

6,3

7,2

7,8

 

Indice

100

98

113

122

 

Prezzo medio

2 622

2 714

2 517

2 443

 

Indice

100

103

96

93

Fonte: Eurostat

(397)

Il produttore esportatore incluso nel campione Xiamen Xiashun ha indicato che le importazioni dalla Cina erano diminuite nel periodo dell’inchiesta, a vantaggio dell’industria dell’Unione e di altri paesi. Ha anche segnalato che nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dalla Cina erano aumentati. Il produttore esportatore ha rilevato inoltre che la stessa industria dell’Unione ha riconosciuto la concorrenza sleale delle importazioni da paesi come India, Egitto e Turchia.

(398)

L’utilizzatore Società A ha affermato che la quota di mercato cinese era bassa rispetto a quella dell’industria dell’Unione e ha richiesto un’analisi delle importazioni da altri paesi.

(399)

Nonostante il calo di volume, nel periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Cina rappresentavano comunque una quota di mercato dell’11,1 %, corrispondente a un aumento dell’80 % nell’arco del periodo in esame. Benché nel periodo dell’inchiesta i prezzi cinesi siano aumentati, nello stesso periodo i prezzi all’esportazione cinesi erano comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, in media del 7,5 %.

(400)

Le importazioni da altri paesi inoltre sono diminuite del 14 % nel periodo in esame. A fronte del calo del consumo (-8 %), anche la loro corrispondente quota di mercato è scesa dal 27,6 % al 26,1 %. Ciò significa che anche le importazioni da altri paesi hanno perso quote di mercato a favore delle importazioni dalla Cina.

(401)

In particolare le importazioni dalla Turchia, che erano al secondo posto in termini di volumi dopo le importazioni dalla Cina verso l’UE, sono aumentate del 12 % nel periodo in esame e hanno ampliato la quota di mercato di 1,2 punti percentuali. I loro prezzi tuttavia sono rimasti molto più alti di quelli delle importazioni dalla Cina e hanno seguito l’andamento del prezzo LME.

(402)

Su questa base, la Commissione ha concluso che l’andamento delle importazioni da altri paesi e la leggera flessione delle importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.1.2.4.   Strategia commerciale dell’industria dell’Unione

(403)

Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che l’orientamento dell’industria dell’Unione verso determinati segmenti caratterizzati da prodotti di prezzo superiore, che hanno subito un calo della domanda nel periodo in esame, era un fattore che poteva inficiare il nesso di causalità. Xiamen Xiashun ha sostenuto inoltre che, concentrandosi su prodotti di prezzo superiore, l’industria dell’Unione aveva ridotto la capacità disponibile per gli acquirenti di bobine di fogli di alluminio, che a loro volta avevano dovuto rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento. Il produttore esportatore ha affermato altresì di essere di gran lunga il principale fornitore del mercato dell’UE, fatta eccezione per l’industria dell’Unione, e che i prezzi cinesi e dell’Unione per gli AFRP destinati alle bobine di fogli di alluminio erano comparabili.

(404)

Per quanto concerne la strategia commerciale dell’industria dell’Unione, come indicato al considerando 355 l’industria dell’Unione ha cercato di mantenere lo stesso volume di produzione, che è sceso solo dell’1 % tra il 2017 e il 2019, mentre adeguava la sua combinazione di prodotti nell’intento di aumentare le vendite di prodotti a più alto valore aggiunto.

(405)

Come illustrato nella tabella 3, la domanda di AFRP oggetto della presente inchiesta si è mantenuta stabile o è addirittura aumentata nel periodo 2017-2019. L’inchiesta inoltre non ha evidenziato un calo della domanda di prodotti di prezzo superiore. Come indicato al considerando 384, dall’inchiesta è emerso piuttosto che l’industria dell’Unione ha subito una concorrenza agguerrita da parte delle importazioni dalla Cina anche nella fascia superiore del mercato. Le importazioni oggetto di dumping hanno quindi determinato un calo delle vendite senza la possibilità di applicare i prezzi superiori previsti. La situazione dell’industria di conseguenza è peggiorata notevolmente.

(406)

Per quanto concerne il settore dei fogli, come indicato ai considerando da 303 a 306, un’analisi per segmento non è stata considerata giustificata e valgono gli stessi motivi di cui al considerando 405. Il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è derivato anche dai prezzi pregiudizievoli praticati da Xiamen Xiashun, che vendeva esclusivamente al settore dei fogli e durante il periodo dell’inchiesta ha applicato prezzi inferiori a quelli dell’Unione, a un livello simile al margine medio di undercutting del 7,5 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(407)

Su questa base, la Commissione ha concluso che la strategia commerciale seguita dall’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.1.2.5.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(408)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

315 664

370 316

387 640

328 898

Indice

100

117

123

104

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 855

2 996

2 902

2 794

Indice

100

105

102

98

Fonte: European Aluminium e produttori dell’Unione inclusi nel campione

(409)

Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate del 4 % nel periodo in esame, passando da circa 315 664 tonnellate nel 2017 a circa 328 898 tonnellate nel periodo dell’inchiesta.

(410)

Il prezzo medio di queste esportazioni dapprima è aumentato del 5 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (-2 %). Il prezzo medio di queste esportazioni si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell’Unione.

(411)

Un importatore, Nova Trading, ha affermato che la guerra commerciale USA-Cina ha avuto un impatto negativo sull’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.

(412)

Come illustrato nella tabella 14, le esportazioni dell’industria dell’Unione non hanno risentito negativamente del peggioramento delle relazioni commerciali tra USA e Cina. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(413)

In considerazione del loro contributo alla produzione e alle vendite totali dell’industria dell’Unione, e tenuto conto del prezzo elevato delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi e del loro volume stabile, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.1.2.6.   Efficienza dell’industria dell’Unione

(414)

Diverse parti interessate, Xiamen Xiashun, Airoldi, Nilo e Società A, hanno presentato varie argomentazioni per quanto riguarda l’efficienza dell’industria dell’Unione. Tali argomentazioni si possono sintetizzare come segue:

le apparecchiature di produzione dell’Unione sono antiquate e caratterizzate da un basso tasso di utilizzo. Contrariamente all’industria cinese, l’industria dell’Unione può fornire solo un volume limitato di prodotti di grande ampiezza. L’industria dell’Unione non dispone di una capacità sufficiente. L’industria dell’Unione non dispone neanche di una capacità sufficiente per leghe dure;

i volumi di produzione e di vendite nel segmento dei fogli hanno risentito di interventi di ristrutturazione;

il calo della redditività ha risentito degli aumenti dei costi per stipendi e salari e dei costi dei servizi.

(415)

Può darsi che alcuni produttori dell’Unione siano ancora in ritardo in termini di apparecchiature, ma dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione è dinamica e ha aumentato notevolmente gli investimenti in un periodo difficile, nell’intento di aumentare la capacità, adattare le apparecchiature di produzione per razionalizzare il processo produttivo e acquistare le tecnologie più recenti per continuare a rispondere alle esigenze degli acquirenti. L’analisi della capacità e dell’utilizzo degli impianti nella tabella 6 mostra che l’industria dell’Unione ha aumentato la capacità e potrebbe migliorare i tassi di utilizzo degli impianti. Per quanto concerne le leghe dure, non sono stati forniti elementi di prova che indichino una capacità insufficiente. In ogni caso, le leghe dure rappresentavano il 20-30 % delle vendite complessive dei produttori inclusi nel campione sul mercato dell’UE. Considerando le dimensioni del campione, le vendite di leghe dure e la mancanza di elementi di prova forniti da Airoldi, si è concluso in via provvisoria che la capacità per tali prodotti era sufficiente. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(416)

Per quanto concerne la situazione in particolare nel segmento dei fogli, un’analisi separata di tale segmento non è stata ritenuta giustificata. Come indicato ai considerando da 303 a 306, le bobine di fogli di alluminio in effetti rientrano nella definizione del prodotto e non esistono chiare linee di demarcazione relative al canale di distribuzione o al prezzo del prodotto. Tale argomentazione è stata pertanto considerata priva di oggetto.

(417)

Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell’industria dell’Unione e l’evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(418)

La Commissione ha considerato insignificante l’asserito aumento dei costi dei servizi, mentre l’industria dell’Unione potrebbe mantenere sotto controllo il costo del lavoro nonostante l’impatto delle spese di ristrutturazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(419)

Un importatore, Nova Trading, ha affermato inoltre che i risultati dell’industria dell’Unione hanno subito le ripercussioni di un attacco informatico a Hydro e di una controversia ambientale in Brasile relativa allo stesso produttore.

(420)

In primo luogo, tali questioni non riguardano le attività dell’industria dell’Unione, poiché si riferiscono alla controllante del produttore dell’Unione con sede in Norvegia e a un’impresa collegata con sede in Sud America. Data la loro natura, tali questioni si riferiscono in ogni caso a spese straordinarie che non sono prese in considerazione nel valutare la redditività dell’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(421)

La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei fattori di cui sopra ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.1.2.7.   Importazioni dell’industria dell’Unione

(422)

Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che il presunto pregiudizio subito è stato causato da acquisti del prodotto in esame da parte della stessa industria dell’Unione.

(423)

Le importazioni dell’industria dell’Unione sono state effettuate da una società collegata a un produttore dell’Unione e operante su una base semi indipendente, che ha acquistato dalla Cina una piccola parte del suo fabbisogno. Queste importazioni erano marginali, sono diminuite nel periodo in esame e rappresentano solo dall’1 al 4 % del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Considerato il volume limitato, la Commissione ha concluso che tali acquisti non avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.1.2.8.   Prezzo LME dell’alluminio

(424)

L’importatore Nova Trading ha affermato che il calo del prezzo LME a partire da luglio 2018 fino al periodo precedente la pandemia di COVID-19 ha esercitato un’influenza diretta sulla redditività dei produttori dell’Unione.

(425)

L’industria dell’Unione di norma vende AFRP sulla base di contratti che citano come riferimento il prezzo LME più recente o il prezzo LME a 3 mesi. I produttori dell’Unione utilizzano strumenti di copertura volti a compensare la differenza tra il prezzo dell’alluminio indicato nel contratto e l’effettivo prezzo di acquisto dell’alluminio.

(426)

Tenendo conto delle modalità di fissazione dei prezzi dell’alluminio mediante contratti e del fatto che l’industria dell’Unione si protegge dalle fluttuazioni delle materie prime, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le diminuzioni dei prezzi delle materie prime non avrebbero causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.1.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(427)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Con l’eccezione della pandemia di COVID-19, che ha aggravato la situazione dell’industria dell’Unione già interessata da un pregiudizio notevole, nessuno dei fattori ha contribuito, singolarmente o in combinazione con altri, agli sviluppi negativi degli indicatori del pregiudizio osservati nel periodo in esame.

(428)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che la pandemia di COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione e dei fornitori

(429)

Nell’Unione sono presenti 20 gruppi noti di società produttrici di AFRP. L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando nel contempo la redditività verso livelli considerati sostenibili.

(430)

L’industria dell’Unione impiega direttamente oltre 8 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l’Unione.

(431)

L’assenza di misure con tutta probabilità avrebbe un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore abbassamento dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività in un momento in cui l’industria ha investito importi consistenti al fine di garantire la propria sostenibilità. Le misure consentirebbero all’industria dell’Unione di sfruttare il proprio potenziale sul mercato dell’Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.

(432)

Oltre a rappresentare l’industria dell’Unione, European Aluminium rappresenta anche gran parte del settore dell’alluminio primario nell’Unione, che fornisce lingotti/placche all’industria dell’Unione. Il settore dell’alluminio primario rappresenta anche un’importante fonte di occupazione nell’Unione e fa affidamento sulla solidità dei suoi acquirenti a valle. Anche la redditività dei fornitori a monte, che occupano circa 2 800 lavoratori, sarebbe messa a rischio se l’industria dell’Unione subisse un’ulteriore contrazione.

(433)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei suoi fornitori a monte.

6.2.   Interesse degli importatori

(434)

Solo quattro importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento che rappresenta meno del 2 % delle importazioni cinesi. Gli importatori acquistavano AFRP anche da altre fonti.

(435)

Gli importatori inclusi nel campione operavano in diversi settori di attività all’interno e all’esterno dell’Unione. Nel complesso gli AFRP rappresentavano meno del 30 % del loro fatturato e il 10-15 % del loro fatturato medio. Questi importatori acquistavano AFRP dal paese interessato, da paesi terzi e dall’industria dell’Unione. Gli importatori si sono dichiarati contrari all’istituzione di dazi antidumping sulla base del fatto che utilizzatori e importatori risentirebbero negativamente di un aumento artificioso del prezzo degli AFRP.

(436)

Un importatore, Nilo, ha fatto riferimento alla situazione nel mercato statunitense e ha rilevato che l’introduzione di dazi antidumping sugli AFRP cinesi ha comportato un aumento dei prezzi e la sostituzione delle importazioni cinesi con le importazioni da altri paesi, come l’UE. Nilo ha affermato che sul mercato dell’UE si sarebbe verificato uno scenario analogo. Lo stesso importatore ha affermato inoltre che i prezzi sul mercato dell’UE sarebbero aumentati in considerazione della scarsa capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione.

(437)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso in questa fase che l’istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell’interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.5).

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(438)

Il prodotto in esame è acquistato da numerose industrie utilizzatrici, in particolare edilizia e costruzioni, settore automobilistico e dei trasporti, beni di consumo durevoli, energia, applicazioni tecniche e bobine di fogli di alluminio. Gli AFRP possono essere utilizzati direttamente in un prodotto finito o trasformati e venduti a un altro utilizzatore industriale.

(439)

Come indicato al considerando 46, cinque utilizzatori hanno fornito le risposte al questionario. Tali utilizzatori rappresentavano solo il 12 % delle importazioni dalla Cina e operavano nei seguenti settori: edilizia e costruzioni, in particolare produzione di prodotti rivestiti e ACP, fogli di alluminio, in particolare imballaggi flessibili, applicazioni tecniche, in particolare scambiatori di calore per autoveicoli. Nella fase provvisoria sono state verificate solo due società tramite controlli incrociati a distanza. La Commissione intende valutare ulteriormente la completezza delle risposte degli utilizzatori, nonché l’eventuale necessità di sottoporre a controlli incrociati a distanza un maggior numero di società. Questo può influire sulle risultanze definitive in merito agli utilizzatori.

6.3.1.   Edilizia e costruzioni

(440)

Due società operanti nel settore delle costruzioni hanno risposto al questionario degli utilizzatori. Un utilizzatore, Multilaque SAS, ha acquistato AFRP esclusivamente dall’industria dell’Unione e ha indicato che dovrebbero prevalere prezzi di mercato equi.

(441)

L’altro utilizzatore, la Società A, ha acquistato AFRP dal paese interessato, dall’industria dell’Unione e da altri paesi. La Società A si è dichiarata contraria all’istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame. Come illustrato nella sezione 2.3.2, la Società A ha anche richiesto l’esclusione dei rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP. Tale richiesta è stata accettata. Le osservazioni presentate dalla Società A in merito all’interesse dell’Unione sono state affrontate in tale sezione. Altre osservazioni fornite da questa parte sono state affrontate dove pertinente.

6.3.2.   Bobine di fogli di alluminio

(442)

Un utilizzatore, Amcor Flexibles Singen GmbH («Amcor»), operante nel settore degli imballaggi flessibili ha risposto al questionario. Non ha tuttavia espresso una posizione in merito all’istituzione di misure, né ha presentato osservazioni di rilievo non riservate.

(443)

Sulla base delle risposte fornite nel questionario, se non fosse possibile trasferire un aumento dei costi questo utilizzatore sarebbe comunque in grado di assorbirlo alla luce della redditività indicata.

6.3.3.   Applicazioni tecniche

(444)

Due società, Valeo e TitanX, operanti nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli, hanno risposto al questionario degli utilizzatori. Entrambe le società hanno acquistato AFRP dal paese interessato e dall’Unione. Valeo ha acquistato AFRP anche da altri paesi. Valeo si è opposta a possibili misure antidumping, mentre TitanX non ha espresso una posizione. Entrambe le società hanno presentato richieste di esclusione, come illustrato in dettaglio nella sezione 2.3.1. Tali richieste sono state respinte. Le osservazioni presentate da questi utilizzatori e da altre parti interessate che hanno richiesto l’esclusione degli HEX AFRP per autoveicoli e relative all’interesse dell’Unione sono state considerate nella sezione pertinente.

(445)

Come illustrato in dettaglio nella sezione 2.3.1, l’industria dell’Unione dispone della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e futura e non esistono rischi di un aumento strutturale dei prezzi in considerazione delle condizioni di concorrenza e delle capacità disponibili nell’UE. La Commissione ha concluso inoltre che il livello di profitti realizzato prima della pandemia consentirebbe ai fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di assorbire i costi aggiuntivi dovuti a dazi antidumping o costi di validazione, qualora desiderassero tornare dai produttori dell’Unione. Per quanto concerne l’impatto delle misure sulla catena di approvvigionamento, la Commissione ha concluso che la transizione da un fornitore di AFRP a un altro potrebbe essere onerosa, ma che l’industria dell’Unione sarebbe in grado di sostituire rapidamente le importazioni cinesi e di offrire una fonte di approvvigionamento alternativa sicura.

(446)

È opportuno notare inoltre che, a parte Mahle, un altro utilizzatore del settore, diverse altre società che rappresentano oltre il 50 % del consumo stimato di HEX AFRP per autoveicoli non si sono dichiarate contrarie all’inchiesta, né a potenziali misure antidumping.

(447)

Sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori in questione, la Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure non sarebbe contraria agli interessi degli utilizzatori operanti nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli.

6.3.4.   Altri settori di attività

(448)

Non sono pervenuti dati verificabili per gli altri settori di utilizzo, quali i beni di consumo durevoli e l’energia. Non si può pertanto escludere che alcuni utilizzatori che non hanno collaborato all’inchiesta possano subire taluni effetti pregiudizievoli derivanti dalle misure. Il fascicolo tuttavia non contiene informazioni che possano suffragare o quantificare tali effetti.

6.3.5.   Conclusioni relative all’interesse degli utilizzatori

(449)

La Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l’istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono espressi contro l’istituzione di misure possono comunque subire alcune limitate conseguenze negative.

6.4.   Altri interessi

(450)

L’alluminio è molto più leggero dell’acciaio e nell’Unione è considerato una materia prima fondamentale per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi in materia di emissioni fissati dall’accordo di Parigi (2015) e degli obiettivi dell’Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. A titolo di esempio gli AFRP, rientranti o meno nella definizione del prodotto, sono sempre più utilizzati nell’industria automobilistica e sono fondamentali per l’affermazione dell’industria dei veicoli elettrici nell’Unione. L’industria dell’Unione produce AFRP che rientrano nella definizione del prodotto, che non vi rientrano e che sono utilizzati nell’industria automobilistica. L’assenza di misure relative agli AFRP rientranti nella definizione del prodotto avrebbe un impatto negativo anche sulla produzione degli AFRP non rientranti nella definizione del prodotto, poiché i costi fissi dovrebbero essere diluiti su un volume di produzione più basso, con conseguenti aumenti di costo e di prezzo anche per tali prodotti.

(451)

Nell’ambito di un’economia pulita e circolare inoltre l’industria dell’Unione ha incrementato l’utilizzo di materiali riciclati nel processo di produzione al fine di ridurre la sua impronta di carbonio. Questo approccio contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di emissioni. Come indicato al considerando 78, la produzione di alluminio nell’UE genera inoltre una quantità media di CO2 quasi tre volte inferiore rispetto alla RPC.

(452)

La Commissione ha quindi concluso che l’istituzione di misure contribuisce alla realizzazione delle politiche dell’Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2.

6.5.   Bilanciamento degli interessi contrastanti

(453)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. La Commissione ha valutato in particolare quanto affermato dall’importatore Nilo, che sarebbe colpito in modo sproporzionato dall’istituzione di misure, come dimostrato da uno sviluppo analogo nel mercato statunitense a seguito dell’istituzione di misure da parte del governo USA.

(454)

La Commissione ha rilevato a tale proposito che gli operatori economici (produttori, utilizzatori e importatori) non sono gli stessi. In secondo luogo la definizione del prodotto dell’inchiesta USA non era esattamente la stessa e il livello dei dazi istituiti negli USA era molto più elevato.

(455)

Per quanto concerne l’aumento dei prezzi, dall’inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 7,5 % e che l’abbassamento dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili e considerando la quota di mercato significativa di altri paesi, come indicato nella sezione 5.1.2.3, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell’Unione. Come già affermato nella sezione 4.6.2.1, l’industria dell’Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche l’impatto negativo sugli utilizzatori quindi rimarrebbe limitato.

(456)

Nel valutare l’entità di tali effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era estremamente basso. Sulla base delle informazioni limitate del fascicolo ha comunque ritenuto in via provvisoria che gli importatori saranno in grado di trasferire il dazio sui rispettivi acquirenti, dati i loro margini di profitto compresi all’incirca tra il 5 % e l’8 % sul prodotto in esame. Essi hanno anche la possibilità di trovare fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi e l’industria dell’Unione, con cui stanno già operando. Gli importatori inclusi nel campione in effetti presentano una struttura di approvvigionamento equilibrata e non dipendono solo dalle importazioni cinesi. Gli importatori inclusi nel campione inoltre dispongono di attività significative, che non sono collegate al prodotto in esame e non sono soggette all’istituzione dei dazi.

(457)

La Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori indipendenti non sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall’istituzione delle misure, in virtù delle loro altre attività, delle fonti di approvvigionamento alternative per il prodotto oggetto dell’inchiesta e della capacità di trasferire parzialmente l’effetto dei dazi sui propri acquirenti. In ogni caso la situazione degli importatori sarà esaminata ulteriormente nella fase definitiva.

(458)

Un importatore, Airoldi, ha affermato infine che l’industria dell’Unione sta utilizzando lo strumento antidumping per ottenere una posizione dominante, che si configura come un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. Nel fascicolo non esistono tuttavia indicazioni in merito a comportamenti anticoncorrenziali presenti o futuri, né di un oligopolio abusivo dell’industria dell’Unione. La Commissione non ha pertanto individuato alcun interesse primario a preservare la concorrenza effettiva nell’Unione come motivo per non istituire le misure.

6.6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(459)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di AFRP originari della Cina.

7.   LIVELLO DELLE MISURE

(460)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(461)

Nel caso in esame il denunciante ha affermato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Successivamente ha esaminato se tale importo del dazio sarebbe adeguato per eliminare il pregiudizio, tenuto conto della presunta esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

7.1.   Margine di underselling

(462)

La Commissione ha stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Nel caso di specie il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).

(463)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

il livello di redditività precedente l’aumento delle importazioni dal paese interessato;

il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, l’attività di ricerca e sviluppo (R&S) e l’innovazione; e

il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(464)

Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(465)

European Aluminium ha affermato che il profitto di riferimento dovrebbe essere fissato almeno al 12 %, in considerazione della natura del settore, ad alta intensità di capitale e orientato all’innovazione. Un produttore, Hydro, ha fatto riferimento a un margine di profitto «tra il 5 e il 10 %» e anche ai profitti realizzati in un altro settore (0-15 %) in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(466)

In questa fase dell’inchiesta, nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito elementi di prova in merito alla realizzazione del profitto di riferimento indicato da European Aluminium nel periodo in esame o nei dieci anni precedenti la fine del periodo dell’inchiesta. Come indicato nella tabella 10, i profitti medi realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione inoltre si sono mantenuti inferiori al profitto di riferimento previsto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater, durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha altresì ritenuto che non fosse necessario utilizzare i profitti realizzati in un altro settore escluso dall’ambito dell’inchiesta.

(467)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito al 6 % in conformità di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater.

(468)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha stabilito un costo supplementare compreso tra circa 0,5 e 8 EUR per tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole per i produttori dell’Unione inclusi nel campione interessati. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(469)

Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE è uno dei pilastri della politica dell’UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell’UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2021-2025). Le quote di emissione dell’UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e sono state adeguate per garantire che si riferissero esclusivamente al prodotto simile. I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO2 derivanti da un aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel periodo 2021-2025 collegati all’EU ETS. Tali costi indiretti della CO2 erano basati anche sulle quote di emissione dell’UE e al netto di eventuali compensazioni ricevute da autorità nazionali.

(470)

I costi delle quote di emissione dell’UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un estratto di Bloomberg New Energy Finance, datata 8 febbraio 2021. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell’UE per questo periodo è pari a 35,51 EUR/tonnellata di CO2 emessa.

(471)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione.

(472)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(473)

Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presenti la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi e altre considerazioni illustrate al considerando 289, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine residuo sulla base dei dati disponibili. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative, sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 46,7 %.

(474)

Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Società

Margine di dumping

Margine di underselling

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

88,3 %

28,3 %

Nanshan Group

122,1 %

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

30,0 %

21,4 %

Altre società che hanno collaborato

68,5 %

22,6 %

Tutte le altre società

183,7 %

46,7 %

(475)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame.

7.2.   Distorsioni relative alle materie prime

(476)

Il denunciante ha asserito che nella RPC una delle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame era soggetta a una tassa all’esportazione e pertanto interessata da distorsioni. I lingotti di alluminio erano la materia prima interessata da distorsioni e, secondo quanto calcolato dal denunciante, essi rappresentavano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(477)

Come annunciato nell’avviso di apertura, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto esaminato le presunte distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(478)

L’inchiesta ha confermato che la RPC applicava nel periodo dell’inchiesta una tassa all’esportazione sui lingotti di alluminio. L’importo di tale tassa è pari al 15 % del prezzo all’esportazione dei lingotti. La Commissione ha pertanto concluso che tale misura rientra nell’elenco di misure che costituiscono una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(479)

La Commissione ha ulteriormente verificato se il prezzo di tale materia prima fosse considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma. Ai fini di tale confronto, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria il prezzo di riferimento stabilito per calcolare il valore normale, ossia il prezzo di importazione dei lingotti di alluminio in Turchia come indicato nella tabella 2 al considerando 248, poiché nel caso di specie tale prezzo è altresì considerato come prezzo dei mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha confrontato il prezzo di riferimento con il prezzo dei lingotti di alluminio effettivamente pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione e ha stabilito su tale base che il prezzo di acquisto di tale materia prima nella RPC per i produttori esportatori inclusi nel campione non era considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento internazionale rappresentativo, ossia in media meno del [6 %]. Dagli elementi di prova del fascicolo è inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno per i lingotti di alluminio fluttuavano al di sopra e al di sotto dei prezzi internazionali.

(480)

La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo dei lingotti di alluminio non era considerevolmente minore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha pertanto ritenuto in questa fase che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non erano soddisfatte e di conseguenza si applicavano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, per stabilire il livello del dazio provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(481)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(482)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, a seguito delle conclusioni provvisorie di cui al considerando 480 in merito alla possibile applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(483)

La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping (considerando 474). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.

(484)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

28,3 %

Nanshan Group

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

21,4 %

Altre società che hanno collaborato

22,6 %

Tutte le altre società

46,7 %

(485)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(486)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(487)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(488)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(489)

Jiangsu Alcha, Nanshan Group e Xiamen Xiashun hanno formulato osservazioni sull’esattezza dei calcoli. L’industria dell’Unione non ha presentato osservazioni sull’esattezza dei calcoli. La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha corretto, ove opportuno, gli errori materiali di calcolo.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(490)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(491)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Fatto salvo l’articolo 2, è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;

in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;

in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;

attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606129925 e 7606129986), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607199075, 7607199094) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.

28,3

C610

Nanshan Group

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

19,3

C611

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

21,4

C612

Altre imprese che hanno collaborato (allegato)

22,6

 

Tutte le altre società

46,7

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1:

laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;

prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell’industria automobilistica;

prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.

2.   Il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, si intende esente dal dazio antidumping provvisorio se è importato per l’utilizzo nella fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio e se risulta conforme alle caratteristiche tecniche seguenti:

rotoli di alluminio stirati

rotoli laminati a caldo

larghezze: da 800 mm fino a 2 050 mm

spessori: da 0,20 mm fino a 1,5 mm

tolleranza sullo spessore:

+/- 0,01 mm su uno spessore da 0,20 mm a 0,50 mm

+/- ½ norma per spessori da 0,51 mm a 1,50 mm

tolleranza sulla larghezza: +1,50/-0,00 mm

leghe: 5005, 3005, 3105

tempra: h14, h16, h24, h26

altezza massima di ondulazione: max. 3/1 000 mm

3.   Le esclusioni a norma del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e l’esenzione a norma del paragrafo 2 sono subordinate alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (140) (codice doganale dell’Unione).

Articolo 3

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5).

(3)  Documento Tron T20.006896.

(4)  https://www.european-aluminium.eu/activity-report-2019-2020/market-overview/ consultato il 25 gennaio 2021.

(5)  La società ha considerato riservati i propri costi di trasporto.

(6)  Cfr. punto 105 della denuncia.

(7)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475

(8)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(9)  Documento Tron t21.000574.

(10)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(11)  Come definito nell’avviso che modifica l’avviso di apertura (GU C 36 del 2.2.2021, pag. 18).

(12)  Come definiti dalla parte, con riferimento alla definizione del prodotto pubblicata nell’avviso di apertura di cui alla nota 2.

(13)  La validazione garantisce che il prodotto soddisfi le esigenze dell’acquirente. La validazione riguarda gli stessi scambiatori di calore per autoveicoli e gli HEX AFRP per autoveicoli. Il processo può durare fino a due anni e comprende test di laboratorio e la validazione di materiali e processi.

(14)  Caso M.9560 – Gränges/Impexmetal, decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [C(2020) 6652 final del 23.9.2020], disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202050/m9560_488_3.pdf

(15)  https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2018/02/19/lca_report_2015_final_26_june_2017.pdf (tabella 10, pag. 34) e https://www.european-aluminium.eu/media/2052/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf (pag. 6), consultati il 18 febbraio 2020.

(16)  https://www.ecofinagency.com/finance/2007-34929-morocco-car-manufacturer-nanjing-xiezhong-to-build-at-kenitra; https://autotechinsight.ihsmarkit.com/news/36512/nanjing-xiezhong-auto-airconditioner-to-set-up-a-new-plant-in-morocco-report; https://www.usinenouvelle.com/article/automobile-au-maroc-une-usine-en-vue-pour-le-chinois-xiezhong-specialiste-de-la-clim-a-proximite-du-futur-site-psa.N402812 consultati il 15 febbraio 2020.

(17)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(18)  Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

(19)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(20)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 (GU L 316 dell’1.12.2017, pag. 17).

(22)  Regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 33).

(23)  «Questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese» e «Questionario sull’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese».

(24)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

(25)  OCSE (2019), Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain, documenti di lavoro dell’OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (ultima consultazione: 3.9.2020).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

(27)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

(28)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(29)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 8 settembre 2020).

(30)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

(31)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(32)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

(33)  Relazione – capitolo 6, pagg. 122 -135.

(34)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

(35)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(36)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; relazione – capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.

(37)  Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(38)  Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.

(39)  Studio dell’OCSE, pag. 29.

(40)  Commissione antidumping australiana, Aluminium Extrusions from China, relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).

(41)  Taube, M. (2017). Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.

(42)  Cfr. ad esempio la relazione riguardante l’incapacità del governo della provincia dello Shandong di frenare l’espansione della capacità di produzione dell’alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 7 settembre 2020).

(43)  Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.

(44)  Cfr. posizione 35 dell’elenco della SASAC: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html

(45)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.

(46)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(47)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

(48)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 9 settembre 2020).

(49)  Disponibile all’indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).

(50)  Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j

(51)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.

(52)  Relazione – capitolo 15, pag. 388.

(53)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf (consultato l’8 marzo 2019).

(54)  Cfr. China Non Ferrous Metal Journal, 20 ottobre 2020: https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=423470

(55)  http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html

(56)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(57)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(58)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).

(60)  13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(61)  Relazione – capitolo 15, pag. 377.

(62)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282, e capitolo 15, pagg. 378-382.

(63)  Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282.

(64)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378–382, 390.

(65)  Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.

(66)  Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.

(67)  Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consultato il 20 luglio 2020).

(68)  Ibidem, sezione 3.

(69)  Ibidem, sezione 4.

(70)  Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consultato il 20 luglio 2020), sezione 13.

(71)  Relazione – capitolo 15, pag. 386.

(72)  Cfr. http://miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c6566256/content.html (consultato il 20 luglio 2020)

(73)  Ibidem, sezione I.

(74)  Ibidem, sezione II.

(75)  Ibidem, sezione VII.

(76)  Cfr.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, sezione 10.

(77)  Cfr.: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consultato il 20 luglio 2020).

(78)  Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, sezione 6.

(79)  Cfr. http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consultato il 21 luglio 2020).

(80)  Cfr.: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 21 luglio 2020).

(81)  Relazione – capitolo 15, pagg. 377-387.

(82)  Relazione – capitolo 15, pagg. 378-389; studio dell’OCSE, pagg. 25-26.

(83)  Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391. Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: Economic Information Daily: Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale annuncia politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 4 settembre 2020), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.

(84)  Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.

(85)  Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.

(86)  Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.

(87)  Ibidem, pag. 16, pag. 30. Le autorità cinesi tuttavia interferiscono anche riguardo ad altri fattori produttivi. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l’aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 4 settembre 2020).

(88)  Ibidem, pagg. 16-18.

(89)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(90)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(91)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(92)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(93)  Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People’s Republic of China, pubblicato dall’amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile all’indirizzo https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf(ultimo accesso: 11 marzo 2019).

(94)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(95)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(96)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(97)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(98)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(99)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(100)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(101)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI Resolving Chinàs Corporate Debt Problem, di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(102)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(103)  Studio dell’OCSE, pag. 21.

(104)  Cfr. sito web di Xiamen Xiashun: http://www.xiashun.com/about/awards.htm

(105)  Cfr. comunicazione della provincia di Fujian del 2012 sulla definizione del riconoscimento delle imprese portanti per l’industria strategica ed emergente, sezioni II e VI: http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101

(106)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e GU L 176, del 30.6.2016, pag. 55.

(107)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(108)  Alluminio, ossia alluminio non legato, greggio (codice SA 7601 10) e/o leghe di alluminio, greggio (codice SA 7601 20) e/o cascami e avanzi di alluminio (codice SA 7602 00), a seconda del tipo di prodotto, possono rappresentare fino all’80 % del costo totale di fabbricazione del prodotto in esame secondo i dati forniti nella denuncia e da varie parti interessate. Gli avanzi di alluminio sono un sottoprodotto importante che in certa misura può essere riutilizzato nel processo di produzione. Secondo la denuncia, la quantità totale di avanzi generati durante la produzione può rappresentare fino al 50 % della quantità totale prodotta.

(109)  In Brasile, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per una delle due società i cui dati finanziari erano disponibili. In Turchia, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per una delle quattro due società i cui dati finanziari erano disponibili. In Thailandia, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per tre delle cinque due società i cui dati finanziari erano disponibili.

(110)  http://www.hindalco.com/investor-cetre/reports-and-presentations

(111)  Airoldi, Società A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

(112)  Tassa all’importazione, imposta sui prodotti industrializzati («IPI»), le cosiddette «PIS-importazione» (con PIS si fa riferimento a «Programma di integrazione sociale) e «COFINS-importazione» (con COFINS si fa riferimento a «Contributo per il finanziamento della sicurezza sociale»), nolo aggiuntivo per il rinnovo della marina mercantile e imposta sulla circolazione delle merci.

(113)  A norma del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(114)  Circolare n. 46 del 28 luglio 2020, segretariato brasiliano del Commercio estero, http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28-de-julho-de-2020-269159613

(115)  Sezione 6.1.6.3 della circolare 46.

(116)  Da aprile 2019 a marzo 2020.

(117)  Nei bilanci e nel sito web di Novelis do Brasil è citata la produzione di alluminio per i settori aerospaziale, automobilistico e delle lattine per bevande, https://pt-br.novelis.com.

(118)  Ossia entrate corrispondenti al totale dei costi fissi e variabili.

(119)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione.

(120)  Tali dati sono pubblicamente disponibili nel contesto dell’inchiesta sugli estrusi in alluminio, cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428.

(121)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(122)  L’esatta percentuale dei costi di trasformazione è riservata.

(123)  IHS Markit, https://ihsmarkit.com/index.html, nel fascicolo pubblico.

(124)  I dati relativi al costo del lavoro sono disponibili all’indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088

(125)  La categoria «metalli di base» comprende l’alluminio sotto il codice C24.4.2.

(126)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2

(127)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=RitGfpW8hZZnYLLz6NVmT9EdA97OcZ4kN3AGp97wTnz8hDUuqKcBcTsov5HkqdePBK2GLKg1cJVUEzIPmlerlcsrW7chIl366PgstWPx188=

(128)  http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=33646&tb_id=1

(129)  https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx

(130)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando 185 e 186.

(131)  GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1, considerando 83 e GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1, considerando 28.

(132)  Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari del Giappone e Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari dell’Unione europea, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(133)  GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1, considerando 83 e GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1, considerando 28.

(134)  Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari del Giappone e Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari dell’Unione europea, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(135)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9).

(136)  Codici NC 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, 7606 12 92, 7606 12 93, 7606 12 99, 7606 91 00, 7606 92 00 e 7606 11 90.

(137)  Come spiegato al considerando 291, i margini di undercutting sono stati calcolati sulla base dell’UE-27.

(138)  Quando le vendite del produttore cinese al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione avvenivano tramite una società di vendita collegata con sede nell’Unione, il prezzo all’importazione era stabilito su base cif, adeguando il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente tenendo conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV dell’importatore collegato, e dei profitti realizzati sulla base della media ponderata del margine di profitto durante il periodo dell’inchiesta, comunicati dagli importatori indipendenti inclusi nel campione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(139)  Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE è uno dei pilastri della politica dell’UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali.

(140)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice addizionale TARIC

Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd.

C613

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.

C614

Shanghai Huafon Aluminium Corporation

C615

Alnan Aluminium Inc.

C616

Yinbang Clad Material Co., Ltd.

C617

Jiangsu Metcoplus Industry Intl. Co., Ltd.

C618

Dalishen Aluminum Co.,Ltd.

C619

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

C620

Yong Jie New Material Co., Ltd.

C621

Chalco Ruimin Co., Ltd.

C622

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C623

Jiangyin Dolphin Pack Limited Company

C624

Henan Xindatong Aluminum Industry Co., Ltd.

C625

Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd.

C626

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C627

Zhengzhou Guandong Aluminum Industry Co., Ltd.

C628