31.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/118


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell’elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(4)

Conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell’Unione nel campo della sicurezza alimentare.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

(6)

Oltre a rispettare la legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell’Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell’Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell’elenco per tali fini.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7).

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.

(9)

I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell’Unione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.

(10)

L’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l’esistenza, l’applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l’inclusione di paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stato istituito l’elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.

(11)

Alcuni paesi compaiono attualmente nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell’elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell’Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell’elenco del presente regolamento.

(12)

Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.

(13)

Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

2)

«preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

3)

«solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;

4)

«solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;

5)

«frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)

«carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7)

«carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8)

«pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9)

«leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;

10)

«selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11)

«selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

12)

«uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

13)

«ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

14)

«prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

15)

«stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

16)

«budelli»: i budelli definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

17)

«grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

18)

«ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

19)

«molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

20)

«prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

21)

«latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

22)

«prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

23)

«colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

24)

«prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

25)

«cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;

26)

«lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;

27)

«gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

28)

«collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

29)

«miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

30)

«prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

31)

«carni di rettili»: le carni di rettili definite all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

32)

«insetti»: gli insetti definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;

33)

«pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

34)

«uova da cova»: le uova da cova definite all’articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;

35)

«pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

36)

«pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

37)

«animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 4

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I.

Articolo 5

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

Articolo 6

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato III sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se trasportate per via aerea.

Articolo 7

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova.

Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (10) sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 8

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati

Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

Articolo 9

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 10

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII.

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 11

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

Articolo 12

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII. L’ingresso nell’Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

Articolo 13

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall’articolo 12.

Articolo 14

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato X.

Articolo 15

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

Articolo 16

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all’afta epizootica sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

Articolo 17

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XI.

Articolo 18

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene

1.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

2.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

3.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

4.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

5.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 19

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

2.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I per i solipedi domestici o all’allegato II per i solipedi selvatici.

3.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

4.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

5.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

6.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

Articolo 20

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

1.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII.

2.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

3.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX.

4.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.

5.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.

6.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 21

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele.

Articolo 22

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII;

b)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

c)

nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIII.

Articolo 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV.

Articolo 24

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato XV e se sono spediti da tale paese.

Articolo 25

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

a)

nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

b)

nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I;

c)

nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;

d)

nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;

e)

nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V;

f)

nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI;

g)

nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

Articolo 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(8)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(10)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(11)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all’articolo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 25, lettera b)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BR

Brasile

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

UY

Uruguay

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all’articolo 5 e all’articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

ZA

Sud Africa

Solo selvaggina selvatica


ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui l’ingresso nell’Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano è autorizzato esclusivamente in caso di trasporto per via aerea, di cui all’articolo 6, secondo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

BR

Brasile

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

IL

Israele  (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all’articolo 7, secondo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CH

Svizzera  (1)

 

JP

Giappone

 

MK

Macedonia del Nord

 

UA

Ucraina

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all’articolo 8, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 25, lettera e)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

AU

Australia

Solo leporidi selvatici

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

Solo leporidi selvatici

CN

Cina

Solo conigli d’allevamento

MK

Macedonia del Nord

Solo leporidi selvatici

NZ

Nuova Zelanda

Solo leporidi selvatici

RS

Serbia

Solo leporidi selvatici

SG

Singapore  (2)

Solo leporidi selvatici

TN

Tunisia

Solo leporidi selvatici

UA

Ucraina

Solo conigli d’allevamento

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

Solo leporidi selvatici

ZA

Sud Africa

Solo leporidi selvatici


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all’Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.


ALLEGATO VI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all’articolo 9, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 25, lettera f)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

GL

Groenlandia

Solo selvaggina d’allevamento

NZ

Nuova Zelanda

 


ALLEGATO VII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all’articolo 10, primo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

SOLIPEDI DOMESTICI

CONIGLI D’ALLEVAMENTO

SOLIPEDI SELVATICI

LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)

MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)

AR

Argentina

A

A

NA

A

NA

AU

Australia

A

NA

NA

A

A

BR

Brasile

A

NA

NA

NA

NA

CA

Canada

A

A

NA

A

A

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Cina

NA

A

NA

NA

NA

GL

Groenlandia

NA

NA

NA

NA

A (solo selvaggina d’allevamento)

MK

Macedonia del Nord

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Nuova Zelanda

A

NA

NA

A

A

RS

Serbia

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunisia

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ucraina

NA

A

NA

NA

NA

US

Stati Uniti

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Sud Africa

NA

NA

A (solo selvaggina selvatica)

A

NA

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico)

Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell’Unione.

NA

Ingresso non autorizzato.


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all’articolo 12

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

JM

Giamaica

Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico

JP

Giappone

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

KR

Corea del Sud

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

MA

Marocco

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all’allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione  (2); b) dai risultati analitici dell’esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

NZ

Nuova Zelanda

 

PE

Perù

Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

TH

Thailandia

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

US

Stati Uniti

Stato di Washington e Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO IX

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’articolo 13, all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 20, paragrafo 3, all’articolo 22, lettera b), e all’articolo 25, lettera d)

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AE

Emirati arabi uniti

Acquacoltura: solo materie prime provenienti da Stati membri o paesi terzi da cui il loro ingresso nell’Unione è autorizzato

AG

Antigua e Barbuda

Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico

AL

Albania

Acquacoltura: solo pesci

AM

Armenia

Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati

AO

Angola

Solo catture allo stato selvatico

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaigian

Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico

BA

Bosnia-Erzegovina

Acquacoltura: solo pesci

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

Solo catture allo stato selvatico

BN

Brunei

Solo prodotti di acquacoltura

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Solo catture allo stato selvatico

BR

Brasile

 

BS

Bahamas

Solo catture allo stato selvatico

BY

Bielorussia

Solo catture allo stato selvatico

BZ

Belize

Solo catture allo stato selvatico

CA

Canada

 

CG

Congo

Solo prodotti provenienti da catture allo stato selvatico, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

CH

Svizzera  (1)

 

CI

Costa d’Avorio

Solo catture allo stato selvatico

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

Solo catture allo stato selvatico

CW

Curaçao

Solo catture allo stato selvatico

DZ

Algeria

Solo catture allo stato selvatico

EC

Ecuador

 

EG

Egitto

Solo catture allo stato selvatico

ER

Eritrea

Solo catture allo stato selvatico

FJ

Figi

Solo catture allo stato selvatico

FK

Isole Falkland

 

GA

Gabon

Solo catture allo stato selvatico

GD

Grenada

Solo catture allo stato selvatico

GE

Georgia

Solo catture allo stato selvatico

GH

Ghana

Solo catture allo stato selvatico

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

GM

Gambia

Solo catture allo stato selvatico

GN

Guinea

Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

Solo catture allo stato selvatico

HK

Hong Kong

Solo catture allo stato selvatico

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

IR

Iran

Acquacoltura: solo crostacei

JM

Giamaica

Solo catture allo stato selvatico

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

Solo catture allo stato selvatico

KR

Corea del Sud

 

KZ

Kazakhstan

Solo catture allo stato selvatico

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocco

 

MD

Moldova

Solo caviale

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

Solo catture allo stato selvatico

MU

Maurizio

 

MV

Maldive

Solo catture allo stato selvatico

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

Solo catture allo stato selvatico

NC

Nuova Caledonia

Acquacoltura: solo crostacei

NG

Nigeria

Solo catture allo stato selvatico

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

OM

Oman

Solo catture allo stato selvatico

PA

Panama

 

PE

Perù

 

PF

Polinesia francese

Solo catture allo stato selvatico

PG

Papua Nuova Guinea

Solo catture allo stato selvatico

PH

Filippine

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

Solo catture allo stato selvatico

PK

Pakistan

Solo catture allo stato selvatico

RS

Serbia

 

RU

Russia

Solo catture allo stato selvatico

SA

Arabia Saudita

 

SB

Isole Salomone

Solo catture allo stato selvatico

SC

Seychelles

Solo catture allo stato selvatico

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena

(Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)

Solo catture allo stato selvatico

Tristan da Cunha

(Escluse le isole di Sant’Elena e Ascensione)

Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico

SN

Senegal

Solo catture allo stato selvatico

SR

Suriname

Solo catture allo stato selvatico

SV

El Salvador

Solo catture allo stato selvatico

SX

Sint Maarten

Solo catture allo stato selvatico

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

Acquacoltura: solo pesci

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

Solo catture allo stato selvatico

ZA

Sud Africa

Solo catture allo stato selvatico

ZW

Zimbabwe

Solo catture allo stato selvatico


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO X

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all’articolo 14

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

JP

Giappone

 

ME

Montenegro

 

NZ

Nuova Zelanda

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO XI

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all’articolo 17

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

Solo lumache

BR

Brasile

Solo cosce di rana

BY

Bielorussia

Solo lumache

CA

Canada

Solo lumache

CH

Svizzera  (1)

 

CI

Costa d’Avorio

Solo lumache

CL

Cile

Solo lumache

CN

Cina

 

DZ

Algeria

Solo lumache

EG

Egitto

Solo cosce di rana

GH

Ghana

Solo lumache

ID

Indonesia

 

IN

India

Solo cosce di rana

MA

Marocco

Solo lumache

MD

Moldova

Solo lumache

MK

Macedonia del Nord

Solo lumache

NG

Nigeria

Solo lumache

NZ

Nuova Zelanda

Solo lumache

PE

Perù

Solo lumache

RS

Serbia

Solo lumache

TH

Thailandia

Solo lumache

TN

Tunisia

Solo lumache

TR

Turchia

 

UA

Ucraina

Solo lumache

US

Stati Uniti

Solo lumache

VN

Vietnam

 

ZA

Sud Africa

Solo lumache


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO XII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 22, lettera a)

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BH

Bahrein

 

BR

Brasile

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

DZ

Algeria

 

ET

Etiopia

 

FK

Isole Falkland

 

GL

Groenlandia

 

GT

Guatemala

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KR

Corea del Sud

 

MA

Marocco

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia del Nord

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paraguay

 

RS

Serbia

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SV

El Salvador

 

SZ

Eswatini

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

UA

Ucraina

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XIII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 22, lettera c)

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BR

Brasile

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera  (1)

 

CL

Cile

 

CN

Cina

 

GL

Groenlandia

 

HK

Hong Kong

 

IL

Israele  (2)

 

IN

India

 

JP

Giappone

 

KR

Corea del Sud

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MY

Malaysia

 

MK

Macedonia del Nord

 

MX

Messico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RS

Serbia

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

TH

Thailandia

 

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

 

TW

Taiwan

 

UA

Ucraina

 

US

Stati Uniti

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XIV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili, di cui all’articolo 23

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CH

Svizzera

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnam

 

ZA

Sud Africa

 

ZW

Zimbabwe

 


ALLEGATO XV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti, di cui all’articolo 24

CODICE ISO

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

CA

Canada

 

CH

Svizzera

 

KR

Corea del Sud

 

TH

Thailandia

 

VN

Vietnam

 


ALLEGATO XVI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all’articolo 26, primo comma

CODICE ISO

PAESE TERZO

PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL’ELENCO

 

 

Gallus gallus

Tacchino

BR

Brasile

DOC, HEP

-

CA

Canada

BPP  (*1), DOC  (*1), HEP

BPP  (*1), DOC, HEP

CH

Svizzera  (1)

 

IL

Israele  (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Stati Uniti

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  solo per la riproduzione

BPP: pollame riproduttore o da reddito

DOC: pulcini di un giorno

HEP: uova da cova

(1)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza di cui all’articolo 27, secondo comma

Regolamento (UE) 2019/626

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articoli 3, 4 e 5

Articolo 4

Articoli 6 e 7

Articolo 5

Articoli 8 e 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articoli 15 e 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

-

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 28

Allegato I

Allegato VIII

Allegato II

Allegato IX

Allegato III

Allegato XI

Allegato III bis

Allegato XV

Allegato IV

-