18.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 218/58


REGOLAMENTO

dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«Agenzia»: l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom istituita dal trattato;

(2)

«Comunità»: la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);

(3)

«produzione comunitaria»: materie nucleari prodotte nella Comunità, compresi, a titolo non esaustivo:

(a)

minerali estratti nel territorio della Comunità;

(b)

materie grezze prodotte nel territorio della Comunità, incluse quelle acquistate da un produttore come sottoprodotto dell'arricchimento;

(c)

materie fissili speciali prodotte dopo l'irradiazione di combustibili nucleari in reattori ubicati nel territorio della Comunità;

(d)

materie fissili speciali prodotte nel territorio della Comunità mediante arricchimento di materie grezze di proprietà del produttore;

(4)

«intermediario»: la persona o impresa che acquista materie nucleari al fine di rivenderle in quanto tali;

(5)

«materie nucleari»: tutti i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato;

(6)

«minerali»: i minerali quali definiti all'articolo 197, punto 4, del trattato;

(7)

«persona»: la persona quale definita all'articolo 196, lettera a), del trattato;

(8)

«produttore»: la persona o impresa che effettua la produzione, il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali;

(9)

«modulo di dichiarazione annuale»: i moduli dell'Agenzia per la raccolta di dati direttamente dagli utilizzatori;

(10)

«servizi connessi»: ciascuno dei servizi seguenti: trasformazione, arricchimento, fabbricazione di combustibile, ritrattamento o immagazzinamento di materie fissili speciali;

(11)

«regolamento»: il presente regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali;

(12)

«piccoli quantitativi»: i quantitativi stabiliti nel regolamento sui piccoli quantitativi;

(13)

«regolamento sui piccoli quantitativi»: il regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, ed eventuali sue versioni future;

(14)

«materie grezze»: le materie grezze quali definite all'articolo 197, punto 3, del trattato;

(15)

«materie fissili speciali»: le materie fissili speciali quali definite all'articolo 197, punto 1, del trattato;

(16)

«contratto di fornitura»:

(1)

il contratto di acquisto, vendita, prestito o locazione di minerali e/o materie grezze di cui almeno una delle parti è un utilizzatore o un produttore che effettua la produzione, il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali nel territorio della Comunità, e

(2)

il contratto di acquisto, vendita, prestito o locazione di materie fissili speciali di cui almeno una delle parti è un utilizzatore, un produttore o un intermediario;

(17)

«trattato»: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

(18)

«impresa»: l'impresa quale definita all'articolo 196, lettera b), del trattato;

(19)

«utilizzatore»: la persona o impresa che acquista materie nucleari o servizi connessi per usarli in centrali nucleari o reattori di ricerca propri o affiliati all'interno della Comunità o per usarli nei campi di cui all'allegato I del trattato;

(20)

«giorno lavorativo»: ciascuno dei giorni lavorativi dell'Agenzia pubblicati sul suo sito web.

Articolo 3

Riservatezza

I contratti, le notifiche e ogni altra informazione relativa ai contratti trasmessi all'Agenzia non sono divulgati a terzi senza autorizzazione scritta delle parti contraenti.

CAPO 2

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 4

Trasmissione di informazioni da parte degli utilizzatori

1.   Laddove l'Agenzia lo richieda, gli utilizzatori compilano e trasmettono il modulo per un dato anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2.   Il modulo precisa, tra l'altro:

(a)

la designazione del prodotto;

(b)

il fornitore;

(c)

la natura, la forma chimica e altre specifiche d'interesse delle materie nucleari;

(d)

i quantitativi (espressi in unità del sistema metrico);

(e)

il paese d'origine dell'uranio naturale (se noto);

(f)

l'uso effettivo e/o previsto;

(g)

le date di consegna;

(h)

le condizioni di prezzo;

(i)

le scorte;

(j)

le esigenze future stimate.

Articolo 5

Trasmissione di informazioni da parte dei produttori

1.   Laddove l'Agenzia lo richieda, i produttori le comunicano la produzione attuale e quella futura stimata propria e di tutte le filiazioni controllate a maggioranza. Le comunicano altresì le consegne in programma e le scorte possedute e/o detenute, sulla base di contratti già conclusi.

2.   Le informazioni comprendono:

(a)

la designazione del prodotto;

(b)

le controparti;

(c)

la natura, la forma chimica e altre specifiche d'interesse delle materie nucleari;

(d)

i quantitativi (espressi in unità del sistema metrico);

(e)

il paese d'origine dell'uranio naturale (se noto);

(f)

l'anno di consegna;

(g)

le condizioni di prezzo (se note);

(h)

le scorte di uranio, comprese informazioni relative alla disponibilità per la vendita;

(i)

la produzione futura stimata.

3.   Le informazioni sono trasmesse all'Agenzia entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 6

Trasmissione di informazioni da parte degli intermediari

1.   Gli intermediari comunicano all'Agenzia informazioni su qualsiasi contratto, diverso dai contratti di fornitura, inerente all'acquisto, vendita, scambio, prestito o locazione di minerali e/o materie grezze concluso nel corso del mese precedente. Dette informazioni sono comunicate a cadenza mensile.

2.   Le informazioni riguardano, tra l'altro:

(a)

la designazione del prodotto;

(b)

le controparti;

(c)

la natura, la forma chimica e altre specifiche d'interesse delle materie nucleari;

(d)

i quantitativi (espressi in unità del sistema metrico);

(e)

il paese d'origine dell'uranio naturale (se noto);

(f)

le date di consegna;

(g)

le condizioni di prezzo.

3.   Le informazioni sono trasmesse all'Agenzia entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine del mese in questione.

Articolo 7

Trasmissione di ulteriori informazioni

Laddove l'Agenzia lo richieda, gli utilizzatori, i produttori e gli intermediari le trasmettono qualsiasi altra informazione di cui necessita per poter assolvere i compiti che le sono affidati dal trattato. Le informazioni sono trasmesse all'Agenzia entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta (o, su richiesta motivata, entro un termine più lungo approvato dall'Agenzia per iscritto).

Articolo 8

Analisi basata sulle informazioni ricevute

1.   L'Agenzia analizza le tendenze del mercato e il potenziale di offerta basandosi sulle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 e delle informazioni supplementari trasmesse dagli operatori del mercato. L'Agenzia include i principali risultati dell'analisi effettuata nella relazione annuale, che deve pubblicare ogni anno sul proprio sito web entro il 30 giugno.

2.   L'Agenzia pubblica i suoi indici di prezzo dell'uranio e altre relazioni sul mercato delle materie nucleari, incluse le relazioni prodotte dai gruppi di lavoro istituiti dal comitato consultivo.

CAPO 3

CONTRATTI DI FORNITURA

Articolo 9

Conclusione dei contratti di fornitura

1.   I contratti di fornitura sono nulli a meno che non siano conclusi dall'Agenzia.

2.   L'Agenzia conclude il contratto di fornitura mediante apposizione della firma.

Articolo 10

Procedure applicabili alla conclusione dei contratti di fornitura

1.   Ai contratti di fornitura si applicano le procedure seguenti:

(a)

procedura semplificata;

(b)

procedura centralizzata, per decisione dell'Agenzia qualora sia minacciato il regolare approvvigionamento di materie nucleari.

2.   L'applicazione della procedura semplificata non priva l'Agenzia dei diritti esclusivi che le sono conferiti dal trattato.

Articolo 11

Procedura semplificata

1.   Gli utilizzatori sono autorizzati a bandire gare rivolgendosi direttamente a produttori, intermediari o altri utilizzatori di loro scelta e a negoziare liberamente il contratto di fornitura.

2.   Il contratto di fornitura include almeno le informazioni seguenti:

(a)

designazione delle parti contraenti, inclusa l'Agenzia;

(b)

quantitativi delle materie da fornire o metodologia usata per determinarli;

(c)

forma chimica delle materie da fornire;

(d)

paese d'origine delle materie nucleari da fornire; qualora l'informazione non sia nota al momento della firma del contratto di fornitura, l'utilizzatore la comunica per iscritto all'Agenzia prima possibile;

(e)

calendario delle consegne (se noto al momento della firma del contratto di fornitura);

(f)

luogo di consegna;

(g)

modalità di consegna (trasferimento fisico o scritturale);

(h)

prezzo e termini di pagamento, incluso, se del caso, il metodo di calcolo del prezzo;

(i)

durata del contratto di fornitura;

(j)

la data o le date in cui le parti hanno firmato il contratto di fornitura.

3.   Tutti gli originali del contratto di fornitura sono trasmessi all'Agenzia per la firma entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui il contratto è firmato da tutte le parti ad eccezione dell'Agenzia (o, su richiesta motivata, entro un termine più lungo approvato dall'Agenzia per iscritto).

4.   Gli originali del contratto di fornitura sono accompagnati da un modulo di trasmissione compilato, disponibile sul sito web dell'Agenzia.

5.   Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 15, l'Agenzia decide in merito alla conclusione del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, a condizione che le siano state trasmesse tutte le informazioni richieste. Qualora l'Agenzia richieda informazioni supplementari, il termine decorre dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie all'espletamento del compito di controllo delle fonti di approvvigionamento.

6.   Qualora l'Agenzia concluda il contratto di fornitura, trattiene un originale per i suoi registri e restituisce i rimanenti originali alla parte che li aveva trasmessi, comunicandole il numero di riferimento attribuito.

7.   Qualora l'Agenzia constati che sia minacciato il regolare ed equo approvvigionamento di materie nucleari agli utilizzatori della Comunità, può decidere di sospendere l'applicazione della procedura semplificata e ripristinare la procedura centralizzata di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Procedura centralizzata

1.   La procedura centralizzata si applica qualora l'Agenzia constati che il regolare approvvigionamento di materie nucleari agli utilizzatori è minacciato, comprese, a titolo non esaustivo, le situazioni in cui le materie nucleari non sono disponibili per gli utilizzatori entro un termine ragionevole o sono disponibili solo a prezzi eccessivamente elevati.

2.   La decisione dell'Agenzia che sospende l'applicazione della procedura semplificata e definisce l'ambito di applicazione della procedura centralizzata ha effetto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   In siffatte situazioni le materie nucleari possono essere fornite e/o scambiate con clienti esterni alla Comunità solo una volta soddisfatte le esigenze degli utilizzatori della Comunità.

4.   Il contratto di fornitura firmato dalle parti prima della pubblicazione della decisione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 2 è trattato conformemente alla procedura applicabile alla data della firma delle parti.

Articolo 13

Modifiche dei contratti di fornitura

1.   Qualsiasi modifica (variazioni, supplementi, accordi accessori, accordi di cessione, risoluzioni di comune accordo) del contratto di fornitura deve essere conclusa dall'Agenzia secondo la procedura seguita per il contratto originario.

2.   In caso di notifica di rinuncia unilaterale al contratto di fornitura, l'Agenzia ne è informata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'invio o, secondo il caso, del ricevimento di detta notifica.

Articolo 14

Rifiuto di concludere il contratto di fornitura

1.   In entrambe le procedure di cui all'articolo 10 l'Agenzia ha diritto di opporsi al contratto che possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi del trattato.

2.   L'Agenzia, qualora decida di non concludere il contratto di fornitura, ne informa le parti interessate con decisione motivata e restituisce tutti i documenti trasmessi alla parte che li aveva inviati.

3.   L'Agenzia può decidere di non concludere il contratto di fornitura, in particolare se non ottiene i chiarimenti che ha chiesto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

4.   La decisione o l'astensione dalla decisione può essere deferita alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dello statuto dell'Agenzia.

Articolo 15

Autorizzazione della Commissione

1.   È necessaria l'autorizzazione preliminare della Commissione per l'esportazione della produzione comunitaria (articolo 59, lettera b), e articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del trattato) e per la conclusione di contratti di fornitura di durata superiore a 10 anni (articolo 60 del trattato).

2.   In dette situazioni l'Agenzia avvia la procedura per ottenere l'autorizzazione della Commissione.

CAPO 4

NOTIFICA DEI CONTRATTI SU SERVIZI CONNESSI E SU PICCOLI QUANTITATIVI

Articolo 16

Contratti su servizi connessi

1.   I contratti su servizi connessi ai sensi dell'articolo 75 del trattato sono notificati all'Agenzia entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della firma (o, su richiesta motivata, entro un termine più lungo approvato dall'Agenzia per iscritto).

2.   La notifica include almeno le informazioni seguenti:

(a)

designazione delle parti contraenti;

(b)

quantitativi noti o stimati delle materie in questione;

(c)

forma chimica delle materie in questione;

(d)

paese d'origine delle materiali in questione; qualora quest'informazione non sia nota al momento della firma del contratto, deve essere comunicata all'Agenzia per iscritto prima possibile;

(e)

calendario delle consegne;

(f)

luogo di consegna;

(g)

durata del contratto;

(h)

la data o le date in cui le parti hanno firmato il contratto.

3.   La notifica del contratto avviene per mezzo del modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia.

4.   L'Agenzia accusa ricevuta della notifica e comunica il numero di riferimento attribuito al contratto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, a condizione che le siano state trasmesse tutte le informazioni richieste.

5.   Qualora l'Agenzia richieda informazioni supplementari, la richiesta interrompe il termine di cui al paragrafo 4, che ricomincia a decorrere alla data di ricevimento delle informazioni.

6.   La modifica del contratto iniziale in una delle informazioni di cui al paragrafo 2, inclusa la rinuncia al contratto, è notificata all'Agenzia secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7.   Il contratto su servizi connessi che include disposizioni relative all'approvvigionamento di materie nucleari è trattato come un contratto di fornitura ed è trasmesso all'Agenzia per la conclusione.

Articolo 17

Contratti su piccoli quantitativi

1.   È notificato all'Agenzia qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

2.   La persona che importa o esporta piccoli quantitativi e il fornitore che trasferisce piccoli quantitativi all'interno della Comunità trasmette un estratto trimestrale di dette operazioni all'Agenzia.

3.   Gli estratti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine del trimestre nel quale sono avvenute le operazioni e includono le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento sui piccoli quantitativi.

4.   A condizione che abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, l'Agenzia accusa ricevuta degli estratti trimestrali e comunica i numeri di riferimento attribuiti ai contratti, se possibile entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita nella decisione dell'Agenzia con cui è adottato.

2.   I contratti di fornitura firmati dalle parti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattati conformemente alle disposizioni applicabili alla data della firma.