23.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1700 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2021

sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 («regolamento (UE) 2021/821»), che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/821 istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

(2)

Un sistema efficace, uniforme e coerente di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è necessario per promuovere la sicurezza internazionale e dell'UE nonché per garantire sia l'adempimento degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea (UE), in particolare in materia di non proliferazione, sia la promozione di condizioni di parità tra gli operatori dell'UE.

(3)

Approcci e pratiche comuni in materia di programmi interni di conformità possono contribuire a un'applicazione uniforme, efficiente, efficace e coerente dei controlli in tutta l'UE.

(4)

Considerando la crescente importanza dei controlli delle esportazioni all'interno di mercati integrati, i rapidi progressi scientifici e tecnologici, il ruolo degli organismi di ricerca e dei ricercatori e il modo in cui il settore europeo della ricerca e dell'innovazione può attrarre investimenti pubblici e privati da tutto il mondo, l'efficacia dei controlli delle esportazioni dipende in gran parte dalla consapevolezza degli istituti di ricerca e dagli sforzi che questi compiono attivamente per rispettare le restrizioni all'esportazione. A tal fine gli istituti di ricerca possono predisporre una serie di politiche e procedure interne nota anche come «programma interno di conformità».

(5)

La presente raccomandazione fornisce un quadro di riferimento per aiutare gli organismi di ricerca e i ricercatori, i responsabili della ricerca e il personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso nonché a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.

(6)

La presente raccomandazione fornisce inoltre un quadro di riferimento a sostegno delle autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione di programmi specifici di divulgazione e nella valutazione dei rischi legati alle attività di ricerca, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale relativa alle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(7)

La presente raccomandazione è stata oggetto di esame approfondito da parte del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso nel 2019 e nel 2020 e tiene conto delle osservazioni ricevute durante una consultazione pubblica tenutasi nell'ultimo trimestre del 2020.

(8)

La presente raccomandazione non dovrebbe essere vincolante e gli organismi di ricerca e i ricercatori non sono sollevati dalla responsabilità di adempiere i propri obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/821, mentre la Commissione dovrebbe garantire che la presente raccomandazione rimanga pertinente nel corso del tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda agli Stati membri e agli esportatori, compresi gli organismi di ricerca e i ricercatori, di tenere conto degli orientamenti non vincolanti di cui all'allegato della presente raccomandazione al fine di adempiere i propri obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/821.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2021

Per la Commissione

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.


ALLEGATO

INDICE

Introduzione 4
Glossario 4

Sezione 1

Introduzione per la dirigenza 8

Sezione 2

Informazioni per i ricercatori 9

2.1

Introduzione 9

2.2

Ambiti e scenari di ricerca che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso 9

2.3.

Elementi principali del sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE 11

2.3.1

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso 11

2.3.2

Come leggere il testo dei codici dei prodotti a duplice uso? 13

2.3.3

Controlli dei software (sottocategoria D) 14

2.3.4

Controlli della tecnologia (sottocategoria E) 15

2.3.5

Esenzioni dai controlli dei prodotti a duplice uso 17

2.3.6

Attività sottoposte ad autorizzazione 20

2.3.7

Tipologie di autorizzazione 21

2.3.8

Controlli dell'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi 22

2.3.9

Campanelli d'allarme (bandierine rosse) 23

2.3.10

Controlli dell'assistenza tecnica 23

2.3.11

Controlli delle esportazioni e misure restrittive (sanzioni) 23

2.3.12

Domande frequenti 23

Sezione 3

Istituzione e revisione di un programma interno di conformità per la ricerca riguardante prodotti a duplice uso 24

3.1

Valutazione del rischio 25

3.2

Gli elementi fondamentali di un ICP 25

3.2.1

Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità 26

3.2.2

Struttura organizzativa, responsabilità e risorse 26

3.2.3

Formazione e sensibilizzazione 28

3.2.4

Processo e procedure di verifica delle esportazioni 29

3.2.5

Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive 34

3.2.6

Tenuta dei registri e documentazione 35

3.2.7

Sicurezza fisica e delle informazioni 36
Appendici 54

Appendice 1

Settori di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. 38

Appendice 2

Situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni 40

Appendice 3

Elenco dei campanelli d'allarme (bandierine rosse) 42

Appendice 4

Domande utili per la creazione dell'ICP di un organismo di ricerca 44

Appendice 5

Diagramma di flusso degli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso 47

Appendice 6

Esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in un organismo di ricerca 48

Appendice 7

Sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso 50

Appendice 8

Livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels) 51

Appendice 9

Riferimenti e contatti 52

Introduzione

I presenti orientamenti sono stati elaborati al fine di aiutare gli organismi di ricerca (1) e i relativi ricercatori, responsabili della ricerca e personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative dell'UE e nazionali.

I presenti orientamenti sono strutturati in tre sezioni e contengono una serie di appendici. Le tre sezioni sono da intendersi come indipendenti l'una dall'altra. Pertanto, se si effettua una lettura globale delle tre sezioni, si riscontrerà una certa sovrapposizione delle spiegazioni fornite; ciò è intenzionale. Le sezioni da 1 a 3 sono state redatte per le categorie di destinatari seguenti:

la sezione 1 fornisce un'introduzione per il livello o i livelli dirigenziali degli organismi di ricerca e sottolinea l'importanza dell'impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità nell'attuazione di misure interne di conformità proporzionate ed efficaci;

la sezione 2 contiene informazioni rivolte ai ricercatori, ivi comprese informazioni di base sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, una spiegazione degli elenchi di controllo e il potenziale impatto sulle attività legate alla ricerca;

la sezione 3 fornisce orientamenti specifici rivolti al personale addetto alla conformità su come istituire e modificare un programma interno di conformità.

I presenti orientamenti sono adottati ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (di seguito «regolamento UE sui prodotti a duplice uso»). La Commissione si riserva la possibilità di aggiornare i presenti orientamenti in futuro alla luce dell'evoluzione delle circostanze, anche in occasione di revisioni pertinenti del sistema di controllo delle esportazioni dell'UE.

Nei presenti orientamenti, gli esempi che fanno riferimento al testo dei codici dei prodotti a duplice uso hanno carattere illustrativo. Sono ricavati dall'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso nell'ultima versione aggiornata del 2020. Consultare l'ultimo aggiornamento dell'allegato I per la classificazione aggiornata.

Qualora, dopo aver letto le informazioni contenute nei presenti orientamenti, un organismo di ricerca avesse domande sulle condizioni di esportabilità della propria ricerca pertinente o avesse ulteriori domande relative ai presenti orientamenti, è invitato a contattare l'autorità nazionale competente del proprio Stato membro di stabilimento (2).

I presenti orientamenti si basano sugli orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità relativi ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso pubblicati nell'agosto 2019 (3), sugli attuali orientamenti per il mondo accademico redatti dagli Stati membri dell'UE e sulle migliori pratiche degli organismi di ricerca.

I presenti orientamenti tengono conto delle osservazioni ricevute dalla Commissione nell'ambito della consultazione pubblica mirata tenutasi nel quarto trimestre del 2020 (4). In tale occasione il progetto di orientamenti ha ricevuto valutazioni molto positive e sono stati presentati alcuni suggerimenti particolarmente utili. In particolare, ne è stata migliorata la struttura eliminando alcune sovrapposizioni e sono state aggiunte ulteriori spiegazioni sul tema dei controlli dei software.

GLOSSARIO

Questo glossario fornisce spiegazioni o definizioni dei termini ricorrenti utilizzati nei presenti orientamenti. Le voci contrassegnate con l'asterisco (*) sono tratte dalle definizioni del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Le descrizioni delle voci senza asterisco (*) non vanno intese come definizioni giuridicamente vincolanti.

Termine

Descrizione/definizione

Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso

Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Gli allegati sono aggiornati ogni anno mediante un atto delegato della Commissione.

Per l'ultimo aggiornamento cfr. https://eur-lex.europa.eu.

Armi di distruzione di massa (ADM)

Materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari e loro vettori in grado di uccidere un gran numero di esseri umani.

Autorizzazione

Licenza

Comitato Zangger

Il Comitato Zangger gestisce una Trigger List (elenco di prodotti sensibili) che comporta l'applicazione di misure di salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica come condizione per la fornitura di prodotti legati al nucleare. Cfr. anche: http://zanggercommittee.org/.

Controlli onnicomprensivi

Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi in base alle condizioni, in particolare di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

Convenzione sulle armi biologiche

Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione e dell'immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione.

Convenzione sulle armi chimiche

Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione, dell'immagazzinamento e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

Destinatario

Il primo destinatario all'estero del prodotto o dei prodotti da esportare. Qualora il prodotto sia destinato a rimanere presso il primo destinatario, questi coinciderà con l'utilizzatore finale.

Di pubblico dominio*

Tecnologia o software resi disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono a «tecnologie» o «software» di essere considerati «di pubblico dominio»).

Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE

L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nel quale figurano le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. L'elenco viene aggiornato ogni anno. Per l'ultimo aggiornamento cfr. https://eur-lex.europa.eu/.

Embargo sugli armamenti*

Un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Esportatore*

Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che:

sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  (5).

Esportazione*

Un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;

una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;

un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione;

la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale.

Gruppo Australia

Regime di controllo delle esportazioni di attrezzature di produzione, materiali e tecnologie di tipo chimico e biologico. Cfr. anche: https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html.

Gruppo dei fornitori nucleari

Regime di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie legati al nucleare. Cfr. anche: https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/.

Intesa di Wassenaar

 

Regime multilaterale di controllo delle esportazioni per il controllo delle armi convenzionali e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. Cfr. anche: https://www.wassenaar.org/.

Livelli di maturità tecnologica

I livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels) costituiscono un sistema di misurazione del livello di maturità di una data tecnologia che non è limitato a una specifica disciplina.

Organismi di ricerca

Entità che svolgono attività di ricerca nel settore accademico o della ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituite secondo il diritto pubblico o privato) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in modo indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Tale termine include università, collegi universitari, accademie delle scienze, centri di ricerca applicata e laboratori.

Prodotti a duplice uso*

I prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Prodotti a duplice uso compresi negli elenchi

Prodotti a duplice uso che sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

Prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

Prodotti a duplice uso che non sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso e che possono diventare soggetti a controlli all'esportazione (controlli onnicomprensivi). Ne fanno parte anche i prodotti che sono (di poco) al di sotto delle soglie tecniche di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

Prodotti di sorveglianza informatica*

Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

Programma interno di conformità (ICP)*

Politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utilizzatori finali e gli usi finali.

Proliferazione

Flusso di prodotti (inclusi i software e le tecnologie) da paesi che li possiedono a paesi che non li possiedono e che intendono accedere agli stessi per utilizzarli in programmi di realizzazione di armi di distruzione di massa.

Regime di non proliferazione nel settore missilistico

Regime di controllo delle esportazioni per il controllo dei vettori (veicoli aerei senza equipaggio e missili) di armi nucleari, chimiche o biologiche di distruzione di massa. Cfr. anche: https://mtcr.info/.

Regimi di controllo delle esportazioni

Accordi multilaterali volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, biologiche e chimiche e dei loro vettori, nonché a prevenire l'accumulo destabilizzante di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso, per esempio istituendo elenchi di prodotti che dovrebbero essere oggetto di controllo. I regimi di controllo delle esportazioni sono il gruppo dei fornitori nucleari, il comitato Zangger, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo Australia e l'intesa di Wassenaar.

Ricerca scientifica di base*

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) n. 1540

Risoluzione delle Nazioni Unite che mira ad impedire l'acquisizione da parte di soggetti non statuali di armi nucleari, biologiche e chimiche, dei loro vettori e dei relativi materiali.

Sanzioni

Misure restrittive adottate nei confronti di Stati, entità o individui. Possono essere inflitte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure adottate autonomamente dall'Unione europea o, a livello nazionale, da uno Stato membro dell'UE.

Tecnologia*

Informazioni specifiche necessarie allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di beni. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

Territorio doganale dell'Unione

Il territorio doganale dell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione  (6) («il codice doganale dell'Unione»).

Trasferimento all'interno dell'Unione o trasferimento

Movimento o trasmissione di un prodotto a duplice uso elencato nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso da un fornitore in uno Stato membro dell'UE a un destinatario in un altro Stato membro dell'UE.

Trattato di non proliferazione nucleare

Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Utilizzatore finale

Il destinatario finale all'estero del prodotto o dei prodotti da esportare.

SEZIONE 1

Introduzione per la dirigenza

Gli organismi di ricerca hanno un forte interesse a perseguire l'innovazione a vantaggio della collettività e a collaborare a livello internazionale come base per il progresso della ricerca. Il fiorente settore europeo della ricerca e dell'innovazione attrae investimenti pubblici e privati da tutto il mondo. Tra le molte collaborazioni autentiche e trasparenti volte a perseguire significativi progressi scientifici e tecnologici, si possono celare offerte estere di collaborazione, inviti e scambi informali con secondi fini, vale a dire miranti ad accedere a ricerche che vertono su prodotti a duplice uso per scopi diversi da quelli dichiarati. Ciò potrebbe portare i ricercatori e gli organismi di ricerca a violare inavvertitamente le norme in materia di esportazione. Su internet sono pubblicati casi documentati da cui si evince l'importanza di effettuare controlli della tecnologia nei settori tecnologici correlati alla proliferazione e di adottare provvedimenti di ripristino della conformità in relazione ai ricercatori o agli organismi di ricerca.

I controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso sono stati introdotti per disciplinare le attività concernenti prodotti (come materiali, attrezzature, software e tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e che possono essere associati alla produzione di prodotti militari convenzionali o alla proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche o biologiche, note anche come armi di distruzione di massa, nonché i relativi vettori quali missili e droni. Tali controlli possono anche essere integrati da misure nazionali su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani.

La cooperazione tra gli organismi di ricerca e i governi è essenziale per contribuire agli obiettivi di sicurezza dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri, agli obblighi di sicurezza e agli impegni di non proliferazione internazionali quali la strategia europea in materia di sicurezza, i regimi di controllo delle esportazioni, la convenzione sulle armi biologiche, la convenzione sulle armi chimiche, il trattato di non proliferazione nucleare e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540. Gli organismi di ricerca svolgono un ruolo importante nel conseguimento di tali obiettivi attraverso il rafforzamento della consapevolezza dei rischi e l'adozione di misure conseguenti. Il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso non è l'unico strumento strategico che contribuisce a questi obiettivi; ve ne sono anche altri, quali per esempio il controllo dei visti e le sanzioni, che hanno obiettivi e metodi specifici e che non sono trattati nei presenti orientamenti.

I controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso comportano sfide specifiche per gli organismi di ricerca, legate all'importanza di condividere i risultati della ricerca e associate all'imperativo di «pubblicare o soccombere» che caratterizza l'ecosistema della ricerca. La sensibilizzazione su questi controlli è un aspetto importante per prevenire e ridurre i rischi connessi alla non conformità. Il livello di esperienza nell'attuazione e nella gestione di tali misure di conformità da parte degli organismi di ricerca che operano nell'UE varia notevolmente. Le autorità competenti dell'UE si sono impegnate a fornire orientamenti agli organismi di ricerca su come rafforzare le loro misure interne di conformità.

Fermo restando che gli organismi di ricerca necessitano di tempo per predisporre e attuare tali misure, un approccio sistematico e proporzionato alle misure interne di conformità per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è essenziale per garantire il rispetto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso e delle disposizioni nazionali complementari.

Spetta al singolo organismo di ricerca determinare come meglio attuare le misure interne di conformità e quali procedure operative interne applicare per i singoli ricercatori. A tal fine, si potrà scegliere di istituire nuove strutture di controllo delle esportazioni o di incorporare tali misure in strutture (esistenti) quali gli organi consultivi. Un programma interno di conformità (ICP) per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è spesso solo una parte del sistema generale di conformità dell'organismo di ricerca.

Molte attività di ricerca svolte dagli organismi di ricerca non sono soggette a verifiche associate al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, in primo luogo se la ricerca non riguarda nessuno dei prodotti compresi nell'elenco UE dei prodotti a duplice uso, in secondo luogo se la ricerca non riguarda specificamente tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione atte a conseguire o ampliare le funzioni o i livelli di prestazione sottoposti ad autorizzazione di cui all'elenco UE dei prodotti a duplice uso e, infine, se la ricerca può essere definita come «ricerca scientifica di base» o «di pubblico dominio» ai sensi del regolamento UE sui prodotti a duplice uso o costituisce l'informazione minima necessaria per le domande di brevetto.

Tuttavia nessun organismo di ricerca che si rispetti vuole essere coinvolto nell'uso improprio di (risultati delle) ricerche utilizzabili ai fini della proliferazione. E ciò non ha solo a che vedere con l'obbligo di rispettare i controlli delle esportazioni, ma è anche nell'interesse dell'organismo stesso. Pertanto è importante che gli organismi di ricerca adottino misure interne proporzionate ed efficaci per ridurre al minimo il rischio di non conformità. Qualora sia rilevata una non conformità, la mancata adozione di tali misure può far ricadere la responsabilità legale sull'istituzione. È necessario l'impegno dell'alta dirigenza per sottolineare l'importanza e il valore da attribuire a un'efficace osservanza delle norme e per fornire risorse adeguate a garantire gli impegni di conformità.

SEZIONE 2

Informazioni per i ricercatori

2.1.   Introduzione

I controlli dell'UE sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso sono stati istituiti per prevenire l'accumulo indesiderato di prodotti militari convenzionali e la proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche e biologiche, note anche come armi di distruzione di massa (ADM), e i loro vettori come missili e droni. Inoltre questi controlli possono essere integrati da misure nazionali su prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani. Poiché i prodotti a duplice uso sono prevalentemente utilizzati per scopi civili, la possibilità di un loro utilizzo improprio spesso non è immediatamente percepibile. Tuttavia nelle mani sbagliate essi rappresentano una minaccia alla pace internazionale e agli interessi in materia di sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Gli organismi di ricerca sovente nutrono preoccupazioni in merito alla percezione pubblica della ricerca con possibili applicazioni militari. Nel contesto della ricerca, il concetto di «duplice uso» è spesso inteso in senso lato e include le applicazioni civili e militari (non) desiderate della ricerca o i suoi potenziali usi impropri per scopi contrari all'etica.

Tuttavia, con riferimento al sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE, al termine «duplice uso» è attribuito un significato più ristretto. Tale termine si riferisce a prodotti (inclusi i software e le tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Per ulteriori informazioni in merito alla gamma dei prodotti a duplice uso elencati e di quelli non compresi negli elenchi, cfr. la sottosezione 2.3.2 e l'appendice 1.

Ciascun soggetto, che si tratti di una persona fisica o giuridica, ha l'obbligo giuridico, ogniqualvolta tratta prodotti a duplice uso, di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti. Detti obblighi giuridici non coincidono con eventuali motivazioni etiche o autolimitazioni introdotte per prevenire o mitigare i rischi e i potenziali danni di un uso illecito della ricerca riguardante prodotti a duplice uso, ma possono sovrapporsi a tali motivazioni o autolimitazioni.

I presenti orientamenti hanno come oggetto la «ricerca riguardante prodotti a duplice uso»: prodotti a duplice uso che vengono utilizzati durante la ricerca, o attività di ricerca che producono un risultato in qualsiasi forma (7) che soddisfi le specifiche tecniche di un prodotto a duplice uso compreso nell'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE o, se esistente, in un elenco nazionale complementare. In un numero limitato di occorrenze sono inclusi i casi in cui si teme che l'uso finale (o l'utilizzatore finale) dei prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi possa avere scopi militari o legati alle ADM. È importante sottolineare che l'autorizzazione non è necessaria per tutte le attività di ricerca riguardanti prodotti a duplice uso. La sottosezione 2.3.6 precisa in quali casi è necessaria un'autorizzazione.

2.2.   Ambiti e scenari di ricerca che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

Lo scopo dei controlli delle esportazioni non è quello di sottoporre a censura i risultati della ricerca scientifica, ma di prevenire abusi in materia di sicurezza legati al trasferimento all'estero di beni o conoscenze sensibili. Gli scienziati e gli istituti di ricerca sono vincolati dalle stesse disposizioni legislative vigenti per l'industria manifatturiera e per qualunque altro soggetto. Prima di esportare beni o trasferire informazioni, gli esportatori e gli intermediari di informazioni hanno il dovere di verificare se le loro azioni richiedono l'approvazione preventiva da parte delle autorità competenti. È evidente che nel contesto della ricerca questo richieda un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza (inter)nazionale e quelle di libertà accademica, ma anche delle pressioni per un accesso aperto (Open Access) ai risultati e ai dati della ricerca:

la libertà accademica è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8). Tuttavia ciò non esime i ricercatori e gli organismi di ricerca dall'obbligo di rispettare le norme poste a tutela degli interessi di sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri (9);

la spinta verso l'accesso aperto, richiesta da alcuni programmi di finanziamento, intende migliorare l'accesso ai risultati e ai dati della ricerca e il loro riutilizzo. Tuttavia questi obiettivi di accesso aperto non esentano i ricercatori e gli organismi di ricerca nemmeno dall'obbligo di sottoporre a vaglio preventivo le pubblicazioni e gli insiemi di dati proposti alla luce delle disposizioni di controllo (della tecnologia) stabilite nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso e di agire di conseguenza.

Le discipline della ricerca nell'ambito della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria hanno maggiori probabilità di essere soggette ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso rispetto alle attività accademiche nei campi delle scienze umane, sociali ed economiche.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di ricerche che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso:

modifica della gamma di ospiti del virus della dermatite nodulare contagiosa dei bovini al fine di includervi serbatoi umani;

sensori per telecamere a immagini multispettrali per la raccolta di dati sulle colture;

tecnologia laser di arricchimento dell'uranio di nuova generazione come potenziale alternativa per l'arricchimento industriale con l'uso di uranio gassoso nelle centrifughe;

stampa 3D di materiali energetici;

prototipo di drone con sistema di irrorazione per la lotta contro il virus dell'encefalite equina orientale; e

mezzo sottomarino scientifico autonomo per la raccolta automatica di dati in acque profonde.

L'appendice 1 fornisce alcuni esempi di ambiti di ricerca che possono essere soggetti a controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso in quanto il relativo elenco di controllo dell'UE comprende prodotti appartenenti a tali settori tecnologici. Per esempio, la ricerca relativa alla fisica nucleare e all'ingegneria nucleare può riguardare reattori nucleari, attrezzature e componenti di reattori nucleari appositamente progettati o realizzati o materiali nucleari inclusi nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Ciò non significa che tutte le relative ricerche riguardino necessariamente prodotti a duplice uso compresi negli elenchi (10), né che sia necessaria un'autorizzazione per svolgerle.

L'appendice 2 pone in evidenza alcuni scenari di ricerca ricorrenti cui potrebbero applicarsi i controlli sulle esportazioni:

attività di insegnamento (11), consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso con ricercatori stranieri in visita all'interno del territorio doganale dell'Unione (12);

attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

organizzazione di conferenze/riunioni/seminari (virtuali) o partecipazione come relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali) all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione in merito a ricerche riguardanti prodotti a duplice uso;

pubblicazione di articoli su tecnologie a duplice uso comprese negli elenchi;

presentazione di informazioni per domande di brevetto e informazioni brevettate; e

esportazione di prodotti fisici (beni) a duplice uso, ivi inclusi prototipi e attrezzature di laboratorio di seconda mano.

In ciascuno di questi scenari è importante determinare anche se i prodotti, il tipo di attività, gli usi finali o le entità e i paesi coinvolti siano soggetti a misure restrittive o sanzioni a livello dell'UE o nazionali.

In questi scenari le motivazioni personali, la fonte di finanziamento della ricerca, la natura dei partner di ricerca e gli scopi della stessa sono irrilevanti al fine di determinare se la ricerca riguardante prodotti a duplice uso raggiunga le soglie di controllo tecniche.

I controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso possono essere applicati in diverse fasi del ciclo di vita della ricerca: nella fase di finanziamento della ricerca, domanda di progetto, redazione del contratto, diffusione dei risultati della ricerca ecc. La sezione 3 fornisce ulteriori dettagli su come impostare una procedura sistematica di verifica delle esportazioni ai diversi livelli durante il ciclo di vita della ricerca.

2.3.   Elementi principali del sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE

2.3.1.   Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso

Il sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE è disciplinato dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

L'allegato I di detto regolamento contiene l'elenco UE dei prodotti a duplice uso. Tutti i prodotti compresi nell'allegato I sono soggetti a licenza per l'esportazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione. L'allegato IV del regolamento contiene un piccolo sottoinsieme dell'allegato I, costituito da prodotti più sensibili che sono soggetti a licenza anche per i trasferimenti all'interno dell'Unione.

L'allegato I (e quindi anche l'allegato IV) è dinamico, in modo tale da tenere conto dei progressi tecnologici nel tempo, e i controlli delle esportazioni dell'UE riflettono gli impegni concordati nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni. Per questo motivo l'elenco è aggiornato ogni anno. È importante consultare sempre l'ultima versione dell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso (13).

Ciascun prodotto a duplice uso ha un codice di classificazione. Il codice è composto da una combinazione di numeri e da una lettera (che identificano la categoria, la sottocategoria e la voce di controllo individuale) ed è fondamentale per la classificazione dei prodotti e dei documenti autorizzativi. Il codice di classificazione non è casuale; esso identifica la natura del prodotto e l'origine del controllo tramite il regime di controllo delle esportazioni corrispondente (cfr. la figura 1).

La figura 1 illustra il significato del codice di classificazione di prodotto a duplice uso.

Il codice di classificazione di prodotto a duplice uso 9A012.a. si riferisce a veicoli aerei senza equipaggio (o droni) sottoposti ad autorizzazione, con specifiche tecniche e apparecchiature e componenti associati:

«9» significa che il prodotto appartiene alla categoria 9 (materiale aerospaziale e propulsione);

«A» significa che il prodotto appartiene alla sottocategoria A (sistemi, apparecchiature e componenti). Pertanto un drone completo che soddisfi le specifiche tecniche di cui al codice 9A012 sarà elencato nella sottocategoria A;

«012» significa che il prodotto proviene dall'elenco di controllo dell'intesa di Wassenaar;

«.a.» è la voce di sottocontrollo individuale per droni completi.

Image 1

La classificazione dei prodotti a duplice uso si basa su criteri tecnici oggettivi, e il relativo uso e utilizzatore finale non influisce su detta classificazione tecnica. Di conseguenza il fatto che il prodotto sia destinato esclusivamente ad usi civili o se ne preveda un uso militare è irrilevante per la classificazione del prodotto e per l'esistenza dell'obbligo di licenza. L'uso finale e le parti coinvolte rivestono però un ruolo determinante ai fini del rilascio della licenza. Cfr. la sottosezione 2.3.9 e l'appendice 3 per ulteriori informazioni sui controlli in merito all'uso finale e all'utilizzatore finale.

i prodotti a duplice uso sono generalmente distinti dai prodotti militari. I prodotti militari sono beni (come sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, software o tecnologie) in gran parte appositamente progettati o modificati per uso militare. I prodotti militari sono elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli elenchi nazionali degli Stati membri (14). A differenza del sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE, il sistema di controllo per i prodotti militari è disciplinato dai singoli Stati membri. L'uso finale militare (dichiarato) di un risultato o di un'attività di ricerca non rende automaticamente tale prodotto appositamente progettato o modificato per uso militare. Tuttavia tale uso finale può costituire un indicatore e rappresenta ovviamente un'informazione utile ai fini della classificazione dei prodotti militari e della valutazione della domanda di licenza.

Per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, è importante ricordare quanto segue:

le dieci categorie costituiscono il consolidamento degli elenchi di controllo di quattro regimi di controllo delle esportazioni (gruppo dei fornitori nucleari, regime di non proliferazione nel settore missilistico, gruppo Australia e intesa di Wassenaar) e della convenzione sulle armi chimiche. Ogni categoria è ulteriormente divisa in sottocategorie e in voci di controllo individuali. In generale i prodotti elencati nelle sottocategorie B, C, D ed E si ricollegano a prodotti elencati nella sottocategoria A. In alcuni casi sono previsti appositi controlli autonomi nell'ambito di queste sottocategorie. Le dieci categorie e le cinque sottocategorie costituiscono una prima suddivisione dell'elenco e possono facilitare la consultazione mediante le voci di controllo pertinenti;

i prodotti a duplice uso sono generalmente distinti dai prodotti militari. I prodotti militari sono beni (come sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, software o tecnologie) appositamente progettati o modificati per uso militare. Le specifiche tecniche per i prodotti a duplice uso sono spesso più dettagliate di quelle per i prodotti militari. Il significato dell'espressione «appositamente progettato per uso militare» o «modificato per uso militare» è in gran parte determinato dall'autorità competente, che non sempre coincide con l'autorità competente per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso;

i prodotti specificati nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso includono sia prodotti nuovi che usati (di seconda mano);

il codice di classificazione che compare nell'elenco dei prodotti a duplice uso è diverso dal codice doganale delle merci (sistema armonizzato o nomenclatura combinata) (15) . Questa distinzione è particolarmente importante per la classificazione di prodotti fisici, quali apparecchiature, materiali e componenti;

l'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE contiene beni materiali (che includono apparecchiature, materiali e componenti), ma anche beni immateriali come i software o le tecnologie sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica; i beni immateriali possono essere trasferiti in forma materiale (per esempio diapositive cartacee o dispositivi fisici di archiviazione dati) o in formato elettronico, visivo od orale (detto anche formato immateriale) (16);

i controlli della tecnologia sono della massima importanza. Se i proliferatori riescono a ottenere un prodotto fisico a duplice uso, potrebbero essere in grado di copiarne alcune parti, ma non saranno necessariamente in grado di produrre altri prodotti. Se però acquisiscono la tecnologia che consente di sviluppare o produrre il prodotto, possono produrne nei quantitativi desiderati. Inoltre mentre i prodotti fisici possono essere esportati temporaneamente, l'esportazione di tecnologia è quasi impossibile da recuperare e deve essere considerata definitiva;

un'autorizzazione rilasciata per un prodotto include anche la tecnologia minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione dello stesso.

2.3.2.   Come leggere il testo dei codici dei prodotti a duplice uso?

L'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso è vasto e non c'è una soluzione unica ed efficace per reperire rapidamente ogni singolo prodotto a duplice uso elencato. In un nuovo esercizio di classificazione, finalizzato a classificare correttamente i nostri beni o la nostra tecnologia a duplice uso, è importante consultare accuratamente l'ultima versione dell'allegato I per trovare la voce di controllo più pertinente e quindi più specifica per il prodotto in questione. In caso di dubbio o di più codici di classificazione possibili, consultare il responsabile della conformità dell'organismo di ricerca o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro.

Molte voci di controllo sono accompagnate da varie note (nota, nota tecnica o N.B.) per facilitare la classificazione esatta del prodotto. Tali note chiariscono ulteriormente l'ambito dei controlli (ivi inclusi esempi o esenzioni dai controlli) o contengono rimandi ad altre parti dell'allegato I o dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (17). Le note sono parte integrante della classificazione del prodotto e quindi non devono essere considerate illustrative.

L'elenco comprende una serie di definizioni generali (18) identificate con «» (virgolette doppie) e una di definizioni locali identificate con ‘’ (virgolette singole). Tali definizioni possono differire dai termini utilizzati nel gergo commerciale o scientifico.

Esempio 1: 1C351.a.57

1C351 Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e «tossine», come segue:

a.

virus, naturali, potenziati o modificati, nella forma di «colture vive isolate» o in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

57. coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (coronavirus correlato alla SARS) (19);

Nota:

1C351 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini» o le «immunotossine».

Esempio 2: 1A004.d

1A004

Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:

d.

apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di «esplosivi» facenti uso di tecniche di ‘rivelazione di tracce’ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

Nota tecnica:

Per ‘rivelazione di tracce’ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

Nota 1:

1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

Nota 2:

1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

2.3.3.   Controlli dei software (sottocategoria D)

Nel contesto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, il software è definito come una raccolta di uno o più «programmi» (20) o «microprogrammi» (21) fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. In molti casi i controlli dei software si riferiscono al software progettato o modificato per lo sviluppo, la produzione o l'uso di prodotti elencati in altri punti dell'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE. Vi sono tuttavia anche controlli specifici (stand-alone) riservati ai software.

Esempio:

6D001 comprende il controllo del «software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature, tra le altre, specificate in 6A008 (sistemi, apparecchiature ed assiemi radar specifici e loro componenti appositamente progettati).

7D005 comprende i «software» appositamente progettati per decriptare il codice di misura dei «sistemi di navigazione via satellite» progettati per uso governativo.

Punti chiave per la definizione di software

La definizione di software indica che, per essere compreso negli elenchi, il software deve esistere in un certo momento su un supporto tangibile di espressione. Il software stesso può essere trasferito con mezzi sia materiali sia immateriali.

La definizione di software è da leggere congiuntamente alla nota sul software nucleare della categoria 0 e alla nota generale sul software delle categorie da 1 a 9.

In relazione al software per la sicurezza dell'informazione (specificato nella categoria 5, parte 2) è importante sottolineare che l'intera nota sul software nucleare e parte della nota generale sul software non sono applicabili e pertanto non possono essere utilizzate per l'esenzione dal controllo.

2.3.4.   Controlli della tecnologia (sottocategoria E)

I controlli della tecnologia sono effettuati per garantire che la conoscenza, il know-how e l'esperienza relativi ai prodotti sensibili non siano inavvertitamente forniti per l'uso in programmi che sollevano timori legati a questioni militari, di ADM, di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

Determinare se la ricerca riguarda prodotti a duplice uso può essere (molto) difficile. La ricerca innovativa non si presta agevolmente alla categorizzazione nell'ambito delle voci di controllo esistenti. Un'adeguata comprensione delle definizioni di «tecnologia», delle note sulla tecnologia e delle note di cessazione dei controlli relative alla «ricerca scientifica di base» e al «pubblico dominio» è essenziale per orientarsi tra i controlli della tecnologia.

Nel contesto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso per «tecnologia» si intendono informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», alla «produzione» o all'«utilizzazione» dei beni. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. Il riferimento alle 'informazioni specifiche necessarie' ha lo scopo di indirizzare il controllo della tecnologia su quella parte della tecnologia che porta un prodotto a raggiungere o superare le soglie di prestazione elencate. Per le categorie da 1 a 9, soltanto queste informazioni specifiche devono essere considerate come tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco. Lo scopo della definizione di «necessarie» è quello di concentrare i controlli della tecnologia sulla tecnologia specifica che rende un prodotto soggetto a licenza. È importante che la tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco rimanga sottoposta ad autorizzazione anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'ambito delle «informazioni specifiche necessarie» non è definito. In generale, le informazioni seguenti non sono considerate abbastanza specifiche da rientrare nella definizione di tecnologia:

scheda di dati di sicurezza, scheda di dati di sicurezza del materiale o scheda di dati di sicurezza del prodotto;

opuscoli, cataloghi e loro estratti che, nella loro rispettiva forma, sono destinati o potrebbero essere destinati a un numero indefinito di parti interessate e che sono messi a disposizione delle stesse senza modifiche individuali del loro contenuto;

diagrammi schematici, diagrammi a blocchi, diagrammi di processo (privi di dati di dettaglio);

dati tecnici di prestazione, indicatori chiave di prestazione;

dati di connessione elettrica e meccanica e di consumo;

caratteri di etichettatura;

elenchi di parti se non è possibile fare riferimento ai disegni;

norme e standard che sono generalmente accessibili e non specifici di un prodotto aziendale;

articoli tratti da riviste di settore e pubblicazioni simili;

descrizioni generali di processi e procedure (nel caso di impianti di produzione);

specifiche di consegna (per esempio per prodotti chimici e altre materie ausiliarie);

foto (non contenenti informazioni dettagliate sulle dimensioni geometriche, i materiali utilizzati e i componenti elettrici/elettronici);

disegni esplosi e di elevazione privi di dati dimensionali dettagliati;

disegni in sezione (schematici e privi di dati significativi e dettagliati);

dimensioni esterne.

Illustrazione della soglia «necessaria»

3E001 si riferisce alla tecnologia sottoposta ad autorizzazione per lo «sviluppo» o la «produzione» dei circuiti integrati elencati specificati, tra l'altro, in 3A001.a.

3A001.a.5.a.5 si riferisce a circuiti integrati con convertitore analogico-numerico con una risoluzione uguale o superiore a 16 bit e con una frequenza di campionamento superiore a 65 mega campioni al secondo (MSPS).

Un documento (22) che descrive nel dettaglio i parametri di progettazione o le fasi di progettazione necessarie per raggiungere (o superare) la soglia dei 65 mega campioni al secondo da solo non contiene la tecnologia che è specificatamente responsabile dello sviluppo del prodotto sottoposto ad autorizzazione 3A001.a.5.a.5 e quindi non contiene la tecnologia «necessaria» ai sensi della nota generale sulla tecnologia. Il documento non specifica infatti come raggiungere o superare il parametro della «risoluzione a 16 bit».

Un manuale che descrive la tecnica di produzione di circuiti integrati con convertitore analogico-numerico con una risoluzione uguale o superiore a 16 bit e con una frequenza di campionamento superiore a 65 mega campioni al secondo (MSPS) non contiene la tecnologia «necessaria» per produrre un prodotto sottoposto ad autorizzazione.

Nelle due situazioni di cui sopra, si ritiene che il documento e il manuale non contengano la tecnologia sottoposta ad autorizzazione necessaria per lo sviluppo o la produzione di prodotti elencati col codice 3A001.a.5.a.5 in quanto non contengono le informazioni specifiche relative ai due parametri tecnici descritti in 3A001.a.5.a.5.

Esempio:

1E001 sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da 1A002 fino a 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.

Applichiamolo a 1C216.

1C216 specifica i controlli per l'acciaio Maraging. Questo prodotto è sottoposto ad autorizzazione nella categoria 1, pertanto è di applicazione la nota generale sulla tecnologia. Di conseguenza la tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione nell'ambito di 1E001 è quella «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di acciaio Maraging con le specifiche di 1C216.

Cosa non è sottoposto ad autorizzazione nell'ambito di 1E001?

Risultati di ricerca che forniscono dettagli su:

questo tipo di acciaio Maraging, ma senza fornire informazioni dettagliate su come sviluppare o produrre questo tipo di acciaio Maraging;

un quadro storico dei metodi di produzione esistenti (di pubblico dominio) di questo tipo di acciaio Maraging;

un processo innovativo di produzione dell'acciaio Maraging che non raggiunga le soglie previste in 1C216 (e 1C116).

Cosa è sottoposto ad autorizzazione nell'ambito di 1E001?

Risultati di ricerca che forniscono dettagli su:

processi di sviluppo o di produzione esistenti che non sono ancora di pubblico dominio e non costituiscono una ricerca scientifica di base;

un processo di sviluppo o di produzione dell'acciaio Maraging innovativo (non ancora di pubblico dominio) che raggiunga le soglie previste in 1C216 e che non costituisca una ricerca scientifica di base.

Punti chiave per la definizione di tecnologia

Per tecnologia si intendono le informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», alla «produzione» o all'«l'utilizzazione» dei prodotti a duplice uso compresi negli elenchi. Ciò significa che, per essere classificati come tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi, i dati tecnici o l'assistenza tecnica devono contenere informazioni specifiche necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni specificati nelle categorie da 0 a 9. Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non definisce il significato di «informazioni specifiche». È invece definito il significato dei termini sviluppo, produzione e utilizzazione.

La definizione di tecnologia è da leggersi congiuntamente alla nota sulla tecnologia nucleare della categoria 0 e alla nota generale sulla tecnologia (delle categorie da 1 a 9).

Per la categoria 0 (prodotti nucleari), la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi è costituita dalle informazioni specifiche 'direttamente associate ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0'. Si tratta di una descrizione generale; quindi la gamma di tecnologia nucleare sottoposta ad autorizzazione è più ampia rispetto alla tecnologia sottoposta ad autorizzazione delle categorie da 1 a 9.

Per le categorie da 1 a 9, solamente la parte di «tecnologia» che è «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni sottoposti ad autorizzazione nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione secondo le disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie. È definita «necessaria» quella parte di informazioni che è specificatamente responsabile del raggiungimento o dell'estensione dei livelli di prestazione, delle caratteristiche o delle funzioni sottoposte ad autorizzazione dall'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso. Tali livelli di prestazioni, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione sono generalmente molto specifici ed elevati; ciò limita di conseguenza la tecnologia che raggiunge la soglia «necessaria». Ciò pertanto limita anche la tecnologia alla quale si potrebbe cercare di applicare le note di cessazione dei controlli «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio».

Si fa presente che alcuni programmi di finanziamento della ricerca richiedono la verifica del duplice uso al momento della presentazione della domanda di sovvenzione. È una buona prassi che si basa su meccanismi di revisione interna per individuare, nella fase iniziale del programma o del progetto di ricerca, quali attrezzature o materiali coinvolti, o risultati previsti (come le pubblicazioni), potrebbero richiedere un'ulteriore verifica dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Qualora siano identificati tali (potenziali) problemi di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, sarà necessario adottare le azioni conseguenti nel corso e al termine del programma o progetto di ricerca.

L'esportatore è tenuto a valutare adeguatamente la tecnologia per determinare se raggiunge la soglia per il controllo dei prodotti a duplice uso. Grazie alla loro esperienza e conoscenza della propria ricerca, i ricercatori sono i soggetti più adatti a classificare adeguatamente la propria ricerca, eventualmente con il supporto di personale amministrativo dotato di formazione specifica e a conoscenza della struttura dell'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE. Avviene di rado che intere presentazioni o pubblicazioni raggiungano la soglia per la qualifica di tecnologia sottoposta ad autorizzazione. Possono raggiungere tale soglia alcune sottosezioni o brevi estratti. Solo queste parti richiederanno autorizzazione; se il ricercatore o l'organismo di ricerca ha necessità di orientamenti in merito, può contattare la propria autorità nazionale competente. Ciò permette al ricercatore o all'organismo di ricerca di effettuare una scelta informata riguardo a quali parti vadano incluse nella domanda di licenza di esportazione prima di essere trasmesse o pubblicate.

2.3.5.   Esenzioni dai controlli dei prodotti a duplice uso

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso contiene una serie di esenzioni dai controlli, che stabiliscono a quali condizioni un certo prodotto elencato non è soggetto a controllo. In tal caso, sebbene tale prodotto soddisfi i requisiti tecnici, non necessiterà di una licenza per l'esportazione o il trasferimento. È importante osservare che le esenzioni dai controlli possono essere applicate esclusivamente ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi.

Le esenzioni dai controlli sono sostanzialmente di due tipi. Il primo tipo è costituito dalle esenzioni specificamente legate a determinati prodotti a duplice uso compresi negli elenchi.

Esempi

La nota 2 relativa a 2B001 precisa che questa voce di controllo non si applica alle macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di protesi dentarie.

La nota 2 relativa a 5A002.a. non sottopone ad autorizzazione i prodotti se le funzioni di «sicurezza dell'informazione» sono limitate a funzionalità senza fili per la «rete personale», che applicano solamente standard crittografici pubblicati o commerciali.

Il secondo tipo è costituito da esenzioni dai controlli sistematiche per i software e le tecnologie. Queste note di cessazione dei controlli sono inserite nella nota sul software nucleare, nella nota sulla tecnologia nucleare, nella nota generale sul software e nella nota generale sulla tecnologia di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

Solo i «software» o la «tecnologia» a duplice uso compresi negli elenchi possono beneficiare delle esenzioni dai controlli menzionate nelle note sul software e sulla tecnologia. È quindi fondamentale determinare se la ricerca riguardi prodotti a duplice uso e, in tal caso, quali parti soddisfino la voce di controllo del software o della tecnologia rispettivamente nelle sottocategorie D ed E congiuntamente alle note sul software e alle note sulla tecnologia.

La nota sul software nucleare sottolinea che non è sottoposta ad autorizzazione la quantità minima di «codice oggetto» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti inclusi nella categoria 0 di cui è stata autorizzata l'esportazione.

La nota generale sul software include tre esenzioni dai controlli per i software specificati nelle categorie da 1 a 9:

software che è generalmente disponibile al pubblico (vale a dire che è venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio ed è progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore);

software che è già di pubblico dominio; o

la quantità minima di «codice oggetto» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione.

In relazione al software per la sicurezza dell'informazione (specificato nella categoria 5, parte 2) è importante sottolineare che l'intera nota sul software nucleare e parte della nota generale sul software non sono applicabili e pertanto non possono essere utilizzate per l'esenzione dal controllo.

Per la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi vi sono tre possibili esenzioni dai controlli: «tecnologia» risultante dalla «ricerca scientifica di base», «tecnologia» che è già «di pubblico dominio» e quantità minima di informazioni necessaria per le domande di brevetto. L'ultima esenzione non si applica alla tecnologia di categoria 0.

Nella parte seguente dei presenti orientamenti si analizzeranno le esenzioni per «ricerca scientifica di base», «pubblico dominio» e quelle relative alla quantità minima di informazioni necessaria per le domande di brevetto.

Punti chiave per la nota di esenzione dai controlli «ricerca scientifica di base» per la tecnologia

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso definisce la «ricerca scientifica di base» come lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

Anche se non esplicitamente, tale definizione fa riferimento alla ricerca fondamentale, escludendo così dalle esenzioni dai controlli la ricerca non fondamentale o la ricerca applicata. Questa definizione pone problemi di attuazione, a causa del fatto che è rimasta invariata per molti anni e della natura evolutiva dell'ecosistema della ricerca.

È importante tenere presente che la terminologia può rappresentare un problema in questo caso: la classificazione scientifica di un progetto di ricerca come 'ricerca di base' non è necessariamente o automaticamente conforme alla definizione di «ricerca scientifica di base» contenuta nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso. In caso di dubbio il personale addetto alla conformità dell'organismo o l'autorità competente potranno contribuire alla classificazione.

La ricerca scientifica di base esclude dai controlli soltanto la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi. Non si applica invece a prodotti (beni) fisici come attrezzature e materiali.

In sostanza, l'esenzione si applica all'effettivo risultato della ricerca e non all'intenzione di produrre risultati di ricerca (nella fase di finanziamento della ricerca). Si tratta di una distinzione cruciale al fine di valutare l'applicazione di questa nota di cessazione.

Di seguito si forniscono due criteri per aiutare a determinare se la nota di cessazione dei controlli «ricerca scientifica di base» è pertinente: il livello di maturità tecnologica e la prevalenza di finanziamenti da fonte industriale. Nessuno dei due criteri determina se la nota di cessazione dei controlli debba essere applicata. Ciò deve essere deciso caso per caso attraverso le procedure interne di verifica delle esportazioni e, se del caso, consultando l'autorità competente.

Il livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) è una scala (da 1 a 9) originariamente sviluppata dalla National Aeronautics and Space Administration degli Stati Uniti (NASA) e successivamente utilizzata da altre amministrazioni, istituzioni o agenzie per valutare lo stato di sviluppo delle tecnologie spaziali. Oggi il TRL è comunemente usato nel mondo della ricerca, nonché nell'ambito dei programmi europei di ricerca e innovazione, per valutare la maturità di mercato delle tecnologie nuove ed emergenti. Ai fini dei controlli delle esportazioni, i risultati di ricerca derivanti da ricerche con TRL 1 e 2 sono generalmente considerati ricerca scientifica di base. La classificazione dei prodotti di ricerca derivanti dai TRL 3 e 4 come ricerca scientifica di base deve invece essere valutata caso per caso. I risultati della ricerca derivanti da ricerche con TRL superiore a 4 non sono considerati ricerca scientifica di base. Cfr. l'appendice 8 per una descrizione dei vari livelli di maturità tecnologica.

Presenza di finanziamenti da parte dell'industria (sponsor): la ricerca finanziata da un partner industriale esterno ha maggiori probabilità di sfociare in uno sviluppo commerciale, indipendentemente dal fatto che il progetto sia stato avviato da un soggetto industriale o da un ente pubblico. Inoltre in molti casi (tramite accordi contrattuali) il finanziatore industriale (o sponsor) ha la possibilità di riesaminare le pubblicazioni (o presentazioni) e di formulare osservazioni al riguardo prima della loro pubblicazione, nonché di richiedere l'uso esclusivo (temporaneo) dei risultati della ricerca. Questi tipi di collaborazione possono essere indicativi del fatto che il risultato della ricerca non sarà classificabile come ricerca scientifica di base. In alcuni casi può effettivamente avvenire che l'industria finanzi la ricerca fondamentale senza imporre vincoli sulle pubblicazioni o altri risultati della ricerca. In questi casi sarà possibile valutare l'esenzione dai controlli della ricerca scientifica di base se tale ricerca riguarda una tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi e il livello di TRL è abbastanza basso.

Punti chiave per la nota di cessazione dei controlli «pubblico dominio» per il software o la tecnologia

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso definisce l'espressione «di pubblico dominio» come segue: «tecnologia» o «software» resi disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono a «tecnologie» o «software» di essere considerati «di pubblico dominio»).

In sostanza il regolamento esclude dai controlli il software e la tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi che chiunque può ottenere.

Nei presenti orientamenti dell'UE si sottolinea che il software o la tecnologia a duplice uso sottoposti ad autorizzazione che non sono ancora di pubblico dominio non possono essere esclusi dai controlli in base alla nota di cessazione dei controlli «di pubblico dominio». La definizione si riferisce chiaramente al software o alla tecnologia resi disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione. L'intenzione di rilasciare il (codice oggetto del) software o (della) tecnologia nel pubblico dominio non è sufficiente per ottenere l'esenzione dai controlli. Ciò significa che un futuro risultato della ricerca (software, pubblicazione, materiale per conferenze ecc. open source) può beneficiare di questa esenzione dai controlli solo se il software o la tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi che tale risultato contiene sono già di pubblico dominio. Pertanto l'eventuale rilascio di tale risultato della ricerca senza autorizzazione potrebbe costituire una violazione dei controlli delle esportazioni.

La specificazione 'senza restrizioni' deve essere intesa nel senso che l'accesso non è limitato a un gruppo ristretto di persone. Se l'informazione è resa accessibile solo a seguito di una decisione individuale del suo detentore o proprietario, ciò significa che non tutti hanno la possibilità di accedere a tale informazione, che pertanto non può essere considerata di pubblico dominio.

Le restrizioni giuridiche, per esempio le restrizioni relative ai diritti d'autore, prive di rilevanza ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni non influiscono sull'idoneità all'esenzione dai controlli. Allo stesso modo, misure quali la richiesta di un corrispettivo o della registrazione preventiva per l'accesso non sono considerate restrizioni, purché il pagamento del corrispettivo o la registrazione siano aperti a tutti.

Lo sviluppo open source è spesso effettuato a livello mondiale da comunità che collaborano. Le tecnologie o il software open source che vengono pubblicati e messi a disposizione del pubblico senza restrizioni possono beneficiare dell'esenzione dai controlli a titolo di pubblico dominio. La tecnologia per lo sviluppo di «software di intrusione» può essere esclusa dai controlli laddove sia nel contesto della «divulgazione di vulnerabilità» o «risposta a un ciberincidente». Cfr. l'ultima versione dell'allegato I per le definizioni applicabili.

Se un ricercatore fa riferimento o informazioni sensibili relative alla proliferazione provenienti da altre fonti che sono già di pubblico dominio o integra tali informazioni, ciò non rende automaticamente il risultato della ricerca un software o una tecnologia a duplice uso sottoposti ad autorizzazione. Il fatto che tale software o tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi siano diventati di pubblico dominio senza una licenza rappresenta una violazione delle norme sul controllo delle esportazioni, ma la relativa responsabilità non può essere imputata al ricercatore in questione.

Punti chiave per l'esenzione dai controlli della tecnologia che rappresenta la 'quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto'

La nota generale sulla tecnologia contiene un'esenzione per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. Tale quantità minima di informazioni necessarie per presentare le domande di brevetto è pertanto esente dai controlli delle esportazioni. L'esenzione dai controlli non fa distinzione tra domande di brevetto a livello nazionale, europeo o internazionale. Una volta che le informazioni sul brevetto sono pubblicate e di pubblico dominio, non sono più soggette ai controlli delle esportazioni.

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non fornisce una definizione dell'espressione 'quantità minima di informazioni necessarie'. Questa espressione è generalmente intesa come l'insieme delle informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di presentazione della domanda stabiliti dall'Ufficio europeo dei brevetti o dagli uffici brevetti degli Stati membri dell'UE.

2.3.6   Attività sottoposte ad autorizzazione

Non tutte le attività di ricerca che riguardano prodotti a duplice uso necessitano di una licenza. Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso include cinque diversi tipi di attività per cui è necessaria un'autorizzazione. La sezione 2.3.7 spiega in dettaglio le tipologie di licenza vigenti per ciascuna di queste attività.

Le due tipologie di licenza che seguono costituiscono obblighi di autorizzazione costanti:

un'autorizzazione di esportazione è necessaria per il movimento o il trasferimento al di fuori del territorio doganale dell'Unione di qualsiasi prodotto a duplice uso elencato nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso;

un'autorizzazione di trasferimento è necessaria per il movimento o il trasferimento di prodotti all'interno del territorio doganale dell'Unione solo per i prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

I tre obblighi di autorizzazione seguenti si applicano caso per caso:

un'autorizzazione di transito è necessaria per i prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

un'autorizzazione di servizi di intermediazione è necessaria per l'intermediazione di prodotti tra paesi terzi effettuata dall'interno del territorio doganale dell'Unione;

un'autorizzazione è obbligatoria per la fornitura di assistenza tecnica relativa a prodotti a duplice uso.

Il transito o l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e la fornitura di assistenza tecnica per i prodotti a duplice uso compresi negli elenchi possono essere vietati o essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, se il prodotto è o può essere destinato, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Spetta all'autorità competente decidere se è necessaria un'autorizzazione o se il transito è vietato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno adottato misure nazionali relative ai controlli del transito, dell'intermediazione o della fornitura di assistenza tecnica per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi. La Commissione europea pubblica e aggiorna periodicamente un elenco delle misure nazionali adottate dagli Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2021/821 (23).

Alcuni prodotti non soddisfano le specifiche tecniche dell'allegato I, ma sono comunque sensibili in termini di proliferazione a causa delle loro potenzialità tecniche o dei timori destati dal loro uso finale. Le operazioni riguardanti tali prodotti e che comportano sospetti relativi al loro uso finale potrebbero essere soggette all'obbligo di autorizzazione di esportazione. Tali controlli di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi sono detti 'controlli onnicomprensivi' (cfr. anche la sottosezione 2.3.8).

L'appendice 5 fornisce un diagramma per la determinazione dei requisiti di licenza ai sensi del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

2.3.7.   Tipologie di autorizzazione

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede le tipologie di autorizzazioni seguenti:

autorizzazioni di esportazione specifiche per uno o più prodotti a duplice uso, concesse a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo;

autorizzazioni globali di esportazione per uno o più prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;

autorizzazioni per grandi progetti per uno o più prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;

autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA), che hanno lo scopo di semplificare l'esportazione di specifici prodotti a duplice uso verso determinati paesi di destinazione e sono concesse a tutti gli esportatori stabiliti nell'UE che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso elencati negli allegati da II bis a II septies. Gli allegati da II bis a II nonies corrispondono alle otto EUGEA disponibili (da EUGEA 001 a EUGEA 008);

autorizzazioni generali di esportazione nazionali (NGEA), che sono autorizzazioni semplificate aggiuntive per specifici prodotti a duplice uso esportati verso determinati paesi di destinazione, secondo quanto definito dalla legislazione nazionale. Tali autorizzazioni si applicano solo agli esportatori stabiliti nel rispettivo Stato membro dell'UE (24);

autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica dal territorio doganale dell'Unione al territorio di un paese terzo, all'interno del territorio di un paese terzo o a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione;

autorizzazione di servizi di intermediazione per una determinata quantità di prodotti a duplice uso specifici circolanti tra due o più paesi terzi;

autorizzazione di transito per i prodotti a duplice uso non unionali che sono solamente in transito nell'UE;

autorizzazione al trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV da uno Stato membro dell'UE a un altro.

Gli Stati membri dell'UE possono integrare questi obblighi di autorizzazione con obblighi di licenza o divieti nazionali.

Un'autorizzazione dell'UE (la concessione della licenza) è valida in tutti i 27 Stati membri dell'UE e può essere utilizzata per esportare i prodotti da qualsiasi punto del territorio doganale dell'Unione. La validità delle licenze è determinata da ogni Stato membro.

Esempi

Pubblicazione

Il ricercatore A intende pubblicare un articolo su una rivista americana. L'articolo descrive una tecnologia che figura nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso (più specificamente 3E001 in relazione allo sviluppo di analizzatori di segnale 3A002.c) e sarà disponibile anche al di fuori degli Stati Uniti d'America (USA) dopo la sua pubblicazione.

3E001 in relazione a 3A002.c figura tra i prodotti elencati nell'EUGEA 001. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi di destinazione autorizzati dall'EUGEA 001. Tuttavia il ricercatore A non può utilizzare l'EUGEA 001 per inviare l'articolo all'editore americano in quanto l'esportatore sa che l'articolo non rimarrà nel paese EUGEA 001 in cui sarà esportato. È questo il punto cruciale. L'articolo sarà reso disponibile in tutto il mondo, fatto di cui il ricercatore A è consapevole.

Poiché non può essere utilizzata l'EUGEA 001, è importante che il ricercatore o l'organismo di ricerca contatti l'autorità competente per discutere in che modo allentare l'obbligo di licenza (per esempio individuando ed eventualmente modificando od omettendo le specifiche sezioni che contengono la tecnologia sottoposta ad autorizzazione, o limitando l'accesso a tali sezioni specifiche) e, qualora la mitigazione non fosse realizzabile, come soddisfare l'obbligo di licenza (per esempio tramite una domanda di licenza individuale). Cfr. la sottosezione 2.3.4 per maggiori informazioni sull'individuazione della tecnologia sottoposta ad autorizzazione.

Esportazione di apparecchiature di controllo dimensionale di seconda mano

Il dipartimento di ricerca B intende vendere un sistema di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni usato a un'università del Brasile. L'attrezzatura figura in elenco alla voce 1B001.f.1.

I prodotti 1B001.f.1. non sono inclusi nelle EUGEA (EUGEA 003: esportazione dopo riparazione/sostituzione; EUGEA 004: esportazione temporanea per mostre o fiere) che includono il Brasile come destinazione. Pertanto il dipartimento di ricerca B deve presentare domanda di licenza individuale in quanto si tratta di un'operazione verso un unico utilizzatore finale.

2.3.8.   Controlli dell'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

Alcuni prodotti non soddisfano le specifiche tecniche dell'allegato I, ma sono comunque sensibili in termini di proliferazione a causa delle loro potenzialità tecniche o dei timori destati dal loro uso finale.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, le autorità nazionali possono imporre un obbligo di autorizzazione per i prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I se vi è un (sospetto) collegamento con l'utilizzo in un programma di ADM, un (sospetto) scopo militare in un paese soggetto ad embargo sugli armamenti (25) o un (sospetto) utilizzo del prodotto come componente di apparecchiature militari che sono state esportate senza autorizzazione o in violazione di un'autorizzazione. Questa disposizione è nota come «controllo onnicomprensivo»; in un caso di questo tipo, laddove si sospetti il possibile utilizzo dei prodotti in uno dei modi sopra descritti, si raccomanda di contattare l'autorità nazionale di riferimento per ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi può essere soggetta all'obbligo di autorizzazione se si è stati informati dall'autorità competente o si è a conoscenza — sulla base della dovuta diligenza effettuata — del fatto che l'uso finale dei prodotti può destare timori legati alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione. Un elenco di tali misure nazionali è redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale. È disponibile anche sul sito internet della Commissione europea (26).

L'appendice 7 riassume gli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso.

2.3.9   Campanelli d'allarme (bandierine rosse)

Prestare attenzione ai segnali di richieste di informazioni o di collaborazioni sospette è fondamentale al fine di contrastare i rischi di proliferazione delle ADM, dei relativi vettori e dell'accumulo destabilizzante di armi convenzionali. Si raccomanda fortemente di condividere tali informazioni sospette con il referente interno per la conformità. In alcuni casi la condivisione di informazioni con l'autorità competente per il controllo delle esportazioni può essere obbligatoria ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.

Nell'appendice 3 figura un elenco di «bandierine rosse» per aiutare i ricercatori o il personale addetto alla conformità a effettuare una valutazione iniziale dell'applicabilità dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Tale elenco raggruppa i campanelli d'allarme in base alla tipologia di ricerca, all'uso finale e all'utilizzatore finale, alla modalità di spedizione e alle condizioni di finanziamento, finanziarie e contrattuali. Detto elenco è particolarmente utile per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi (per determinare se possano risultare applicabili i controlli onnicomprensivi). È buona prassi consultare tale elenco anche in fase di raccolta delle informazioni necessarie durante il processo di presentazione della domanda di licenza per prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione.

2.3.10.   Controlli dell'assistenza tecnica

Vi sono due tipi di controlli dell'assistenza tecnica, uno disciplinato dal regolamento sui prodotti a duplice uso e uno disciplinato dal diritto nazionale degli Stati membri dell'UE.

A norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, la tecnologia può assumere la forma di assistenza tecnica orale quale istruzione, formazione, trasmissione di conoscenze e competenze tecniche o servizi di consulenza, anche per telefono o mediante mezzi elettronici. Pertanto l'istruzione fornita a un collega che opera in un istituto di ricerca di un paese terzo può costituire assistenza tecnica. L'assistenza tecnica deve essere abbastanza specifica da raggiungere le soglie tecnologiche di cui all'allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Oltre alla tecnologia a duplice uso sotto forma di assistenza tecnica elencata all'allegato I del regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso, l'assistenza tecnica comprende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico destinato a una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi o in relazione a scopi militari in destinazioni soggette a un embargo sugli armamenti.

2.3.11.   Controlli delle esportazioni e misure restrittive (sanzioni)

Sia i controlli delle esportazioni sia le sanzioni impongono divieti o restrizioni. Mentre i controlli delle esportazioni si concentrano su prodotti (non) compresi negli elenchi e sulla verifica delle esportazioni caso per caso, le sanzioni assumono la forma di divieti di viaggio, congelamenti dei beni e divieti di mettere risorse economiche a disposizione di specifiche persone ed entità e/o di misure settoriali (come la limitazione di alcuni prodotti e servizi a paesi specifici, in alcuni casi a tutti gli utilizzatori finali in un paese specifico). I presenti orientamenti non forniscono informazioni specifiche sulle sanzioni dell'UE.

Cfr. la mappa delle sanzioni dell'UE per una panoramica di tutte le sanzioni dell'UE attualmente in vigore e l'elenco delle persone ed entità interessate: https://www.sanctionsmap.eu/.

Per informazioni generali sulle sanzioni dell'UE cfr. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en.

Ulteriori orientamenti possono essere forniti a livello nazionale.

2.3.12.   Domande frequenti

Chi è l'esportatore a norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso?

La definizione di esportatore comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Pertanto l'esportatore può essere un ricercatore per proprio conto o l'organismo di ricerca per conto del ricercatore. La definizione di esportatore si applica non solo alle operazioni di esportazione, ma a tutte le attività sottoposte ad autorizzazione dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso, ivi compresi i trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV. Spetta all'organismo di ricerca definire internamente il soggetto che presenterà la domanda di licenza.

Si noti che l'identificazione dell'esportatore è diversa dall'identificazione dell'esportazione. Qualora un ricercatore ospite proveniente da un paese terzo abbia accesso per esempio a tecnologia sottoposta ad autorizzazione in un campus universitario ubicato nel territorio doganale dell'Unione, non ha luogo alcuna esportazione. Qualora invece lo stesso ricercatore rientri nel suo paese terzo di provenienza portando con sé la tecnologia sottoposta ad autorizzazione, ha luogo un'esportazione per la quale è richiesta una licenza approvata e valida. In questo caso è necessario presentare una domanda di licenza prima di effettuare l'esportazione. L'ultima persona all'interno del territorio doganale dell'Unione che decide in merito al trasferimento della tecnologia sottoposta ad autorizzazione al di fuori dell'UE è tenuta a presentare la domanda di licenza. La decisione su chi possa presentare tale domanda spetta a ciascuno Stato membro dell'UE. Il richiedente potrebbe essere il ricercatore in visita dal paese terzo, ma in molti casi dovrà avere un rappresentante stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Indipendentemente da chi sia l'esportatore, si verifica una violazione dei controlli delle esportazioni qualora la tecnologia sottoposta ad autorizzazione esca dal territorio doganale dell'Unione senza una licenza approvata e valida.

Se una pubblicazione contiene tecnologia sottoposta ad autorizzazione, l'autore, l'università o l'editore scientifico sono tenuti a presentare domanda di licenza?

In questo caso l'elemento cruciale è che una persona fisica o giuridica deve richiedere una licenza e pertanto agisce in qualità di esportatore. L'identità di tale persona dipende dalla politica interna o dall'accordo contrattuale tra l'autore della pubblicazione e l'editore scientifico. Nel caso in cui l'editore sia stabilito al di fuori dell'UE, l'ultima persona all'interno dell'UE che decide in merito al trasferimento della tecnologia sottoposta ad autorizzazione al di fuori dell'UE è tenuta a presentare domanda di licenza.

Un dipendente di un organismo di ricerca che si trovi all'estero per lavoro può accedere a distanza a tecnologie o software sottoposti ad autorizzazione situati sul server di un organismo di ricerca con sede nell'UE?

I dipendenti che accedono dall'estero alla tecnologia o al software sottoposti ad autorizzazione durante una visita di lavoro devono generalmente richiedere una licenza prima del viaggio. In questo caso alcuni Stati membri dell'UE (27) considerano come fattore determinante se la tecnologia o il software controllati siano accessibili all'estero da altre persone (oltre al/ai dipendente/i).

Qual è il soggetto tenuto a presentare la domanda di licenza nel caso di un consorzio di ricerca composto da partner di vari Stati membri dell'UE e paesi terzi?

L'esportatore, e quindi il soggetto che deve presentare la domanda di licenza, è il partner contrattuale del destinatario nel paese terzo che ha facoltà di determinare l'invio o la trasmissione dei prodotti dal territorio doganale dell'UE (per i prodotti di cui all'allegato I). In altre parole l'obbligo di richiedere la licenza prima della spedizione dei prodotti a duplice uso può ricadere sul partner del consorzio o sul soggetto capofila del consorzio, in funzione degli accordi contrattuali tra i partner del consorzio e il capofila dello stesso.

SEZIONE 3

Istituzione e revisione di un programma interno di conformità per la ricerca riguardante prodotti a duplice uso

Il ruolo di ogni programma interno di conformità (ICP) è di affrontare e mitigare sistematicamente uno o più tipi di rischio al fine di garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa o assunti volontariamente da un organismo.

In un ambiente di ricerca, l'istituzione di misure di conformità per garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di controllo delle esportazioni è un processo lungo e impegnativo.

La sezione che segue delinea tutti i principali elementi di cui un organismo di ricerca dovrebbe tener conto nel progettare e rivedere il proprio sistema interno di conformità per le esportazioni dei prodotti a duplice uso.

3.1.   Valutazione del rischio

Un organismo di ricerca, al momento di valutare se e in quale misura è interessato dai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, deve effettuare una valutazione iniziale del rischio esaminando i parametri seguenti: (28)

1)

l'oggetto delle sue attività (per esempio le discipline e gli ambiti di ricerca in cui opera). Per una descrizione sommaria degli ambiti di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere interessati dai controlli delle esportazioni, cfr. l'appendice 1;

2)

il tipo e la portata di queste attività (per esempio la ricerca sul campo, l'apprendimento online e a distanza e l'ammontare di collaborazioni internazionali e partecipazioni estere nelle sue attività);

3)

lo stato attuale delle politiche istituzionali e delle procedure standardizzate (per esempio il tipo di struttura organizzativa, le misure di attenuazione dei rischi per la sicurezza esistenti e gli atteggiamenti predominanti del personale).

Tali parametri devono essere valutati con riferimento agli obblighi giuridici imposti dalla normativa nazionale e dell'UE in materia di controllo delle esportazioni (29). Al termine di questa valutazione iniziale del rischio, l'organismo di ricerca sarà in grado di determinare il proprio profilo di rischio specifico per i prodotti a duplice uso. In questo modo l'organismo potrà individuare gli ambiti delle sue attività di ricerca che devono essere coperti dall'ICP (ambito di applicazione del suo sistema interno di conformità delle esportazioni) e definire tale programma in funzione delle circostanze specifiche dell'organismo (per esempio struttura, procedure istituzionali e risorse disponibili).

La valutazione iniziale del rischio è utile alla progettazione e all'attuazione di misure ICP che siano efficaci, proporzionate e adeguate al profilo specifico dell'organismo. Spesso è preferibile iniziare l'esame dalle attività e dagli ambiti di ricerca che richiedono un'azione immediata nonché dai settori in cui è facile identificare la presenza di prodotti a duplice uso. Nella fase successiva, l'ICP può essere ampliato in modo da includere ulteriori rischi e procedure di attenuazione degli stessi più solide. L'integrazione delle misure di conformità interna relative ai prodotti a duplice uso nelle politiche e procedure istituzionali esistenti è spesso un elemento cruciale per realizzare efficienze e sinergie.

Gli organismi di ricerca dovrebbero puntare a realizzare un ambiente giuridico e di ricerca dinamico in cui i rischi siano determinati o riesaminati periodicamente; pertanto le misure interne di conformità dipendono dall'evoluzione degli elenchi di controllo e dalle attività che l'organismo di ricerca intraprende di volta in volta. Una valutazione e una classificazione più approfondite dei materiali, delle attrezzature, del software e della tecnologia usati o prodotti in una ricerca sono effettuate nell'ambito della sezione «processo e procedure di verifica delle esportazioni» di cui al quarto elemento fondamentale.

3.2.   Gli elementi fondamentali di un ICP

La presente sezione si basa sulla raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

Essa presenta un adeguamento degli elementi fondamentali dell'ICP volto a renderli più idonei all'uso nei contesti di ricerca. Il presente adeguamento si basa sui riscontri forniti dalla comunità della ricerca e si articola nelle sottosezioni indicate di seguito.

1)

Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

2)

Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

3)

Formazione e sensibilizzazione

4)

Processo e procedure di verifica delle esportazioni

5)

Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

6)

Tenuta dei registri e documentazione

7)

Sicurezza fisica e delle informazioni

L'appendice 4 fornisce un elenco di controllo per ciascun elemento fondamentale, volto a sostenere l'elaborazione di un ICP o, in una fase successiva, la revisione di un ICP esistente.

3.2.1.   Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

L'impegno e il sostegno dell'alta dirigenza nei confronti di un ICP sono importanti per ragioni sia simboliche sia pratiche. Una dichiarazione ufficiale di impegno a garantire la conformità alla normativa sul controllo delle esportazioni da parte dell'organo/della funzione apicale dell'organismo può contribuire a sensibilizzare il personale, accrescere l'importanza attribuita a tali misure di conformità e aumentare le risorse umane e tecniche messe a disposizione da altri dipartimenti dell'organismo.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Come in ogni organizzazione, l'impegno dell'alta dirigenza mira ad accrescere la legittimazione delle misure di conformità e a creare o migliorare una cultura organizzativa che promuove le esigenze di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. In un ambiente di ricerca, l'impegno dell'alta dirigenza è essenziale per incoraggiare e sostenere attivamente l'attuazione di un ICP.

Poiché gli organismi di ricerca e in particolare le università sono spesso caratterizzati da modelli di struttura organizzativa decentrati, potrebbe essere utile che tale impegno sia espresso a livello di facoltà, dipartimento o istituto (per esempio dai singoli presidi di facoltà/direttori di istituto). Tale approccio può essere particolarmente adatto per gli organismi che hanno solo pochi dipartimenti potenzialmente interessati dai controlli delle esportazioni.

La dichiarazione d'impegno si concretizza in una dichiarazione scritta e nel sostegno da parte dell'alta dirigenza, che si traduce nell'assicurare adeguate risorse organizzative, umane e tecniche per l'ICP dell'organismo. Tale dichiarazione d'impegno invita tutto il personale interessato a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e degli Stati membri e ad adottare le precauzioni necessarie ogniqualvolta si utilizzino input sottoposti ad autorizzazione o si producano risultati della ricerca sensibili e che potrebbero essere sottoposti ad autorizzazione.

Quali sono le misure da adottare?

Redigere una dichiarazione d'impegno che attesti che tutto il personale (scientifico e amministrativo) rispetta tutte le disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e applica le misure di attenuazione previste nelle politiche e procedure dell'organismo. Specificare le possibili conseguenze in caso di non conformità per l'organismo e gli individui coinvolti.

Comunicare con chiarezza e regolarità la dichiarazione d'impegno a tutto il personale potenzialmente interessato (anche a quello che non riveste alcun ruolo nei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso) al fine di sensibilizzare e promuovere una cultura di rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Valutare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili (elettronici o cartacei) per pubblicizzare la dichiarazione e le fonti di informazioni sulle procedure interne di conformità dell'organismo (30).

3.2.2.   Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

Ciascun organismo di ricerca è unico e di conseguenza non esiste un unico modo per organizzare le procedure di conformità e assegnare le rispettive responsabilità. Tuttavia adottare un insieme ben definito di procedure e responsabilità per la conformità delle esportazioni può aiutare l'organismo a raggiungere i propri obiettivi di conformità e migliorare il modello di gestione nel suo insieme.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

In un contesto di ricerca, vi sono diversi tipi di responsabilità da considerare. Di norma tali responsabilità saranno condivise sia dal personale amministrativo sia da quello scientifico.

Il primo tipo di responsabilità è costituito dalla responsabilità generale dell'applicazione delle politiche di conformità dell'organismo, che compete alla dirigenza dello stesso. Questa responsabilità può includere l'approvazione delle domande di licenza, la verifica dell'assegnazione di risorse adeguate ai compiti di conformità e l'accertamento che le misure di conformità in atto siano revisionate e aggiornate regolarmente. In alcuni Stati membri tale funzione deve essere svolta da un esponente dell'alta dirigenza.

Il secondo tipo di responsabilità richiede l'istituzione di una funzione per la conformità delle esportazioni, responsabile dello sviluppo e/o dell'attuazione delle misure di conformità dell'organismo. Tra i compiti di questa funzione possono figurare: rispondere alle domande in materia di controllo delle esportazioni e decidere se una domanda di licenza è pertinente e quali misure di attenuazione sono necessarie per una data attività. La funzione di controllo delle esportazioni può anche aiutare il personale a comprendere le condizioni della licenza, applicare le verifiche di dovuta diligenza e mantenere un archivio adeguato.

Di norma questa responsabilità è assunta da un dipartimento con esperienza nella gestione degli obblighi giuridici e nell'interazione con il personale dell'organismo e i collaboratori esterni (31). Ciascun organismo di ricerca dovrebbe avere almeno un responsabile della conformità delle esportazioni. Se possibile, la funzione di controllo delle esportazioni dovrebbe essere libera da conflitti di interesse. Inoltre dovrebbe avere un accesso diretto all'alta dirigenza e l'obbligo di riferire alla stessa.

Inoltre potrebbe essere necessario nominare dei punti di contatto in vari dipartimenti dell'organismo che possano sensibilizzare e fornire indicazioni al personale amministrativo e scientifico ogniqualvolta si presenti un problema pertinente e, se del caso, trasmettere le domande e le richieste alla funzione di controllo delle esportazioni.

Il terzo tipo di responsabilità riguarda l'attuazione delle misure concrete che il personale scientifico deve adottare per garantire il rispetto degli obblighi di conformità dell'organismo. Questa funzione comporta compiti quali individuare i progetti che potrebbero necessitare di una licenza, applicare controlli sull'uso finale/utilizzatore finale e attivare le previste misure di attenuazione e procedure di approvazione durante lo svolgimento delle attività di ricerca. Posto che tutto il personale interessato deve aderire alle procedure di conformità dell'organismo nell'ambito del proprio lavoro, la responsabilità di individuare i progetti sensibili e applicare i controlli richiesti spetta di norma al capo del progetto. Spesso si tratta della persona che ottiene il finanziamento e coordina il progetto all'interno dell'organismo, la quale in alcuni contesti di ricerca è denominata «coordinatore scientifico».

Il personale amministrativo (per esempio dell'ufficio acquisti e legale) può gestire alcuni compiti di conformità secondo le disposizioni delle politiche di conformità. Tale personale può appartenere alla funzione di conformità delle esportazioni o semplicemente collaborare strettamente con essa.

Il personale amministrativo potrebbe essere in grado di rilevare problemi che sono sfuggiti all'attenzione del personale di ricerca. In questo modo il personale amministrativo adeguatamente formato potrebbe agire anche come «guardiano» qualora le altre misure protettive si rivelassero insufficienti (32).

L'appendice 6 offre due esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in contesti di ricerca.

Quali sono le misure da adottare?

Determinare quali parti dell'organismo sono pertinenti ai fini del rispetto dei controlli delle esportazioni. Identificare e nominare la/e persona/e cui è affidata la responsabilità generale e assegnare almeno una persona alla funzione di conformità delle esportazioni. A seconda delle esigenze dell'organismo, tale persona potrebbe dover espletare le mansioni relative al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso solo a tempo parziale.

Considerare tutti i diversi tipi di responsabilità e di funzioni in materia di conformità. Definire chiaramente i processi e le responsabilità per il personale sia amministrativo sia scientifico. Iniziare dai dipartimenti che svolgono ricerche in un settore critico e ampliare gradatamente il raggio d'azione ad altri dipartimenti meno sensibili in parallelo con l'evoluzione del sistema di conformità. Aver cura di definire la delega di poteri (per esempio in caso di malattia o di ferie) e di nominare funzioni di riserva, ove possibile.

Assicurarsi che siano assegnate all'ICP risorse adeguate e tenere conto delle conoscenze e competenze necessarie di natura giuridica e tecnica. Si raccomanda di redigere descrizioni scritte delle mansioni.

Essere pronti a sfruttare appieno le competenze e l'esperienza già disponibili in vari settori dell'organismo. Consultarsi con i colleghi di diversi dipartimenti (per esempio ufficio acquisti, sicurezza e legale) sui modi in cui le politiche e le procedure disponibili potrebbero incorporare gli obblighi di conformità delle esportazioni. Valutare l'opportunità di introdurre, in collaborazione con gli addetti all'assistenza informatica, strumenti e procedure online per facilitare l'attuazione delle misure interne di conformità.

Codificare le politiche e le procedure dell'organismo in materia di conformità delle esportazioni, compresa la principale catena di responsabilità, in manuali/guide e metterle a disposizione dell'organismo online o in formato cartaceo. Cercare di usare un linguaggio il più preciso e chiaro possibile. Valutare l'opportunità di includere esempi e casi pratici come quelli indicati nei presenti orientamenti o in fonti nazionali.

Assicurarsi che il personale scientifico e amministrativo sappia quale procedura seguire e chi è il punto di contatto per ogni quesito sui controlli delle esportazioni.

3.2.3.   Formazione e sensibilizzazione

La formazione e la sensibilizzazione sono elementi importanti di ogni ICP e dovrebbero essere commisurate alla situazione specifica di ciascun organismo di ricerca. La sensibilizzazione è considerata il primo passo per consentire al personale scientifico e amministrativo di comprendere i rischi per la sicurezza e di ottemperare alle proprie responsabilità ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni e dell'ICP dell'organismo. La formazione comprende corsi specializzati adattati alle funzioni e al personale dell'organismo interessati dai controlli delle esportazioni.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Gli organismi di ricerca devono considerare iniziative di sensibilizzazione e formazione a diversi livelli, attraverso vari mezzi e con obiettivi differenti.

In primo luogo, è importante fornire un'introduzione generale al tema del controllo delle esportazioni a tutto il personale di ricerca e agli studenti potenzialmente interessati, in modo tale da sensibilizzarli e promuovere una cultura della responsabilità in tutto l'organismo. Ciò può essere realizzato attraverso l'inclusione di riferimenti agli obiettivi dei controlli delle esportazioni e alle relative misure interne nei codici di condotta, nelle pagine internet sull'etica e sull'integrità della ricerca, nonché nei corsi generali sulla sicurezza che vengono tenuti periodicamente (33).

In secondo luogo, è opportuno predisporre attività generali di formazione e di sensibilizzazione per il personale scientifico appartenente ai dipartimenti dell'organismo individuati come pertinenti ai fini dei controlli delle esportazioni nella fase di valutazione iniziale del rischio e nelle rivalutazioni successive. Lo scopo di tali attività di formazione è di fare in modo che il personale familiarizzi con gli obblighi di controllo delle esportazioni e assicurarsi che esso sia in grado di intraprendere le azioni necessarie al sorgere di un problema o di un timore nella progettazione, pianificazione ed esecuzione della propria ricerca.

In terzo luogo, è opportuno erogare una formazione mirata al personale amministrativo che si occupa dell'attuazione delle diverse procedure di controllo interno, come quelle relative alla sicurezza, agli acquisti, al trasferimento di tecnologia, ai contratti e alle collaborazioni di ricerca. Allo stesso modo, occorre organizzare una formazione specializzata per il personale di ricerca che è regolarmente impegnato nell'attuazione dei controlli delle esportazioni a causa del suo coinvolgimento in progetti sensibili che richiedono particolare attenzione e misure di controllo.

Un organismo di ricerca può svolgere tipologie molto diverse di ricerca e gli elenchi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso riguardano un'ampia gamma di prodotti e tecnologie. Per questo è necessario valutare l'opportunità di predisporre materiali formativi e approcci su misura per partecipanti appartenenti a diversi dipartimenti e dotati di competenze ed esperienze professionali diverse.

Data la natura dinamica della normativa in materia di controllo delle esportazioni e degli sviluppi in questo settore, la formazione dovrebbe essere erogata su base annuale e il personale che ha la responsabilità principale del funzionamento dell'ICP dovrebbe aggiornare regolarmente gli strumenti e i materiali informativi disponibili.

Verificare con l'autorità nazionale se sono disponibili risorse aggiuntive quali l'iscrizione a sessioni informative e bollettini informativi, orientamenti nazionali e corsi di formazione.

Quali sono le misure da adottare?

Fornire una formazione obbligatoria e periodica a tutto il personale potenzialmente coinvolto in attività di esportazione sottoposta ad autorizzazione di prodotti a duplice uso, al fine di sensibilizzarlo in merito al tema del controllo delle esportazioni e diffondere una cultura della responsabilità nell'intero organismo.

Ove possibile, utilizzare le iniziative di formazione già esistenti, come i corsi introduttivi per il personale neoassunto, incorporandovi riferimenti alle misure e ai requisiti di conformità alle norme sulle esportazioni. Seguire lo stesso approccio per quanto riguarda gli statuti del personale e il materiale didattico già in uso.

Garantire tramite strumenti di sensibilizzazione (quali alberi decisionali, pagine Intranet, note informative e di conferma delle procedure relative ai controlli delle esportazioni) che tutto il personale interessato sia al corrente di tutte le politiche e misure interne in materia di controlli delle esportazioni. Utilizzare materiali contenenti informazioni sulle pertinenti norme dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, sugli elenchi di controllo e sulle misure restrittive, nonché sulle misure nazionali e sugli embarghi. Valutare la possibilità di mettere a disposizione di tutto il personale coinvolto strumenti di facile uso (sviluppati internamente o forniti da risorse esterne) per facilitare la consultazione di detti documenti giuridici e dei relativi aggiornamenti. Ove possibile, valutare la possibilità di erogare formazione personalizzata al personale amministrativo e scientifico.

Ove opportuno, valutare la possibilità di sfruttare le occasioni di formazione a livello nazionale o dell'UE in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Integrare gli insegnamenti tratti da valutazioni delle prestazioni, audit, segnalazioni e misure correttive, ove possibile, nei corsi di formazione o nei programmi di sensibilizzazione sulle esportazioni offerti. Al contempo, prendere nota di eventuali risultanze relative a un funzionamento inadeguato delle misure di conformità in vigore.

3.2.4.   Processo e procedure di verifica delle esportazioni

Questo elemento contiene misure interne che l'organismo dovrebbe attuare per assicurare che nessuna ''esportazione'' sia effettuata senza la licenza richiesta o in violazione di eventuali restrizioni o divieti di esportazione pertinenti.

Nel processo di verifica delle esportazioni si raccolgono e analizzano le informazioni pertinenti relative agli aspetti seguenti: classificazione del prodotto, valutazione del rischio dell'attività, determinazione della licenza e relativa domanda e controlli successivi al rilascio della licenza. Nel corso delle fasi menzionate di seguito, l'organismo di ricerca deve definire e gestire un processo di verifica delle esportazioni tenendo conto dei diversi tipi di attività intraprese, delle politiche e procedure istituzionali esistenti e delle sfide specifiche legate al profilo di rischio dell'organismo.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Il processo di verifica delle esportazioni è al centro delle misure interne di conformità dell'organismo. L'attuazione di questo elemento deve essere condivisa dal personale amministrativo e scientifico, poiché i loro ruoli di conformità esercitano un effetto di rafforzamento reciproco sul funzionamento di un ICP. L'obiettivo è quello di istituire procedure di verifica che specifichino le azioni necessarie per assicurare la conformità alle norme in materia di controllo delle esportazioni e alle politiche di controllo interno dell'organismo. A seconda dell'ambito di applicazione e del grado più o meno sensibile della ricerca intrapresa, il processo di verifica del controllo delle esportazioni può applicarsi a varie attività:

esportazione di prodotti (attraverso mezzi di trasferimento fisici);

stipula di accordi (principalmente con partner internazionali) (34);

brevettazione/concessione di licenze sui risultati della ricerca;

pubblicazioni (per esempio articoli, materiali per conferenze, software);

trasmissioni elettroniche (compresa la messa a disposizione di prodotti online);

assunzione di personale e accoglienza di visitatori (aspetto principalmente relativo alle sanzioni);

viaggi all'estero.

Un organismo di ricerca può valutare la possibilità di adeguare le proprie politiche e procedure istituzionali relative a tutte le attività sopra menzionate attraverso la predisposizione di controlli e verifiche delle esportazioni. Nella maggior parte dei casi, gli istituti di ricerca non universitari dispongono di procedure centralizzate che possono essere adattate in modo da recepire tali procedure di verifica e attenuazione dei rischi. Le università possono scegliere di seguire lo stesso approccio, adattandolo alle proprie esigenze.

In un organismo di ricerca e in particolare in un'università, le attività soggette al controllo delle esportazioni possono essere svolte nel quadro sia di collaborazioni formali con partner esterni sia di scambi informali. In quest'ultimo caso, gli scambi possono avvenire principalmente a livello di singoli ricercatori. Pertanto il processo di verifica delle esportazioni deve considerare entrambe le eventualità e introdurre procedure di verifica e controlli per determinare se una specifica attività di ricerca comporta l'«esportazione» di un prodotto sottoposto ad autorizzazione.

I singoli ricercatori devono essere in grado di individuare e segnalare problemi di controllo delle esportazioni nel corso delle proprie attività di ricerca. Tale esercizio può essere svolto ricorrendo a strumenti generici, come per esempio gli alberi decisionali, che guidino i ricercatori nelle azioni da intraprendere per individuare possibili problemi legati al controllo delle esportazioni (35). Inoltre i processi istituzionali che autorizzano le suddette attività potrebbero essere integrati da procedure e controlli mirati. Per esempio, un organismo di ricerca potrebbe inserire nel suo sistema online per l'approvazione dei viaggi all'estero una nota informativa e l'obbligo per i ricercatori di eseguire verifiche relative al controllo delle esportazioni prima di presentare una richiesta (36).

In aggiunta le procedure di verifica delle esportazioni dovrebbero essere incluse nella fase di pianificazione di un progetto di ricerca e prima della stipula di un accordo formale con altri organismi partner. Già in questa fase la definizione degli obiettivi del progetto e della fonte di finanziamento potrebbero avere delle implicazioni sotto il profilo del controllo delle esportazioni.

Un problema legato al controllo delle esportazioni può insorgere in varie fasi della vita del progetto. In alcuni casi un'autorizzazione di controllo delle esportazioni potrebbe acquisire pertinenza solo nella fase finale del progetto di ricerca, quando l'organismo di ricerca/il ricercatore decide di condividere un risultato sottoposto ad autorizzazione delle esportazioni con una parte terza, per esempio attraverso un accordo di licenza. Questo fatto evidenzia l'importanza di introdurre le verifiche relative al controllo delle esportazioni in diverse procedure istituzionali.

In altre situazioni, in particolare nel caso di collaborazioni con partner internazionali, una ricerca può comportare la divulgazione di tecnologie sensibili e la spedizione di risultati sottoposti ad autorizzazione delle esportazioni in varie fasi del progetto. Pertanto, per i progetti segnalati come sensibili, è opportuno aggiungere controlli delle esportazioni e misure di attenuazione lungo tutta la durata del progetto. È importante che questo aspetto sia specificato nell'accordo sottoscritto con altri organismi.

In tutti i casi discussi sopra le procedure di verifica delle esportazioni da istituire devono tenere conto degli aspetti seguenti:

classificazione dei prodotti, ivi inclusi software e tecnologie;

valutazione del rischio dell'attività;

controlli su destinazioni ed entità sensibili o soggette a embarghi o a sanzioni (37);

verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati;

verifica del rischio di sviamento di destinazione;

controlli onnicomprensivi su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

Se il risultato della classificazione dei prodotti e della valutazione del rischio dell'attività porta alla conclusione che l'attività è sottoposta ad autorizzazione, è necessario esaminare gli ulteriori aspetti seguenti:

individuazione della licenza (autorizzazione) necessaria (per esempio per l'esportazione, l'intermediazione, il trasferimento o il transito) e presentazione della relativa domanda (38); e

controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione.

In pochi casi potrebbe essere stabilito che l'organismo o il singolo ricercatore debba astenersi da una determinata attività o che un progetto o un impegno con un organismo partner non possa avere luogo. Ciò può avvenire per esempio se una parte coinvolta è inclusa in un elenco ristretto oggetto di sanzioni o qualora l'organismo ritenga che vi sia un elevato rischio che il risultato della ricerca sia utilizzato per scopi nefandi in un paese terzo. Analogamente, è possibile che l'autorità competente neghi (ossia respinga) una domanda di autorizzazione di esportazione in conformità della normativa vigente in materia di controllo delle esportazioni, per esempio se a seguito di valutazione ha individuato un rischio di proliferazione.

In caso di dubbi o sospetti nel corso del processo di verifica delle esportazioni, in particolare relativi ai risultati dei controlli sulle parti coinvolte e sugli usi finali dichiarati o alla verifica del rischio di sviamento di destinazione, si raccomanda di consultare l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo.

Quali sono le misure da adottare?

Istituire procedure di verifica delle esportazioni che permettano all'organismo di effettuare una valutazione del rischio che comprenda tutte le diverse attività potenzialmente sensibili e fonti di rischio. Tali procedure devono permettere ai singoli ricercatori, studenti, capi di progetto e personale amministrativo di contribuire alla valutazione dei rischi in materia di controllo delle esportazioni relativi alle attività dell'organismo.

Ove possibile, adeguare le politiche e procedure istituzionali in modo che includano verifiche relative al controllo delle esportazioni sulle attività potenzialmente sensibili (spedizione, stipula di accordi, pubblicazione, condivisione online ecc.) e prevedere misure di attenuazione per i progetti segnalati come sensibili.

Considerare l'uso di strumenti generici di valutazione del rischio (per esempio diagrammi di flusso) (39), nonché di tecniche di estrazione dei dati (40) e altri software per la verifica di prodotti, progetti e attività collegate sulla base degli elenchi di controllo delle esportazioni e degli elenchi di entità e destinazioni soggette a restrizioni.

Classificazione dei prodotti

Questo aspetto della procedura di verifica mira a determinare se un prodotto utilizzato o realizzato nel quadro di una ricerca rientra nell'ambito degli elenchi di controllo o se un progetto di ricerca comporterà l'utilizzo di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

Ciò avviene confrontandone le caratteristiche tecniche con gli elenchi di controllo dell'UE e nazionali dei prodotti a duplice uso. Ove applicabile, determinare se il prodotto è soggetto a misure restrittive (sanzioni ed embarghi) imposte dall'UE o dallo Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo (41).

Si ricorda che il software e la tecnologia che soddisfano le specifiche di controllo potrebbero risultare esenti qualora si applichino le esenzioni relative a «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio» (cfr. la sezione 2.3.5).

Occorre cercare di determinare se il progetto previsto utilizzerà prodotti sottoposti ad autorizzazione e stabilire se i suoi contributi raggiungeranno le soglie specificate nell'elenco di controllo. Per i progetti classificati ad alto rischio, prevedere controlli di verifica delle esportazioni durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Prestare particolare attenzione alla classificazione dei componenti e dei pezzi di ricambio a duplice uso nonché alla classificazione dei software e della tecnologia a duplice uso che possono essere trasferiti tramite posta elettronica oppure essere resi disponibili attraverso un servizio «cloud» all'estero.

Come misura precauzionale, considerare la possibilità di verificare se nei laboratori e nei depositi dell'organismo sono presenti prodotti a duplice uso che rientrano nell'ambito degli elenchi di controllo. La loro presenza può essere un indicatore di sensibilità rispetto al controllo delle esportazioni. Esaminare la possibilità di specificare nel registro delle scorte se un prodotto (sia questo nuovo, usato o di ricambio) ha pertinenza in termini di duplice uso e pertanto richiede un trattamento speciale in caso di esportazione.

Consultare i capi del progetto e gli esperti disponibili per raccogliere informazioni sul possibile uso improprio dei prodotti a duplice uso nel contesto delle armi militari convenzionali o delle ADM.

Nel corso di collaborazioni con aziende o altri organismi di ricerca, è buona prassi chiedere loro informazioni aggiuntive sui parametri tecnici e sulle condizioni di esportabilità e la classificazione di materiali, componenti e sottosistemi che saranno utilizzati dall'organismo.

Come previsto dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, nel caso di trasferimenti all'interno dell'Unione occorre indicare nei documenti pertinenti (contratto, conferma d'ordine, fattura o nota di spedizione) che la transazione riguarda prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e soggetti a controllo se esportati dall'UE.

Valutazione del rischio dell'attività

Il processo di verifica delle esportazioni tiene conto anche dei partner coinvolti in un progetto di ricerca sensibile e di tutti i diversi destinatari dei risultati della ricerca sottoposti ad autorizzazione, nonché del rischio che tali destinatari utilizzino i risultati per scopi illeciti. L'elenco delle domande relative ai campanelli d'allarme («bandierine rosse») fornito nell'appendice 3 dei presenti orientamenti è di aiuto nella valutazione dei vari rischi legati a un'attività.

Controlli sulle destinazioni ed entità sensibili, soggette a embargo o a sanzioni

Assicurarsi che nessuna delle parti coinvolte in un progetto o attività sensibile sia soggetta a misure restrittive (sanzioni ed embarghi) consultando l'elenco consolidato delle sanzioni dell'UE (42) o l'elenco nazionale, se disponibile.

Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati

Conoscere i propri partner e valutare in che modo intendono utilizzare la ricerca riguardante prodotti a duplice uso.

Prestare attenzione all'esistenza di organismi di ricerca che fungono da copertura per la ricerca militare o che hanno forti legami con entità statali.

Chiedere una dichiarazione sull'uso finale se l'attività riguarda prodotti a duplice uso compresi negli elenchi o, nel caso di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, in presenza di timori legati all'uso o all'utilizzatore finali (43). Consultare le informazioni fornite dall'autorità competente in merito alle norme e ai requisiti nazionali concernenti le dichiarazioni sull'uso finale (44). Si osservi che le dichiarazioni sull'uso finale possono essere richieste anche per la condivisione di software e tecnologie sottoposti ad autorizzazione.

Prestare attenzione agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione e ai segnali di richieste di informazioni o di ordini sospetti.

Verifica del rischio di sviamento di destinazione

Prestare attenzione agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione e ai segnali di richieste di cooperazione sospette. Potrebbero esserci indizi che suggeriscono che un partner userà prodotti a duplice uso condivisi o consegnati dall'organismo nel contesto di una ricerca militare non autorizzata o in relazione ad armi di distruzione di massa e relativi vettori o per altri scopi illegali.

Si consideri che anche per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi potrebbe essere necessaria un'autorizzazione di esportazione, se dalla verifica dell'uso finale dichiarato e delle parti coinvolte o dalla verifica del rischio di sviamento di destinazione emergono preoccupazioni ai sensi delle disposizioni onnicomprensive di cui all'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Di norma questa situazione riguarda prodotti che hanno parametri tecnici vicini a quelli di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

«Controlli onnicomprensivi» su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

Il processo di verifica delle esportazioni deve valutare la possibilità che un prodotto a duplice uso non compreso negli elenchi sia utilizzato in relazione agli usi finali sensibili di cui all'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Se il ricercatore o l'organismo di ricerca sa o sospetta che un'attività o un progetto comporta tale rischio, deve astenersi dal proseguire ulteriormente tale ricerca e informare immediatamente le autorità competenti, che stabiliranno se è necessaria una domanda di licenza. Per ulteriori informazioni sull'applicazione dei controlli onnicomprensivi cfr. la sezione 2.3.8.

Individuazione della licenza e relativa domanda, anche per le attività di intermediazione, trasferimento e transito sottoposte ad autorizzazione

La classificazione dei prodotti e la valutazione del rischio dell'attività potrebbe far emergere la pertinenza dell'obbligo di licenza.

Raccogliere e diffondere informazioni in merito alla gamma dei tipi di licenza (comprese le licenze specifiche, globali e generali) e alle operazioni sottoposte ad autorizzazione (esportazione, intermediazione, trasferimento e transito), nonché alle procedure per la presentazione delle domande di licenza relative ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso applicabili a livello dell'UE e nazionale. Prestare attenzione alle misure nazionali di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso relative ad altre attività, come l'assistenza tecnica. Cfr. la sezione 2 per ulteriori informazioni sui possibili obblighi di autorizzazione.

Considerare la possibilità di ricorrere a procedure di licenza semplificate (licenze generali) per le destinazioni menzionate nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso o nelle misure nazionali.

Assicurarsi che tutto il personale interessato conosca i diversi tipi di licenze e le procedure da seguire sia internamente, sia per la presentazione di domande all'autorità (i soggetti abilitati a presentare domanda e la procedura da seguire).

Controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Prima di eseguire la spedizione o la trasmissione di un prodotto sottoposto ad autorizzazione si dovrebbe effettuare un controllo finale per verificare che siano state adottate tutte le misure necessarie atte a garantire la conformità. Tale controllo offre l'opportunità di verificare una seconda volta se i prodotti sono stati classificati correttamente, se sono stati controllati i campanelli d'allarme, se la verifica delle entità è stata eseguita e se è stata rilasciata una licenza valida per la spedizione. Occorre tenere presente che nel frattempo potrebbero essere state introdotte modifiche alla normativa pertinente. Per esempio: il prodotto è diventato un prodotto a duplice uso compreso negli elenchi o l'utilizzatore finale è attualmente soggetto a sanzioni.

Accertarsi che siano stati rispettati i termini e le condizioni della licenza (comprese le segnalazioni). Occorre ricordare che una licenza può limitare il trasferimento di tecnologia e software solo a determinati destinatari e valutare in che modo i partner che partecipano a una ricerca sensibile rispettano tali requisiti.

Occorre tenere presente che eventuali modifiche dei dati dell'organismo (quali il nome, l'indirizzo e la forma giuridica), dell'utilizzatore finale e/o degli intermediari nonché dei prodotti autorizzati potrebbero incidere sulla validità della licenza.

3.2.5.   Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

Tutti i sistemi di gestione devono essere sottoposti a revisione periodica per individuare omissioni e difetti operativi e per adeguare le politiche e procedure in base a nuove informazioni, prescrizioni di legge e buone pratiche emerse di recente.

Un ICP ben funzionante dispone di chiare procedure di segnalazione per permettere al personale di comunicare qualsiasi caso sospetto o noto di non conformità e attivare i livelli successivi di intervento. Nell'ambito di una solida cultura della conformità, il personale scientifico e amministrativo deve sentirsi sicuro e tranquillo quando, in buona fede, pone domande o manifesta preoccupazioni relative alla conformità.

Le procedure di valutazione delle prestazioni, audit e segnalazione sono concepite per rilevare le incongruenze, così da chiarire e rivedere le pratiche qualora (vi sia il rischio che) portino a casi di non conformità e da migliorare l'efficienza dei controlli istituiti.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Il ruolo di questo elemento fondamentale è di verificare le ordinarie attività di conformità in seno all'organismo, individuare le aree di miglioramento e rivedere le procedure di conformità ove ritenuto necessario. Le informazioni raccolte dalle attività di formazione e sensibilizzazione e dalle altre misure di segnalazione adottate possono fornire dati utili per la valutazione delle prestazioni.

Un altro componente importante di questo elemento fondamentale è rappresentato dagli audit, che devono essere eseguiti internamente o da un ispettore indipendente per verificare la corretta attuazione dell'ICP. Ove le risorse lo permettono, è buona prassi ricorrere periodicamente a un revisore esterno.

Le procedure di segnalazione prescrivono le misure (per esempio la procedura di notifica) da intraprendere internamente ed esternamente nell'eventualità di casi sospetti o noti di non conformità.

Infine, le azioni correttive rappresentano un insieme di provvedimenti atti a garantire che l'episodio di non conformità non si ripeta.

Quali sono le misure da adottare?

Istituire meccanismi di controllo nell'ambito delle operazioni ordinarie per monitorare il flusso di lavoro all'interno dell'organismo al fine di garantire l'individuazione precoce di eventuali irregolarità. Per esempio, un approccio è rappresentato dal principio del doppio controllo per la classificazione tecnica o il risultato di una verifica delle esportazioni. Considerare il ruolo sia del personale amministrativo sia dei ricercatori nel processo di monitoraggio.

Predisporre ed effettuare audit per verificare la struttura, l'adeguatezza e l'efficienza dell'ICP.

Garantire che l'audit includa tutti gli elementi dell'ICP.

Assicurarsi che tutti i membri del personale, compresi gli studenti, si sentano sicuri e tranquilli quando, in buona fede, pongono domande o manifestano preoccupazioni relative alla conformità.

Istituire procedure per la segnalazione delle irregolarità e l'attivazione dei livelli successivi di intervento per disciplinare la risposta del personale a episodi sospetti o noti di non conformità.

Documentare per iscritto qualsiasi sospetto di violazione della legislazione nazionale e dell'UE in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e le relative misure correttive.

Predisporre azioni correttive per adattare le operazioni di controllo delle esportazioni o l'ICP ai risultati della valutazione delle prestazioni, dell'audit dell'ICP o delle segnalazioni. Si raccomanda di condividere tali risultati, comprese la revisione di procedure e azioni correttive, con tutto il personale interessato e l'alta dirigenza. Una volta attuate le azioni correttive, si raccomanda di adattare opportunamente le politiche e le procedure dell'ICP e di comunicare tali modifiche all'interno dell'organismo.

Un dialogo con l'autorità competente può contribuire a contenere i danni e ad individuare possibili modi per rafforzare il sistema di controllo delle esportazioni da parte dell'organismo di ricerca.

3.2.6.   Tenuta dei registri e documentazione

Una tenuta dei registri proporzionata, accurata e tracciabile delle attività di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è essenziale per garantire la conformità dell'organismo di ricerca. Un sistema articolato di tenuta dei registri aiuterà l'organismo di ricerca a rispettare i requisiti dell'UE e/o nazionali in materia di conservazione della documentazione (45) e a riesaminare e migliorare le sue misure di conformità, e faciliterà la cooperazione con le autorità competenti nell'eventualità di un'indagine sul controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso o dell'accertamento di una non conformità.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

La politica di conservazione dei documenti di un organismo di ricerca deve essere conforme agli obblighi pertinenti stabiliti dalle norme o dalla prassi nazionale (per esempio l'obbligo di conservare e tracciare i documenti relativi a un'autorizzazione di esportazione per almeno un certo periodo di tempo) e potrebbe prevedere requisiti aggiuntivi per le ricerche che includono prodotti, tecnologie e software sottoposti ad autorizzazione. Registrare le decisioni prese e le azioni intraprese durante le varie procedure di verifica delle esportazioni (per esempio un documento interno che descrive la decisione tecnica di classificare un prodotto o un progetto collaborativo) può anche rispondere agli interessi dell'organismo. Per esempio, la registrazione e la corretta archiviazione di tutti i documenti richiesti ne consentono il recupero efficiente durante le procedure di valutazione del rischio per progetti futuri nonché durante gli audit periodici. È importante notare che un sistema efficiente di archiviazione e gestione della documentazione consente di dimostrare la sequenza delle azioni intraprese qualora insorga un sospetto o un caso di non conformità.

Poiché le attività di ricerca sono nella maggior parte dei casi effettuate su base collaborativa, la tenuta di un'adeguata documentazione di tutte le attività sensibili può effettivamente comportare un impegno collettivo. Qualora un organismo di ricerca intraprenda o possa intraprendere ricerca sottoposta ad autorizzazione in collaborazione con altri organismi, si potrebbero inserire clausole speciali negli accordi formali che specifichino l'obbligo di tutte le parti coinvolte di rispettare le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni. Tali clausole potrebbero individuare il soggetto che è tenuto a presentare la domanda di licenza e ad ottemperare ai relativi requisiti di registrazione. È necessario che tutte le parti coinvolte adottino le misure necessarie per rispettare gli obblighi di tenuta dei registri e garantire che le loro azioni non siano in contrasto con la normativa dello Stato membro dell'UE in cui hanno sede (46).

Quali sono le misure da adottare?

Verificare i requisiti giuridici in materia di tenuta dei registri (periodo di conservazione, ambito dei documenti ecc.) nella legislazione nazionale dello Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo di ricerca.

Per garantire la facile consultazione di tutti i documenti interessati, prendere in considerazione la possibilità di specificare i requisiti in materia di conservazione della documentazione nei contratti stipulati con i collaboratori.

Istituire un adeguato sistema di archiviazione e recupero dei documenti per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Sono fondamentali sistemi elettronici dotati di funzionalità di indicizzazione e ricerca efficaci.

Garantire che i documenti relativi al controllo delle esportazioni siano conservati in maniera coerente e che possano essere messi tempestivamente a disposizione della pubblica autorità o di altre parti esterne a fini di ispezione o audit.

Si raccomanda di tenere un registro dei precedenti contatti con l'autorità competente, anche per quanto riguarda i controlli dell'uso/utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi e in caso di consulenza tecnica ai fini della classificazione.

3.2.7.   Sicurezza fisica e delle informazioni

La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di personale, contraenti, collaboratori o visitatori dell'organismo. Tali procedure sono concepite per funzionare in sinergia con altre procedure di sicurezza interna adottate da un organismo di ricerca e sono particolarmente utili per monitorare e tracciare i trasferimenti immateriali di tecnologia.

Sebbene il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non stabilisca norme in materia di sicurezza fisica e delle informazioni, il monitoraggio e la tutela dell'accesso ai prodotti sottoposti ad autorizzazione possono garantire che non si verifichino esportazioni non autorizzate, deliberatamente o per negligenza.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

I rischi per la sicurezza derivano da minacce sia esterne che interne a un organismo. Inoltre, in fase di stesura delle procedure interne, è spesso più efficiente ed efficace considerare l'intero spettro delle minacce ed elaborare meccanismi che affrontano sia i rischi esterni sia quelli interni.

La presenza di misure di sicurezza adeguate che impediscano l'accesso non autorizzato o la rimozione di prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione può servire al conseguimento di diversi obiettivi. Per esempio, un sistema che monitori chi ha accesso a quali locali/laboratori può aiutare un organismo a rispettare sia i protocolli di sicurezza richiesti per taluni tipi di ricerca sia gli obblighi relativi al controllo delle esportazioni e alle sanzioni che fissano restrizioni all'accesso e all'utilizzo di attrezzature a duplice uso da parte di cittadini di paesi terzi. Allo stesso modo, l'accesso a tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione attraverso i server interni dell'organismo di ricerca dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per esigenze conoscitive e i trasferimenti elettronici sensibili dovrebbero essere monitorati in conformità dei requisiti in materia di controllo delle esportazioni.

Al fine di tutelare i progetti sensibili che riguardano prodotti a duplice uso o altri prodotti con implicazioni di sicurezza, un organismo di ricerca può adottare una serie di misure interne per l'individuazione e la mitigazione dei rischi in maniera integrata, affrontando dunque gli aspetti legati sia alla sicurezza fisica e delle informazioni, sia al controllo delle esportazioni. Si sottolinea che le autorizzazioni di esportazione per i trasferimenti di tecnologie immateriali verso destinazioni esterne all'UE possono costituire parte di tale approccio integrato.

Quali sono le misure da adottare?

Sicurezza fisica

Garantire, sulla base della valutazione del rischio dell'organismo di ricerca, che i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione siano protetti contro la rimozione, l'accesso o l'uso non autorizzati da parte di tutto il personale, compresi gli studenti, il personale scientifico in visita e i collaboratori esterni. Tra le misure da prendere in considerazione figurano, per esempio, la protezione fisica dei prodotti, l'istituzione di zone ad accesso limitato e il controllo dell'accesso o dell'uscita del personale.

Sicurezza delle informazioni

Introdurre politiche e procedure interne per garantire la sicura archiviazione elettronica di software e tecnologie a duplice uso sottoposti ad autorizzazione, compresi controlli antivirus, crittografia dei file, audit trail e log, controllo dell'accesso degli utenti e firewall.

Nel caso della gestione di informazioni sottoposte ad autorizzazione ai fini dell'esportazione nel contesto di una collaborazione internazionale, assicurarsi che le precauzioni necessarie siano applicate anche dai partner dell'organismo. Tale requisito potrebbe essere specificamente incluso nell'accordo/contratto che istituisce la collaborazione.

Considerare la possibilità di utilizzare sistemi di classificazione (per esempio contrassegni) quando si trasmettono software e tecnologia contenenti informazioni sensibili o sottoposte ad autorizzazione ai fini dell'esportazione.

Se applicabile all'organismo, considerare la possibilità di adottare misure protettive come funzioni di cifratura da punto a punto per caricare software o tecnologie nel «cloud», archiviarli nel «cloud» o trasmetterli tramite «cloud». (47)

Appendice 1

Settori di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

I settori di ricerca seguenti hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso rispetto ad altre discipline di ricerca. Si tenga presente che questo elenco non è esaustivo ma è inteso come strumento (non vincolante) per individuare più facilmente la ricerca pertinente. In questa appendice le descrizioni dei prodotti a duplice uso (colonna di destra) sono piuttosto generali. I controlli specifici delle esportazioni che comprendono parametri tecnici precisi sono riassunti nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, che costituisce la fonte di consultazione principale.

Settori di ricerca

Descrittori del duplice uso

Biologia e (nano)biotecnologia

Patogeni umani, vegetali e animali

Tossine

Attrezzature di protezione, contenimento e manipolazione di agenti biologici

Chimica

Scienza avanzata dei materiali

Sostanze chimiche, polimeri, lubrificanti e additivi di combustibili

Impianti, apparecchiature e componenti per la produzione di sostanze chimiche quali pompe, scambiatori di calore, valvole e colonne di distillazione

Attrezzature di protezione, contenimento e manipolazione di sostanze chimiche

Fisica e ingegneria nucleare

Reattori nucleari e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati

Materiali nucleari

Tecnologie energetiche e ambientali

Sensori ottici e acustici

Apparecchi da ripresa

Ingegneria e scienze informatiche

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Codice sorgente per l'elaborazione di taluni dati acustici compresi negli elenchi

Dispositivi digitali ad alta resistenza

Prodotti relativi ai software di intrusione

Sistemi, attrezzature, componenti e accessori di telecomunicazione (compresi l'intercettazione e il disturbo)

Hardware, software e tecnologia per la sicurezza delle informazioni (compresa la cifratura e la crittoanalisi)

Ingegneria e progettazione avionica e aerospaziale

Accelerometri

Giroscopi

Sistemi di navigazione (ricezione)

Droni

Piattaforme di lancio

Satelliti

Motori aeronautici a turbina a gas

Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato

Semiconduttori

Circuiti integrati

Apparecchiature per la fabbricazione, il collaudo o l'ispezione di semiconduttori

Substrati a fette

Software (di progettazione assistita da calcolatore) per semiconduttori

Ingegneria ottica

Laser

Sensori ottici

Apparecchi da ripresa per immagini

Robotica e automazione del processo

Macchine utensili

Robot, dispositivi di estremità e manipolatori articolati controllati a distanza

Sistemi di controllo dimensionale

Fabbricazione additiva (stampa 3D)

Materie prime

Apparecchiature di fabbricazione

Tecnologie quantistiche

Crittografia quantistica

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

Circuiti integrati per reti neurali

Calcolatori neurali

Componenti elettronici

Tecnologie navali

Navi di superficie

Sottomarini

Sistemi di visione subacquea

Sistemi di generazione e di trasmissione di energia

Prodotti di sorveglianza informatica

Apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni mobili

Sistemi di sorveglianza su internet

Strumenti per la generazione, il comando e il controllo o la consegna di software di intrusione

Software di monitoraggio per le autorità di contrasto

Strumenti informatici forensi/investigativi

Appendice 2

Situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni

Si descrivono di seguito alcune situazioni che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. L'elenco non è esaustivo.

Situazione

Cosa dice il regolamento UE sui prodotti a duplice uso?

Altri elementi da considerare

Attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione con ricercatori ospiti provenienti da un paese terzo

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli su persone di paesi terzi che abbiano accesso ai prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione. Pertanto non è necessaria alcuna licenza finché i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione rimangono all'interno del territorio doganale dell'Unione. Qualora il ricercatore ospite proveniente da un paese terzo ritorni nel proprio paese con l'accesso al prodotto a duplice uso o in possesso di tale prodotto, è necessaria una licenza.

In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.

Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.

Attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell'Unione

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli per le persone dell'UE impegnate al di fuori del territorio doganale dell'Unione in ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. Pertanto non è necessaria alcuna licenza in linea di principio se non vi è accesso ai prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione.

In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.

Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.

Organizzazione, all'interno del territorio doganale dell'Unione, di conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/… o partecipazione in qualità di relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/… che vertono su ricerche riguardanti prodotti a duplice uso

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli su persone di paesi terzi che abbiano accesso ai prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione. Pertanto non è necessaria alcuna licenza se i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione rimangono all'interno del territorio doganale dell'Unione. Qualora il ricercatore ospite proveniente da un paese terzo ritorni nel proprio paese con l'accesso al prodotto a duplice uso o in possesso di tale prodotto, è necessaria una licenza.

Se la conferenza/la riunione/il seminario è virtuale e trasmessa/o a una destinazione al di fuori dell'UE, allora è necessaria una licenza per la parte della ricerca riguardante prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione.

In alcuni casi nazionali è necessaria una licenza di assistenza tecnica.

È buona pratica di conformità avvertire i partecipanti degli obblighi di licenza quando escono dal territorio doganale dell'Unione con il prodotto o i prodotti sottoposti ad autorizzazione.

Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di una destinazione soggetta a sanzioni cerchi cooperazione all'interno del territorio doganale dell'Unione. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.

Organizzazione, al di fuori del territorio doganale dell'Unione, di conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/… o partecipazione in qualità di relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/… che vertono su ricerche riguardanti prodotti a duplice uso

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli per le persone dell'UE impegnate al di fuori del territorio doganale dell'Unione in ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. Pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna licenza:

nel caso di presentazione orale, anche se registrata sul posto, a condizione che non vi sia accesso ai prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione;

se l'attività è accompagnata da una presentazione o da altro materiale per conferenze in cui le informazioni non raggiungono la soglia o le soglie per la qualifica di tecnologia sottoposta ad autorizzazione.

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede una licenza:

se vi è accesso a prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione;

se l'attività è accompagnata da una presentazione o da altro materiale per conferenze (su supporto cartaceo, su computer portatile o altro supporto fisico come una chiavetta USB) che contenga tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione.

In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.

Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.

Pubblicazione di tecnologie a duplice uso comprese negli elenchi

Una pubblicazione che includa una tecnologia che raggiunge le soglie per i controlli sul duplice uso necessita di un'autorizzazione di esportazione. L'intenzione di pubblicare (e quindi l'atto di pubblicare) non è sufficiente perché la tecnologia sia considerata di dominio pubblico e pertanto non consente l'esenzione dai controlli. Le autorità di controllo delle esportazioni fanno affidamento sulla dovuta diligenza degli organismi di ricerca per la verifica in fase di pre-pubblicazione dei testi relativi a settori di ricerca sensibili.

Qualora (la bozza di) una pubblicazione (o una serie di dati grezzi) raggiunga le soglie per la qualifica come tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione di esportazione, si applica tale controllo. Ciò vale sia nella fase di pre-pubblicazione che nella fase di pubblicazione vera e propria. In linea di principio può anche valere per le tesi di master o di dottorato che raggiungono le soglie per la qualifica come tecnologia sottoposta ad autorizzazione.

Il ricercatore o l'organismo di ricerca potrebbe considerare la possibilità di modificare od omettere le parti specifiche che contengono la tecnologia sottoposta ad autorizzazione o di limitare l'accesso alle stesse.

Se tale attenuazione non è fattibile, il ricercatore o l'organismo di ricerca dovrebbe contattare l'autorità competente per ottenere indicazioni su come soddisfare l'obbligo di licenza (ad esempio, tramite una domanda di licenza individuale).

Informazioni brevettate e informazioni per la domanda di brevetto

In linea di principio non è necessaria alcuna licenza, in quanto l'esportazione di informazioni brevettate che sono pienamente e pubblicamente divulgate è considerata rientrante nel «pubblico dominio» ed è pertanto esente dai controlli delle esportazioni.

Nessuna licenza è necessaria per l'esportazione della quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

 

Esportazione di prodotti fisici (beni) a duplice uso, ivi inclusi prototipi e attrezzature di laboratorio di seconda mano

Gli organismi di ricerca possono (ri)vendere, donare o concedere in prestito prodotti a duplice uso o esportarli temporaneamente per i propri progetti di ricerca. Indipendentemente dal fatto che siano nuovi, di seconda mano o prototipi, i prodotti necessitano di una licenza per l'esportazione se elencati nell'allegato I e per i trasferimenti all'interno dell'Unione se elencati nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

 

Appendice 3

Elenco dei campanelli d'allarme (bandierine rosse)

Prestare attenzione ai segnali di richieste di informazioni sospette è fondamentale al fine di contrastare i rischi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dell'accumulo destabilizzante di armi convenzionali o di misure nazionali integrative relative ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani.

Il fatto di trovarsi in una situazione in cui si applicano uno o più dei campanelli d'allarme seguenti, costituisce un forte indizio della necessità di ulteriori approfondimenti, ma non implica automaticamente un obbligo di licenza.

Si raccomanda fortemente di condividere le informazioni risultanti dall'esame o le proprie preoccupazioni con la propria autorità competente.

È possibile integrare o modificare l'elenco dei campanelli d'allarme che segue sulla base della propria esperienza o della politica interna del proprio organismo di ricerca. Di norma i ricercatori sono le persone più adatte a individuare gli elementi sospetti nel loro ambito di ricerca.

Ricerca:

la ricerca riguarda processi innovativi o alternativi per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi;

il partner ha richiesto una personalizzazione insolita legata a parametri tecnici inclusi nell'elenco dei prodotti a duplice uso, oppure le richieste di modifica sollevano preoccupazioni in merito alle potenziali applicazioni del prodotto personalizzato;

la ricerca ha un'utilità, nota o sospetta, medio-alta in applicazioni a duplice uso, militari o sensibili.

Uso e utilizzatore finali:

il partner/l'utilizzatore finale è nuovo per l'addetto ai controlli (o per l'organismo di ricerca) e le informazioni disponibili al riguardo sono incomplete o incoerenti oppure è difficile reperire informazioni sul partner da fonti aperte;

il partner/l'utilizzatore finale ha legami con il settore militare o della difesa oppure con un istituto di ricerca governativo di un paese soggetto a embargo sugli armamenti e l'uso finale dichiarato è civile;

il partner/l'utilizzatore finale ha legami con un organismo impegnato nella ricerca militare, nelle ADM o nella sicurezza informatica;

il partner/l'utilizzatore finale non sembra avere familiarità con la ricerca e le sue caratteristiche funzionali (per esempio un'evidente mancanza di conoscenze tecniche; le pubblicazioni o i siti web pubblici non rivelano attività di ricerca pertinenti);

il partner/l'utilizzatore finale cerca l'avallo dell'organismo di ricerca, oppure chiede al ricercatore di agire come «ambasciatore» per attrarre ricercatori di altre istituzioni per collaborazioni;

il partner/l'utilizzatore finale richiede requisiti di sviluppo, produzione o utilizzo atipici che sembrano eccessivamente potenti per l'applicazione prevista;

i dati di contatto presenti nelle richieste di informazioni (per esempio numeri di telefono e indirizzi fisici e di posta elettronica) si riferiscono a paesi diversi da quelli di appartenenza dichiarata dal partner o lo diventano nel corso del tempo;

la denominazione ufficiale del partner è in una lingua o presenta un riferimento insoliti per il paese di stabilimento o di residenza;

il sito web indicato ha pochi contenuti se paragonato a quelli solitamente reperibili sui siti web legittimi;

il partner/l'utilizzatore finale è restio a fornire informazioni sull'uso finale dei prodotti (per esempio attraverso una dichiarazione sull'uso finale), a rispondere in modo chiaro a domande commerciali o tecniche che sono prassi comune durante le normali trattative o a presentare una dichiarazione relativa all'uso finale;

viene fornita una spiegazione non convincente del motivo per cui è richiesta la collaborazione, data la normale attività commerciale del partner/utilizzatore finale o la sofisticatezza tecnica dei prodotti;

vi sono requisiti insoliti di eccessiva riservatezza in merito ai clienti, ai prodotti o alle specifiche della ricerca;

il progetto di ricerca presenta aspetti insoliti e atipici di qualsivoglia natura, per esempio relativi ai partner di ricerca, alle soglie di prestazione, alle fasi e ai risultati della ricerca, senza una spiegazione soddisfacente.

Spedizione:

per prodotti fisici: sono richieste modalità di spedizione, imballaggio o etichettatura insolite; vengono rifiutati i consueti codici Incoterm per la spedizione, la sigillatura dei container/vagoni e la conferma della ricezione da parte del destinatario/utilizzatore finale; il partner/utilizzatore finale ha chiesto il trasferimento della merce a un indirizzo di inoltro.

Condizioni di finanziamento, finanziarie e contrattuali:

il finanziamento è offerto da un ente atipico per i normali partner di ricerca;

il finanziatore chiede che i risultati non vengano pubblicati o divulgati ma mantenuti per uso riservato, oppure che siano soggetti ad eccessivi vincoli di proprietà intellettuale o di riservatezza;

il finanziatore si rifiuta di accettare una clausola di proibizione dell'uso finale a scopi militari;

l'identità del finanziatore non è chiara (nessun sito web o alcuna informazione pubblica disponibili);

il finanziatore comunica solo tramite un indirizzo e-mail non attribuibile a un organismo di ricerca, a un ente pubblico o a un'impresa;

il finanziatore concede un finanziamento inspiegabilmente o insolitamente generoso per un accordo di ricerca che non contiene risultati o traguardi intermedi concreti;

il finanziamento proviene da una società estera che lo offre senza aspettative od obblighi oltre all'accesso ai risultati della ricerca;

i termini di pagamento sono insolitamente favorevoli, quali il pagamento di un prezzo irragionevolmente elevato o il pagamento anticipato dell'importo totale;

il pagamento è effettuato da soggetti diversi dal cliente o dagli intermediari dichiarati e segue un percorso diverso da quello dei prodotti;

vengono rifiutati i servizi ordinari di installazione, formazione o manutenzione;

il luogo in cui avviene l'installazione si trova in una zona sottoposta a severi controlli di sicurezza o in un'area ad accesso fortemente limitato;

vi sono requisiti insoliti di eccessiva riservatezza in merito alle destinazioni finali, ai clienti o alle specifiche dei prodotti.

Appendice 4

Domande utili per la creazione dell'ICP di un organismo di ricerca

Gli organismi di ricerca possono utilizzare il seguente elenco non esaustivo di domande utili durante l'elaborazione dell'ICP, oppure durante il riesame di un ICP esistente in una fase successiva. Inoltre le risposte alle presenti domande non devono essere intese come garanzia di adeguatezza dell'ICP per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

1.   Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

È disponibile un documento che definisce chiaramente l'impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso?

Tale documento è facilmente accessibile a tutti i dipendenti?

2.   Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

L'organismo di ricerca ha nominato il soggetto (o i soggetti) cui spetta la responsabilità di rispondere alle domande dei dipendenti in merito a procedure di conformità dell'organismo di ricerca, richieste di informazioni sospette o possibili violazioni? I dati di contatto del soggetto responsabile (o dei soggetti responsabili) sono disponibili a tutto il personale?

Quali sono i reparti o le attività dell'organismo di ricerca interessati dal controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e dalla relativa conformità?

In che reparto dell'organismo di ricerca si trova il personale addetto alla conformità del commercio dei prodotti a duplice uso? Potrebbe insorgere un conflitto di interessi tra le responsabilità di conformità e quelle di attrazione di fondi per la ricerca o di valorizzazione della ricerca?

Qualora l'organismo di ricerca decida di affidare a un soggetto esterno la gestione della conformità del commercio dei prodotti a duplice uso, come sono organizzate le interazioni con l'organismo di ricerca?

Quante persone sono impiegate unicamente nella gestione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso o condividono questa responsabilità con altri compiti? Vi sono altre persone pronte a sostituirle in caso di assenza?

Come sono organizzati i rapporti tra il personale destinato al controllo delle esportazioni e l'alta dirigenza per quanto riguarda, per esempio, lo scambio di informazioni?

L'organismo di ricerca documenta e distribuisce tutte le politiche e le procedure in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso a tutto il personale interessato? In quale formato?

Sono disponibili strumenti elettronici che agevolano le procedure di conformità dell'organismo di ricerca?

3.   Formazione e sensibilizzazione

L'organismo di ricerca offre attività (mirate) di formazione o sensibilizzazione sulla conformità?

In che formati è offerta la formazione o la sensibilizzazione sulla conformità da parte dell'organismo di ricerca? Tra gli esempi rientrano: seminari esterni, partecipazione a sessioni informative offerte dalle autorità competenti, corsi di formazione interni ecc.

Come si garantisce che il personale destinato al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso sia adeguatamente formato e pienamente informato in merito a tutte le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti?

4.   Procedure di verifica delle esportazioni

4.1.   Classificazione dei prodotti

Tutti i pertinenti prodotti esportati sono valutati sulla base delle misure restrittive o degli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE e nazionali? E chi ne è responsabile?

L'organismo di ricerca svolge attività di trasmissione elettronica di software o tecnologia a duplice uso? Se sì, in che modo l'organismo di ricerca garantisce la conformità ai controlli del software o della tecnologia?

Sono state introdotte procedure per i dipendenti che accedono a software o tecnologie sottoposti ad autorizzazione durante le visite all'estero?

La classificazione dei prodotti ricevuti o realizzati dall'organismo di ricerca è registrata?

Le modifiche apportate agli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso nazionali e dell'UE sono recepite nelle procedure di classificazione dell'organismo di ricerca?

In considerazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, i documenti commerciali relativi a trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti fisici a duplice uso indicano che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'UE?

4.2.   Valutazione del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione

Si veda l'appendice 3 dei presenti orientamenti per un elenco non esaustivo di domande relative ai campanelli d'allarme («bandierine rosse») che possono agevolare il processo di verifica delle esportazioni dell'organismo di ricerca al fine di individuare le richieste di informazioni sospette da parte dei clienti.

Quali sono le procedure per gestire i risultati positivi e negativi delle valutazioni del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione?

Come vengono risolti i risultati «falsi positivi» (vale a dire elementi che hanno destato inutilmente preoccupazione) provenienti dalla valutazione della verifica delle esportazioni?

Controlli sulle destinazioni ed entità sensibili, soggette a embargo o a sanzioni

Durante la valutazione del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione, in che modo l'organismo di ricerca tiene conto delle misure restrittive (comprese le sanzioni)?

Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati

Quali sono le procedure interne relative al processo di verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati?

Come vengono verificate le (nuove) parti coinvolte? I partner o i finanziatori esistenti vengono periodicamente sottoposti a ulteriori verifiche?

«Controlli onnicomprensivi» su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

In che modo vengono raccolte e utilizzate le informazioni relative all'uso finale dichiarato (ai sensi delle disposizioni in materia di controlli onnicomprensivi (48))?

Verifica del rischio di sviamento di destinazione

L'organismo di ricerca dispone di procedure atte a verificare il rischio di sviamento di destinazione?

4.3.   Individuazione della licenza e relativa domanda, anche per le attività di intermediazione, trasferimento e transito sottoposte ad autorizzazione

Come si garantisce che in ogni singolo caso sia richiesto/utilizzato il tipo di licenza corretto (specifica, globale o generale)?

Come si garantisce che i tipi meno evidenti di esportazioni e altre attività soggette a restrizioni siano identificati come tali e non si svolgano in contrasto con le norme in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso dell'UE e dello Stato membro?

4.4.   Controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Prima della spedizione o della trasmissione di prodotti a duplice uso viene effettuata una valutazione finale del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione?

In che modo l'organismo di ricerca garantisce il rispetto dei termini e delle condizioni (compresa la comunicazione) della licenza (o delle licenze)?

5.   Valutazioni delle prestazioni, audit, segnalazioni interne e azioni correttive

Le pertinenti procedure operative messe in atto dall'impresa su base quotidiana sono soggette a una valutazione (casuale) delle prestazioni in termini di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso?

L'organismo di ricerca dispone di procedure di audit interne o esterne?

L'organismo di ricerca dispone di procedure relative alla segnalazione delle irregolarità o all'attivazione dei livelli successivi di intervento?

Quali azioni correttive sono adottate dall'organismo di ricerca in caso di non conformità?

6.   Tenuta dei registri e documentazione

Quali sono le procedure dell'organismo di ricerca per l'archiviazione e il recupero dei documenti relativi al controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso? L'organismo di ricerca ha valutato la possibilità di tenere un registro dei precedenti contatti con l'autorità competente?

Il personale destinato al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso e i partner commerciali pertinenti sono a conoscenza dei requisiti giuridici in materia di tenuta dei registri?

I documenti registrati sono sottoposti a controlli che ne verifichino la completezza, l'accuratezza e la qualità?

7.   Sicurezza fisica e delle informazioni

L'organismo di ricerca adotta misure di sicurezza informatica per proteggere i software e le tecnologie a duplice uso e garantire che non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida?

L'organismo di ricerca è in grado di individuare le fasi critiche e le relative vulnerabilità della sicurezza fisica e delle informazioni per quanto riguarda i prodotti a duplice uso?

Appendice 5

Diagramma di flusso degli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso (49)

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Appendice 6

Esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in un organismo di ricerca

Questi esempi illustrano i soggetti che potrebbero assumere ruoli e responsabilità attinenti alla conformità in un organismo di ricerca. La prima figura si basa su una struttura organizzativa di ricerca più «tradizionale» quale un'università; la seconda è più indicata per un centro di ricerca applicata. Questi esempi sono stati raccolti nel corso dell'elaborazione dei presenti orientamenti e sono stati resi anonimi.

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Appendice 7

Sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso (50)

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Appendice 8

Livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels)

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Appendice 9

Riferimenti e contatti

L'elenco delle autorità competenti per il controllo delle esportazioni negli Stati membri dell'UE è disponibile alla pagina web seguente:

 

https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/.

L'elenco UE delle misure nazionali è disponibile alla pagina web seguente:

 

https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/.

Consultare eventuali ulteriori orientamenti nazionali realizzati dalla propria autorità competente, ove disponibili.


(1)  Ai fini dei presenti orientamenti, gli organismi di ricerca sono entità che svolgono attività di ricerca nel settore accademico o della ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituite secondo il diritto pubblico o privato) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in modo indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Tale termine include università, collegi universitari, accademie delle scienze, centri di ricerca applicata e laboratori.

(2)  L'elenco delle autorità competenti figura nell'appendice 9.

(3)  Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009, pubblicata il 5 agosto 2019 (GU L 205 del 30.7.2019, pag. 15); cfr. anche: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019H1318.

(4)  Ulteriori informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=292.

(5)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

(6)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(7)  Per esempio, la diffusione, la pubblicazione, la presentazione, la comunicazione e la collaborazione, in formato cartaceo o elettronico, in cui i risultati della ricerca sono comunicati a persone diverse dagli autori.

(8)  Articolo 13 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» pubblicata il 7 giugno 2016 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389) (http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj).

(9)  Vi possono inoltre essere norme nazionali in materia di libertà accademica e relativi limiti.

(10)  Per quanto riguarda il materiale nucleare, per esempio, l'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede un'eccezione per quantitativi di quattro grammi o meno di uranio naturale o di uranio impoverito se contenuti in un componente sensibile di strumenti.

(11)  Di norma le attività di insegnamento non trattano ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. I contenuti didattici utilizzati per l'insegnamento sono generalmente già di pubblico dominio e sono pertanto esentati dai controlli delle esportazioni. Tuttavia non sarebbe corretto esentare automaticamente la categoria dell'insegnamento dall'esame del controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Per esempio: possono essere soggetti al controllo delle esportazioni materiali didattici non disponibili nel pubblico dominio e importanti per la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di un impianto di arricchimento dell'uranio o di ritrattamento del combustibile nucleare.

In molti casi i controlli delle esportazioni non si applicano alle attività di insegnamento. Tuttavia l'insegnamento a cittadini di paesi terzi all'interno del territorio doganale dell'Unione può rientrare nella nozione di «assistenza tecnica» di cui ai regolamenti UE sulle misure restrittive e sulle sanzioni o di cui alle misure nazionali di controllo delle esportazioni.

(12)  Il controllo dei visti per i ricercatori stranieri in visita presso organismi di ricerca dell'UE è spesso eseguito separatamente dai controlli delle esportazioni interni degli organismi di ricerca e da quelli effettuati da varie autorità competenti.

(13)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/, il sito web della propria autorità competente per il controllo delle esportazioni di riferimento o una fonte interna all'organismo di ricerca per l'ultima versione dell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

(14)  Tra gli esempi di prodotti militari figurano apparecchiature per la direzione del tiro e apparecchiature per la visione termica, armi, munizioni, veicoli da guerra, aerei da guerra con o senza equipaggio, navi da guerra (di superficie e subacquee), congegni di mira, corazzature o equipaggiamenti di protezione, alcuni prodotti chimici come agenti nervini, esplosivi e propellenti.

(15)  Una tavola di concordanza tra i codici dell'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso e i codici doganali delle merci (codici NC) è fornita dalla Commissione ed è disponibile sulla pagina internet della DG Commercio dedicata al duplice uso. Tuttavia la classificazione delle merci secondo l'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE, basata esclusivamente sui codici doganali (la cosiddetta tavola di concordanza), non è sufficiente, a causa del diverso grado di concordanza di ciascun codice NC al corrispondente codice di classificazione di prodotto a duplice uso: nel caso in cui si utilizzi la tavola di concordanza, è necessario verificare se il prodotto soddisfa effettivamente le specifiche tecniche del codice di classificazione di prodotto a duplice uso correlato.

(16)  Per esempio: il codice 2B350.e. sottopone ad autorizzazione determinate colonne di distillazione. La colonna di distillazione di per sé è un prodotto fisico. I dati tecnici relativi alla progettazione di tale colonna di distillazione possono rientrare nella categoria della tecnologia immateriale sottoposta ad autorizzazione. Detta tecnologia immateriale può essere messa a disposizione di un soggetto di un paese terzo in un formato materiale (copia cianografica o disegno tecnico su carta) o in formato immateriale (cianografia o disegno trasmessi tramite posta elettronica, ispezione visiva online/registrata o descrizione orale al telefono).

(17)  Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nel quale figurano le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. L'elenco comune delle attrezzature militari è aggiornato ogni anno in linea con le modifiche dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar.

(18)  Questa serie di definizioni generali si trova nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso alla voce «Definizioni dei termini usati nel presente allegato». Le definizioni locali sono fornite in prossimità della voce di controllo.

(19)  Questo esempio non pregiudica un'ulteriore classificazione dell'agente SARS-CoV-2, causa della situazione pandemica della COVID-19. Al momento della stesura dei presenti orientamenti, il SARS-CoV-2 è stato considerato sufficientemente distinto dal punto di vista genetico dal SARS-CoV per non rientrare nel codice 1C351.a.57.

(20)  Un «programma» è una sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

(21)  Un «microprogramma» è una sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

(22)  O una presentazione, una e-mail, una conversazione telefonica ecc.

(23)  Comunicazione recante informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Disponibile sulla pagina internet della DG Commercio dedicata al duplice uso (https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/).

(24)  Un elenco delle NGEA valide è disponibile all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158576.htm.

(25)  Attualmente i paesi seguenti sono soggetti a embargo sugli armamenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE sui prodotti a duplice uso: cfr. https://www.sanctionsmap.eu.

(26)  https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/.

(27)  Cfr. l'appendice 9 per i recapiti delle autorità competenti o contattare il responsabile della conformità all'interno dell'organismo di ricerca per determinare la situazione nello Stato membro dell'UE pertinente.

(28)  C. Charatsis, Interferences between non-proliferation and science: 'exporting' dual-use know-how and technology in conformity with security imperatives, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Centro comune di ricerca — Commissione europea e università di Liegi), dicembre 2017, pagg. 153-155. Per un esempio di valutazione iniziale del rischio in un ambiente di ricerca, cfr. il capitolo 8 della medesima pubblicazione.

(29)  Una panoramica degli obblighi di controllo delle esportazioni a livello dell'UE figura nella sezione 2 dei presenti orientamenti.

(30)  Gli organismi di ricerca potrebbero anche valutare l'opportunità di pubblicare la dichiarazione su siti internet pubblici e interni, nei codici di condotta e nello statuto del personale per informare i dipendenti in merito all'importanza dei controlli degli scambi commerciali e alle conseguenze della non conformità per la comunità di ricerca e l'università.

(31)  A seconda della struttura dell'organismo, l'esperienza nella gestione di tali compiti sarà con ogni probabilità detenuta da uno dei dipartimenti seguenti: «ufficio per la conformità», «ufficio legale», «ufficio per la ricerca», «dipartimento della sicurezza» o «ufficio per il trasferimento tecnologico». I termini specifici qui utilizzati sono esempi di denominazioni frequentemente utilizzate da vari organismi di ricerca. Pertanto il suddetto elenco di dipartimenti è puramente esemplificativo e non esaustivo.

(32)  Per esempio, in fase di verifica di contratti e accordi, il personale amministrativo adeguatamente formato può individuare eventuali obblighi contrattuali che potrebbero causare problemi a livello di controllo delle esportazioni (per esempio restrizioni all'accesso ai risultati della ricerca), alludere a temi di ricerca applicata sensibili e/o fare insorgere sospetti sugli utilizzatori/usi finali e sulle destinazioni/nazionalità interessate. Inoltre il settore amministrativo può riscontrare e segnalare alla funzione di conformità delle esportazioni discrepanze rispetto alle condizioni delle licenze di esportazione o ad altri obblighi ICP nel corso dello svolgimento di progetti e di attività di ricerca.

(33)  Un organismo di ricerca e in particolare un'università potrebbero adottare ulteriori iniziative, come includere una sezione dedicata alla sensibilizzazione sui temi della non proliferazione e del controllo delle esportazioni nei programmi di studio delle discipline più sensibili.

(34)  Questo ambito include accordi di finanziamento e contratti di cooperazione, protocolli d'intesa ecc.

(35)  Tale strumento potrebbe essere pubblicato online, nel sito interno dell'organismo, per esempio nella sezione riguardante l'integrità della ricerca o il rispetto delle norme di sicurezza. Ciò può essere di una certa utilità anche in termini di sensibilizzazione.

(36)  Va osservato che non tutti gli organismi di ricerca dispongono di politiche istituzionali per l'autorizzazione di tutte le attività che possono comportare rischi relativi al controllo delle esportazioni. Inoltre gli scambi e le collaborazioni informali non sono di norma autorizzati tramite un meccanismo istituzionale.

(37)  Le destinazioni e le entità sensibili non sono soggette a embarghi o sanzioni, ma la spedizione o la trasmissione alle stesse di (determinati) prodotti a duplice uso può essere critica in taluni casi, per esempio a causa di timori relativi alla proliferazione o alla tutela dei diritti umani. I governi degli Stati membri possono adottare un approccio proprio a questo riguardo. In caso di dubbio, si raccomanda di contattare la propria 'autorità competente.

(38)  Si noti che la sezione 2.3.7 elenca i diversi tipi di autorizzazioni che potrebbero applicarsi a un'attività specifica. A seconda delle destinazioni e dei prodotti legati a un'attività sottoposta ad autorizzazione, un organismo di ricerca può ricorrere a procedure di licenza semplificate come quelle previste dalle EUGEA.

(39)  Nell'appendice 5 figura un esempio di diagramma di flusso dei requisiti di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso. Gli organismi potrebbero considerare la possibilità di realizzare internamente altri diagrammi di flusso e strumenti online che rispondano meglio alle loro esigenze.

(40)  La Commissione ha realizzato uno strumento di estrazione dei testi che può aiutare gli organismi di ricerca a valutare la propria produzione scientifica precedente per individuare articoli, brevetti o risultati di progetti finanziati dall'UE, già prodotti e pubblicati, il cui contenuto avrebbe potuto essere a duplice uso. In questo modo gli organismi di ricerca possono indirizzare meglio le proprie attività di sensibilizzazione interna e rafforzare le proprie misure di conformità. Per ulteriori informazioni, cfr. la piattaforma TIM sul duplice uso: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/text-mining/tim-dual-use_en.

(41)  La mappa delle sanzioni dell'UE è uno strumento utile che può aiutare un organismo di ricerca a identificare le restrizioni dell'UE applicabili: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

(42)  L'elenco consolidato delle sanzioni dell'UE è disponibile all'indirizzo https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en. Inoltre cfr. la nota che precede in merito alla mappa delle sanzioni dell'UE.

(43)  Nel caso in cui il partner non abbia familiarità con la richiesta di una dichiarazione sull'uso finale, prendere in considerazione la possibilità di redigere una lettera di accompagnamento (di una pagina) che spieghi le basi dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e indichi che il documento richiesto accelera la presentazione di una domanda di licenza o potrebbe essere necessario per il rilascio della licenza stessa.

(44)  L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso stabilisce che la concessione di un'autorizzazione può essere subordinata all'obbligo di fornire una dichiarazione sull'uso finale. Pertanto occorre verificare se l'autorità competente per il controllo delle esportazioni richiede 1) una dichiarazione sull'uso finale correttamente compilata e sottoscritta per una o più autorizzazioni; e 2) se la dichiarazione sull'uso finale deve contenere l'intestazione dell'utente finale/destinatario nel paese di destinazione finale. Anche in assenza di una norma nazionale che obblighi a presentare una dichiarazione sull'uso finale correttamente compilata e sottoscritta, tale dichiarazione è uno strumento utile per la verifica dell'affidabilità dell'utilizzatore finale/del destinatario e le informazioni possono essere utilizzate per determinare la necessità di un'autorizzazione per prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi qualora, secondo le disposizioni onnicomprensive dell'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, sussistano timori in merito all'uso finale dichiarato.

(45)  Cfr. gli obblighi generali di cui all'articolo 27 del regolamento UE sui prodotti duplice uso e consultare, se del caso, l'autorità nazionale di riferimento per le specifiche degli obblighi di tenuta registri.

(46)  A seconda delle procedure di autorizzazione dello Stato membro, il coordinatore del consorzio, se stabilito nell'UE, può presentare domanda di licenza per conto dei suoi organismi partner. Per ulteriori informazioni, contattare la propria autorità nazionale.

(47)  Qualora occorrano chiarimenti in merito agli standard di sicurezza informatica raccomandati, contattare l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui ha sede il proprio organismo.

(48)  Articoli 4, 5, 9 e 10 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

(49)  Questo schema non include gli obblighi di licenza per i prodotti appositamente progettati o modificati per uso militare. Consultare le informazioni pertinenti fornite dall'organismo di ricerca o dalla propria autorità competente. La terminologia con le doppie virgolette (per esempio «software») si riferisce alle definizioni fornite dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

(50)  L'appendice 7 è una sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso a norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Disposizioni regolamentari nazionali possono imporre ulteriori obblighi di licenza. Tale appendice non include gli obblighi di licenza per i prodotti appositamente progettati o modificati per uso militare. Consultare le informazioni pertinenti fornite dalla propria autorità competente.