4.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/892 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»).

(2)

Il 16 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (2). Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (3). Il 7 agosto 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1186 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (4). Il 22 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1551 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (5).

Il 17 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/2169 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (6). Il 28 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/89 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (7).Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/132 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (8) e il 6 maggio 2021 la raccomandazione (UE) 2021/767 (9) che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione.

(3)

Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (10) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

(4)

La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

(5)

Nel frattempo si sono tenute discussioni nell’ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, riguardo al riesame dell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Giappone dovrebbe essere aggiunto all’elenco.

(6)

I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 3 giugno 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(8)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (11); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (12).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (13), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (14).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (15), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (16),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla raccomandazione (UE) 2020/1551, dalla raccomandazione (UE) 2020/2169, dalla raccomandazione (UE) 2021/89, dalla raccomandazione (UE) 2021/132, dalla raccomandazione (UE) 2021/767 e dalla raccomandazione (UE) 2021/816 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1)

al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Dal 3 giugno 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I.»;

2)

l’allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE:

I.

STATI

1.

AUSTRALIA

2.

ISRAELE

3.

GIAPPONE

4.

NUOVA ZELANDA

5.

RUANDA

6.

SINGAPORE

7.

COREA DEL SUD

8.

THAILANDIA

9.

CINA (*)

II.

REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong (*1)

RAS di Macao (*1)

.

(*1)  fatta salva la conferma della reciprocità"

(*1)  fatta salva la conferma della reciprocità"

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

P. N. SANTOS


(1)  GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

(3)  GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.

(4)  GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 83.

(5)  GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.

(6)  GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.

(7)  GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.

(8)  GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.

(9)  GU L 165I dell’11.5.2021, pag. 66.

(10)  GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

(11)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(12)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(13)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(14)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(15)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(16)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).