11.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 360/124


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1781 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2021

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla fine del febbraio 2019 le autorità gambiane hanno deciso unilateralmente di imporre una moratoria su tutte le operazioni di rimpatrio forzato, impedendo così rimpatri effettivi per la maggior parte del 2019. Dopo la revoca della moratoria nel gennaio 2020, gli Stati membri si sono trovati di fronte a ostacoli ricorrenti frapposti dalla Gambia all’organizzazione e all’attuazione di operazioni di rimpatrio. Livelli incostanti di cooperazione gambiana hanno altresì reso difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio, anche quando sono applicate le buone pratiche esistenti e le altre intese operative previamente raggiunte tra l’Unione e la Gambia. Il 6 aprile 2021 le autorità gambiane hanno annunciato che il paese non era in grado di accogliere rimpatriati fino a nuova comunicazione e nel giugno 2021 hanno confermato l’esistenza di «una moratoria su rimpatri forzati fino a dopo le elezioni di dicembre».

(2)

Dal 2019 la Commissione ha adottato misure per migliorare il livello di cooperazione della Gambia nella riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali misure sono consistite in varie riunioni con le autorità gambiane a livello tecnico e politico per trovare soluzioni reciprocamente accettabili e per concordare ulteriori progetti di sostegno a beneficio della Gambia. Parallelamente hanno avuto luogo scambi ad alto livello tra la Commissione e la Gambia. Le questioni in materia di riammissione sono state sollevate con la Gambia in altre riunioni organizzate dal SEAE.

(3)

Considerate le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e le relazioni generali tra l’Unione e la Gambia, si ritiene che la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra pertanto un intervento dell’Unione.

(4)

L’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa per i cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ciò dovrebbe incoraggiare le autorità gambiane a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

(5)

Le disposizioni temporaneamente sospese sono quelle di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all’articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all’articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l’applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell’articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell’esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

(6)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) attua tali limitazioni e condizioni. La presente decisione non pregiudica l’applicazione di tale direttiva, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione. La presente decisione non si applica pertanto ai familiari di un cittadino dell’Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri derivanti dal diritto internazionale in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Gambia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia riguardante la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.

2.   Essa non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’articolo 4 o 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

3.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall’altra.

4.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;

c)

in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.

Articolo 2

Sospensione temporanea dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009

L’applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 è temporaneamente sospesa:

a)

articolo 14, paragrafo 6;

b)

articolo 16, paragrafo 5, lettera b);

c)

articolo 23, paragrafo 1;

d)

articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. DIKAUČIČ


(1)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).