27.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1407 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative a tubi per combustibile resistenti al fuoco, tubi per combustibile non resistenti al fuoco, valvole a scafo e passascafi, impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo e sistemi di governo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva. |
(2) |
Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata. |
(3) |
Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5). |
(4) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6): EN ISO 7840:2018 sui tubi per combustibile resistenti al fuoco, EN ISO 8469:2018 sui tubi per combustibile non resistenti al fuoco, EN ISO 9093-1:2018 ed EN ISO 9093-2:2018 su valvole a scafo e passascafi ed EN ISO 16147:2017 su motori diesel entrobordo, impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021 ed EN ISO 16147:2021. |
(5) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha anche elaborato la nuova norma armonizzata EN ISO 23411:2021 sui sistemi di governo. |
(6) |
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme riviste o elaborate dal CEN siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736. |
(7) |
La norma EN ISO 7840:2021 specifica i requisiti generali e le prove fisiche per tubi resistenti al fuoco per il trasporto di benzina o benzina miscelata con etanolo e gasolio o gasolio miscelato con FAME, progettati per una pressione di esercizio non maggiore di 0,34 MPa per tubi con diametro interno inferiore o uguale a 10 mm e di 0,25 MPa per tubi fino a 63 mm di diametro interno installati in unità di piccole dimensioni. |
(8) |
La norma EN ISO 8469:2021 specifica i requisiti generali e le prove fisiche per tubi non resistenti al fuoco per il trasporto di benzina o benzina miscelata con etanolo e gasolio o gasolio miscelato con FAME, progettati per una pressione di esercizio non maggiore di 0,34 MPa per tubi con diametro interno inferiore o uguale a 10 mm e di 0,25 MPa per tubi fino a 63 mm di diametro interno installati in unità di piccole dimensioni fino a 24 m. |
(9) |
La norma EN ISO 9093:2021 specifica i requisiti per i raccordi passascafo, le valvole a scafo, i collegamenti dei tubi flessibili, i loro raccordi e la loro installazione in unità di piccole dimensioni fino a 24 m. |
(10) |
La norma EN ISO 16147:2021 specifica i requisiti per la progettazione e l’installazione di impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo per ridurre al minimo le perdite di combustibile, il rischio di scossa elettrica e il rischio e/o la diffusione di incendi su unità di piccole dimensioni fino a 24 m. |
(11) |
La norma EN ISO 23411:2021 specifica i requisiti di progettazione e collaudo per i volanti per unità di piccole dimensioni fino a 24 m. |
(12) |
Le norme EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021, EN ISO 16147:2021 ed EN ISO 23411:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(13) |
La norma EN ISO 7840:2021 sostituirà la norma EN ISO 7840:2018. La norma EN ISO 8469:2021 sostituirà la norma EN ISO 8469:2018. La norma EN ISO 9093:2021 sostituirà le norme EN ISO 9093-1:2018 ed EN ISO 9093-2:2018. La norma EN ISO 16147:2021 sostituirà la norma EN ISO 16147:2017. La norma EN ISO 23411:2021 sostituirà le norme EN ISO 9775:2017 ed EN ISO 15652:2017 pubblicate nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (7). |
(14) |
È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018, EN ISO 9093-2:2018, EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 ed EN ISO 16147:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). |
(15) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018, EN ISO 9093-2:2018, EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 ed EN ISO 16147:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme. |
(16) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 7840:2021, EN ISO 8469:2021, EN ISO 9093:2021, EN ISO 16147:2021 ed EN ISO 23411:2021 siano inclusi in tale allegato. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 7840:2018, EN ISO 8469:2018, EN ISO 9093-1:2018 ed EN ISO 9093-2:2018 siano cancellati da tale allegato. |
(17) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 9775:2017, EN ISO 15652:2017 ed EN ISO 16147:2017 siano inclusi in tale allegato. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919. |
(19) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I, punto 2, si applica a decorrere dal 27 febbraio 2023.
Fatto a Bruxelles, il26 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
(5) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).
(7) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:
1) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
le voci 5, 6, 9 e 10 sono soppresse. |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«33 |
EN ISO 9775:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990) |
27 febbraio 2023 |
34 |
EN ISO 15652:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per mini imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003) |
27 febbraio 2023 |
35 |
EN ISO 16147:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002, A1:2013) |
27 febbraio 2023». |