20.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1380 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2021

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dall’Ucraina ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dall’Ucraina ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dall’Ucraina ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 16 luglio 2021, l’Ucraina ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell’ambito del sistema denominato «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia). L’Ucraina ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tal proposito l’Ucraina ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il 4 agosto 2021, in seguito a una richiesta dell’Ucraina, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dall’Ucraina in conformità a un sistema, il «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia), che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) contengono i dati necessari.

(5)

L’Ucraina ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax, vaccino anti COVID-19 Janssen, vaccino inattivato CoronaVac-COVID-19 (Vero Cell), Covishield e NVX-CoV2373.

(6)

L’Ucraina ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell’acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(7)

L’Ucraina ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili relativi alla guarigione non prima di 14 giorni dopo un test positivo. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(8)

L’Ucraina ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri, dai paesi del SEE e da altri paesi per i quali è adottata una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. L’Ucraina ha inoltre informato la Commissione che le persone in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE in seguito a un test di amplificazione dell’acido nucleico negativo e di un certificato COVID digitale dell’UE in seguito a un test antigenico rapido negativo possono entrare in Ucraina, ma, al pari dei cittadini ucraini, sono tenuti a effettuare un ulteriore test di amplificazione dell’acido nucleico\test antigenico rapido nelle 72 ore successive.

(9)

L’Ucraina ha altresì informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori in Ucraina, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, l’Ucraina dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima l’Ucraina al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

L’Ucraina è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).