2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/151


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1273 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2021

che stabilisce l'equivalenza dei certificati, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da San Marino ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati di COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati di COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione contro la COVID-19 rilasciati da San Marino ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza si applicano anche ai certificati di COVID-19 rilasciati da San Marino a cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

A seguito di una richiesta di San Marino, il 30 giugno 2021 la Commissione ha effettuato test tecnici che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, test e guarigione della COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità al suo sistema di certificati digitali COVID di San Marino («smdcc») sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, consentendo di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» contengono i dati necessari.

(4)

Il 14 luglio 2021 San Marino ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione della COVID-19 secondo il sistema denominato «smdcc». San Marino ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a un sistema standard e tecnologico interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentano la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, San Marino ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Inoltre, San Marino ha informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini contro la COVID-19. Attualmente si tratta di Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen e Sputnik V.

(6)

San Marino ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell'acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4).

(7)

San Marino ha inoltre informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test o guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. San Marino ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE (previo parere dell'Agenzia europea per i medicinali), per i vaccini cui è stata rilasciata un'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio da parte dell'autorità competente di uno Stato membro dell'UE e per i vaccini che hanno completato la procedura di inserimento nell'elenco di impiego di emergenza dell'OMS. San Marino ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di prova basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR) e sui test di antigene rapido figuranti nell'elenco del comitato per la sicurezza sanitaria. San Marino accetterà certificati di guarigione basati sulla NAAT (ad esempio RT-PCR).

(8)

Il 22 luglio 2021 San Marino ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati sono trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato delle prove o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(9)

Pertanto, sono presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità del sistema «smdcc» devono essere considerati come equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(10)

Pertanto, i certificati di COVID-19 rilasciati da San Marino in conformità del sistema «smdcc» dovrebbero essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

Affinché la presente decisione sia operativa, San Marino dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Alla luce della necessità di collegare quanto prima San Marino al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

San Marino è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).