9.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 495/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 8 dicembre 2021

relativa alla concessione di licenze open source e al riutilizzo dei software della Commissione

(2021/C 495 I/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione detiene, per conto dell’Unione, i diritti di proprietà intellettuale, compreso il diritto d’autore, su un ampio portafoglio di programmi informatici.

(2)

Il 21 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una nuova strategia sui software open source (1) che incoraggia l’uso di tali software da parte della Commissione, il suo contributo a progetti open source di terzi e la condivisione dei suoi software come open source. In tale comunicazione si affermava che, laddove possibile e opportuno, la Commissione avrebbe condiviso il codice sorgente per tutti i programmi informatici di cui detiene, per conto dell’Unione, i diritti di proprietà intellettuale.

(3)

La concessione di licenze open source è diventata parte integrante dei modelli aziendali dell’industria dei software e le istituzioni pubbliche nell’UE e altrove ne fanno un ampio uso. La Commissione aveva già adottato una serie di iniziative in questo settore, come, nel 2007, l’adozione della Licenza Pubblica dell’Unione europea (EUPL), la cui versione attuale è stata pubblicata nel maggio 2017 (2).

(4)

La presente decisione dovrebbe stabilire le condizioni per la condivisione dei software della Commissione come open source, per agevolare un più ampio riutilizzo dei software, promuovere l’innovazione dei software e i software open source, sulla base della politica di apertura della Commissione ed evitando inutili oneri amministrativi per coloro che riutilizzano i software e i servizi della Commissione.

(5)

La presente decisione non dovrebbe creare, per i servizi della Commissione, l’obbligo di condivisione dei software della Commissione tramite una licenza open source, né, per i terzi, il diritto di esigere che i software della Commissione siano messi a disposizione tramite una licenza open source. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere se condividere i propri software o concederli in licenza tramite una licenza proprietaria.

(6)

La presente decisione dovrebbe prevedere eccezioni alla possibilità di condividere i software come open source, ad esempio per i software la cui pubblicazione o condivisione del codice sorgente potrebbe comportare rischi per la sicurezza o per i software che dovrebbero essere considerati riservati.

(7)

La decisione 2011/833/UE della Commissione (3) riguarda il riutilizzo dei documenti della Commissione e non si applica ai software.

(8)

La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto un sistema di armonizzazione minima per quanto riguarda l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Il considerando 30 di tale direttiva chiarisce che, sebbene la definizione del termine «documento» ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 non sia destinata a comprendere i programmi informatici, gli Stati membri possono estendere l’applicazione di tale direttiva ai programmi informatici.

(9)

Al fine di rendere le attività della Commissione più trasparenti e aperte, è opportuno che la presente decisione si applichi in via prioritaria a) ai software pertinenti per o utilizzati nella preparazione di iniziative di politiche pubbliche della Commissione, come le iniziative legislative o i progetti di ricerca del Centro comune di ricerca, e b) ai software utilizzati per attuare o monitorare tali iniziative. Inoltre, ogniqualvolta la condivisione di tali software sia ritenuta appropriata, è opportuno che la presente decisione si applichi ai software sviluppati per le esigenze interne della Commissione.

(10)

È auspicabile che la presente decisione si applichi anche ai software il cui sviluppo è in corso alla data dell’adozione. Compatibilmente con le risorse disponibili, i servizi della Commissione dovrebbero inoltre poter scegliere di applicarla ai software il cui sviluppo è terminato alla data di adozione della presente decisione.

(11)

La Commissione dovrebbe utilizzare un archivio fiduciario come punto di accesso unico per agevolare l’accesso ai software della Commissione e il loro riutilizzo.

(12)

Qualora i modelli o i componenti di intelligenza artificiale sviluppati dai servizi della Commissione includano elementi software, la presente decisione dovrebbe applicarsi a tali elementi, fatta salva la possibile applicazione della decisione 2011/833/UE ad altri elementi, quali i dati di accompagnamento. In tali casi, la scelta della licenza aperta più appropriata dovrebbe essere effettuata in funzione della natura e della funzione dell’elemento o degli elementi pertinenti.

(13)

È opportuno istituire un gruppo interservizi per discutere questioni di interesse comune e monitorare l’attuazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni di riutilizzo e concessione in licenza di software prodotti dalla Commissione o per suo conto e per i quali la Commissione detiene i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

«software»: il programma informatico ai sensi della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

«software della Commissione»: i) i software i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalla Commissione, per conto dell’Unione, e ii) software di proprietà di terzi, disponibili tramite una licenza open source, che sono stati modificati dalla Commissione o da terzi su richiesta della Commissione;

«riutilizzo»: l’uso di software da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali, compreso il diritto di tali utenti di utilizzare, studiare, copiare, condividere e modificare i software;

«EUPL»: la Licenza Pubblica dell’Unione europea, una licenza open source standard la cui versione attuale (versione 1.2) è stata adottata con decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione, nonché eventuali versioni future della licenza;

«licenza»: il rilascio dell’autorizzazione a riutilizzare i software a determinate condizioni;

«licenza open source»: una licenza in base alla quale il riutilizzo dei software è consentito per tutti gli usi specificati in una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto e in cui i codici sorgente dei software sono messi a disposizione degli utenti;

«licenza open source standard»: una licenza open source generalmente riconosciuta come tale da organizzazioni open source;

«archivio»: un punto di accesso online al codice sorgente dei software e alle relative informazioni quali gli script di generazione (build scripts) e gli script di installazione (install scripts), la distinta dei materiali, il diritto d’autore, l’attribuzione e la documentazione di licenza.

Articolo 3

Principio generale

Conformemente alla presente decisione, i servizi della Commissione possono scegliere di rendere disponibili per il riutilizzo i software della Commissione. Tali software sono concessi in licenza tramite una licenza open source selezionata conformemente all’articolo 5 e sono messi a disposizione tramite l’archivio di cui all’articolo 6, dopo aver seguito la procedura di cui all’articolo 8.

Articolo 4

Eccezioni

La presente decisione non si applica:

a)

ai software di cui la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;

b)

ai software della Commissione, qualora la pubblicazione o la condivisione del codice sorgente costituisca un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza dei sistemi di informazione o delle banche dati della Commissione o di un’altra istituzione, agenzia od organismo europeo;

c)

ai software della Commissione che devono essere considerati riservati conformemente alla regolamentazione o alla legislazione applicabili, agli obblighi contrattuali o in virtù della loro natura o del loro contenuto;

d)

nei casi in cui, a causa di una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6), con le necessarie modifiche, i software della Commissione devono essere esclusi dall’accesso o possono essere resi accessibili a un terzo soltanto sin base a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti;

e)

ai software della Commissione relativi a progetti di ricerca in corso condotti dalla Commissione o per suo conto, che non sono stati pubblicati e la cui pubblicazione i) potrebbe interferire con la convalida dei risultati provvisori della ricerca o ii) potrebbe costituire un motivo per rifiutare la registrazione dei diritti di proprietà industriale a favore della Commissione, qualora tale registrazione sia ritenuta opportuna.

In tali casi, i software non sono messi a disposizione tramite una licenza open source.

Articolo 5

Scelta della licenza open source appropriata

La scelta della licenza open source appropriata per ogni singolo caso è effettuata conformemente alle regole seguenti, previa verifica dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 8:

a)

la licenza open source concessa dalla Commissione è l’EUPL, tranne nei casi di cui alle lettere b) e c);

b)

qualora l’uso di un’altra licenza open source sia reso obbligatorio a causa di clausole di reciprocità applicabili a parti dei software che provengono da terzi («copyleft»), o qualora risulti preferibile una licenza open source alternativa rispetto all’EUPL per un software specifico, in particolare al fine di facilitarne l’adozione da parte della comunità di utenti, tale licenza alternativa può essere utilizzata, purché si tratti di una licenza open source standard;

c)

se, in virtù delle clausole di licenza applicabili a parti del software provenienti da terzi, esiste una scelta tra più licenze open source standard, ad esclusione dell’EUPL, è data preferenza alla licenza open source che concede agli utenti i più ampi diritti d’uso (licenze «permissive»).

Articolo 6

Archivio

La Commissione utilizza un archivio come punto di accesso unico ai propri software per agevolarne l’accesso e il riutilizzo.

Secondo la procedura interna di cui all’articolo 8, i servizi della Commissione possono individuare e mettere progressivamente a disposizione tramite l’archivio i software della Commissione sviluppati prima dell’adozione della presente decisione, se la si ritiene che la loro condivisione rivesta interesse.

I servizi della Commissione possono inoltre mettere a disposizione tramite tale archivio i software della Commissione concessi in licenza tramite una licenza open source prima dell’adozione della presente decisione.

L’archivio può essere messo a disposizione per i software per i quali altre istituzioni, organi e organismi dell’UE detengono i diritti di proprietà intellettuale, su loro richiesta.

Articolo 7

Formati dei software della Commissione disponibili per il riutilizzo

1.   I software della Commissione sono messi a disposizione elettronicamente tramite l’archivio sotto forma di codice sorgente in un formato leggibile dall’uomo e, se del caso, in un formato leggibile a macchina.

La documentazione necessaria è messa a disposizione, se del caso, insieme ai software della Commissione.

2.   La presente decisione non impone alla Commissione, in relazione ai propri software messi a disposizione tramite l’archivio, di:

a)

adattare o aggiornare i software;

b)

tradurre i software e le relative informazioni in versioni linguistiche diverse da quelle già disponibili nell’archivio;

c)

proseguire lo sviluppo o l’archiviazione dei software o conservarli in un determinato formato;

d)

creare o sostenere una comunità di utenti dei software.

Articolo 8

Procedura relativa alla concessione di licenze per i software della Commissione

La procedura di applicazione della presente decisione comprende: i) un procedimento di identificazione dei software; ii) la verifica dei diritti di proprietà intellettuale dei software conformemente agli orientamenti di attuazione elaborate dal Servizio centrale per la proprietà intellettuale; e iii) una verifica di sicurezza.

Articolo 9

Contributi a progetti open source esterni

I servizi della Commissione sono autorizzati a partecipare e contribuire a progetti open source esterni considerati d’interesse per l’Unione o per uno dei suoi obiettivi strategici. Se richiesto dalle norme applicabili al progetto, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui software forniti può essere trasferita al soggetto pubblico o privato responsabile di tali progetti open source.

Articolo 10

Licenze proprietarie

In deroga al principio generale di cui all’articolo 3, la Commissione può decidere che i propri software saranno messi a disposizione, tramite una licenza proprietaria, solo a uno o più licenziatari selezionati, ad esempio per la fornitura di un servizio di interesse pubblico o in casi oggettivamente giustificati, per motivi di ordine pubblico, per motivi politici o per motivi di trasferimento tecnologico. La licenza proprietaria può essere concessa su base esclusiva, se necessario, e può comportare il pagamento di royalties.

In tali casi, si applica la delega di potere in materia di proprietà intellettuale di cui al documento SEC(2001) 1397 e viene adottata una decisione della Commissione.

Articolo 11

Gruppo interservizi

È istituito un gruppo interservizi presieduto dal direttore generale responsabile dell’esecuzione amministrativa delle decisioni relative ai diritti di proprietà intellettuale presso la Commissione. Il gruppo è composto da rappresentanti delle direzioni generali e dei servizi della Commissione. Esso discute di questioni di interesse comune ed elabora relazioni sull’attuazione della presente decisione conformemente all’articolo 12, a meno che il presidente non lo ritenga inutile.

Articolo 12

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata per la prima volta tre anni dopo la sua adozione e successivamente ogni cinque anni.

Articolo 13

Pubblicazione

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2021

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione alla Commissione, Open Source Software Strategy 2020-2023, Think Open, 21 ottobre 2020, C (2020) 7149 final.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione, del 18 maggio 2017, che aggiorna la licenza EUPL per il software con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni (GU L 128 del 19.5.2017, pag. 59).

(3)  Decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(5)  Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).