6.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1107 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2021
relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso. |
(2) |
L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti. |
(3) |
Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. |
(4) |
Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l’ESMA ha concluso che, essendo Hong Kong ancora in fase di messa a punto del proprio regime regolamentare per l’obbligo di compensazione, le controparti non finanziarie e le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti non compensati, non era in condizione di effettuare un’analisi definitiva e completa e di esprimere un parere tecnico su tali questioni. |
(5) |
La Commissione ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti a Hong Kong a partire dal 2013 e ha effettuato un’analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong. Ha inoltre valutato che il risultato di tali disposizioni e la loro capacità di attenuare il rischio derivante dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP potevano essere considerati equivalenti al risultato conseguito dalle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(6) |
Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili agli «istituti autorizzati» (secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della «Banking Ordinance» (ordinanza sulle attività bancarie, di seguito «BO»), ossia enti creditizi autorizzati, banche con licenza ristretta e società che raccolgono depositi) di Hong Kong in relazione alle operazioni su contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite dal modulo CR-G-14 intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards» del Supervisory Policy Manual (di seguito «Policy Manual») dalla Hong Kong Monetary Authority («HKMA»), un orientamento statutario emesso a norma della sezione 7, punto 3, della BO. Ai sensi della BO, la funzione principale dell’HKMA è quella di promuovere la stabilità generale e il funzionamento efficace del sistema bancario mediante la regolamentazione delle attività bancarie e dell’attività di raccolta di depositi, nonché la vigilanza sugli istituti autorizzati e sulle loro attività. Lo scopo del Policy Manual è di stabilire norme minime che l’HKMA si aspetta siano adottate dagli istituti autorizzati in relazione al margine e ad altre tecniche di attenuazione del rischio per operazioni su derivati OTC non compensate a livello centrale. Il Policy Manual è stato pubblicato il 27 gennaio 2017 per la prima volta e aggiornato l’11 settembre 2020. Alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all’attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il mancato rispetto dell’orientamento statutario può innescare la revisione dei criteri di autorizzazione di cui al settimo allegato della BO e, di conseguenza, per quanto riguarda i suoi risultati, l’orientamento statutario può essere considerato equivalente a un requisito di legge nel contesto della presente decisione. |
(7) |
Il Policy Manual si applica ai derivati non compensati a livello centrale, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, delle operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse, dei contratti a termine su materie prime regolati fisicamente e, fino a nuova comunicazione, delle opzioni su singole azioni non compensate a livello centrale, delle opzioni su un paniere di titoli e delle opzioni su indici azionari. Ai fini del Policy Manual, per derivato non compensato a livello centrale si intende un prodotto derivato OTC [secondo la definizione dell’allegato 1, parte 1, sezione 1B, della Securities and Futures Ordinance (ordinanza sugli strumenti finanziari e i future, di seguito «SFO»)] che non è compensato mediante controparte centrale [secondo la definizione della sezione 2, punto 1, delle norme bancarie (in materia di capitale)]. Tale definizione di derivato non compensato a livello centrale dovrebbe essere considerata equivalente a quella di derivati OTC del regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione dovrebbe pertanto essere presa in relazione alle disposizioni che si applicano ai derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini ai sensi del Policy Manual. |
(8) |
Il Policy Manual si applica in generale alle operazioni in derivati non compensati a livello centrale tra istituti autorizzati ed entità coperte. Ai fini del Policy Manual, per entità coperte si intendono controparti finanziarie, controparti non finanziarie rilevanti, o altre entità designate dall’HKMA, ma non sono compresi emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo e la Banca dei regolamenti internazionali. Ai sensi del Policy Manual, per controparte finanziaria si intende qualsiasi entità per un periodo di un anno dal 1o settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo, se l’entità stessa o il gruppo cui appartiene detiene derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale aggregato medio superiore a 15 miliardi di HKD, ed è impegnata prevalentemente in una delle attività seguenti: attività bancaria, operazioni su titoli, gestione di regimi di fondi pensionistici, attività assicurativa, servizi di rimessa o di cambiavalute, erogazione di prestiti, cartolarizzazione (eccetto quando e nella misura in cui la relativa società veicolo effettui operazioni in derivati non compensate a livello centrale a fini esclusivi di copertura), gestione del portafoglio (inclusa la gestione patrimoniale e la gestione di fondi) e attività ausiliarie allo svolgimento di tali attività. Ai sensi del Policy Manual, per controparte non finanziaria rilevante si intende qualsiasi entità diversa da una controparte finanziaria per un periodo di un anno dal 1o settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo che detiene essa stessa, o il cui gruppo di appartenenza detiene, derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale aggregato medio superiore a 60 miliardi di HKD. La definizione di entità coperte corrisponde quindi sostanzialmente alla definizione di «controparte finanziaria» di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012, escludendo in modo analogo le società veicolo quando l’operazione è condotta a fini esclusivi di copertura. |
(9) |
Il Policy Manual contiene obblighi simili a quelli sanciti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013. In particolare, il capitolo 4 del Policy Manual (Misure di mitigazione del rischio) contiene requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, che potrebbero essere considerati equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione. |
(10) |
In relazione ai derivati non compensati a livello centrale contemplati dal Policy Manual, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. |
(11) |
Conformemente al Policy Manual, il margine di variazione deve essere scambiato e il margine iniziale deve essere costituito e raccolto per tutte le nuove operazioni in derivati non compensate a livello centrale, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, delle operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse, dei contratti a termine su materie prime regolati fisicamente e, fino a nuova comunicazione, delle opzioni su singole azioni non compensate a livello centrale, delle opzioni su un paniere di titoli e delle opzioni su indici azionari, tra un istituto autorizzato e un’entità coperta secondo il periodo di introduzione progressiva concordato a livello internazionale in cui le soglie espresse in HKD dovrebbero essere considerate equivalenti alle soglie utilizzate nel regolamento delegato (UE) 2016/2251. Gli articoli 37 e 38 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevedono esenzioni analoghe per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e swap su tassi di cambio regolati fisicamente e per le opzioni su singole azioni o le opzioni su indici. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti a requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del Policy Manual. |
(12) |
Conformemente al Policy Manual, il margine di variazione deve essere richiesto entro la fine del giorno lavorativo successivo e deve essere raccolto entro due giorni lavorativi da quando è stato richiesto. La nota a piè di pagina 64 del Policy Manual precisa che se il margine di variazione è scambiato con frequenza inferiore alla frequenza giornaliera, il numero di giorni tra la raccolta del margine di variazione dovrebbe essere aggiunto all’orizzonte di 10 giorni utilizzato per il calcolo del margine iniziale in base al metodo dei modelli interni. Qualora il margine di variazione sia scambiato con una frequenza variabile tra i calcoli degli importi del margine iniziale, il numero di giorni da aggiungere all’orizzonte di 10 giorni dovrebbe essere il numero massimo di giorni tra le raccolte del margine di variazione nel corso di tale periodo. |
(13) |
Il Policy Manual prevede un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 3,75 milioni di HKD, mentre l’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto della differenza marginale nel valore di tali importi e dell’obiettivo comune del Policy Manual e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, detti importi dovrebbero essere considerati equivalenti. |
(14) |
I requisiti previsti dal Policy Manual per il calcolo del margine iniziale dovrebbero essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Con modalità analoghe al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, il Policy Manual consente l’uso di un approccio standardizzato equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, il Policy Manual prevede che per calcolare il margine iniziale possano essere utilizzati i modelli interni o di terze parti, se tali modelli contengono determinati parametri specifici equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché taluni dati storici, inclusi i periodi di stress. Gli istituti autorizzati devono chiedere l’approvazione formale dell’HKMA prima di utilizzare un modello interno o di terze parti (fatta eccezione per un modello standard del margine iniziale a livello settoriale che gli istituti autorizzati possono utilizzare dopo aver comunicato l’intenzione di utilizzarlo all’HKMA, che procederà al suo riesame post-attuazione). |
(15) |
I requisiti previsti dal Policy Manual in materia di garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli stabiliti all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il Policy Manual contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e gli istituti autorizzati devono aver predisposto controlli adeguati per assicurarsi che le garanzie raccolte non presentino rischi significativi di correlazione sfavorevole o di concentrazione. La concentrazione dovrebbe essere valutata in termini di singolo emittente, tipo di emittente e tipo di attività. Le norme in materia di margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP contenute nel Policy Manual dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti a quelle stabilite all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(16) |
Per quanto riguarda il livello di protezione del segreto d’ufficio, l’amministratore unico dell’HKMA e i dipendenti devono rispettare la sezione 120, punto 1, della BO per mantenere, e aiutare a mantenere, il segreto riguardo a tutte le questioni relative agli affari di qualsiasi persona di cui possono venire a conoscenza nell’esercizio di una qualsiasi funzione di cui alla BO. Fatte salve le eccezioni consentite, essi non devono comunicare tali questioni ad altre persone (oltre alla persona cui tali questioni si riferiscono) e non devono tollerare o permettere ad altre persone di accedere ad alcuna registrazione di cui abbiano il possesso, la custodia o il controllo. Una persona che violi una di dette disposizioni è punita con sanzione pecuniaria e pena detentiva. La sezione 120, punto 1, della BO prevede quindi disposizioni in materia di segreto d’ufficio, inclusa la protezione delle informazioni riservate condivise dall’HKMA (a norma degli applicabili canali di divulgazione legali) con terzi, che dovrebbero essere considerate equivalente a quelle di cui al titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(17) |
Per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative per le operazioni sui contratti derivati non compensati a livello centrale a Hong Kong, l’HKMA ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare il Policy Manual, che esercita attraverso il suo metodo di vigilanza continuativa basata sul rischio per gli istituti autorizzati. Le misure di vigilanza che l’HKMA può adottare includono l’obbligo per l’istituto autorizzato interessato di trasmettere una relazione ai sensi della sezione 59, punto 2, della BO per identificare le cause profonde di eventuali carenze nelle pratiche di marginazione o di attenuazione del rischio a fini di rettifica futura e l’emanazione di istruzioni ai sensi della sezione 52 della BO a un istituto autorizzato che gli impongono di potenziare i suoi sistemi di controllo interno. Il rispetto del Policy Manual sarà inoltre rispecchiato nel CAMELS rating e/o nella valutazione del processo di riesame prudenziale. La grave inosservanza del Policy Manual può indurre l’HKMA a riesaminare se l’istituto autorizzato continua a rispettare i criteri di autorizzazione di cui al settimo allegato della BO e se la sua gestione continua a rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità connessi al suo ruolo. L’HKMA ha inoltre il potere, sebbene di norma non lo eserciti, di revocare o sospendere l’autorizzazione di un istituto autorizzato. Tali poteri sono previsti nella sezione 22, punto 1, nella sezione 24, punto 1, e nella sezione 25, punto 1, della BO. È opportuno che tali disposizioni siano considerate atte a garantire l’efficace applicazione delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione del Policy Manual in modo equo e senza distorsioni e a garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell’Unione. |
(18) |
La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti normativi stabiliti nel Policy Manual applicabili ai contratti derivati OTC al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all’HKMA di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall’HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, se almeno una delle controparti di una tale operazione è un istituto autorizzato secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della Banking Ordinance soggetto ai requisiti di attenuazione del rischio stabiliti dal modulo CR-G-14 del Supervisory Policy Manual intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards».
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall’HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).
(4) ESMA/2013/1369, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR —Hong Kong, relazione finale, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o ottobre 2013.