21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 219/67


DECISIONE (UE) 2021/1001 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

(2)

Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. Ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima ulteriori inserimenti in elenco di persone ed entità sulla base del pertinente quadro delle sanzioni.

(3)

Data la gravità di tale incidente, un'altra entità dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC. Al fine di evitare conseguenze indesiderate in seguito a tale inserimento, è necessario modificare l'elenco dei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;

e)

da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

f)

destinati esclusivamente al pagamento di una spesa necessaria per:

i)

l'effettuazione di voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

ii)

l'effettuazione di voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;

iii)

l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o

iv)

l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza di un vettore aereo dell'UE; oppure

g)

necessari per affrontare questioni urgenti e chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

2)

l'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come segue:

1)

sono aggiunte le seguenti persone giuridiche alla tabella «B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1»:

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di inserimento nell'elenco

«15.

Belaeronavigatsia

Impresa di proprietà dello Stato

Bielorusso: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Russo: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Indirizzo: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Repubblica di Bielorussia

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Fax: +375 (17) 213-41-63

Sito web: http://www.ban.by/

E-mail: office@ban.by

Data di registrazione: 1996

L'impresa di proprietà dello Stato BELAERONAVIGATSIA è responsabile del controllo del traffico aereo bielorusso. È pertanto responsabile del dirottamento del volo passeggeri FR4978 all'aeroporto di Minsk, avvenuto il 23 maggio 2021 senza un'adeguata motivazione. Questa decisione di matrice politica mirava ad arrestare e trattenere il giornalista dell'opposizione Raman Pratasevich e Sofia Sapega e costituisce una forma di repressione contro la società civile e l'opposizione democratica in Bielorussia.

L'impresa di proprietà dello Stato BELAERONAVIGATSIA è pertanto responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

21.6.2021»