21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 219/67 |
DECISIONE (UE) 2021/1001 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. |
(2) |
Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. Ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima ulteriori inserimenti in elenco di persone ed entità sulla base del pertinente quadro delle sanzioni. |
(3) |
Data la gravità di tale incidente, un'altra entità dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC. Al fine di evitare conseguenze indesiderate in seguito a tale inserimento, è necessario modificare l'elenco dei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; |
2) |
l'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come segue:
1) |
sono aggiunte le seguenti persone giuridiche alla tabella «B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1»:
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