5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 155/23


DECISIONE (UE) 2021/727 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)

In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione («segretariato») in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l’ambiente e la salute umana.

(4)

L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione in cui sono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio («processi a base di mercurio») e al relativo lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/1, che è stato adottato dalla COP nella sua terza riunione.

(5)

L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che recepisce l’allegato A della convenzione nel diritto dell’Unione, si applica a un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti a un divieto di immissione sul mercato interno a norma del diritto dell’Unione.

(6)

Le proposte di modifica dell’allegato A della convenzione mirano a estenderne l’ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure che disciplinano l’utilizzo del mercurio.

(7)

L’allegato III del regolamento (UE) 2017/852, che recepisce l’allegato B della convenzione nel diritto dell’Unione, si applica a un maggior numero di processi a base di mercurio e fissa le date di eliminazione progressiva per tutti i processi interessati.

(8)

La proposta di modifica dell’allegato B della convenzione mira ad ampliarne l’ambito di applicazione introducendo una data di eliminazione progressiva per un processo a base di mercurio disciplinato da tale allegato.

(9)

In linea con l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 27 della convenzione, il testo della modifica proposta dovrebbe essere comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione della COP in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato dovrebbe altresì comunicare la modifica proposta ai firmatari della convenzione e, per informazione, al depositario della convenzione. Poiché la quarta riunione della COP è prevista dal 1o al 5 novembre 2021, l’Unione dovrebbe presentare le sue proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione al segretariato entro il 30 aprile 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione presenta le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione che figurano nell’allegato della presente decisione.

La Commissione comunica tali proposte a nome dell’Unione al segretariato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(2)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO

I.   PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ALLEGATO A, PARTE I, DELLA CONVENZIONE

L’Unione propone l’aggiunta delle seguenti voci all’allegato A, parte I:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a partire dalla quale la produzione, l’importazione o l’esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)

«Pile a bottone all’ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %

2023

Lampade fluorescenti lineari (LFL) a fosfori alofosfati per usi generali di illuminazione

2023

I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici:

a)

estensimetri da usare nei pletismografi;

b)

tensiometri

2023

I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici:

a)

trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;

b)

pompe da vuoto a mercurio

2023

Poliuretano, compresi i contenitori per l’applicazione di poliuretano

2023»

II.   PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ALLEGATO A, PARTE II, DELLA CONVENZIONE

L’Unione propone di aggiungere il seguente testo all’allegato A, parte II:

«Entro il 1o gennaio 2024 le parti:

i)

dispongono che l’amalgama dentale sia usato solo in forma incapsulata pre-dosata (1);

ii)

vietano l’uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti;

iii)

provvedono affinché gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni garantiscano che i propri studi siano dotati di separatori di amalgama con un livello di efficienza di trattenimento del 95 % (2), per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata;

iv)

non consentono più l’uso dell’amalgama dentale per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

III.   PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO B DELLA CONVENZIONE

L’Unione propone di aggiungere la seguente voce per l’allegato B, parte I:

Nuovo processo di fabbricazione che prevede l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

Data di eliminazione progressiva

«Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio

2023»


(1)  Le capsule di amalgama, quali quelle descritte nelle norme internazionali ISO 13897:2018 e 24234:2015, sono ritenute idonee all’utilizzazione da parte dei dentisti.

(2)  La conformità dei separatori di amalgama si basa sulle pertinenti norme internazionali, compresa la norma ISO 11143:2008.»»