13.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 125/56


DECISIONE (UE) 2021/594 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull’adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Starsburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967 («convenzione»).

(2)

A norma dell’articolo 17 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può adottare requisiti nel settore delle qualifiche professionali.

(3)

Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.

(4)

Nella prossima riunione del 15 aprile 2021 il CESNI dovrebbe adottare una norma relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi, la quale stabilisce i requisiti di formazione che gli Stati membri potrebbero adottare come requisiti nazionali («norma CESNI 20_04»), e una norma relativa alle frasi standard in quattro lingue per consentire a battellieri e conduttori di nave di comunicare in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione («norma CESNI 20_39»). Sia la norma CESNI 20_04 che la norma CESNI 20_39 mirano ad agevolare l’attuazione delle prescrizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(5)

Alla sessione plenaria del 2 giugno 2021 la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modificherà i regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna («norme ES-QIN»), comprese la norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39.

(6)

La norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39 mirano a contribuire a mantenere il massimo livello di sicurezza nella navigazione interna e a promuovere l’armonizzazione nel contesto della direttiva (UE) 2017/2397.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI e in sede di CCNR.

(8)

L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI con riguardo all’adozione della norma CESNI 20_04 e della norma CESNI 20_39 è di acconsentire alla loro adozione.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR con riguardo all’adozione di una risoluzione che modifica i regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme ES-QIN, compresa la norma CESNI 20_04 e la norma CESNI 20_39, è di sostenere tutte le proposte volte ad allineare i requisiti dei regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno alle norme ES-QIN.

Articolo 2

1.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2.   La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).