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22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 99/37 |
DECISIONE (PESC) 2021/482 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2021
che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. |
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(2) |
Il 22 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha condannato con la massima fermezza il colpo di Stato militare perpetrato in Myanmar/Birmania il 1o febbraio 2021. Ha chiesto la distensione della situazione di crisi attraverso la fine immediata dello stato di emergenza, il ripristino del governo civile legittimo e l’apertura del neoeletto parlamento. |
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(3) |
Il Consiglio ha inoltre invitato le autorità militari a rilasciare il presidente, il consigliere di Stato e tutti coloro che sono stati detenuti o arrestati in relazione al colpo di Stato. Ha insistito sulla necessità di assicurare le telecomunicazioni senza restrizioni, di garantire le libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché l’accesso alle informazioni, e di rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani. Ha condannato la repressione militare e di polizia contro manifestanti pacifici, chiedendo nel contempo che le autorità esercitino la massima moderazione e che tutte le parti si astengano dalla violenza in linea con il diritto internazionale. |
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(4) |
Le conclusioni del Consiglio sottolineano la disponibilità dell’Unione ad adottare misure restrittive in risposta al colpo di Stato militare. |
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(5) |
Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi le cui attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, nonché delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio, contribuendo in tal modo ad attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto o a gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania o traendone vantaggio. |
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(6) |
Tenuto conto della situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno modificare il titolo della decisione 2013/184/PESC. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»; |
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2) |
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «A rticolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
elencate nell’allegato.»; |
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3) |
l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
elencati nell’allegato.»; |
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4) |
è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).