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26.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 68/219 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/354 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2021
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il principio attivo propiconazolo è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
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(2) |
Il 1o ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del propiconazolo in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
L’8 febbraio 2019 l’autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. L’autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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(4) |
Dato che l’autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente. |
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(5) |
Poiché il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, è necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata. |
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(6) |
La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo è stata posticipata al 31 marzo 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione (4) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. Tale esame non è tuttora concluso e l’autorità di valutazione competente non ha ancora presentato all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. |
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(7) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
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(8) |
Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia e il tempo necessario per valutare se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo al 31 dicembre 2022. |
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(9) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il propiconazolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 dicembre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39).